B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4835/2011
S e n t e n z a d e l 2 9 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 27 luglio 2011.
C-4835/2011
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , divorziato con figli, ha lavorato in
Svizzera dal 1974 in poi, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; conti individuali
prodotti nell'incarto di ricorso, doc. 9). Dal 1991 lavorava per una ditta di
logistica nel Cantone Ticino (frontaliere), come autista. Nel 1999-2001, a
seguito di problemi di salute, ha fatto registrare delle assenze dal lavoro o
delle riduzioni dell'orario d'attività. Il 30 ottobre 2001, A._______ ha pre-
sentato una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità. Gli accertamenti di allora hanno posto in e-
videnza che l'assicurato era portatore di lombo sciatalgia sinistra da ernia
discale L5-L5, discopatie multiple, discartrosi cervicale ed altri disturbi or-
topedici. Mediante decisione del 22 marzo 2004, l'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha erogato in favore del nomi-
nato una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con de-
correnza 1° agosto 2001 fino al 31 maggio 2003 (doc. 1-39 incarto AI).
B.
B.a Per il seguito, A._______ ha ripreso a lavorare. Dal gennaio 2007, e-
gli era alle dipendenze di una ditta di metalcostruzioni e prodotti affini di
Stabio, in qualità di stampatore di bulloni d'acciaio ed in ragione di 43 ore
settimanali. Il dipendente è rimasto assente dal lavoro per ragioni di salu-
te dal 21 al 27 gennaio, dal 14 luglio al 12 ottobre 2008 e dal 5 dicembre
2008 pur precisando che dall'8 dicembre 2008 fino al 27 febbraio 2009
egli ha formalmente preso delle vacanze arretrate (doc. 60). La sua Cas-
sa malati (CSS; CM) ha notificato, con "rilevamento tempestivo", il caso
all'assicurazione AI il 10 luglio 2009 (doc. 42).
A._______ ha depositato la domanda di prestazioni AI il 9 settembre
2009 (doc. 49).
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino, competente
per esaminare sul merito la pratica, ha fatto esibire l'incarto della CM. In
questo (dopo il 2007) sono segnatamente contenuti:
- diversi verbali di pronto soccorso per fenomeni dolori lombari;
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- alcuni certificati del Dott. Battistella, medico ortopedico curante del no-
minato;
- i risultati di esami strumentali (risonanze magnetiche, referti radiologici),
delle colonne lombare e cervicale;
- un rapporto d'esame neurofisiologico (Dott.Sampiero) del 23 marzo
2009; altri esami neurologici.
La CM ha fatto visitare il proprio assicurato presso il proprio medico di fi-
ducia, Dott. Pianezzi, Breganzona, specialista in medicina interna. Lo
stesso, nel rapporto del 25 giugno 2009, ha rilevato la diagnosi di lombal-
gia cronica associata a sintomatologia algica e sensitiva alla gamba sini-
stra di natura da determinare. Il medico della CM ha stimato che il pazien-
te è invalido in qualsiasi lavoro e propone una indagine neurologica (doc.
57, inc. CM).
B.b Dopo la visita dal Dott. Pianezzi altri esami sono stati allestiti, fra i
quali un RM lombosacrale del 28 luglio 2009 ed esami neurofisiologici.
Nell'esame successivo (doc. 70, inc. CM), il Dott. Pianezzi ha confermato
l'inabilità di lavoro, pur notando una discrepanza fra i risultati oggettivi ed i
disturbi lamentati. La CM ha quindi fatto peritare il paziente dal Dott. Chri-
sten, specialista in reumatologia. Il 4 settembre 2009 (doc. 73, inc. CM),
lo specialista ha rilevato (in sostanza) una sindrome lombospondilogena
cronica prevalentemente a sinistra in alterazioni degenerative pluriseg-
mentali, esiti di erniectomia L4/5 nel 1993, disturbi statici del rachide, sbi-
lancio e decondizionamento muscolare, obesità; sindrome cervicospondi-
logena cronica prevalentemente a sinistra in alterazioni degenerative plu-
risegmentali della colonna cervicale, cifoscoliosi dorsale con protrazione
del capo, sbilancio muscolare, sindrome del tunnel carpale bilaterale (a-
namnestica), decompressione del canale carpale a destra nell'agosto
2008. L'esperto incaricato della CM ha ritenuto che il paziente non è più
in grado di svolgere il suo precedente lavoro di operaio metallurgico,
mentre in attività sostitutive a determinate condizioni di postura, porto pe-
si, marcia, il peritando sarebbe abile al 100% con rendimento completo
(doc. 73). La CM, con comunicazione del 21 settembre 2009, ha informa-
to il proprio assicurato che l'indennità giornaliera sarebbe stata corrispo-
sta per ulteriori tre mesi (doc. 76, inc. CM).
Sono ancora pervenuti ad atti della CM i risultati di un ecocolordoppler
cardiaco del 19 ottobre 2009 e di una visita cardiologica dell'8 ottobre
2009 (doc. 79, 81, inc. CM), una radiografia completa della colonna del
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14 ottobre 2009, un estratto di cartella clinica relativo alla degenza dall'8
al 12 novembre 2009 per discopatia degenerativa L4-L5 con intervento di
artrodesi L4-L5 con device interspinoso (doc. 90, inc. CM); un certificato
del medico curante Dott. Sacchi dove si ribadisce la continua inabilità di
lavoro del proprio paziente (doc. 94, inc. CM).
B.c Dal lato AI, l'incarto è stato esaminato il 28 aprile 2010 (doc. 84). Il
Dott. Lurati, dell'Ufficio AI, ha constatato che l'intervento d'artrodesi (8-12
novembre 2009) è stato svolto dopo la perizia del Dott. Christen (settem-
bre 2009) ed ha pertanto disposto una nuova visita reumatologica (doc.
86). La stessa è stata svolta dal Dott. Masina il 16 settembre 2010 (rap-
porto del 27 settembre, doc. 91). Della diagnosi esposta se ne dirà in det-
taglio nella parte in diritto; la stessa riprende in sostanza quella già riferita
dal Dott. Christen, tenendo conto dell'intervento d'artrodesi poi effettuato
nel novembre 2009. L'esperto incaricato reputa che il paziente è invalido
nel suo precedente lavoro di operaio di metallurgia semipesante, mentre
in altri lavori e ben determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia,
ecc., la sua capacità di lavoro è completa alla data della sua perizia.
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lurati che nella relazione
dell'11 ottobre 2010 ha condiviso quanto esposto dal Dott. Masina (doc.
92).
L'Ufficio AI ha calcolato la perdita di guadagno nell'ambito di attività sosti-
tutive svolte al 100% al posto del precedente lavoro di operaio metallurgi-
co. Ne consegue uno scapito economico del 22.72% ritenuto un introito
precedente l'invalidità (2009) di 68'944 franchi, un guadagno teorico con
invalidità di 61'244 franchi, ridotto questo del 13% (= 53'282.30) per tene-
re conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 7 gennaio 2011 (doc. 99), l'Ufficio AI canto-
nale ha disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1°
marzo 2010 (un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa) fino al 31
dicembre 2010 (tre mesi dopo la perizia del Dott. Masina).
Si segnala che l'assicurato, con comunicazione del 31 gennaio 2011, è
stato posto al beneficio di un percorso di promozione professionale pres-
so una ditta formativa di Camorino (doc. 105).
D.
Con le osservazioni del 16 febbraio 2011, A._______, rappresentato dal
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Patronato INAS di Mendrisio, chiede il riconoscimento del suo diritto ad
una prestazione anche dopo il 31 dicembre 2010 in quanto il suo stato di
salute e la sua situazione valetudinaria sarebbero peggiorate (doc. 107).
In ogni caso egli domanda di poter produrre, entro un determinato termi-
ne, altri risultati di esami in corso. Allega, segnatamente: un certificato 15
febbraio 2011 del Dott. Sacchi attestante un'inabilità al lavoro completa e
dove si indica che il paziente sta completando un iter diagnostico per so-
stituzione midollare; un RMN lombosacrale del 17 gennaio 2011; un rap-
porto medico del Dott. Introzzi del 17 febbraio 2011 (Clinica Villa Aprica,
Como) di difficile lettura.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Lurati, il quale, nella sua
relazione del 1° marzo 2011, annota che la RMN del 17 gennaio 2011 e-
sibita lascia trasparire un sospetto di una malattia tumorale del midollo
osseo. Il medico quindi chiede una trascrizione leggibile del referto del
Dott. Introzzi (doc. 112). L'Ufficio AI ha chiesto all'assicurato quanto di-
sposto ed eventuali risultati di nuovi accertamenti. Il Patronato INAS ha
fatto pervenire i risultati di nuovi analisi ematochimiche del 18 febbraio
2011 (doc. 115) ed un referto 5 aprile 2011 del Dott. Rossi scarsamente
leggibile (doc. 117); un nuovo certificato del Dott. Introzzi manoscritto del
18 maggio 2011 (uguale al precedente, doc. 123) ed altri brevi referti. Nel-
la sua nota del 20 giugno 2011 (doc. 125), il Dott. Lurati rileva come non
vi siano documenti che confermino un'eventuale malattia mielomatosa ed
ha confermato la precedente valutazione.
Mediante decisione del 27 luglio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per ema-
nare le decisioni per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato in
favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre successivo (doc. 128).
E.
Con il ricorso depositato il 2 settembre 2011, A._______, sempre rappre-
sentato dal Patronato INAS, chiede, in sostanza, il riconoscimento del
suo diritto a tre quarti di rendita AI e la dispensa dalle spese giudiziarie.
Produce un referto RMN lombosacrale del 24 giugno 2011 (Dott.ssa Bor-
ghi), brevi certificati del Dott. Scacchi (19 luglio e 23 agosto 2011) atte-
stanti quanto già noto ed un nuovo referto del Dott. Introzzi del 27 luglio
2011 leggibile solo in parte e con difficoltà. In un secondo tempo, ha esibi-
to ancora un referto del Dott. Scacchi del 28 settembre 2011, dove si ri-
prendono elementi diagnostici già conosciuti. Il medico insiste sulla soffe-
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renza radicolare e la claudicatio neurogena del paziente e su una non
ben chiarita sofferenza vascolare e lo giudica inabile in qualsiasi lavoro.
F.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Erba,
il quale, nella nota del 3 ottobre 2011, ha affermato che il referto RMN
prodotto fa stato di una situazione già nota. Nella sua risposta di causa
del 17 ottobre 2011, l'Ufficio AI cantonale propone la reiezione del ricorso.
Alle stesse conclusioni giunge l'UAIE nella risposta del 25 ottobre 2011.
G.
Con ordinanza del 1° novembre 2011, il Tribunale amministrativo federale
ha inviato alla parte ricorrente copia delle rispettive osservazioni al ricorso
e della nota del Dott. Erba e l'ha invitata a formulare un'eventuale replica
entro il 1° dicembre successivo. La stessa non ha replicato.
H.
Per quanto attiene l'esenzione dalla spese processuali, la parte ricorrente
ha inviato, il 20 settembre 2011, l'apposito questionario compilato e la do-
cumentazione giustificativa.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
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Pagina 7
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola-
zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
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Pagina 8
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Le disposizioni rela-
tive alla 6a revisione AI (primo pacchetto di misure), che sono entrate in
vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF
2010 1603).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 27 luglio 2011, data dell'impugnata decisio-
ne. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
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Pagina 9
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
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Pagina 10
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, material-
mente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto
seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del benefi-
ciario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevan-
te sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'or-
dinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a pre-
stazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constata-
to perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è du-
rato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente conti-
nuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità di
guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento determinate il
diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interru-
zione notevole.
7.6 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescen-
te/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto
della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limita-
to nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i
quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413
consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in
cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel
tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò
vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limita-
ta nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa
data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
8.
L'interessato ha lavorato con assenze dal lavoro per malattia, in modo
comunque non rilevante per il diritto a prestazioni, fino a febbraio 2009.
Da marzo 2009 le sue assenze sono state più frequenti (doc. 90-1).
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
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Pagina 11
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
Dalla perizia del Dott. Masina, reumatologo, del 27 settembre 2010 si e-
vince che A._______ è portatore di:
sindrome lombospondilogena cronica su/con: alterazioni degenerative
con osteocondrosi L4-L5 con spondilo artrosi, condrosi L5-S1 con spon-
diloartrosi, insufficienza muscolare e moderate turbe statiche con iperlor-
dosi lombare e bacino pendente a sinistra, stato dopo spondilolistesi
L4/L5 con device interspion il 9 novembre 2009, stato dopo discectomia
L4/L5 il 30 marzo 1992;
sindrome cervicospondilogena su/con: alterazioni degenerative con con-
drosi C5/C6 con protrusione distale ed uncoartrosi, cifoscoliosi toracale
con protrazione della testa, insufficienza muscolare;
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coxartrosi destra su/con: coxa valga, stato dopo osteotomia intertrocante-
rica di traslazione secondo Mc Murray il 7 novembre 1983;
ipertensione arteriosa trattata; adiposità, stato dopo decompressione di
tunnel carpale destro l'8 agosto 2008 (cfr. doc. 91).
In sede di audizione e ricorsuale non sono stati esibiti documenti che at-
testino una diversa diagnosi. I brevi referti del Dott. Scacchi del 19 luglio
e 23 agosto 2011 e quelli precedenti, che rilevano anche affezioni che
esulano dal quadro sopra descritto non sono accompagnati da documen-
tazione oggettiva. I certificati del Dott. Introzzi sono in linea di massima il-
leggibili. Il sospetto di presenza di una malattia mielomatosa ventilato an-
cor prima della data dell'impugnata decisione (cfr. la documentazione esi-
bita il 16 febbraio 2011 e successiva) non è stato confermato per il segui-
to (doc. 125).
10.
Dato che non è contestato il riconoscimento del diritto alla rendita intera
d'invalidità da marzo 2010 e che gli atti (cfr. segnatamente l'incarto della
CM) permettono di convalidare tale decorrenza, va analizzata la situazio-
ne dopo il 31 dicembre 2010, data di soppressione della prestazione alla
luce dell'applicazione analogica delle regole sulla revisione sopra ricorda-
te (consid. 7.5 e 7.6).
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'Ufficio AI cantonale ha fondato il suo pare-
re sulle risultanze emerse dalla perizia del Dott. Masina. Questo accerta-
mento è stato richiesto in quanto l'Ufficio AI non poteva più fondarsi su
quello svolto per la CM dal Dott. Christen il 4 settembre 2009, poiché, fra
l'altro, detta perizia non era più attuale visto che nel novembre 2009 l'as-
sicurato è stato sottoposto ad intervento di artrodesi L4-L5 (doc. 90).
11.2 Questo collegio giudicante, non ha motivo di scostarsi da tale parere
medico. Infatti, la documentazione sanitaria esibita successivamente da
parte di A._______ non rileva sostanziali quadri patologici differenti. I re-
ferti dei Dott.ri Introzzi e Scacchi, Rossi, nella misura in cui sono leggibili,
non attestano novità di rilievo, accertato comunque come non esista la
ventilata patologia tumorale di tipo mielomatoso in un primo tempo so-
spettata (cfr. documentazione esibita in sede di audizione e parere del
Dott. Lurati, doc. 125).
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11.3 Il perito incaricato rileva che il paziente presenta tre patologie reu-
matiche discretamente limitanti (in rapporto all'attività precedentemente
svolta). La sindrome spondilogena a livello lombare (L4-L5, L5-S1) già
sottoposta ad intervento nel marzo 1992 (ernia) e novembre 2009 (stabi-
lizzazione); la patologia cervicale (C5/C6) meno limitante della preceden-
te e, infine, l'iniziale coxartrosi destra. La colonna vertebrale è in asse, la
mobilità a livello della colonna cervicale è ridotta di 1/3 in estensione e ro-
tazione di estensione, la mobilità normale a livello della colonna toracale;
la mobilità è ridotta di 1/3 a livello della colonna lombare in flessione late-
rale (bilaterale) con dolenzia a fine flessione; sussiste una discreta dolen-
zia alla palpazione inter e para vertebrale; le ginocchia presentano una
mobilità nella norma; oggettivamente, vi è un'importante insufficienza mu-
scolare del cinto gluteo-addominale ed omeroscapolare, comunque la
mobilità articolare delle spalle è nella norma; gomiti e polsi, mani, dita, bi-
lateralmente, senza particolari segni di limitazioni funzionali.
Le tre patologie portano il paziente a rendergli impossibile la ripresa del
precedente lavoro di metalmeccanico; nell'ambito però di un'attività me-
dio-leggera, dove non si debbano sollevare ripetutamente pesi superiori
ai 15 kg, dove si possa cambiare postura ogni due ore, dove non si deb-
ba lavorare in ante flessione a lungo, il paziente è abile al 100% da subi-
to. Un lavoro adatto allo stesso, osserva il Dott. Masina, era quello effet-
tuato in precedenza di autista. Il reumatologo non descrive altre limitazio-
ni funzionali maggiori di quelle già indicate.
11.4 Per il resto, non esistono patologie debilitanti fuori dal quadro reu-
matologico/ortopedico. Vengono menzionate un'ipertensione ed un'obesi-
tà, affezioni che non comportano un'invalidità di rilievo. Anche le indagini
cardiologiche effettuate nell'ottobre 2009 (doc. 79, 81 CM), hanno lasciato
trasparire una situazione nei limiti della norma, sebbene venivano consi-
gliati altri approfondimenti in caso di persistenza dei dolori toracici, anali-
si, sembra, che non sono state poi eseguite.
11.5 I referti medici esibiti dal ricorrente (Dott.ri Scacchi, Introzzi, Rossi,
Battistella) non assumono un carattere probatorio tale da porre in dubbio
quanto rilevato dal Dott. Masina. I certificati dei medici menzionati non ri-
portano un'indagine completa che possa essere ripresa per valutare la
residua capacità di lavoro del paziente. Sovente questi referti sono ma-
noscritti e quasi illeggibili e si concentrano su situazioni patologiche tran-
sitorie, senza tracciare un quadro completo della situazione valetudinaria
del paziente. A questa certificazione non oggettiva, esaminata dai medici
dell'Ufficio AI, non può essere prestata adesione.
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11.6 A questo stadio d'esame si può quindi ritenere come non sia neces-
sario ordinare una nuova perizia e che l'analisi svolta dal Dott. Masina e
ripresa dai sanitari dell'Ufficio AI, è completa in quanto, oltretutto, offre un
quadro esauriente dei limiti funzionali che affliggono il paziente (sulla va-
lutazione anticipata delle prove, vedi DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d con i rif.; SVR 2001 IV n. 10, p. 27).
12.
12.1 Dall'analisi svolta dal Dott. Masina, ortopedico, emerge che l'interes-
sato può riprendere un'attività lucrativa leggera a tempo pieno. Le scarse
limitazioni accennate sono tuttavia incompatibili con il precedente lavoro
di operaio metallurgico. Tale circostanza non è contestata. A lui restano
comunque proponibili una vasta gamma d'attività fra leggere/ripetitive e
pure di medio impegno fisico che non esigono una particolare formazio-
ne, come per esempio quelle di fattorino, operaio addetto al controllo di
macchine di produzione automatica, operaio addetto al controllo di pro-
duzione, custode, bidello, cassiere, commesso in negozio di generi minu-
ti, ecc. Sulla scorta dei pareri del Dott. Masina e del servizio medico
dell'Ufficio AI cantonale (Dott.ri Lurati ed Erba), il collegio giudicante può
condividere questa valutazione.
12.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
12.3 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svol-
to principalmente l'attività di operaio metallurgico, ma risulta anche che ha
lavorato come autista (1991-2001, doc. 9, atti inc. ricorso; perizia del Dott.
Masina, pag. 4). Si può tuttavia ritenere che, visto il genere d'attività sosti-
tutive in esame e la natura delle sue affezioni, un'attività leggera è esigibi-
le senza che si debba procedere a un adattamento del posto di lavoro al-
le condizioni di salute del ricorrente e ciò nonostante l'età. Questo Tribu-
nale osserva pure che allo stesso si presenta un ventaglio relativamente
ampio di professioni possibili in diversi settori, con mansioni semplici e ri-
petitive, che non richiedono necessariamente la messa in atto di partico-
lari misure di reintegrazione professionale.
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Pagina 15
13.
13.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
13.2 Nel 2009 il salario privo d'invalidità era di 68'944 franchi, circostan-
za non contestata (cfr. doc. 60-11; riassunti dei fogli paga 2009). Tuttavia,
stando alle dichiarazioni dell'ex datore di lavoro, l'interessato avrebbe po-
tuto percepire un introito complessivo annuo di 69'000 franchi (tredicesi-
ma mensilità compresa), dato leggermente più favorevole per il ricorrente.
Si riterrà pertanto in questo calcolo l'importo di 69'000 franchi.
13.3 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
ripetitive. Queste attività (2009) comportano un salario medio mensile di
4'902.10 franchi (dati 2008 - 4'806 franchi -, adeguati al 2% per l'indiciz-
zazione fino al 2009), pari a 58'825.44 annuali (valori dell'UFS, tabella
TA1, livello 4, uomini). Questo importo deve essere adeguato secondo un
orario settimanale di 41.6 medio della categoria, ciò che permette di otte-
nere un importo di 61'178.45 franchi.
13.4 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'ammini-
strazione, che gode di un ampio margine d'apprezzamento, ha applicato
un tasso del 13% complessivo. Questo collegio giudicante non ha fondato
motivo per scostarsi da tale valutazione che non è arbitraria. Va, peraltro,
rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione massima
è del 25%. Ora, il Tribunale considerata l'età dell'assicurato nel 2009 (53
anni) e gli handicap noti, può confermare il modo di agire dell'Ufficio AI.
Ne consegue un introito annuale di 53'225.25 franchi (61'178.45 franchi –
13%). Si ottiene quindi un guadagno teorico dopo l'insorgenza dell'invali-
dità di 53'225.25 franchi (per un'attività al cento per cento).
13.5 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 69'000 franchi ed un in-
troito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 53'225,25 franchi
fa risultare una perdita di guadagno del 22.87% (arrotondato al 23%),
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tasso che non comporta alcun riconoscimento di una rendita dell'assicu-
razione svizzera per l'invalidità. Questo grado d'invalidità non si discosta
di molto da quello ottenuto dall'Ufficio AI cantonale (22.72%).
13.6 Potrebbe essere precisato che il calcolo comparativo dei redditi a-
vrebbe dovuto essere effettuato su dati del 2010 (DTF 128 V 174 e 129 V
222), anno in cui viene soppressa la rendita limitata nel tempo (31 dicem-
bre). Tuttavia, i rilevamenti statistici non erano verosimilmente a disposi-
zione dell'Ufficio AI al momento della decisione impugnata ed il risultato
finale non sarebbe sostanzialmente diverso anche se ci si dovesse riferire
ai dati 2010.
In questo contesto può essere aggiunto che A._______ non attingerebbe
il livello del 40%, valore minimo per aver diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, nemmeno se si applicasse (cir-
costanza comunque ingiustificata nella specie) il tasso di riduzione più e-
levato (25%) del salario dopo l'invalidità.
13.7 È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso la rendita in-
tera dal 31 dicembre 2010 in applicazione dell'art. 88a OAI (cfr. consid.
7.5), ossia tre mesi dopo la data della visita presso il Dott. Masina, avve-
nuta il 16 settembre 2010.
14.
14.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
14.2 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). Nella memoria ri-
corsuale e con la compilazione del questionario d'assistenza giudiziaria,
l'insorgente ha chiesto di essere esonerato da queste spese. Vista la si-
tuazione personale del medesimo, esaminati gli atti prodotti, le spese
processuali possono essere condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cau-
se dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
14.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: