Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-4822/2010
Sentenza del 23 giugno 2011
Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._______,
patrocinata dagli avv. Rodolfo Barsi e Franco Papadia,
viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 1° giugno 2010.
C-4822/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
La cittadina italiana A._______, nata il , ha lavorato in Svizzera come
operaia in una fabbrica di computer fino al 1985 (doc. 42). Rimpatriata in
Italia per motivi personali (doc. 7), ha lavorato ancora fino al 1992 (doc. 1
e 2). In data 24 marzo 2009 ha inoltrato una domanda di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presso l'Istituto di sicurezza
sociale italiano (INPS) che l'ha trasmessa all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE, doc. 1 e 4).
B.
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda sono stati presentati i seguenti
documenti:
- la perizia medica E 213 del servizio medico dell'INPS che, dopo avere
posto la diagnosi di artrosi polidistrettuale in esiti di artroprotesi d'anca
sinistra, ipertensione arteriosa, disturbo ansioso depressivo reattivo, ha
ritenuto l'interessata incapace di svolgere al 70% qualsiasi attività (doc.
23 e 24),
- due certificati del 16 marzo e 7 dicembre 2009 del Dott. Cesi che
attestano un grave stato ansioso cronicizzato con disturbi da
somatizzazione e spunti fobici (claustrofobia e acrofobia), nonché una
cefalea essenziale ricorrente in trattamento (doc. 18 e 22),
- un esame del rachide cervico dorso lombo sacrale e dell'anca sinistra
del 6 maggio 2009 (doc. 20), che menziona una lordosi cervicale,
un'avanzata uncoartrosi con scoliosi cervicale a sinistra, disturbi a livello
di C1, C2 e C3, una spondilosi dorsale di L5 e discopatia tra L5 e S1,
nonché l'esistenza della protesi,
- due esami dell'8 giugno e 6 luglio 2007 concernenti una pregressa
frattura del radio sinistro (doc. 15 e 16),
- diversi certificati del Dott. Di Leo del 7 dicembre 2009, del Dott.
Quaranta del 20 aprile 2009, del Dott. Labbate del 6 febbraio 2009, del
Dott. Monosi di data illeggibile che attestano le note patologie (doc. 10,
17, 19 e 21),
C-4822/2010
Pagina 3
- la cartella clinica concernente il ricovero dal 25 settembre al 23 ottobre
2006 per coxartrosi con i relativi esami (doc. 12 e 14),
- il questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica,
sottoscritto il 23 novembre 2009, nel quale la richiedente ha affermato di
non essere più in grado di svolgere i lavori di casa (doc. 9).
C.
Questi documenti sono stati sottoposti al Dott. Milnersic, del Servizio
medico regionale Rhône (SMR), il quale nella sua nota del 3 febbraio
2010 ha indicato che le patologie in questione non giustificano alcuna
incapacità (doc.26).
Con progetto di decisione del 17 febbraio 2010, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
invalidante (doc. 27).
L'interessata si è opposta a tale progetto con lo scritto dell'8 marzo 2010.
Allega, oltre a documenti già ad atti, un certificato del 15 marzo 2010
della Dott.ssa del Prete, fisiatra, in parte illeggibile, che sembra
descrivere il disturbo ostearticolare, due certificati dei Dott. Tonelli del 15
febbraio 2010 e Gabellone del 4 marzo 2010 concernenti dei disturbi alla
vescica, un esame del bacino effettuato il 5 gennaio 2010 che attesta la
presenza della protesi (doc. 28-36).
Il Dott. Milnersic ha esaminato questi nuovi documenti e, nel suo rapporto
del 19 maggio 2010, ha riferito che non apportano alcuna novità rispetto a
quanto già conosciuto e che pertanto può confermare sua precedente
valutazione (doc. 39).
Mediante decisione del 1° giugno 2010, l'UAIE ha respinto la domanda di
prestazioni conformemente al progetto.
D.
Con il ricorso depositato il 30 giugno 2010, A._______, regolarmente
rappresentata dagli avv. Barsi e Papadia, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative.
A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a documenti già agli atti,
un certificato medico del 21 marzo 2009 attestante gli esiti di osteotomia
del collo e asportazione della testa femorale, impianto di artroprotesi a
sinistra, coxartrosi a sinistra, malformazione complessa del rachide
C-4822/2010
Pagina 4
cervicale con iniziale fenomeno di sofferenza midollare, aspetti mal
formativi del 4° e 5° dito delle mani, turbe radicolari concomitanti al danno
scheletrico, sindrome ansioso-depressiva medio-grave, ipertensione in
trattamento.
Il Dott. Milnersic ha preso conoscenza del certificato del 21 marzo 2009,
in parte illeggibile, e nella sua nota dell'8 settembre 2010 (doc. 41) ha
confermato la sua precedente valutazione. Nelle sue osservazioni
ricorsuali del 13 ottobre 2010, l'UAIE propone la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, con scritto del 2 novembre 2010, l'insorgente
ha confermato le sue conclusioni.
Con decisioni incidentali dell'11 e 30 novembre 2010, lo scrivente
Tribunale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di Fr. 300.-,
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
versato il 23 novembre e 13 dicembre 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
C-4822/2010
Pagina 5
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
C-4822/2010
Pagina 6
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 1° giugno 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6.
C-4822/2010
Pagina 7
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
C-4822/2010
Pagina 8
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.5. Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino, sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
7.
7.1. L'assicurata non ha più svolto attività lucrativa dopo il 1992. Nel 1985
era rimpatriata per motivi familiari (doc. 7).
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
7.3. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
7.4. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
C-4822/2010
Pagina 9
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
8.1. Nella fattispecie, l'interessata soffre di artrosi polidistrettuale in esiti di
artroprotesi d'anca sinistra, ipertensione arteriosa, disturbo ansioso
depressivi reattivo (vedi perizia E 213). Il certificato medico del 21 marzo
2009 ha precisato la diagnosi menzionando gli esiti di osteotomia del
collo e asportazione della testa femorale, impianto di artroprotesi a
sinistra, coxartrosi a sinistra, malformazione complessa del rachide
cervicale con iniziale fenomeno di sofferenza midollare, aspetti mal
formativi del 4° e 5° dito delle mani, turbe radicolari concomitanti al danno
scheletrico, sindrome ansioso-depressiva medio-grave, ipertensione in
trattamento.
8.2.
8.2.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 70%.
Dal canto suo, il Dott. Milnersic, del SMR “Rhône”, nega il requisito
dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile.
8.2.2. Lo scrivente Tribunale considera che la l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta. L'assicurata soffre di una sindrome depressiva
medio-grave che, secondo il servizio medico dell'INPS, causa
un'incapacità al lavoro del 70% almeno. Questa turba, confermata nel
certificato del 21 marzo 2009, è in concomitanza con dei problemi
ortopedici. La paziente è in cura presso il servizio sanitario di Ugento per i
suoi disturbi psichici (vedi certificato del 7 dicembre 2009). Malgrado che
C-4822/2010
Pagina 10
venga diagnosticata una malattia abbastanza grave, manca ad atti una
perizia psichiatrica. In queste condizioni, il parere del Dott. Milnersic, che
peraltro non ha visitato di persona l'assicurata, ma fonda il suo giudizio
sugli atti esibiti, non può condiviso. Quando il parere del servizio medico
dell'UAIE diverge nettamente dagli altri giudizi, e non può essere fondato
su documentazione oggettiva avente la qualità di prova, occorre
procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è compito del
consulente del Servizio medico regionale stabilire in che misura il danno
alla salute limita l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi
unicamente alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che,
secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso
concreto (art. 49 OAI, vedi anche DTF 125 V 261 consid. 4; U.
MEYER/BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, p. 227). Va ancora aggiunto che le annotazioni del Dott.
Milnersic del 3 febbraio, 19 maggio e 8 settembre 2010 appaiono
piuttosto succinte e non possono essere assunte a fondamento per
esaminare la fattispecie.
8.2.3. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
svolgere le mansioni consuete subita dall'interessata e da quando questa
invalidità esisterebbe.
8.3. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto,
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal settembre 2006 (ricovero per la coxartrosi) fino
alla data dell'impugnata decisione (1° giugno 2010). L'UAIE emanerà poi
un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine la ricorrente dovrà
essere sottoposta ad una perizia approfondita in psichiatria (anamnesi,
stato attuale riferito in modo preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e
valutazione) e ortopedia. L'amministrazione richiamerà gli atti medici del
servizio psichiatrico dove la paziente è seguita. L'incarto sarà poi inviato
in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito
all'evoluzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete fra il
C-4822/2010
Pagina 11
settembre 2006 ed il 1° giugno 2010.
9.
9.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo spese versato dalla ricorrente le viene restituito.
9.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 1° giugno 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore,
perché proceda ai sensi del considerando 8.3 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 300.- viene
restituito alla parte ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'000.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
C-4822/2010
Pagina 12
FORMTEXT I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: