Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-4838/2009
Sentenza del 27 giugno 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 10 luglio 2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, separata e madre di tre figli, ha
lavorato in Svizzera come operatrice orologiera dal 1972 al 1999,
versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI).
Nell'ottobre 1999, in seguito, principalmente, ad uno stato depressivo, a
cervicalgie croniche, ad uno stato dopo decompressione del nervo
mediano nel 1997 e a dolori alla spalla destra, la cui cuffia dei rotatori era
stata sottoposta ad un intervento di sutura nell'aprile del 1999, patologie
causanti un'incapacità lavorativa variante dal 50 al 100% dal novembre
1997, l'assicurata ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
cantone Vallese (UAI-VS) una richiesta di rendita d'invalidità svizzera
(doc. 1, 2 a 6, 14 e 15).
B.
L'UAI-VS ha istruito la domanda procedendo alle delucidazioni mediche
necessarie, tra cui una perizia psichiatrica del dott. B._______, del 29
settembre 2000 (doc. 34), diagnosticante un disturbo da dolore
somatoforme associato ad uno stato depressivo cronico all'origine di
un'incapacità lavorativa del 50% di lunga durata, e una perizia
pluridisciplinare della "…" (O._______), redatta dal dott. C._______ il
6 novembre 2000 (doc. 35), con diagnosi di disturbo depressivo maggiore
moderato, di disturbo da dolore somatoforme persistente, di
cervicobrachialgie bilaterali croniche atipiche, di discopatia degenerativa
moderata in C4/5, di stato dopo decompressione del nervo mediano e
dopo sutura parziale del sovraspinoso destro con acromionplastica,
affezioni inducenti nell'attività abituale, da un lato, un'incapacità lavorativa
fisica del 10%, con diminuzione del rendimento della capacità lavorativa
residua pari al 10%, e, dall'altro lato, un'incapacità lavorativa psichica del
50%, per un'incapacità lavorativa complessiva, fisica e psichica, del 35%,
come pure, in attività confacenti leggere, una capacità del 50% con un
rendimento del 90%.
Fondandosi su questa valutazione, il servizio medico dell'UAI-VS ha
fissato una capacità lavorativa del 35% nell'attività abituale e del 45-50%
in attività confacenti (doc. 36). Considerato il domicilio in Italia del marito
dell'assicurata, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
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residenti all'estero (UAIE), riprendendo la delibera dell'UAI-VS, del 5
giugno 2001 (doc. 49), ha emesso quattro decisioni il 5 ottobre 2001 (doc.
56 a 59), medianti le quali ha attribuito all'assicurata una rendita intera
d'invalidità dal 1° agosto al 31 dicembre 1999, con la rispettiva rendita
completiva a favore del marito, tenendo conto di un grado d'invalidità del
100%, e una mezza rendita dal 1° gennaio 2000, pure con la rispettiva
rendita completiva a beneficio del coniuge, sulla base di un grado
d'invalidità del 56%, calcolato, per il 2001, partendo da un salario annuo
da valida di Fr. 46'216.60 e un salario annuo statistico da invalida di Fr.
44'834.89, ridotto del 10% a causa dei limiti funzionali e considerato nella
misura del 50%, ossia Fr. 20'175.70 (doc. 23 e 44). Queste decisioni
sono cresciute in giudicato senza essere state impugnate.
C.
Il 16 settembre 2002 l'assicurata è rientrata definitivamente in Italia, di
modo che l'UAI-VS ha trasmesso, il 18 maggio 2004, l'intero incarto
all'UAIE in vista dell'esperimento della revisione della rendita (doc. 63 a
70).
Nell'agosto 2004 l'UAIE ha dato avvio alla procedura di revisione (doc. 72
e 76), procurandosi presso l'Istituto nazionale italiano della previdenza
sociale (INPS) i seguenti documenti:
- una relazione d'esame neuropsichiatrico, del 22 settembre 2004 (doc.
77 e 78), nella quale è rilevato che l'assicurata è un soggetto ansioso con
insistenti lamentele ipocondriache, cui non corrisponde un quadro
obiettivo, e sono diagnosticati delle cervicalgie con lieve impegno
funzionale e un disturbo ansioso ipocondriaco,
- un certificato reumatologico del 28 ottobre 2004 (doc. 79),
diagnosticante una sindrome fibromialgica, un'osteoartrosi polidistrettuale
e una spondilodiscoartrosi, con notevole limitazione funzionale del
rachide cervicale e dell'articolazione scapolo-omerale destra, dolore al
movimento delle articolazioni coxofemorali e contrattura dolorosa delle
masse muscolari, patologie che rendono difficile lo svolgimento degli atti
della vita quotidiana,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa D._______,
medico dell'INPS, del 29 ottobre 2004 (doc. 80), nella quale è posta la
diagnosi di cervicodiscartrosi, di esiti da acromionplastica della spalla
destra a lieve impegno funzionale e di disturbo ansioso ipocondriaco, ed
è stabilito che l'assicurata può svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro
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ed un lavoro adeguato alle sue condizioni, nonché attività semipesanti
regolarmente, controindicati essendo l'umidità, il calore, fumo, gas e
vapori, frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi, come pure
la posizione seduta in ambiente chiuso, con un grado d'invalidità,
secondo il diritto italiano, pari al 50%.
D.
Prendendo posizione su questa documentazione medica l'11 febbraio
2005 (doc. 82), il dott. E._______, medico dell'UAIE, ha considerato,
nonostante il fatto che non sussisteva più uno stato depressivo maggiore,
ma solamente uno stato ansioso ipocondriaco, e visto che i dolori al
rachide e alla spalla destra, con una certa limitazione dei movimenti,
erano sempre presenti, che lo stato di salute della ricorrente, tutto
sommato ("alles im allem"), non risultava essere cambiato o che
comunque un eventuale miglioramento non appariva sufficientemente
chiaro ("zu wenig deutliche Besserung, um eine Rentenreduktion
vornehmen zu können").
Con comunicazione del 16 febbraio 2005 (doc. 83), l'UAIE ha quindi
informato l'assicurata del fatto che il grado d'invalidità non si era
modificato in misura rilevante e che il suo diritto alla mezza rendita
continuava quindi a sussistere.
E.
Nel marzo 2008 l'UAIE ha iniziato la seconda procedura di revisione della
rendita (doc. 84 a 87), ottenendo dall'INPS la documentazione
sottoesposta:
- un referto radiologico relativo alla colonna cervicale e alla spalla sinistra,
del 14 luglio 2004 (doc. 92),
- una relazione d'esame neuropsichiatrico, dell'11 giugno 2008 (doc. 91 a
93), diagnosticante dei postumi di sindrome del tunnel carpale destro e di
cervicalgie con lieve impegno funzionale, e, dal punto di vista psichiatrico,
un buon controllo emotivo connormotimico e funzioni cognitive nella
norma,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa F._______,
medico dell'INPS, non datata, ma pervenuta all'UAIE il 10 luglio 2008
(doc. 94), nella quale è posta la diagnosi di cervicolombartrosi, di esiti da
acromionplastica della spalla destra e di disturbo d'ansia, ed è stabilito
che l'assicurata può esercitare il suo ultimo lavoro solamente quattro ore
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al giorno, che è in grado di svolgere regolarmente attività semipesanti,
senza controindicazioni, e che può svolgere un lavoro adeguato alle sue
condizioni a tempo pieno, il grado d'invalidità essendo equivalente,
secondo il diritto italiano, al 50%.
L'UAIE ha quindi sottoposto questa documentazione all'apprezzamento
del proprio servizio medico, nella persona del dott. G._______, il quale,
mediante presa di posizione del 7 agosto 2008 (doc. 96), ha rilevato,
sostanzialmente, che la situazione medica si presentava come al
momento della valutazione del dott. E._______ nel 2005, fissando a tre
anni il termine per la prossima scadenza.
F.
Tenuto conto della valutazione del dott. G._______, l'UAIE ha deciso, il
19 settembre 2008 (doc. 97 a 99), di far eseguire una perizia psichiatrica
dalla O._______.
L'assicurata è stata visitata dai medici della O._______, ossia dai
dott.ri H._______, reumatologo, e I._______, neurologo, il 13 gennaio
(doc. 111), e dalla dott.ssa L._______, psichiatra, il 14 gennaio 2009
(doc. 110), come pure da neuropsicologi e da specialisti
socioprofessionali (doc. 107 a 109). Dal rapporto peritale del 27 gennaio
2009, stilato dalla dott.ssa L._______ e dal dott. H._______ (doc. 112),
che riassume le conclusioni dei diversi rapporti prodotti nel quadro della
valutazione pluridisciplinare, si evince la diagnosi, con influsso sulla
capacità lavorativa, di cervicobrachialgie e lombalgie croniche non
specifiche, d'artrosi digitale, di stato dopo decompressione del nervo
mediano del tunnel carpale nel 1997 e dopo acromionplastica e sutura
del sovraspinato della spalla destra nel 1999, nonché la diagnosi, senza
influenza sulla capacità lavorativa, di sindrome da dolore somatoforme
persistente, di cefalee tensionali e d'obesità. Dopo avere constatato che
non sussiste alcuna psicopatologia invalidante, l'episodio depressivo
maggiore descritto nel 1998 essendo migliorato grazie a una psicoterapia
e ad un trattamento psicotropo, i periti hanno valutato una capacità
lavorativa del 50% come operatrice orologiera e del 100% in attività
confacenti leggere, non implicanti il trasporto di carichi superiori a 5 kg,
lavori in flessione e rotazione del tronco o con i membri superiori elevati,
come pure lavori di forza e d'agilità delle mani, e ciò a decorrere da luglio
2008, in riferimento alla relazione d'esame neuropsichiatrico dell'11
giugno 2008 (doc. 93).
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G.
L'UAIE ha in seguito trasmesso l'intero incarto per nuovo apprezzamento
al dott. G._______, il quale, con presa di posizione del 6 marzo 2009
(doc. 114), dopo avere diagnosticato la presenza di cervicobrachialgie e
di un disturbo da dolore somatoforme, ha fissato un'incapacità lavorativa
del 30% per l'attività d'operatrice orologiera e del 10% in attività
confacenti leggere, quali operaia non qualificata nel settore industriale,
sorvegliante di parcheggi o magazziniera, a decorrere dal 1° agosto
2008. Il medico dell'UAIE ha giustificato questa differenza di valutazione
con i periti della O._______ sulla base del fatto che l'incapacità lavorativa
del 50% per l'attività d'operatrice orologiera era stata riconosciuta dagli
esperti della O._______, nel 2000 (doc. 35), essenzialmente per ragioni
psichiche, e che perciò, non sussistendo più disturbi psichici invalidanti e i
disturbi al rachide e alla spalla destra non essendo mutati nel corso degli
anni, appariva difficilmente comprensibile come potesse riposare ora
sulle stesse patologie fisiche.
H.
Il 12 marzo 2009 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione (doc.
115), con il quale ha prospettato all'assicurata la soppressione della sua
mezza rendita d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Mediante scritto del 25 aprile 2009 (doc. 126), l'assicurata si è opposta al
progetto e ha fatto valere una degradazione delle sue condizioni di salute,
allegando diversa documentazione medica (doc. 118 a 125), tra cui un
referto di densitometria ossea con tomografia computerizzata (QCT) del
rachide lombare, del 21 aprile 2009 (doc. 121), in cui è riportata una
condizione d'osteoporosi dello stesso, nonché dei referti radiologici del 22
aprile 2009 (doc. 122 e 123), relativi, da un lato, al bacino, il quale appare
senza alterazioni ossee morfostrutturali, e, dall'altro lato, al rachide
cervicale, dorsale e lombosacrale, in cui è notata la presenza, tra l'altro,
d'alterazioni spondiloartrosiche, ed un certificato medico del 22 aprile
2009 (doc. 125), scritto a mano e di difficile lettura, facente stato di
problemi al rachide.
I.
Il dott. G._______ si è pronunciato sulla nuova documentazione medica il
19 giugno 2009 (doc. 131), sottolineando che il solo nuovo elemento
diagnostico consisteva nell'osteoporosi del rachide lombare, la quale non
aveva provocato finora delle limitazioni funzionali e che può essere
oggigiorno trattata con successo per via medicamentosa.
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Mediante decisione del 10 luglio 2009 (doc. 133), l'UAIE ha così
soppresso all'assicurata la mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1°
settembre 2009, togliendo nel contempo l'effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso.
J.
Mediante scritto del 22 luglio 2009 all'attenzione della Cassa svizzera di
compensazione, nel quale ha annunciato, in particolare, la sua intenzione
di presentare ricorso contro la decisione di riduzione ad un quarto della
sua rendita, l'assicurata ha trasmesso una copia del suo permesso di
soggiorno di corta durata (L), valido per tutta la Svizzera fino al 30
maggio 2010, ed ha chiesto che le sia ripristinato il diritto ad un quarto di
rendita.
Contro la decisione dell'UAIE del 10 luglio 2009, l'assicurata ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 31 luglio 2009,
rivendicando, sostanzialmente, che la riduzione della sua rendita
d'invalidità ad un quarto (sic) sia annullata, per il motivo che il suo stato di
salute non è migliorato, ed ha esibito diversa documentazione medica già
agli atti.
K.
Con decisione incidentale dell'11 agosto 2009, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 300.-, nonché a presentare una copia dattiloscritta di
due certificati medici (doc. 119 e 125) prodotti con il ricorso. Il pagamento
di Fr. 300.- è stato effettuato il 28 agosto 2009 e una copia dattiloscritta di
uno dei due certificati (doc. 125) è stata inoltrata a questo Tribunale il 3
settembre 2009.
L.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 1° dicembre 2009, chiedendone il rigetto,
sulla base della documentazione medica all'incarto, con la conseguente
conferma della decisione impugnata.
La ricorrente ha replicato il 29 dicembre 2009, confermando le proprie
conclusioni, ed ha allegato un certificato del dott. M._______, medico
generalista, del 21 dicembre 2009, facente stato di uno stato depressivo
grave consecutivo a problemi finanziari, assicurativi e all'incapacità di
svolgere un lavoro lucrativo per ragioni di salute, nonché di disturbi al
rachide e alla spalla destra, con una capacità lavorativa inferiore al 50%,
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e una dichiarazione di sostegno formulata da un terzo, del 28 dicembre
2009.
Mediante presa di posizione del 25 gennaio 2010 (doc. 141), il
dott. N._______, medico dell'UAIE, esprimendosi sul certificato medico
esibito con la replica, ha affermato che esso non apporta nulla di nuovo
dal punto di vista diagnostico e, in particolare, che lo stato depressivo
riportatovi non è oggettivamente documentato, ed ha quindi confermato le
precedenti valutazioni del dott. G._______.
L'UAIE ha brevemente duplicato il 2 febbraio 2010, ribadendo le proprie
conclusioni.
Una copia della duplica e del rapporto del dott. N._______, del 25
gennaio 2010 (doc. 141), è stata trasmessa alla ricorrente per
conoscenza il 6 maggio 2011.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
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disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che pure l'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è stato versato
nei termini.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
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decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
4.
4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007, l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera se era
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invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se era invalido per
almeno il 60%, ad una mezza rendita se era invalido per almeno la metà
e ad un quarto di rendita se era invalido per almeno il 40%. Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con
un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso
d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC,
la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire
dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%.
4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale
o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
5.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE del
10 luglio 2009, chiedendo che la mezza rendita d'invalidità di cui ha
beneficiato fino al 31 agosto 2009, continui ad esserle versata anche
dopo questa data, oppure che le sia riconosciuto il diritto ad un quarto di
rendita.
6.
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6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
6.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento
dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d'invalidità.
6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha chiesto la
revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre
se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista
(art. 88bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la soppressione della rendita è
messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a).
6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di
fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
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Pagina 13
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza condizioni
del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, pag.
15).
7.
7.1. Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la
revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state
emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove
e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
7.2. In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 5 ottobre 2001
(doc. 56 a 59). In seguito, dopo una prima revisione terminatasi il 16
febbraio 2005 con la constatazione che lo stato di salute appariva essere
rimasto, tutto sommato, invariato (doc. 83), è stata emessa, il 10 luglio
2009, la decisione di revisione qui impugnata (doc. 133). Ne consegue
che, seguendo la giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare se
verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità,
tale da giustificare la soppressione della rendita, come disposto dall'UAIE,
è quello tra il 5 settembre 2001 e il 10 luglio 2009.
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni sociali
analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
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Pagina 14
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
In carenza di documentazione economica affidabile, come nella
fattispecie, visto che la ricorrente non ha più lavorato dal 1999 (doc. 74),
la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e
di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.2. In concreto, occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame,
ossia dal 5 ottobre 2001 al 10 luglio 2009, l'incidenza sulla capacità
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Pagina 15
lavorativa delle affezioni di cui soffre la ricorrente, è diminuita in modo
tale da giustificare la soppressione della rendita, come deciso dall'UAIE.
10.
10.1. Dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dalla
perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa F._______, medico
dell'INPS, non datata, ma pervenuta all'UAIE il 10 luglio 2008 (doc. 94),
nonché dalla perizia pluridisciplinare della O._______, redatta dalla
dott.ssa L._______ e dal dott. H._______ il 27 gennaio 2009 (doc. 107 e
102), emerge la diagnosi generale di cervicobrachialgie e lombalgie
croniche non specifiche, d'artrosi digitale, di stato dopo decompressione
del nervo mediano del tunnel carpale nel 1997 e dopo acromionplastica e
sutura del sovraspinato della spalla destra nel 1999, di sindrome da
dolore somatoforme persistente, di cefalee tensionali e d'obesità.
Questi elementi diagnostici sono pacifici agli atti, non contestati dalla
ricorrente, per cui il collegio giudicante non può che aderirvi.
10.2. Per quanto attiene allo stato depressivo cronico, esso era stato
attestato sia dal dott. B._______, psichiatra, nella sua perizia del 29
settembre 2000 (doc. 34), sia nella perizia pluridisciplinare della
O._______, del 6 novembre 2000 (doc. 35).
Nell'ambito della prima revisione della rendita, la relazione d'esame
neuropsichiatrico del 22 settembre 2004 (doc. 77 e 78) riferiva che la
ricorrente era affetta da un disturbo ansioso ipocondriaco, accompagnato
da insistenti lamentele di tale natura, senza però un quadro obbiettivo
corrispondente. Questa diagnosi era stata ripresa dalla dott.ssa
D._______ nella sua perizia medica particolareggiata E 213, del 29
ottobre 2004 (doc. 80), la quale aveva del resto attribuito alla ricorrente
una piena capacità lavorativa nella sua ultima attività, valutando in
conclusione un grado d'invalidità del 50%. Pronunciandosi sul caso l'11
febbraio 2005 (doc. 82), il dott. E._______, medico dell'UAIE, aveva
preso atto del fatto che non sussisteva più alcuno stato depressivo
maggiore, ma aveva cionondimeno asserito che, tutto sommato, le
condizioni di salute della ricorrente non erano mutate, visto i dolori al
rachide e alla spalla destra.
Nel quadro della seconda revisione della rendita, la relazione d'esame
neuropsichiatrico dell'11 giugno 2008 (doc. 93) non ha menzionato alcuna
patologia psichiatrica. Nella sua perizia medica particolareggiata E 213
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Pagina 16
del 10 luglio 2008 (doc. 94), la dott.ssa F._______ ha diagnosticato, dal
punto di vista psichico, solamente un disturbo d'ansia. Dal canto suo, la
O._______ ha constatato senza equivoci, nella sua perizia
pluridisciplinare del 27 gennaio 2009, redatta dalla dott.ssa L._______ e
dal dott. H._______ (doc. 112), che non sussiste più alcuna
psicopatologia invalidante almeno dal luglio 2008, visto l'esame
neuropsichiatrico dell'11 giugno 2008. La dott.ssa L._______ ha in
particolare rimarcato che, malgrado la diagnosi di sindrome dolorosa
somatoforme persistente, non si è più in presenza di alcun sovraccarico
psichico né di uno stress grave, e che la diagnosi di depressione grave
non è più d'attualità, per il motivo che il relativo episodio descritto nel
1998 è migliorato grazie ad una psicoterapia e ad un trattamento
psicotropo. La perita della O._______ ha aggiunto che i sintomi timici
attuali (disturbi del sonno, fatica, ruminazioni) sono di grado leggero e da
includere nella sindrome dolorosa somatoforme, e che la personalità della
ricorrente è caratterizzata da una certa fragilità senza tuttavia assumere i
tratti di un disturbo della personalità secondo i criteri della
"Classificazione internazionale delle malattie" (CIM o ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanità. Queste conclusioni, non
messe seriamente in discussione da alcun documento medico prodotto
dalla ricorrente nel corso della procedura di revisione e della presente
procedura, nemmeno dal certificato del dott. M._______, medico
generalista, del 21 dicembre 2009, riferente uno stato depressivo grave
consecutivo a problemi finanziari, assicurativi e all'incapacità di svolgere
un lavoro lucrativo per ragioni di salute, sono state confermate dai medici
dell'UAIE, i dott.ri G._______ e N._______, nelle loro reciproche prese di
posizione del 6 marzo e 19 giugno 2009 (doc. 114 e 131), rispettivamente
del 25 gennaio 2010 (doc. 141).
Di conseguenza, il collegio giudicante non può che considerare che la
ricorrente non presenta più disturbi psicopatologici o, ad ogni modo, che
essi sono ininfluenti sulla sua capacità lavorativa, e ciò almeno dal luglio
2008.
10.3. Rispetto all'osteoporosi del rachide lombare, riportata nel referto di
QCT del 21 aprile 2009 (doc. 121), il dott. G._______ ha chiaramente
esposto, nella sua presa di posizione del 19 giugno 2009 (doc. 131), che
essa, ammessane l'esistenza malgrado il fatto che non sia stata
diagnosticata nella perizia della O._______ del 27 gennaio 2009, non può
influire, nello stato in cui è descritta nel detto referto, sulla capacità
lavorativa in attività leggere. A questo proposito, il collegio giudicante non
ha motivi per dubitare del parere del medico dell'UAIE.
C-4838/2009
Pagina 17
11.
11.1. Per quanto riguarda l'influsso delle affezioni diagnosticate, elencate
al consid. 10.1, sulla capacità lavorativa, la dott.ssa F._______ ha
riconosciuto, nella sua perizia E 213 del 10 luglio 2008, che la ricorrente è
in grado di svolgere la sua ultima attività limitatamente a quattro ore
giornaliere, mentre può esercitare a tempo pieno attività adeguate e
regolarmente attività confacenti semipesanti, fissando il grado d'invalidità,
conformemente al diritto italiano, al 50%. Dal canto loro, gli esperti della
O._______ hanno valutato, nella loro perizia del 27 gennaio 2009, una
capacità lavorativa del 50% come operatrice orologiera e del 100% in
attività confacenti leggere, non implicanti il trasporto di carichi superiori a
5 kg, lavori in flessione e rotazione del tronco o con i membri superiori
elevati, come pure lavori di forza e d'agilità delle mani, e ciò a decorrere
da luglio 2008, in riferimento alla relazione d'esame neuropsichiatrico
dell'11 giugno 2008 (doc. 93).
11.2. Il dott. G._______ non ha seguito completamente la valutazione
della capacità lavorativa formulata dagli esperti della O._______. Egli ha
infatti fissato, nel suo rapporto del 6 marzo 2009 (doc. 114), un'incapacità
lavorativa del 30% per l'attività d'operatrice orologiera e del 10% in attività
confacenti leggere, a decorrere dal 1° agosto 2008. Il medico dell'UAIE
ha giustificato questa differenza d'apprezzamento con i periti della
O._______ sulla base del fatto che l'incapacità lavorativa del 50% per
l'attività d'operatrice orologiera era stata riconosciuta dalla O._______,
nel 2000 (doc. 35), essenzialmente per ragioni psichiche, e che perciò,
non sussistendo più disturbi psichici invalidanti e i disturbi al rachide e
alla spalla destra non essendo mutati nel corso degli anni, non risulta
comprensibile il ribaltamento delle ragioni dell'incapacità lavorativa del
50%, prima psichiche ed ora fisiche. Il medico dell'UAIE ha confermato la
propria valutazione del caso il 19 giugno 2009 (doc. 131), dopo le
osservazioni della ricorrente al progetto di decisione, affermando, come
già ricordato, che l'osteoporosi menzionata nel referto QCT del 21 aprile
2009 non può influire, così come in esso descritta, sulla capacità
lavorativa in attività leggere confacenti.
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Pagina 18
11.3. Nell'ambito della presente procedura, con presa di posizione del 25
gennaio 2010 (doc. 141), il dott. N._______, medico dell'UAIE, ha
confermato le conclusioni della O._______, del 27 gennaio 2009, e quelle
del dott. G._______, del 6 marzo e 19 giugno 2009, non confrontandosi
però con la loro differenza nell'estimazione dell'incapacità lavorativa,
fissata dalla prima al 50% nell'attività abituale e nulla in attività di
sostituzione, mentre dal secondo al 30, rispettivamente al 10%. Il medico
dell'UAIE ha terminato il suo esame del caso, rilevando che la ricorrente
manifesta un disturbo depressivo in reazione alla soppressione della sua
rendita d'invalidità, il quale non è comunque di natura invalidante.
11.4. Sulla base di quanto precede, questo Tribunale osserva che tutti i
medici che si sono occupati del caso, siano essi dell'INPS, della
O._______ o dell'UAIE, sono unanimi nell'asserire che la ricorrente è in
grado di esercitare un'attività lavorativa adeguata al suo stato di salute,
nel rispetto delle limitazioni funzionali stabilite dai periti della O._______,
per cui appare superfluo dirimere la differenza relativa al grado
d'incapacità lavorativa nella precedente attività d'operatrice orologiera.
Ciò detto, occorre comunque verificare, in applicazione del metodo di
raffronto dei redditi, se la ricorrente, svolgendo un'attività confacente
leggera al 100 o al 90%, subisca una perdita di guadagno rispetto a
quanto avrebbe potuto realizzare nella sua ultima attività non più
pienamente esigibile.
12.
12.1. Come già esposto nel consid. 9.1, secondo l'art. 16 LPGA, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito
da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAIE non ha proceduto al confronto dei redditi
conformemente all'art. 16 LPGA, ma si è fondato sull'incapacità lavorativa
del 30% nell'attività abituale, così come formulata dal dott. G._______,
concludendo che tale attività, considerata come confacente,
permetterebbe alla ricorrente di realizzare più del 60% del guadagno
ottenibile se non fosse diventata invalida. Ora, tenuto conto del fatto che
la O._______ ha fissato l'incapacità lavorativa per la stessa attività al
50% e che il dott. G._______ non ha spiegato dettagliatamente, dal punto
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Pagina 19
di vista medico, le ragioni che lo hanno spinto a scostarsi dalla
valutazione della O._______, è necessario in questa sede eseguire un
raffronto tra il reddito nell'ultima attività esercitata dalla ricorrente e i
redditi da lei conseguibili in attività leggere confacenti al 100 o al 90%,
quali operaia non qualificato nel settore industriale, sorvegliante di
parcheggi o magazziniera, come indicato dal dott. G._______ nella sua
presa di posizione del 6 marzo 2009 (doc. 114).
12.2. Dall'incarto si evince che, nel 2001, la ricorrente avrebbe potuto
guadagnare, come operatrice orologiera, lavorando 41.9 ore alla
settimana, un salario annuo di Fr. 46'216.60.-, ossia Fr. 3'555.- al mese
(salario da valida). Indicizzando questo dato, a suo tempo non contestato
dalla ricorrente, al 2008, si ottiene un valore approssimativo di Fr. 4'000.-.
Conformemente ai dati dell'Ufficio federale di statistica relativi ad attività
leggere e non qualificate (tabelle RSS) per il 2008, la ricorrente avrebbe
potuto realizzare un salario mensile da invalida, secondo la categoria
"altre industrie manifatturiere", di Fr. 3'698.-, ossia, sulla base di una
settimana lavorativa di 41.9 ore, Fr. 3'874.-, ridotto del 15% per tenere
conto delle circostanze personali, vale a dire Fr. 3'292.-. Comparando i
salari da valida e da invalida, secondo la formula [(4'000 – 3'292) : 4'000
x 100], si ottiene una perdita di guadagno del 17.7%, corrispondente ad
una grado d'invalidità del 18%, il quale non consente di confermare il
diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità e giustifica
perciò la soppressione della mezza rendita percepita dalla ricorrente dal
1° gennaio 2000. Anche considerando una capacità lavorativa del 90%
nelle attività di sostituzione, come proposto dal dott. G._______, non si
raggiunge un grado d'invalidità del 40%, ma solamente di circa il 26%.
12.3. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, è a giusto titolo
che l'UAIE ha soppresso la mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1°
settembre 2009, conformemente all'art. 88bis cpv. 2 lett. a LAI. Di
conseguenza, la decisione impugnata del 10 luglio 2009 deve essere
confermata e il ricorso respinto.
13.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a
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Pagina 20
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF113 V 22 consid. 4a).
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Pagina 21
14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 28 agosto
2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano alla
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 28 agosto 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– alla ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: