Corte II I
C-4818/2007
{T 0/2}
Sentenza del 26 febbraio 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf (presidente di camera),
cancelliere Graziano Mordasini.
D._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4818/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con lettera del 15 febbraio 2007, A._______, cittadina macedone
domiciliata a Minusio, ha invitato B._______, cittadina macedone nata
l'..., a venire in Svizzera per una visita presso di lei e il marito
C._______, garantendo nel contempo che l'interessata avrebbe
lasciato la Svizzera al termine del soggiorno previsto;
che con “ricorso” del 13 aprile 2007 all'intenzione dell'Ambasciata di
Svizzera a Skopje inerente un rifiuto al rilascio di un visto turistico,
B._______ ha rilevato la sua volontà di fare ritorno in patria allo
scadere del visto richiesto per rendere visita ai suoi parenti, rientro
peraltro assicurato dalla presenza in Macedonia dei genitori,
proprietari del fondo sul quale essa lavora in qualità di agricoltrice;
che in data 16 aprile 2007, l'interessata ha presentato presso la
suddetta Rappresentanza elvetica una domanda di visto per la
Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso i
cugini, precisando nel contempo di essere nubile e agricoltrice;
che il 15 giugno 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione
socioeconomica prevalente in Macedonia, ed in particolare delle
disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua
uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno
previsto non poteva essere considerata come sufficientemente
assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che l'interessata
non poteva avvalersi di legami familiari (persona in giovane età, nubile,
senza impegni familiari) o professionali stretti con il paese d'origine atti
a garantire il ritorno in patria;
che con scritto dell'11 luglio 2007, rimesso alle poste svizzere il 14
luglio successivo, D._______ ha interposto ricorso avverso la precitata
decisione, rilevando di intrattenere una relazione sentimentale con la
richiedente e garantendo nel contempo l'assunzione di tutti i costi
inerenti la visita di quest'ultima ed il suo rientro in patria al termine del
soggiorno auspicato;
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che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 19
settembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame,
ritenendo come il rientro in patria dell'interessata non fosse
sufficientemente garantito e sottolineando inoltre che essa aveva a più
riprese, senza successo, richiesto visti d'entrata per la Svizzera;
che l'autorità di prime cure ha poi rilevato come B._______ avesse
dichiarato la sua intenzione di recarsi presso i cugini, mentre dagli atti
risulta che essa intrattiene una relazione sentimentale con il ricorrente
e che questo fatto, nonché la sua situazione personale (giovane,
nubile e senza impegni familiari) potrebbero costituire un ulteriore
motivo per volere rimanere durevolmente in Svizzera;
che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, il ricorrente non ha reagito;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS,
RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
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stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);
che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui
all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate
prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal
nuovo diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che D._______, agendo in qualità di membro della famiglia invitante,
ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella
forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52
PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a vOLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
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de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto
fiscale [RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv.
1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
vOEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante in Macedonia, e viste le considerevoli disparità economiche
esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il
rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del
visto richiesto;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
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che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di B._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura si evince che i genitori della richiedente vivono in
Macedonia;
che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti
siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in
patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque
sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine;
che la richiedente è nubile, in giovane età e senza figli e quindi
senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua
patria, senza che ciò comporti per lei delle difficoltà maggiori sul piano
personale e familiare;
che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura
in cui B._______ ritrova in Svizzera il suo compagno, non si può
escludere che, una volta arrivata sul territorio della Confederazione,
essa tenti con ogni mezzo di restarvici;
che la richiedente ha affermato di essere agricoltrice, senza tuttavia
fornire alcun documento tale da comprovare l'esercizio di tale attività,
le sue dichiarazioni a questo proposito rimangono allo stadio della
mera allegazione;
che il fatto che essa possa lasciare il suo paese per un periodo così
lungo (3 mesi) fa sorgere dei dubbi in merito all'esistenza di legami
professionali propri a garantirne il ritorno in Macedonia;
che nel quadro della sua domanda di visto l'interessata ha inoltre
dichiarato di essere intenzionata a rendere visita ai cugini residenti in
Svizzera, mentre dagli atti si evince che essa intrattiene una relazione
sentimentale con il ricorrente;
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che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo
preavviso del 19 settembre 2007, queste dichiarazioni contrastanti
concorrono a far sorgere fondati dubbi in merito allo scopo del
soggiorno;
che il ricorrente ha rinunciato al suo diritto di replicare e non ha quindi
apportato alcuna delucidazione a questo titolo;
che, di transenna, il rifiuto di cui è stata oggetto la richiedente non è
tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con il
compagno residente in Svizzera, potendo quest'ultimo renderle a sua
volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o
economico che ne potrebbero derivare;
che le garanzie fornite da D._______ in relazione alla presa a carico
delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue
assicurazioni secondo le quali B._______ avrebbe lasciato la Svizzera
allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino
straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi
necessari per stabilirvisi durevolmente;
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite
dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione,
prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in
Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria
della richiedente non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), e che sussistono dei fondati
dubbi in merito allo scopo del soggiorno (art. 14 cpv. 2 let. c vOEns), di
modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non
sono adempiute;
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che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1-3 del
Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente
e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data
16 agosto 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 288 829 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
Il presidente della camera: Il cancelliere:
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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