Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4821/2010
Sen t e n z a d e l l ' 1 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Francesco Parrino, giudice unico,
Dario Croci Torti, cancelliere.
Parti A._______, patrocinata dallo studio legale Barsi & Papadia,
viale O. Quarta 16, IT73100 Lecce,
ricorrenti,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 2 giugno 2010.
C4821/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata , ha lavorato in Svizzera,
essenzialmente come parrucchiera, dal 1986 al 2001, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 10). Dopo il rimpatrio, ha
ancora lavorato a tempo parziale come operaia in una sartoria per 10 ore
settimanali (doc. 47), dal settembre 2005 al dicembre 2006 (doc. 50). La
nominata ha presentato il 21 giugno 2004 una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 2), richiesta che è stata respinta con decisione 16 maggio 2007
(doc. 55) dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE), per carenza d'invalidità di livello pensionabile.
L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che la
richiedente era portatrice di un lieve deficit visivo in pregresso trauma
all'occhio sinistro (recte: destro; 2001) con successivo intervento
chirurgico, sindrome ansiodepressiva reattiva di grado lieve medio
(perizia E 213 del 23 maggio 2006 dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale [INPS] di Casarano, doc. 44).
B.
In data 23 dicembre 2008, A._______ ha formulato una seconda
domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'AI (doc. 56, 59).
La richiedente è stata nuovamente visitata il 5 agosto 2009 presso l'INPS
di Casarano, dove il sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di disturbo
distimico ad incidenza funzionale moderata, lombalgia a lieve impegno
funzionale, lieve ipovisus occhio destro (ben corretto da lenti) in esito a
trauma ed ha posto un tasso d'invalidità del 40% (doc. 76). Sono stati
esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
un questionario del datore di lavoro (ditta di confezioni di Ruffano) dal
quale risulta che l'interessata è stata assunta il 26 settembre 2005 come
sarta ed è stata licenziata (licenziamento collettivo) con effetto 21
dicembre 2006; tale attività ha potuto essere svolta al cento per cento (40
ore settimanali) fino ad aprile 2006 ma da maggio 2006 è stata abidita a
compiti più leggeri (imbastire i pantaloni) con conseguente diminuzione di
C4821/2010
Pagina 3
stipendio; la dipendente è stata assente dal lavoro a diverse riprese (doc.
63, 69);
un questionario per assicurati occupati nell'economia domestica nel
quale la richiedente afferma di non essere più in grado di svolgere
praticamente nessuno dei lavori di casa (doc. 67);
un breve referto di visita psichiatrica del 5 aprile 2007 con prescrizione
di medicinali ed un altro referto psichiatrico del 12 novembre 2008 (doc.
70, 72);
un rapporto di ecografia cavi ascellari e mammaria del 4 settembre 2008
(doc. 71);
un referto radiologico della colonna lombosacrale del 21 novembre 2008
(doc. 73);
un rapporto d'esame psichiatrico su formulario INPS (Dott. Prof. Greco)
del 6 febbraio 2009 attestante disturbo distimico con incidenza funzionale
moderata (doc. 74);
un rapporto d'esame ortopedico (Dott. Giaracuni) del 15 luglio 2009
(doc. 75);
C.
Nel suo rapporto del 12 febbraio 2010, il Dott. Battaglia del Servizio
medico regionale (SMR) "Rhône", per conto dell'UAIE, ha preso atto delle
risultanze sanitarie di cui sopra e ha indicato che non vi è alcun
aggravamento rispetto alla situazione vigente al momento della prima
domanda di rendita (doc. 78).
Con progetto di decisione del 19 febbraio 2010, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita (doc. 79).
Con atto dell'8 marzo 2010, A._______, rappresentata dal Patronato
ENCAL di Patù, ha contestato tale progetto facendo valere di essere
invalida ai sensi di legge. Produce, a suffragio di quanto asserito, un
certificato di visita psichiatrica (Dott. Cesi) del 16 novembre 2009
attestante una grave sindrome distimicoansiosa cronicizzata che non
risponde alla terapia farmacologica in corso. Produce inoltre un referto
d'esame neurologico/strumentale degli occhi del 16 febbraio 2009 (doc.
8082).
C4821/2010
Pagina 4
L'incarto è stato risotto posto in esame al Dott. Battaglia, il quale, nella
sua relazione del 20 maggio 2010 ha ammesso che l'interessata
presenterebbe un tasso d'invalidità del 30% a partire dal 17 maggio 2006,
senza specificare in quale settore (doc. 85).
Mediante decisione del 2 giugno 2010, l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni assicurative (doc. 86).
D.
Con il ricorso depositato il 30 giugno 2010, A._______, rappresentata
dallo studio legale Barsi & Papadia, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI, o, in via
subordinata, una prestazione corrispondente ad un grado d'invalidità
inferiore. Chiede l'allestimento di un accertamento medicotecnico.
Produce, a suffragio delle sue conclusioni, documentazione già ad atti o
non più recente.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 2 novembre 2010, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, gli avvocati Barsi & Papadia, con scritto del 6
dicembre 2010, hanno ribadito l'intenzione della propria assistita di
mantenere il gravame.
Con decisione incidentale del 16 dicembre 2010, il Tribunale
amministrativo federale ha inviato la parte ricorrente a versare un anticipo
di Fr. 300., corrispondente alle presunte spese processuali. Detto
anticipo è stato regolarmente versato il 20 gennaio 2011 nella misura di
Fr. 318,40.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
C4821/2010
Pagina 5
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato l'anticipo
corrispondente alle spese processuali, entro il termine stabilito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
C4821/2010
Pagina 6
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla V revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007, è possibile versare la
rendita allo scadere del periodo attesa di un anno a condizione che la
domanda di rendita sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2008
(cfr. consid. 7.3).
5.
5.1. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
C4821/2010
Pagina 7
se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201).
Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se
la modifica del grado d'invalidità reso verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata. In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 LPGA, art. 87 segg.
OAI, cfr. DTF 109 V 108 e 130 V 64 e 71).
5.2. In concreto, l'UAIE ha emanato una prima decisione negativa il 16
maggio 2007 (doc. 55). In data 2 giugno 2010, l'amministrazione ha
respinto una seconda domanda di rendita presentata dall'interessata il 23
dicembre 2008. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare
se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità può essere
limitato dal 16 maggio 2007 al 2 giugno 2010, data dell'impugnata
decisione.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
C4821/2010
Pagina 8
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
C4821/2010
Pagina 9
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
8.
8.1. L'assicurata non ha più svolto attività lucrativa dopo il 21 dicembre
2006 (doc. 63). La cessazione del lavoro è da imputare a motivi
congiunturali (licenziamento collettivo). Va tuttavia osservato che da
maggio 2006 era stata adibita a lavori leggeri per ragioni mediche.
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
C4821/2010
Pagina 10
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
8.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
9.
9.1. Dalla documentazione ad atti si evince che la richiedente è portatrice
di disturbo distimico ad incidenza funzionale moderata, lombalgia a lieve
impegno funzionale, lieve ipovisus in occhio destro (ben corretto da lenti)
in esito a trauma nel 2001 (cfr. perizia medica particolareggiata, E 213,
del 5 agosto 2009, doc. 76). Lo psichiatra Dott. Cesi, nel rapporto del 15
novembre 2009 (doc. 82, esibito in sede di audizione), rileva una grave
sindrome depressivoansiosa cronicizzata. Non sono segnalate ulteriori
patologie.
9.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologicolabile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
C4821/2010
Pagina 11
10.
10.1. Per quanto attiene alle conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità limitato al 40%,
pur rilevando che l'interessata è in grado di svolgere un lavoro adeguato
alle sue condizioni a tempo pieno anche in settori semipesanti (doc. 76,
cifre 9 e 11). Dal canto suo, il Dott. Battaglia stima che la situazione non
sarebbe mutata rispetto alla prima domanda.
10.2. A._______ presenta uno status dopo vecchio trauma all'occhio
destro privo di conseguenze invalidanti, il visus è infatti ben corretto da
lenti. L'incidenza funzionale è dunque moderata, come del resto viene
riferito dal medico dell'INPS. Non è contestato che la paziente presenti
una lombalgia, ma tale affezione non costituisce una patologia di rilievo
invalidante. L'apparato locomotorio appare funzionalmente in ordine: il
rachide lombare è spinalgico e lievemente contratturato, ipomobile con
movimenti antalgici solo ai gradi estremi; il segno di Lasègue è positivo a
pochi gradi a destra, di meno a sinistra; vengono solo sconsigliate attività
gravose per il rachide; la spalla destra è riferita dolente alla
digitopressione ed alla massima mobilizzazione con riferita ipostenia;
forza e tono muscolare dei movimenti sono in ordine, l'andatura è
normale.
Per il resto, l'assicurata soffre di una distimia che di principio non
giustifica un'incapacità di lavoro. In effetti, secondo la giurisprudenza, la
diagnosi di distimia non è invalidante, a meno che sia associata a altri
disturbi patologici, ciò che nel caso di specie fanno difetto (v. tra gli altri
sentenza del Tribunale federale 8C_481/2008 del 4 novembre 2008
consid. 3.2 con i rif.). Sebbene il Dott. Cesi nel rapporto del 16 novembre
2009 ritenga la patologia psichica grave, va osservato che, dal canto suo,
il Dott. Greco, autore del rapporto psichiatrico del 6 febbraio 2009, rileva
una turba di tipo distimico a scarsa incidenza funzionale. Il collegio
giudicante non ha motivo di scostarsi da quest'ultima valutazione più
completa per quanto riguarda i vari aspetti dell'indagine psichiatrica
(anamnesi, esame oggettivo con aspetto generale, comportamento,
affettività, percezione, contenuto del pensiero, umore, linguaggio,
ideazione, processi del pensiero, capacità critica, ecc.).
10.3. Si deve pertanto ritenere che il parere del medico dell'UAIE è
convincente, fondato sul corretto apprezzamento del caso concreto e
sull'attento esame della documentazione medica ad atti. Si tratta infatti di
osservazioni cliniche da cui si possono derivare utili, oggettivi e
C4821/2010
Pagina 12
persuasivi elementi di giudizio atti a dimostrare che, nonostante le
affezioni di cui è portatrice, A._______, entro la data della decisione in
esame, sarebbe stata in grado di svolgere un'attività lucrativa in modo
tale da escludere un'invalidità di rilievo ai fini della rendita. La situazione
valetudinaria è peraltro sovrapponibile a quella presente al momento
della prima domanda di rendita che era stata respinta il 16 maggio 2007.
11.
11.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice
unico (art. 85bis cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS, RS 831.10], al
quale rinvia l'art. 69 cpv. 2 LAI).
11.2. A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300., che vengono
compensate con l'anticipo versato dalla ricorrente il 20 gennaio 2011. Il
saldo di Fr. 18.40 è restituito alla ricorrente.
11.3. Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
C4821/2010
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300., sono poste a carico della ricorrente e
sono compensate con l'anticipo già fornito. Il saldo di Fr. 18.40 è restituito
alla ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: