B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4832/2011
S e n t e n z a d e l 2 1 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 18 luglio 2011.
C-4832/2011
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di due figli, ha
lavorato in Svizzera come muratore, con permesso per confinanti, dal
2007 al 2010, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 8). Il 30
novembre 2010, facendo valere un disturbo depressivo maggiore con
attacchi di panico, l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità
svizzera (incarto AI, doc. 1 e 2), la cui istruzione ha permesso di
acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto dell'assicuratore collettivo Helsana per perdita di guadagno in
caso di malattia, incompleto (cfr. punto H),
- il questionario per il datore di lavoro, del 14 dicembre 2010 (incarto AI,
doc. 8), da cui si evince che l'assicurato è stato attivo come muratore in
una ditta di costruzioni ticinese dal 27 agosto 2007 al 31 ottobre 2010,
data che ha segnato la fine del contratto in seguito a disdetta e
sospensione della stessa per un'incapacità lavorativa manifestatasi il
20 luglio 2010, ad un ritmo di ore otto o nove giornaliere e quaranta fino a
quarantacinque settimanali, con uno stipendio orario totale di Fr. 35.33
nel 2010,
- la lettera di disdetta, del 21 maggio 2010 per il 31 luglio 2010, seguita
da una seconda lettera del 14 ottobre 2010, in cui è precisato che il
termine di protezione dalla disdetta di novanta giorni scade il 31 ottobre
2010 (incarto AI, doc. 8/7 e 8),
- i conteggi salariali finali per gli anni 2009 e 2008 (incarto AI, doc. 8/9 a
14),
- un rapporto del consulente in integrazione professionale dell'UAI-TI, del
29 dicembre 2010 (incarto AI, doc. 13), in cui è concluso che è ancora
presto per considerare misure d'intervento tempestivo,
- diversi certificati medici italiani, di difficile lettura, di natura psichiatrica e
internistica (incarto AI, doc. 18/2 a 13), riferenti sostanzialmente la
presenza di una sindrome ansioso-depressiva dal 21 luglio 2010, con la
prescrizione di diversi medicamenti, ed un'inabilità al lavoro del 100%,
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- il vE._______le di chiusura del consulente in integrazione professionale,
del 24 febbraio 2011 (incarto AI, doc. 22), in cui è espressa l'inutilità della
messa in atto di provvedimenti d'intervento tempestivo.
B.
Su proposta del dott. B._______, psichiatra presso il servizio medico
dell'UAI-TI, l'assicurato è stato convocato per un colloquio specialistico il
23 marzo 2011 (incarto AI, doc. 24 e 25), e ciò in ragione della pochezza
della documentazione medica all'incarto. Nel suo rapporto stilato lo
stesso giorno del colloquio (incarto AI, doc. 28), il dott. B._______ ha
diagnosticato, con influsso sulla capacità lavorativa, una sintomatologia
ansioso-depressiva di lieve entità (codice infermità 646), come pure,
senza una tale influenza, dei problemi relativi a circostanze economiche
("International Classification of Diseases, 10th Revision" / ICD10: Z59.8). Il
medico dell'UAI-TI ha constatato l'assenza di qualsiasi incapacità
lavorativa dal punto di vista psichiatrico, i sentimenti e i disturbi lamentati
corrispondendo a modalità reattive adeguate, legate alla situazione
psicosociale e alla sintomatologia soggettiva di dolori alla schiena, senza
essere attribuibili ad un'evoluzione psichica patologica, con prognosi
comunque incerta a causa dei problemi fisici, psicosociali ed economici
riferiti, della dubbia volontà di ripresa di un'attività lavorativa e di
resistenze evidenti.
L'UAI-TI ha quindi approntato un progetto di decisione il 5 aprile 2011
(incarto AI, doc. 29), con il quale ha prospettato all'assicurato il rigetto
della sua richiesta, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'interessato si è opposto al
progetto il 9 maggio 2011 (incarto, doc. 33/1 a 3), producendo due brevi
certificati medici italiani, il primo del 29 aprile 2011, facente stato in
particolare di un'astenia, il secondo annunciante un consulto in materia di
stanchezza cronica il 28 maggio 2011.
C.
Il dott. B._______ si è pronunciato su questi due nuovi documenti il 31
maggio 2011 (incarto AI, doc. 35), affermando che l'astenia o stanchezza
cronica, malattia difficilmente oggettivabile, salvo se sono soddisfatti i
cosiddetti principi di Förster, era stata considerata, come sintomo
soggettivo, durante il colloquio del 23 marzo 2011, ed ha concluso alla
necessità di procurarsi il rapporto relativo alla visita del 28 maggio 2011,
ciò che l'UAI-TI ha fatto.
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Prendendo posizione il 30 giugno 2011 (incarto AI, doc. 38) sul rapporto
manoscritto del Prof. C._______, chirurgo ed oncologo, primario presso il
"..." di ...e responsabile dell'"..." presso l'"..." di ..., del 28 maggio 2011
(incarto AI, doc. 36/2 e 3), facente stato di un'astenia cronica da sindrome
ansioso-depressiva con incapacità lavorativa completa, trattata mediante
antidepressivo a modesto dosaggio per due mesi, il dott. B._______ ha
precisato, riferendosi all'ICD10, che una sindrome ansioso-depressiva
non giustifica di per sé un'incapacità lavorativa e che la diagnosi di
sindrome da stanchezza cronica non è in definitiva stata posta, nella
misura in cui il rapporto del Prof. C._______ è scevro da qualsiasi
riferimento alle linee guida e alle "checklist" universalmente accettate,
relative ai sintomi propri di tale affezione. Il medico dell'UAI-TI ha così
confermato le conclusioni contenute nel suo rapporto del 23 marzo 2011.
Dopo avere ottenuto dall'UAI-TI la delibera relativa al progetto di
decisione del 5 aprile 2011 (incarto AI, doc. 39), l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a
decidere visto il domicilio in Italia dell'interessato, ha emanato una
decisione di rigetto della domanda di rendita d'invalidità il 18 luglio 2011
(incarto AI, doc. 41).
D.
Contro questa decisione, per il tramite del Patronato INAS, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 2 settembre
2011 (incarto TAF, doc. 1), chiedendo, previo annullamento della stessa,
che gli sia attribuita una rendita intera d'invalidità, con la dispensa dal
pagamento delle spese processuali. Il ricorrente ha allegato diversa
documentazione, in parte già agli atti, tra cui una valutazione medico-
legale del dott. D._______, chirurgo, del 31 agosto 2011, in cui è riferito
un disturbo depressivo maggiore caratterizzato da grave astenia,
cronicizzato e refrattario alle terapie farmacologiche, con una diminuzione
permanente dell'integrità fisica globale superiore al 66%, un'incapacità
lavorativa del 100% come muratore, ma anche in lavori più leggeri,
considerata la compromissione delle capacità intellettive e relazionali, ed
un danno alla capacità lucrativa non inferiore al 75%.
Il 16 settembre 2011 il ricorrente ha ritornato a questo Tribunale il
formulario "Domanda di gratuito patrocinio" compilato, ma senza
giustificativi, dal quale risultano un salario netto mensile del coniuge di
EUR 250.- e spese mensili totali di EUR 270.-.
C-4832/2011
Pagina 5
E.
Il servizio medico dell'UAI-TI, nelle persone dei dottori B._______ ed
E._______, internista, ha preso posizione sui documenti allegati al ricorso
il 26 settembre 2011, constatando che essi non permettono di
oggettivare nessun cambiamento dello stato di salute del ricorrente. In
particolare, i medici dell'UAI-TI hanno rilevato che la valutazione medico-
legale del 31 agosto 2011 si limita ad enunciare, senza alcuna
descrizione approfondita, solamente due, ossia un umore depresso ed un
rallentamento ideo-motorio, dei come minimo cinque sintomi necessari
per potere identificare un disturbo depressivo maggiore secondo il
"Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text
Revision" (DSM-IV-TR). L'UAI-TI ha quindi presentato le sue osservazioni
sul caso il 28 dicembre 2011, e l'UAIE ha formalmente risposto al ricorso
il 4 gennaio 2012, entrambi chiedendo il rigetto dell'impugnativa con la
conseguente conferma della decisione avversata (incarto TAF, doc. 7).
F.
Il ricorrente ha replicato il 9 febbraio 2012 (incarto TAF, doc. 9),
riaffermando le richieste espresse con il ricorso, ed ha esibito due brevi
nuovi certificati del Prof. C._______, del 28 e 30 gennaio 2012, facenti
stato di un'astenia cronica da sindrome ansioso-depressiva, con attacchi
di panico, dolori muscolari ed ipersonnia, causa di un'inabilità al lavoro
totale.
Il dott. B._______ si è pronunciato su questi due certificati il 2 maggio
2012, sottolineando sostanzialmente che essi non apportano nulla di
nuovo rispetto alle constatazioni precedenti. L'UAI-TI ha dunque
formulato le sue osservazioni il 2 maggio 2012, e l'UAIE ha formalmente
duplicato il 9 maggio 2012, entrambi riaffermando l'esito negativo da
riservare al ricorso (incarto TAF, doc. 14).
G.
Con lettera del 14 giugno 2012 (incarto TAF, doc. 16), il ricorrente ha
prodotto un nuovo certificato psichiatrico manoscritto, di non facile lettura,
dell'11 giugno 2012, riferente un disturbo depressivo maggiore, un
disturbo di panico con agorafobia e sintomi di derealizzazione e
depersonalizzazione, nonché un disturbo somatoforme (algico), la
capacità lavorativa essendo marcatamente compromessa.
H.
Mediante scritto del 25 gennaio 2013, questo Tribunale ha chiesto al
Tribunale federale di potere prendere visione degli atti relativi alla
C-4832/2011
Pagina 6
procedura pendente davanti a quest'ultima istanza e concernente un
ricorso di diritto pubblico contro una sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Ticino, del 14 maggio 2012, nella quale è stato
riconosciuto, come base di calcolo delle indennità giornaliere per malattia
dovute di principio dall'assicuratore Helsana al ricorrente a decorrere dal
1° novembre 2012, l'ultimo salario percepito prima dell'inizio del caso
d'assicurazione. Gli atti visionati sono stati restituiti al Tribunale federale il
15 febbraio 2013 (incarto TAF, doc. 18 a 22).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla
notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
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Pagina 7
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare
il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato, anche a seguito del
rinvio dell'art. 80a LAI, dalla versione dell'allegato II in vigore fino al
31 marzo 2012 (RU 2002 1527, 2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e
2421), in base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti
comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009
4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal
1° giugno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di
sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6
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del regolamento n. 1408/71), ed il regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. Ciò detto, nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 257 consid. 2.4). Così, per costante giurisprudenza, l'ottenimento
di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di
un'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003, consid. 2).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, si
applicano quindi in concreto, visto che la procedura di revisione è stata
iniziata nel 2010, ma non le norme della 6a revisione della LAI (primo
pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF
2010 1603). Sono inoltre applicabili le disposizioni della LPGA, se e per
quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al
18 luglio 2011, data della decisione avversata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Egli può
tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione
impugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V
138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
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chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve,
cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del
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Pagina 10
40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
diciotto anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
C-4832/2011
Pagina 11
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dalla documentazione medica agli atti, che si compone
essenzialmente delle prese di posizione del dott. B._______, psichiatra,
medico dell'UAI-TI, ossia il rapporto stilato il 23 marzo 2011 dopo
colloquio con il ricorrente avvenuto lo stesso giorno, e le annotazioni del
30 giugno e 26 settembre 2011, quest'ultima in collaborazione con il
dott. E._______, internista, pure medico dell'UAI-TI, nonché del 2 maggio
2012 (incarto AI, doc. 28 e 38; incarto TAF, doc. 7 e 14), risulta la diagnosi
di sintomatologia ansioso-depressiva di lieve entità (codice infermità 646)
e di problemi relativi a circostanze economiche (ICD10: Z59.8). Rispetto
alle conseguenze invalidanti di queste affezioni, il dott. B._______,
unitamente al dott. E._______, ha constatato senza equivoci che esse
non diminuiscono la capacità lavorativa del ricorrente.
9.2 A proposito della diagnosi appena esposta occorre rilevare che il
ricorrente ha dapprima fatto valere di essere affetto da un disturbo
depressivo maggiore con attacchi di panico (incarto AI, doc. 1), quindi ha
avanzato la diagnosi d'astenia cronica da sindrome ansioso-depressiva
(incarto AI, doc. 36/2 e 3), di disturbo depressivo maggiore caratterizzato
da grave astenia, cronicizzato e refrattario alle terapie farmacologiche
C-4832/2011
Pagina 12
(incarto TAF, doc. 1), e per finire di disturbo depressivo maggiore con
attacchi di panico, dolori muscolari ed ipersonnia (incarto TAF, doc. 9). A
partire da questa diagnosi il ricorrente ha avanzato indistintamente
un'incapacità lavorativa totale e un'incapacità lucrativa non inferiore al
75%.
9.3 In sede d'istruzione della domanda di rendita e nel corso della
presente procedura, il Prof. C._______, chirurgo ed oncologo, primario
presso il "..." di ...e responsabile dell'"..." presso l'"..." di ..., ha posto la
diagnosi, il 28 maggio 2011 nonché il 28 e 30 gennaio 2012 (incarto AI,
doc. 36/2 e 3; incarto TAF, doc. 9), d'astenia cronica da sindrome
ansioso-depressiva (sindrome da stanchezza cronica). Ora, come
sottolineato dal dott. B._______ il 30 giugno 2011 (incarto AI, doc. 38),
questa valutazione, che emana da un medico non psichiatra, non fa
nessun riferimento, nemmeno implicito, ai criteri universalmente
riconosciuti per identificare una sindrome da stanchezza cronica, elencati
in particolare nel manuale DSM-IV-TR. Essa appare quindi infondata, o
comunque non sufficientemente fondata, dal punto di vista psichiatrico,
dimodoché la presenza di una sindrome da stanchezza cronica non
risulta essere provata secondo il grado della verosimiglianza
preponderante (cfr. consid. 8), e questo Tribunale non può quindi
considerarla come parte integrante della diagnosi determinante.
9.4 Nell'ambito della presente procedura, il ricorrente ha esibito la
valutazione medico-legale del dott. D._______, chirurgo, del 31 agosto
2011 (incarto TAF, doc. 1), nella quale, per fondare la diagnosi di disturbo
depressivo maggiore caratterizzato da grave astenia, cronicizzato e
refrattario alle terapie farmacologiche, è fatto esplicito riferimento al
manuale DSM-IV-TR, secondo cui questa affezione è identificabile tramite
nove sintomi, dei quali almeno cinque devono essere
contemporaneamente presenti. Ora, come chiaramente rilevato dai
dottori B._______ ed E._______ il 26 settembre 2011, il dott. D._______
si è limitato ad enunciare, senza alcuna descrizione approfondita,
unicamente due di questi sintomi, ossia un umore depresso ed un
rallentamento ideo-motorio, aggiungendo peraltro vagamente che molti
degli altri sintomi sarebbero tuttora presenti. Anche questo
apprezzamento, che emana da un medico non psichiatra, si palesa così
infondato, o comunque non sufficientemente fondato, dal punto di vista
psichiatrico, dimodoché la presenza di un disturbo depressivo maggiore
non risulta essere provata secondo il grado della verosimiglianza
preponderante (cfr. consid. 8), e questo Tribunale non può quindi ritenerlo
come parte integrante della diagnosi determinante.
C-4832/2011
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9.5 Visto quanto precede, questo Tribunale considera, fondandosi sulle
diverse prese di posizione chiare e dettagliate del dott. B._______, nella
sua qualità di medico psichiatra, che il ricorrente presenta una
sintomatologia ansioso-depressiva di lieve entità (codice infermità 646) e
dei problemi relativi a circostanze economiche (ICD10: Z59.8),
escludendo che egli sia affetto da una sindrome da stanchezza cronica
e/o da un disturbo depressivo maggiore. Sempre seguendo il dott.
B._______, unitamente al dott. E._______, questo Tribunale non può
che constatare che le patologie diagnosticate non diminuiscono, dal
punto di vista psichiatrico, la capacità lavorativa del ricorrente, e che
perciò non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità svizzera.
10.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004;
DTF 113 V 22 consid. 4a).
11.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
12.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente
al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in
materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
C-4832/2011
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anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
13.
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria per quanto attiene alle spese di procedura.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e
le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,
l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la
dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. Secondo la giurisprudenza consolidata, i presupposti
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti
se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). A tale proposito si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275 e 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275;
124 I 304 consid. 2c; 122 I 267 consid. 2b).
In concreto, questo Tribunale constata che il ricorso è manifestamente
infondato, per cui non si può ammettere che un ricorrente ragionevole lo
avrebbe finanziato con in propri mezzi. Ne consegue che al ricorrente non
può essere concessa l'assistenza giudiziaria parziale e, pertanto, le
spese processuali di Fr. 400.- sono poste a suo carico.
C-4832/2011
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente, le
quali dovranno essere versate alla cassa di questo Tribunale dopo la
crescita in giudicato della presente sentenza.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; il bollettino di
versamento per le spese processuali di Fr. 400.- seguirà);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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