B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4828/2013
S e n t e n z a d e l 4 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A.______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Genève 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 agosto 2013).
C-4828/2013
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che :
mediante decisione del 2 agosto 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha posto il cittadino ita-
liano A.______, nato il , al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio
2012 al 31 marzo 2013;
con il gravame depositato il 28 agosto 2013 A.______ chiede che il diritto
alla rendita intera gli venga riconosciuto già a partire dal 1° gennaio 2012
(la domanda di rendita essendo stata presentata il 26 gennaio 2012) e
anche dopo il 31 marzo 2013; a tal fine postula l'annullamento della deci-
sione e il rinvio della causa all'autorità inferiore per un nuovo accertamen-
to medico pluridisciplinare;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 30
agosto 2013, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso
ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico che ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto
di vista sanitario; il Dott. Erba nella relazione del 11 settembre 2013 ha ri-
ferito in particolare che la documentazione medica agli atti, sulla quale si
era basata l'autorità inferiore per ammettere un miglioramento dello stato
di salute dell'interessato, è incompleta in quanto la situazione non si è
ancora stabilizzata; occorrerebbe pertanto attualizzare gli esami medici
agli atti;
l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 4 ottobre 2013, basan-
dosi sulla presa di posizione dell'Ufficio AI ticinese del 16 settembre 2013,
ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retroces-
sione degli atti affinché possa procedere a un complemento istruttorio
come richiesto dal Dott. Erba;
mediante ordinanza del 15 ottobre 2013, copia della risposta dell'autorità
inferiore e della relazione del Dott. Erba sono state inviate al ricorrente, al
quale è stata data la possibilità di presentare delle osservazioni entro 10
giorni; il ricorrente è stato in particolare informato che dai nuovi accerta-
menti potrebbe emergere che abbia diritto a una rendita intera non limita-
ta nel tempo, ma anche che la prestazione in corso sia confermata, sop-
pressa o diminuita; al ricorrente è stata quindi data la possibilità di ritirare
il ricorso, avvertendolo che in caso di mancata risposta nel termine impar-
C-4828/2013
Pagina 3
tito, lo scrivente Tribunale avrebbe ritenuto l'intenzione di continuare la
procedura;
il ricorrente ha risposto con scritto del 28 ottobre 2013 dichiarando di ac-
cettare di sottoporsi agli accertamenti medici proposti dall'autorità inferio-
re, peraltro già richiesti nella memoria ricorsuale;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal mo-
mento che, come rilevato dal Dott. Erba, occorre attualizzare la documen-
tazione medica per confermare il presunto miglioramento dal punto di vi-
sta psichico (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica-
mente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A.______ e per esaminare in maniera più dettagliata
se quest'ultimo possa ancora svolgere un'attività lucrativa;
C-4828/2013
Pagina 4
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione pre-
vista è tuttavia giustificata se si considera che nella fattispecie l'istruttoria
complementare ha lo scopo di precisare e completare una perizia già ad
atti (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
nella fattispecie, non si giustifica tuttavia assegnare al ricorrente un'in-
dennità per le spese ripetibili in quanto ha agito senza essere rappresen-
tato;
C-4828/2013
Pagina 5
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del
2 agosto 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proce-
da ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: