Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-483/2010
Sentenza del 23 febbraio 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Philippe Weissenberger,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 21 dicembre 2009.
C-483/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (…), coniugato e padre di tre figli, ha
lavorato in Svizzera come operaio edile, con statuto di frontaliere, dal
1989 al 2005, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 27). Il 30 ottobre 2004,
per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale
(INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di
rendita d'invalidità svizzera (doc.9). Nell'ambito dell'istruzione della
stessa, dapprima l'UAIE e, in seguito, la "Sozialversicherungsanstalt des
Kantons Graubünden" (SVA) hanno acquisito, tra gli altri, i documenti
seguenti:
- il questionario per l'assicurato, del 7 luglio 2005 (doc. 9/5), riferente, in sostanza, che quest'ultimo ha
interrotto il suo lavoro a causa di malattia il 2 maggio 2005,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del 28 febbraio
2005 (doc. 11), diagnosticante una valvulopatia mitro-aortica con recente scompenso cardiaco congestizio,
implicante limitazioni funzionali caratterizzate da una minima tolleranza agli sforzi e da una dispnea per
minimi sforzi anche a riposo, in presenza di tachiaritmie parossistiche da fibrillazione atriale. Nella perizia è
inoltre valutato un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 70%, e ciò a decorrere dall'8 febbraio
2005,
- una "Wohnsitzbescheinigung" del comune di (…), dell'11 novembre 2005 (doc. 13/3 e 4), dalla quale
risulta che l'assicurato ha risieduto in questo comune per diversi anni,
- una richiesta di prestazioni AI per adulti, del 24 febbraio 2006 (doc. 20), dalla quale si apprende, in
particolare, che l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa totale dal 2 maggio 2005, dovuta ad una
valvulopatia mitro-aortica,
- un rapporto medico del Prof. C._______, del 17 maggio 2005 (doc. 21), dal quale si evince,
riassuntivamente, che l'assicurato è stato sottoposto, il 10 maggio 2005, ad un intervento chirurgico di
sostituzione delle valvole aortica e mitralica,
- un rapporto del medico curante dell'assicurato, del 12 maggio 2006 (doc. 23), nel quale si informa che
quest'ultimo soffre di una valvulopatia mitro-aortica dall'età giovanile, con scompenso cardiaco cronico e
crisi aritmiche di fibrillazione atriale parossistica aggravatesi dal 2004, generanti una dispnea da sforzo ed
un'inabilità al lavoro fisico, con diminuzione del rendimento e senza possibilità di miglioramento,
C-483/2010
Pagina 3
- una perizia del dott. D._______, internista e cardiologo, attivo presso lo "..." a (…), del 12 novembre
2006 (doc. 26/1 a 19), redatta su incarico della SVA dopo visita medica del 28 agosto 2006, dalla quale si
evince la diagnosi di disturbo cardiaco reumatico, con status dopo sostituzione delle valvole aortica e
mitralica e con un'insufficienza aortica medio grave, e nella quale è specificato che, la tolleranza agli sforzi
essendo molto bassa, l'attività d'operaio edile, come pure altre attività fisiche, non sono più esigibili, senza
possibilità di un miglioramento della capacità lavorativa, e che l'assicurato può svolgere al massimo un
lavoro (molto) leggero, tutt'al più al 50% ("[…] Zumutbar ist höchstens eine leichte körperliche Arbeit.
Allenfalls 50%ige Tätigkeit bei nur sehr leichter Arbeit"). Il perito ha cionondimeno concluso il suo
apprezzamento del caso sottolineando che, visti lo status dopo la sostituzione delle valvole aortica e
mitralica e l'insufficienza aortica medio grave, non è più data alcuna capacità lavorativa ("[…] ist eine
Arbeitsfähigkeit nicht mehr gegeben"),
- il questionario per il datore di lavoro, dell'8 febbraio 2007 (doc. 28), nel quale si informa che l'assicurato
ha lavorato come operaio edile nel Cantone (…) dal 1989 al 2 maggio 2005, eseguendo da ultimo dalle otto
alle nove ore e mezza al giorno, dalle quaranta alle quaranta sei ore settimanali, con un salario orario di Fr.
30.91.- dal 1° gennaio 2006 (indennità giornaliera della cassa malati versata dal 23 maggio 2005), e che
avrebbe ottenuto un reddito di Fr. 31.60.- all'ora senza i suoi disturbi.
B.
La SVA ha quindi trasmesso i documenti ottenuti per apprezzamento al
proprio servizio medico (RAD), nella persona della dott.ssa E._______, la
quale, mediante presa di posizione del 20 dicembre 2006 (doc. 33/5), ha
considerato esigili al 50% attività leggere sedentarie.
La SVA ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità, il 13 febbraio 2007 (doc. 33/7), determinando per il
2006 un salario da valido di Fr. 66'360.- e, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relativi ad
attività leggere e non qualificate (tabelle della Rilevazione svizzera della struttura dei salari/RSS), un
salario da invalido di Fr. 58'697.85, ridotto del 20% per tenere conto delle circostanze personali
dell'assicurato e considerato nella misura del 50% (capacità lavorativa residua), ossia Fr. 23'479.15, per cui
ha ottenuto una perdita di guadagno del 64.62%, corrispondente ad un grado d'invalidità pari al 65%.
Di conseguenza, con decreto provvisorio del 13 febbraio 2007 (doc. 32/3), la SVA ha comunicato
all'assicurato di riconoscergli il diritto a tre quarti di rendita dal 1° marzo 2006, accordandogli un termine di
trenta giorni per presentare eventuali osservazioni. Mediante scritto del 9 marzo 2007 (doc. 32/1),
rappresentato dal Patronato INCA, l'assicurato ha avvertito la SVA di essere ricoverato a (…) in attesa di
un intervento chirurgico al cuore, allegando un certificato medico del 5 marzo 2007 (doc. 32/2).
Dopo avere considerato che un eventuale peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, in seguito al
detto intervento, avrebbe potuto essere fatto valere, se del caso, nella procedura di ricorso o nel quadro di
una domanda di revisione (doc. 34 e 35), la SVA ha reso una delibera il 30 marzo 2007 (doc. 37),
all'attenzione dell'UAIE, competente a decidere, prevedente l'attribuzione di tre quarti di rendita dal 1°
marzo 2006, con revisione prevista il 1° gennaio 2012.
C-483/2010
Pagina 4
C.
Il 23 aprile 2007 è pervenuto alla SVA un rapporto medico del Prof.
C._______, del 23 marzo 2007 (doc. 39/1 e 2), nel quale, in particolare, è
resa nota la diagnosi di sospetta infezione su protesi valvolare aortica,
sostituita tramite intervento del 12 marzo 2007. L'assicurato ha pure
trasmesso alla SVA un ulteriore rapporto di dimissione ospedaliera del 6
aprile 2007 (doc. 39/3), facente stato di un ciclo riabilitativo postoperatorio
iniziatosi il 23 marzo 2007.
Nonostante questi nuovi documenti medici, la SVA ha reso una nuova delibera il 10 maggio 2007 (doc. 42),
dello stesso tenore di quella del 30 marzo precedente, all'attenzione dell'UAIE, il quale, mediante decisione
dell'11 maggio 2007 (doc. 45), ha riconosciuto all'assicurato il diritto a tre quarti di rendita dal 1° marzo
2006, con le rispettive rendite completive per i figli. Questa decisione è cresciuta in giudicato senza essere
stata impugnata.
D.
Il 25 luglio 2007, per il tramite dell'INPS, l'assicurato ha presentato una
domanda di revisione della rendita d'invalidità, inoltrata all'UAIE il 24
novembre 2008 (doc. 49/2), e da quest'ultimo trasmessa il 16 dicembre
seguente alla SVA (doc. 47), la quale, dopo avere ricevuto conferma dal
proprio servizio medico che un peggioramento dello stato di salute era
stato reso verosimile (doc. 72/3), si è procurata in particolare, nel quadro
dell'istruzione della domanda, i documenti sottoesposti:
- una cospicua cartella di dimissione del 23 marzo 2007, relativa ad un soggiorno ospedaliero protrattosi
dal 21 febbraio al 12 marzo 2007, durante il quale è stata eseguita una sostituzione della protesi aortica
(doc. 48/1 a 13 e 48/21 a 126),
- un rapporto medico "Day-Hospital" del 13 giugno 2007 (doc. 48/9 a 11), riferente la diagnosi di "follow-up"
e rivalutazione della procedura riabilitativa in esiti di sostituzione delle valvole mitralica e aortica, di esiti da
endocardite infettiva e d'ipertiroidismo,
- una relazione clinica del dott. F._______, del 22 giugno 2007 (doc. 48/12 a 20), diagnosticante degli esiti
di endocardite reumatica con valvulopatia mitro-aortica e di endocardite batterica sulla protesi aortica, e
nella quale è specificato che l'assicurato rivela una perdita totale della sua capacità lavorativa come
operaio, per cui deve essere considerato invalido in modo totale e permanente,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del 20 agosto
2007 (doc. 50), facente stato, nel quadro di condizioni di salute peggiorate, caratterizzate, in particolare, da
astenia, facile affaticabilità e dispnea per sforzi modesti, della diagnosi di esiti da intervento di sostituzione
delle valvole aortica e mitralica con protesi meccaniche per valvulopatia mitralica ed aortica in reumatismo
articolare acuto (RAA) nell'infanzia, e reintervento di sostituzione della protesi aortica, d'ipertensione
C-483/2010
Pagina 5
arteriosa, di FA/flutter (fibrillazione atriale) e d'ipertiroidismo iatrogeno. Nella perizia è precisato che
l'assicurato non è più in grado di svolgere alcuna attività ed è formulato, conformemente al diritto italiano,
un grado d'invalidità dell'80%,
- una nuova perizia del dott. D._______, del 30 aprile 2009 (doc. 54/2 a 8), stilata su incarico della SVA
dopo visita medica del 29 aprile 2009, dalla quale risulta la diagnosi di disturbo cardiaco-reumatico, con
status dopo sostituzione delle valvole aortica e mitralica e risostituzione della valvola aortica, e
d'ipotiroidismo ("Hypothyreose"). Nella perizia è specificato che la tolleranza agli sforzi continua ad essere
molto limitata (dispnea NYHA [New York Heart Association] III), l'attività d'operaio edile, come pure altre
attività fisiche, non essendo più esigibili, senza peraltro possibilità di un miglioramento essenziale della
capacità lavorativa. Dopo avere specificato che l'assicurato può tutt'al più svolgere un'attività in posizione
seduta al 50%, il perito ha concluso che, visti la gravità della cardiopatia e il persistere della fibrillazione
atriale, l'interessato non potrà mai più lavorare ("[…] wird der Patient nie mehr arbeiten können").
E.
La SVA ha quindi sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione
del proprio servizio medico, nella persona della dott.ssa E._______, la
quale, mediante presa di posizione del 23 luglio 2009 (doc. 72/4 e 5), ha
stabilito un'incapacità lavorativa completa da marzo 2007 fino a fine
dicembre 2008, dovuta ad un peggioramento dello stato di salute in
seguito all'intervento di sostituzione della protesi aortica del 12 marzo
2007, ed una capacità lavorativa del 50% in attività confacenti a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
Dopo avere eseguito il calcolo del grado d'invalidità, indicizzando al 2008 i salari da valido e da invalido già
utilizzati per il 2006 (doc. 57), la SVA ha comunicato all'assicurato, con decreto provvisorio del 10 agosto
2009 (doc. 55 e 56), di riconoscergli il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2008 al 31
marzo 2009, in seguito a peggioramento del suo stato di salute, e di nuovo a tre quarti di rendita dal 1°
aprile 2009, sulla base di un grado d'invalidità del 65%, accordandogli un termine di trenta giorni per
inoltrare eventuali osservazioni.
F.
Con scritto del 3 settembre 2009 (doc. 60), l'assicurato, sempre
rappresentato dal Patronato INCA, ha chiesto e ricevuto una copia
dell'incarto, dopodiché ha presentato le sue osservazioni il 17 settembre
2009 (doc. 65), rivendicando il diritto ad una rendita intera d'invalidità
anche oltre il 31 marzo 2009, e ciò sulla base della seconda perizia del
dott. D._______, la quale escluderebbe una capacità lavorativa residuale.
La dott.ssa E._______ si è nuovamente pronunciata sul caso il 7 ottobre 2009 (doc. 72/8), rilevando che le
osservazioni dell'assicurato non modificano la propria valutazione del 23 luglio 2009, nella misura in cui la
capacità lavorativa formulata nella perizia del dott. D._______ non sarebbe rilevante, per il motivo che
C-483/2010
Pagina 6
considererebbe anche fattori estranei all'AI ("[…] Die im Gutachten diskutierte Arbeitsfähigkeit ist hier nicht
relevant, da die Argumentation auch IV-fremde Faktoren mit einschliesst […]").
La SVA ha quindi reso una delibera il 16 ottobre 2009 (doc. 68), all'attenzione dell'UAIE, il quale, mediante
decisioni del 21 dicembre 2009 (doc. 70), ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera
d'invalidità dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009, con le rispettive rendite completive per i figli, ed a tre
quarti di rendita dal 1° aprile 2009, pure con le rispettive rendite completive per i figli.
G.
Contro queste decisioni, sempre rappresentato dal Patronato INCA,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 26
gennaio 2010, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità anche oltre il 31 marzo 2009. Il ricorrente si riferisce
specialmente alla seconda perizia del dott. D._______, del 30 aprile
2009, per rilevare che non è praticamente più in grado di svolgere alcuna
attività lavorativa, anche solo leggera.
La SVA ha presentato le proprie osservazioni al ricorso mediante scritto dell'8 marzo 2010, nel quale ha
richiesto, fondandosi sulle perizie del dott. D._______ e sulle prese di posizione della dott.ssa E._______,
di respingerlo e di confermare la decisione impugnata.
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 18 marzo 2010, facendo sua la proposta della SVA.
Il ricorrente ha replicato il 9 aprile 2010, riconfermando le proprie conclusioni.
H.
Con decisione incidentale del 13 aprile 2010, questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 28 aprile
2010.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
C-483/2010
Pagina 7
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
1.2. Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio ("iura
novit curia"), senza essere vincolato né ai motivi invocati (art. 62 al. 4
PA), né agli argomenti giuridici sviluppati nella decisione impugnata, per
cui non deve limitare il proprio esame unicamente alle pretese fatte valere
nel ricorso (v. PIERRE MOOR, DROIT ADMINISTRATIF, vol. II, 2a ed., Berna
2002, ch. 2.2.6.5, pag. 265, ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ
KNEUBÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUDNESVERWALTUNGSGERICHT,
Basilea 2088, pag. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
VERWALTUNGSVERFAHREN UND VERWALTUNGSRECHTSPFLEGE DES BUNDES,
2a ed., Zurigo 1998, n. 677).
1.3. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA). Il Tribunale
1.5. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr.
300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
C-483/2010
Pagina 8
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i
cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. Secondo l'art. 86 n. 1 del Regolamento CEE n° 1408/71, le domande,
dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato
membro, devono essere presentati entro un dato termine presso
un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono
ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un’autorità,
un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato
membro. In tal caso, l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale
investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi
all’autorità, all’istituzione o all’organo giurisdizionale competente del
primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati
membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i
C-483/2010
Pagina 9
ricorsi sono stati presentati presso un’autorità, un’istituzione o un organo
giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di
prestazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale
competente a darvi seguito.
2.4. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.5. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
4.
4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007, l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera se era
invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se era invalido per
almeno il 60%, ad una mezza rendita se era invalido per almeno la metà
e ad un quarto di rendita se era invalido per almeno il 40%. Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
C-483/2010
Pagina 10
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con
un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso
d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC,
la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire
dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%.
4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale
o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
4.4. Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale delle decisioni dell'UAIE,
C-483/2010
Pagina 11
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità anche oltre il 31 marzo 2009.
6.
6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
6.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 dell'Ordinanza
federale sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961; OAI, RS
831.201OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3. L'aumento della rendita d'invalidità avviene al più presto, se
l'assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
6.4. In concreto, il ricorrente ha presentato, il 25 luglio 2007, la domanda
di revisione della rendita all'INPS di Sondrio (doc. 49/2; v. art. 86 n. 2 del
Regolamento CEE n° 1408/71), il quale ha trasmesso la documentazione
medica all'UAIE il 21 agosto 2007, in particolare la perizia E 213 della
dott.ssa B._______, del 20 agosto 2007 (doc. 49/1). Peraltro, la stessa
SVA aveva già previsto, in una nota del 30 marzo 2007 (doc. 38/3), di
anticipare la revisione d'ufficio al 1° marzo 2008 in seguito all'intervento
chirurgico menzionato nel certificato medico del 5 marzo 2007 (doc.
32/2). Dal canto suo, la dott.ssa E._______ ha riconosciuto, nella sua
presa di posizione del 23 luglio 2009 (doc. 72/4 e 5), che il ricorrente
aveva subito un peggioramento del suo stato di salute da marzo 2007 e
che la sua incapacità lavorativa era completa a decorrere da questa
stessa data fino al 31 dicembre 2008. L'aumento da tre quarti di rendita
ad una rendita intera deve essere dunque effettivo dal mese di luglio
2007, conformemente all'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.
C-483/2010
Pagina 12
Ne discende che, su questo punto, benché non sollevato nel ricorso, la corrispondente decisione
impugnata deve essere, in virtù della massima d'ufficio (v. consid. 1.2), riformata e al ricorrente deve
essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera già dal 1° luglio 2007, e ciò perlomeno fino al 31 marzo
2009 (art. 88a cpv. 1 OAI).
7.
Rimane ora da verificare se lo stato di salute del ricorrente è
effettivamente migliorato a partire dal 1° gennaio 2009, in modo tale da
permettergli di esercitare delle attività lavorative leggere al 50%, come
stabilito dalla dott.ssa E._______ nella sua presa di posizione del 23
luglio 2009.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
C-483/2010
Pagina 13
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
In carenza di documentazione economica utilizzabile, come nella fattispecie, visto che il ricorrente non
lavora più dal maggio 2005, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso
d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
10.
Dalla documentazione medica agli atti e, in particolare, dalla relazione
clinica del dott. F._______, del 22 giugno 2007 (doc. 48/12 a 20), dalla
perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico
dell'INPS, del 20 agosto 2007 (doc. 50), e dalla seconda perizia del dott.
D._______, internista e cardiologo, del 30 aprile 2009 (doc. 54/2 a 8),
risulta la diagnosi di disturbo cardioreumatico con esiti da sostituzione
delle valvole aortica e mitralica e risostituzione della valvola aortica, e di
disturbi alla tiroide, dai medici italiani designati come ipertiroidismo,
mentre dal dott. D._______ definiti come ipotiroidismo ("Hypothyreose").
Questa diagnosi è stata adottata, implicitamente, anche dalla dott.ssa E._______, medico della SVA, nella
sua presa di posizione del 23 luglio 2009, e, peraltro, non è contestata dal ricorrente, per cui il collegio
giudicante non può che aderirvi.
11.
11.1. Per quanto riguarda le conseguenze delle affezioni diagnosticate
sulla capacità lavorativa, è necessario innanzitutto notare che il dott.
D._______ si era già pronunciato in proposito nella sua prima perizia del
12 novembre 2006 (doc. 26/1 a 19), dove aveva specificato che il
ricorrente non era più in grado di esercitare l'attività d'operaio edile, ma
che poteva svolgere al massimo un lavoro (molto) leggero, tutt'al più al
50% ("[…] Zumutbar ist höchstens eine leichte körperliche Arbeit.
Allenfalls 50%ige Tätigkeit bei nur sehr leichter Arbeit"), concludendo
cionondimeno che, visti lo status dopo sostituzione delle valvole aortica e
mitralica e l'insufficienza aortica medio grave, non era più data alcuna
C-483/2010
Pagina 14
capacità lavorativa ("[…] ist eine Arbeitsfähigkeit nicht mehr gegeben").
Questa valutazione peritale ha costituito il fondamento della decisione
dell'11 maggio 2007 (doc. 45), mediante la quale l'UAIE aveva attribuito
al ricorrente tre quarti di rendita sulla base di un grado d'invalidità del
65%, calcolato in funzione di un'incapacità lavorativa del 50% in attività
leggere.
11.2. Come si evince dalla cartella di dimissione clinica del 23 marzo
2007 (doc. 48/1 a 13 e 48/21 a 126), e dalla relazione clinica del dott.
F._______, del 22 giugno 2007, il ricorrente è stato sottoposto ad un
intervento di sostituzione della protesi aortica il 12 marzo 2007, in seguito
ad un'endocardite batterica formatasi sulla stessa protesi. Come
conseguenza di questa operazione, il dott. F._______ ha evidenziato la
perdita totale della capacità lavorativa nell'attività d'operaio, considerando
il ricorrente invalido in modo totale e permanente.
Nella sua perizia E 213 del 20 agosto 2007, la dott.ssa B._______ ha constatato un peggioramento dello
stato di salute del ricorrente rispetto alla situazione da lei descritta nella sua prima perizia E 213 del 28
febbraio 2005 (doc. 11), dove aveva formulato un grado d'invalidità del 70%, stabilendo ora un grado
d'invalidità dell'80%, ed ha concluso che il ricorrente non è più in grado di svolgere alcuna attività
lavorativa.
11.3. Nella sua seconda perizia del 30 aprile 2009, il dott. D._______ ha
rilevato che, dal punto di vista soggettivo, la tolleranza agli sforzi
("Körperliche Leistungsfähigkeit") è rimasta molto limitata, ma che, dal
punto di vista oggettivo, il ricorrente dispone ora di due protesi
meccaniche, aortica e mitralica, funzionanti normalmente. Il perito ha
continuato la sua valutazione del caso precisando che la caricabilità è
debole ["Im Belastungstest ist der Patient schlecht leistungsfähig (48%
der Soll-Leistung)"], circostanza rivelata dal forte aumento della
frequenza cardiaca già all'esposizione a sforzi deboli, e ne ha derivato
che la terapia medicamentosa attuale è poco efficace nel controllo della
fibrillazione atriale. Pur proponendo un complemento terapico, l'esperto
ha rilevato che, a causa del forte decondizionamento del ricorrente, non
ci si può aspettare un miglioramento della tolleranza agli sforzi, la quale
continua ad essere molto limitata (dispnea NYHA III), ragione per cui
l'attività d'operaio edile, come pure altre attività fisiche, non sono
definitivamente più esigibili. Lo specialista, dopo avere ancora precisato
che il ricorrente potrebbe tutt'al più svolgere un'attività in posizione seduta
al 50%, ha concluso che, visti la gravità della cardiopatia e il persistere
della fibrillazione atriale, l'interessato non sarà mai più in grado di
lavorare ("[…] wird der Patient nie mehr arbeiten können").
C-483/2010
Pagina 15
11.4. Dal canto suo, la dott.ssa E._______ ha determinato, nella sua
presa di posizione del 23 luglio 2009, un'incapacità lavorativa completa,
in seguito all'intervento di sostituzione della protesi aortica del 12 marzo
2007, causa di un peggioramento dello stato di salute del ricorrente,
consistente in fibrillazione ("Herzrhythmusstörung") ed in gravi disturbi del
funzionamento della tiroide ("Schilddrüsenfunktionsstörung"), a decorrere
da marzo 2007 fino a fine dicembre 2008, ed una capacità lavorativa del
50% in attività confacenti dal 1° gennaio 2009, considerando che lo stato
di salute attuale del ricorrente corrisponde a quello descritto dal dott.
D._______ nella sua prima perizia del 12 novembre 2006. Il medico della
SVA ha riconfermato queste conclusioni nella sua presa di posizione del
7 ottobre 2009 (doc. 72/8).
11.5. Considerato quanto precede, il collegio giudicante constata che,
sulla base degli atti all'incarto, non si può giungere ad un giudizio
attendibile, come prescritto dalla giurisprudenza (v. consid. 8), riguardo
alla capacità lavorativa del ricorrente per il periodo posteriore al 1°
gennaio 2009. Infatti, nella sua seconda perizia, la quale risulta essere il
fondamento della decisione qui impugnata, il dott. D._______ ha
dichiarato, da un lato, che il ricorrente può tutt'al più svolgere un'attività
leggera in posizione seduta al 50%, e, dall'altro lato, che non sarà mai più
in grado di lavorare, questa contraddizione essendo peraltro già
riscontrabile in termini quasi identici nella sua prima perizia ed essendo
stata rilevata anche dalla dott.ssa E._______ nella sua ultima presa di
posizione del 7 ottobre 2009. Tenuto conto anche dell'opinione dei medici
italiani, in particolare quella della dott.ssa B._______, che ha reputato il
ricorrente essere incapace di eseguire qualsiasi lavoro, il collegio
giudicante non può così che rilevare che la questione della capacità
lavorativa abbisogna di un complemento d'istruzione da parte dell'UAIE
per definire in quale misura il ricorrente è in grado di mettere in valore la
sua capacità lavorativa residuale, viste le limitazioni funzionali inerenti
alle affezioni di cui è portatore.
11.6. Ne consegue che, su questo punto, è necessario accogliere
parzialmente il ricorso, annullare la corrispondente decisione impugnata e
rinviare l'incarto all'UAIE per un complemento d'istruzione.
12.
12.1. Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
Benché questa disposizione permetta solo eccezionalmente di ricorrere
C-483/2010
Pagina 16
ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata in concreto, se si considerano le contraddizioni che palesa
l'incarto riguardo alla capacità lavorativa e alla riduzione del grado
d'invalidità.
12.2. In concreto, l'UAIE dovrà completare l'istruttoria per determinare il
grado della capacità lavorativa e il tipo d'attività ancora esigibili dal 1°
gennaio 2009. A questo fine, l'UAIE organizzerà l'esecuzione di una
perizia cardiologica presso un ospedale universitario svizzero, che
sottoporrà in seguito, con l'intero incarto, al proprio servizio medico, il
quale prenderà posizione sul caso, in particolare sulla capacità lavorativa,
dettagliando e giustificando le proprie conclusioni. Una volta che il
servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE effettuerà un
adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, ed emanerà quindi una
nuova decisione impugnabile.
13.
Di conseguenza, la prima decisione impugnata deve essere riformata, nel
senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità dal 1° luglio 2007 fino al 31 marzo 2009, mentre la seconda
decisione impugnata, con effetto dal 1° aprile 2009, deve essere
annullata e l'incarto rinviato all'UAIE per l'esecuzione del complemento
istruttorio specificato nel consid. 12.2.
È ancora opportuno osservare che, seguendo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 135 V 141), la
prima parte della presente decisione costituisce una decisione parziale, separatamente impugnabile
davanti al Tribunale federale, conformemente agli art. 82 e segg., 91 e segg. e 100 della legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), mentre la seconda parte costituisce una
decisione incidentale, impugnabile davanti al Tribunale federale solamente nella misura in cui sono
adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 93 e segg. e 100 LTF.
14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali e l'anticipo versato il 28 aprile
2010, è retrocesso al ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può
assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante
professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato
assegnarli un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.- (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle
C-483/2010
Pagina 17
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la corrispondente decisione dell'UAIE del 21
dicembre 2009 è riformata, nel senso che il ricorrente ha diritto ad una
rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2007 al 31 marzo 2009.
2.
Per il periodo posteriore al 31 marzo 2009, il ricorso è parzialmente
accolto e la corrispondente decisione dell'UAIE del 21 dicembre 2009 è
annullata, nel senso che gli atti sono rinviati all'UAIE affinché proceda
conformemente a quanto esposto al considerando 12.2.
C-483/2010
Pagina 18
3.
Non si prelevano spese processuali e al ricorrente è rimborsato l'anticipo
di Fr. 300.-, versato il 28 aprile 2010.
4.
Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, a
carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif….; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: