Corte II I
C-4821/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Franziska Schneider,
cancelliera Paola Carcano.
C._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4821/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione su opposizione del 5 giugno 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha confermato la propria decisione del 20 aprile 2006 con la
quale ha respinto la richiesta di rendita presentata il 18 aprile 2005 da
C._______, cittadina italiana nata l'_______, per mancato
soddisfacimento del presupposto d'invalidità in applicazione del
metodo specifico delle casalinghe (doc. 1-93),
che, con gravame del 3 luglio 2007, C._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad
una mezza rendita di invalidità in applicazione del metodo generale;
nulla produce a suffragio delle proprie conclusioni,
che, ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha esaminato nuovamente la
situazione della ricorrente in applicazione del metodo generale e, nelle
sue osservazioni responsive del 10 gennaio 2008, ha proposto il
parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore
dell'assicurata del diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità dal 1° marzo al 31 dicembre 2006 e ad un
quarto di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2007 (doc. 95-97),
che, dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, la
ricorrente, ha replicato di non essere d'accordo con quanto ritenuto
dalla stessa ed ha prodotto una serie di documentazione medica
nuova e, segnatamente: un rapporto RMN rachide L/S del 1° dicembre
2007 del Dott. L.______, un rapporto ortopedico del gennaio 2008 del
Dott. P._______ ed un rapporto neurologico dell'11 febbraio 2008 della
Dott.ssa F1._______,
che, ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto l'incarto alla
Dott.ssa S._______ che, nel suo rapporto medico del 27 marzo 2008,
ha constatato che l'intervento chirurgico a cui si è sottoposta la
ricorrente nel marzo 1996 ha peggiorato le sue condizioni di salute e
che l'espletamento di un'attività sostitutiva leggera - esigibile nella
misura dell'80% prima dell'operazione - non poteva essere più
proseguita nel seguito (doc. 99),
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che, pertanto, l'amministrazione, nella sua duplica dell'8 aprile 2008,
ha proposto l'accoglimento del ricorso e, quindi, il riconoscimento in
favore dell'assicurata del diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a partire dal 1° marzo 2006,
che, chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta
dell'amministrazione, la ricorrente, con scritto dell'8 maggio 2008, ha
dichiarato di aderire alla soluzione indicata,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che l'amministrazione ha proposto di accogliere il ricorso e di
riconoscere in favore di C._______ il diritto ad una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a partire dal 1° marzo 2006,
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che la parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla predetta proposta,
che, sulla scorta degli atti di causa, il collegio giudicante non ha
motivo di discostarsi dalle conclusioni a cui è giunta l'amministrazione,
che, di conseguenza, il ricorso è accolto e la decisione su opposizione
del 5 giugno 2007 riformata nel senso che a C._______ è riconosciuto
il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
anche dopo il 31 dicembre 2006,
che non vengono prelevate spese processuali e non si assegnano
indennità per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 5 giugno 2007
riformata nel senso che a C._______ viene riconosciuto il diritto ad
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° marzo 2006.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al
ricorrente e versi i relativi arretrati.
3.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per
spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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