Corte II I
C-4840/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Alberto Meuli, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4840/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino spagnolo nato il (...), coniugato e padre di due
figli, ha lavorato in Svizzera come aiuto cuoco e operaio nell'industria
tessile dal 1982 al 1988 e come operaio presso l'impresa "..." dal 1989
al 1997, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 31 e 75, pag. 30).
B.
L'8 aprile 1993 l'assicurato è stato vittima di un incidente della
circolazione, a seguito del quale si è fratturato la clavicola destra. Il
caso è stato preso a carico dall'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (Suva), il quale, sulla base in
particolare di diversi referti medici della (...) (...), ha riconosciuto
all'interessato, in un primo tempo, con decisione dell'8 gennaio 1997, il
diritto ad una rendita d'invalidità del 10% dal 1° gennaio 1997 e ad
un'indennità per menomazione dell'integrità del 7.5%, quindi, mediante
decisione su opposizione del 17 luglio 1998, il diritto ad una rendita
d'invalidità del 20%, retroattivamente dal 1° gennaio 1997 (incarto
Suva, passim e, in particolare, doc. 122, 131 e 155).
C.
Il 14 febbraio 1996 l'assicurato ha formulato alla
Sozialversicherungsanstalt (SVA) del canton Zurigo una prima
domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità svizzera. Una
volta espletate le delucidazioni mediche ed economiche necessarie, la
SVA ha riconosciuto all'interessato, mediante decisioni del 31 ottobre
1997, il diritto a due mezze rendite d'invalidità limitate nel tempo, ossia
dal 1° febbraio al 31 maggio 1995 e dal 1° febbraio 1996 al 28 febbraio
1997, con le rispettive rendite completive per la moglie ed un figlio
(doc. 1 a 24). Queste decisioni sono cresciute in giudicato senza
essere state impugnate.
D.
Rientrato in Spagna, l'assicurato ha formulato il 24 aprile 1998, per il
tramite dell'Istituto nazionale spagnolo della sicurezza sociale (INSS),
una seconda richiesta di rendita d'invalidità, rivolta all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE; doc. 25 e 26).
Pagina 2
C-4840/2008
Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAIE ha acquisito, tra gli altri,
i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurato, del 21 settembre 1998, dal quale
risulta che quest'ultimo ha cessato la sua attività lavorativa il 30
novembre 1997 e, da allora, non ha più lavorato (doc. 29),
- la lettera di licenziamento dell'ultimo datore di lavoro dell'assicurato,
la "...", del 18 luglio 1997 (doc. 31a),
- il questionario per il datore di lavoro, del 26 gennaio 1999, dal quale
si evince che l'assicurato ha lavorato come collaboratore per l'impresa
"...", dal 1° agosto 1989 al 30 novembre 1997, dapprima otto ore
quotidiane durante cinque giorni alla settimana, quindi, dal 9 aprile
1993, in seguito al noto infortunio, in ragione del 50-70%, e che
avrebbe percepito da ultimo, lavorando a tempo completo, un salario
mensile di Fr. 4'846.- (doc. 31),
- un rapporto del dott. B._______, medico curante dell'assicurato, del
22 gennaio 1998, nel quale è riassunta l'anamnesi dell'interessato
(doc. 39),
- una perizia medica dettagliata E 20, del 15 maggio 1998, nella quale
è posta la diagnosi di dolori alla spalla destra e di cervicalgie, di esiti
da frattura della clavicola e della scapola destra, di protrusioni discali
C5/6 e C6/7 e di una patologia radicolare cronica, ma non attiva, di
C5/6/7, con un grado d'invalidità del 50% per l'ultima attività svolta e
l'indicazione che l'assicurato può eseguire lavori che non implichino
l'uso della spalla destra (doc. 40).
E.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio
servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale ha
innanzitutto richiesto di potere consultare tutti i referti medici dell'(...)
(doc. 47). Una volta ottenuti, il medico dell'UAIE, mediante rapporto del
29 novembre 1999, ha posto la diagnosi di sindrome dolorosa post-
traumatica cronica nella regione scapolare e del collo di destra, con
probabile lesione della cuffia dei rotatori, ed ha stabilito un'incapacità
lavorativa del 50% per l'ultima attività svolta e del 20% per attività
confacenti, e ciò dal 30 novembre 1997 (doc. 48 e 50).
Pagina 3
C-4840/2008
Sulla base di queste indicazioni, l'UAIE ha calcolato un grado
d'invalidità del 43%, tenendo conto di un salario da valido mensile di
Fr. 5'251.58 per il 1992 (dati della Suva) e di un salario da invalido
mensile di Fr. 2'978.64 (dati statistici svizzeri, relativi ad attività
leggere semplici, con riduzione del 10% per ragioni personali
dell'assicurato, considerati all'80%; doc. 52).
Mediante decisione del 16 agosto 2000, l'UAIE ha così rifiutato
all'assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera,
conformemente all'art. 28 cpv. 1 ter della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
allora in vigore, secondo cui le rendite corrispondenti ad un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo agli assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (doc. 62).
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso il 19
settembre 2000 all'allora Commissione federale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero, la quale, mediante giudizio del 16 febbraio 2001, lo
ha accolto, seguendo la proposta dello stesso UAIE, e ordinato un
complemento d'istruzione (doc. 69).
F.
L'UAIE ha conseguentemente provveduto a fare eseguire una perizia
dal "(...)" (...) di (...). Nel rapporto peritale dello (...), del 13 novembre
2001, relativo ad un soggiorno ospedaliero dell'assicurato presso
questa istituzione, protrattosi dal 10 al 14 settembre 2001, sono stati
diagnosticati:
-- dal punto di vista ortopedico, una periartropatia omeroscapolare, in
presenza di un leggero "frozen shoulder" e di esiti da frattura della
clavicola e della scapola destre, una sindrome cervicale cronica e
leggeri processi degenerativi del rachide lombare, con una capacità
lavorativa completa in attività non implicanti l'impegno pronunciato
della spalla destra e del rachide,
-- dal punto di vista neurologico, degli esiti minimi di una lesione del
plesso del braccio destro, degli esiti di una frattura della clavicola e
della scapola destre e una meralgia parestetica sinistra, con una
capacità lavorativa completa in lavori non implicanti il sollevamento di
pesi sopra la testa,
-- dal punto di vista internistico, un'ulcera, una rinopatia, dell'adiposità,
un'ipertensione e una colecistopatia, senza restrizioni della capacità
Pagina 4
C-4840/2008
lavorativa,
-- dal punto di visto psichiatrico, non sono state segnalate affezioni.
Nella perizia è pure specificato che la capacità lavorativa è pari a circa
il 50% per l'ultima attività svolta e all'80% in attività non implicanti l'uso
della spalla destra o comunque adattate ai dolori che l'assicurato
risente in questa parte del corpo, come quelle di bidello, sorvegliante o
controllore, e che lo stato di salute è stazionario e non suscettibile di
evolvere (doc. 75).
G.
L'UAIE ha risottoposto l'incarto all'apprezzamento del proprio servizio
medico, nella persona della dott.ssa D._______, la quale, con rapporto
del 20 dicembre 2001, riprendendo le conclusioni dello (...) rispetto
alla diagnosi e all'abilità dell'assicurato, ha fissato un'incapacità
lavorativa generale completa dall'8 aprile 1993, del 50% per l'ultima
attività svolta e del 20% per attività confacenti dall'11 ottobre 1993
(doc. 76).
Il 18 febbraio 2002 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di
decisione, con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della
sua domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a
formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc.
78).
L'assicurato si è opposto al progetto di decisione con scritto del 26
marzo 2002, chiedendo che gli sia accordata una mezza rendita
d'invalidità (doc. 79).
H.
L'UAIE ha trattato questa opposizione tenendo conto del fatto che
l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 ter LAI, per quanto concerne gli
assicurati cittadini dell'Unione europea e ivi residenti, non è più
possibile dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'Accordo
tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), unitamente ai relativi
regolamenti d'applicazione.
Chiamata a pronunciarsi nuovamente sul caso, la dott.ssa D._______,
con rapporto del 9 luglio 2002, ha riconfermato, per l'ultima attività
Pagina 5
C-4840/2008
svolta dall'assicurato, un'incapacità lavorativa completa dall'8 aprile
1993 e del 50% dall'11 ottobre 1993, e, per attività confacenti,
completa dall'8 aprile 1993 e del 20% dall'11 ottobre 1993 (doc. 76).
Mediante progetto di decisione del 6 agosto 2002, l'UAIE ha quindi
riconosciuto all'assicurato il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità,
sulla base di un grado d'invalidità del 44%, a partire dal 1° ottobre
1994, rendita erogabile però, dopo il rientro dell'assicurato in Spagna,
solamente dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'ALC con i
relativi regolamenti d'applicazione (doc. 82 e 83).
I.
L'assicurato si è opposto pure a questo progetto di decisione con
scritto del 27 settembre 2002 (doc. 93), chiedendo che gli sia
riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità, ed ha prodotto
diversa documentazione, in parte di difficile lettura, tra cui: un rapporto
medico del dott. G._______, del 27 maggio 2002, facente stato di una
patologia multiorganica a carattere cronico e progressivo e di
un'incapacità lavorativa permanente completa (doc. 85); due referti
clinici, del 27 maggio e del 25 giugno 2002, nei quali sono elencate le
affezioni da cui è afflitto l'assicurato (doc. 86 e 87); ed un certificato
amministrativo, dell'11 settembre 2002, secondo cui l'assicurato
subisce una perdita di guadagno del 68.5% in modo definitivo (doc.
92).
La dott.ssa D._______ ha preso conoscenza della nuova
documentazione medica esibita dall'assicurato, concludendo in
sostanza, nel suo rapporto del 15 ottobre 2002, che essa non apporta
elementi tali da modificare la valutazione dell'incapacità lavorativa
come stabilita nella perizia dello (...) e nei propri rapporti del 20
dicembre 2001 e del 9 luglio 2002 (doc. 94).
Il 24 ottobre 2002 l'UAIE ha quindi emesso una delibera, mediante la
quale ha confermato il diritto dell'assicurato ad un quarto di rendita
d'invalidità dal 1° ottobre 1994, rendita erogabile solamente a partire
dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'ALC con i relativi
regolamenti d'applicazione (doc. 95).
J.
Dopo avere richiesto gli atti medici completi della SVA relativi
all'assicurato, l'UAIE ha sottoposto l'intero incarto all'apprezzamento
Pagina 6
C-4840/2008
del proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______ (doc.
99). Nelle sue prese di posizione del 21 aprile e del 21 maggio 2003,
quest'ultimo ha confermato, sostanzialmente, la valutazione
dell'incapacità lavorativa formulata dai dott.ri C._______ e D._______
(doc. 100 e 102).
Il 6 giugno 2003 l'UAIE ha così emanato due decisioni, mediante le
quali ha riconosciuto all'assicurato, sulla base di un grado d'invalidità
del 44%, da un lato, il diritto ad un quarto di rendita dal 1° aprile 1997
al 28 febbraio 1998 (data della partenza dalla Svizzera), con le
rispettive rendite completive per la moglie ed un figlio, e, dall'altro lato,
il diritto ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2002 (data dell'entrata in
vigore dell'ALC), con la rispettiva rendita completiva per la moglie
(doc. 104 e 104a). Queste decisioni sono cresciute in giudicato senza
essere state impugnate.
K.
Il 27 marzo 2006 l'UAIE ha dato avvio alla revisione della rendita
d'invalidità, chiedendo all'INSS, in particolare, un rapporto medico
sullo stato di salute attuale dell'assicurato, un rapporto neurologico ed
un rapporto ortopedico (doc. 105 e 106).
L'UAIE ha potuto procurarsi, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il formulario per la revisione della rendita, del 4 gennaio 2007, dal
quale risulta che l'assicurato non esercita nessuna attività
professionale (doc. 110),
- una perizia medica particolareggiata E 20, del 15 giugno 2006, nella
quale è posta la nota diagnosi, con l'aggiunta di una distimia
depressiva cronica, caratterizzata da episodi depressivi gravi
ricorrenti, e di esiti da infortunio stradale avvenuto nel 2002, che ha
occasionato all'assicurato una contusione renale e la rottura dell'indice
destro, e nella quale è riferito che, secondo il diritto spagnolo,
l'interessato è completamente invalido dal 2001 (doc. 111),
- un rapporto neuropsicologico, del 9 ottobre 2006, diagnosticante una
depressione cronica (doc. 112),
- un referto medico relativo ad una radiografia e ad un'ecografia, del
10 ottobre 2006, nel quale è riferito, in particolare, che la spalla destra
Pagina 7
C-4840/2008
dell'assicurato presenta una mobilità inferiore al 50%, senza
alterazioni importanti e senza calcificazioni (doc. 113).
L.
L'UAIE ha trasmesso per valutazione la documentazione raccolta al
proprio servizio medico, nella persona della dott.ssa F._______, la
quale, nella sua presa di posizione del 17 marzo 2007, ha considerato,
sulla base della diagnosi risultante dall'insieme degli atti, che il quadro
patologico dell'assicurato è rimasto sostanzialmente invariato, per cui
la capacità lavorativa non ha subito modifiche (doc. 115).
Il 21 marzo 2007 l'UAIE ha quindi comunicato all'assicurato che il suo
diritto ad un quarto di rendita d'invalidità continuava a sussistere,
avvertendolo della possibilità di richiedere una decisione formale,
suscettibile di ricorso (doc. 116).
Tramite lettera del 27 aprile 2007, l'assicurato ha manifestato il proprio
disaccordo con le conclusioni dell'UAIE, sostenendo che il suo grado
d'invalidità è superiore rispetto a quello ritenuto, ed ha allegato una
copia di una sentenza del "Tribunal Superior de Justicia de ...", del 19
aprile 2007, secondo cui egli si trova in una "situazione d'incapacità
permanente assoluta" (doc. 117 e 118).
Il 16 maggio e l'11 giugno 2007 l'UAIE ha comunicato all'assicurato di
non essere vincolato da decisioni prese da organi di Stati esteri e di
avere già esaminato la documentazione esibita, confermando perciò le
proprie conclusioni (doc. 119).
M.
Con scritto del 19 settembre 2007, l'assicurato ha inoltrato all'UAIE
una domanda di revisione della rendita d'invalidità, sostenendo che il
suo stato di salute ha subito un peggioramento, ed ha esibito diversi
documenti, tra cui: un rapporto reumatologico del dott. G._______, del
30 giugno 2007, diagnosticante un'artrosi cervicale severa, delle
discopatie C5/6 e C6/7, una patologia radicolare C/5/6/7 a destra, una
spondiloartrosi dorsale e lombare, un'artrosi acromioclavicolare
bilaterale, un'artrosi delle mani, una gonartrosi bilaterale ed un'artrosi
delle falangi metatarsiche, e nel quale è formulata un'incapacità
lavorativa completa per qualsiasi attività; un rapporto traumatologico
del dott. H._______, del 19 luglio 2007, attestante dolori in diverse
parti del corpo e nel quale è posta un'incapacità lavorativa completa
Pagina 8
C-4840/2008
generale; ed un rapporto psichiatrico del dott. I._______, del 26 luglio
2007, facente stato di una distimia depressiva cronica, di gravi episodi
depressivi, di disturbi ansioso-depressivi e di disturbi da panico, come
pure di un'incapacità lavorativa completa (doc. 121 a 125).
L'UAIE ha sottoposto questa documentazione all'apprezzamento del
proprio servizio medico, nella persona del dott. L._______. Nella sua
presa di posizione del 7 novembre 2007, quest'ultimo ha constatato un
aumento dell'incapacità lavorativa dell'assicurato dal 30 giugno 2007,
fissata all'80% per l'ultima attività esercitata e al 30% per attività
confacenti, quali sorvegliante di parcheggi, impiegato nella vendita per
corrispondenza o telefonista, ed ha previsto una revisione per
novembre 2010 (doc. 127 e 127.1).
L'UAIE ha quindi proceduto al calcolo del grado d'invalidità, il 7
dicembre 2007, determinando per il 2006 un salario mensile da valido
di Fr. 6'225.24 (ultimo salario percepito dall'assicurato secondo i dati
della Suva, indicizzato al 2006) e, conformemente ai dati dell'Ufficio
federale di statistica (UFS) relativi ad attività leggere, semplici e
ripetitive (tabelle RSS), un salario mensile da invalido di Fr. 4'730.87,
ridotto del 15% per tenere conto delle circostanze personali
dell'assicurato e considerato nella misura del 70%, ossia Fr. 2'814.86,
per cui ha ottenuto una perdita di guadagno del 54.78%,
corrispondente ad un grado d'invalidità pari al 55% (doc. 128).
N.
Invitato dall'UAIE a completare il formulario per la revisione della
rendita, l'assicurato si è eseguito il 9 gennaio 2008, comunicando che
non esercita nessuna attività lavorativa (doc. 130).
Il 14 marzo 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con il
quale ha preannunciato all'assicurato il suo diritto ad una mezza
rendita d'invalidità dal 1° settembre 2007, invitandolo nel contempo a
formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc.
131 e 133).
Con scritto del 24 aprile 2008, l'assicurato si è opposto a questo
progetto, facendo valere un grado d'invalidità non inferiore al 60%
(doc. 134).
Di conseguenza, il 27 maggio 2008, l'UAIE ha reso una decisione,
Pagina 9
C-4840/2008
mediante la quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza
rendita d'invalidità dal 1° settembre 2007, in sostituzione della
decisione del 6 giugno 2003 (doc. 136).
O.
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 10 luglio 2008, facendo valere un grado
d'invalidità non inferiore al 60% e pretendendo che gli sia attribuita una
rendita di grado superiore a quella accordatagli.
L'UAIE ha risposto il 15 dicembre 2008, chiedendo il rigetto del ricorso
e la conseguente conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 28 gennaio 2009, ribadendo i propri
argomenti e le proprie conclusioni.
P.
Con decisione incidentale del 3 febbraio 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Un versamento di Fr. 294.- è stato
effettuato il 16 febbraio 2009.
Mediante decisione incidentale del 24 febbraio 2009, questo Tribunale
ha sollecitato il ricorrente a versare il rimanente importo di Fr. 6.-. Un
versamento di Fr. 7.- è stato operato il 10 marzo 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI.
Pagina 10
C-4840/2008
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'ALC ed il correlato
Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
Pagina 11
C-4840/2008
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino spagnolo che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
4.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 27 maggio
2008, con la quale l'UAIE ha sostituito il quarto di rendita d'invalidità,
erogato dal 1° giugno 2002, con una mezza rendita, e ciò a decorrere
dal 1° settembre 2007.
Pagina 12
C-4840/2008
5.
5.1 Ai sensi dell'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI, art. 28
cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI
(art. 29 cpv. 4 LAI dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13
LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della
Comunità europea e vi risiede.
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
5.4 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
Pagina 13
C-4840/2008
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201),
se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni.
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato peggiora, occorre
tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 2 OAI).
6.4 L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha
chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI). Se la revisione ha luogo d'ufficio,
a partire dal mese in cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI).
6.5 Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia
la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
7. In concreto, al ricorrente è stato riconosciuto, con decisione del 6
giugno 2003, il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° aprile
1997 al 28 febbraio 1998 e dal 1° giugno 2002, sulla base delle
risultanze della perizia dello (...), del 13 novembre 2001 (doc. 75), e
delle diverse prese di posizione dei medici dell'UAIE, ossia della
dott.ssa D._______, del 20 dicembre 2001, 9 luglio e 15 ottobre 2002
(doc. 76 e 94), e del dott. E._______, del 21 aprile e 21 maggio 2003
(doc. 100 e 102).
Pagina 14
C-4840/2008
Occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame, ossia dal 6
giugno 2003 al 27 maggio 2008, data della decisione impugnata,
l'incidenza delle affezioni di cui soffre il ricorrente sulla sua capacità
lavorativa è aumentata in misura maggiore di quanto ritenuto
dall'UAIE, tale da giustificare la sostituzione della mezza rendita
d'invalidità con una rendita di grado superiore.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
Dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalla perizia dello (...),
dalla perizia medica particolareggiata E 20, del 15 giugno 2006 (doc.
111), e dalla presa di posizione della dott.ssa F._______, medico
dell'UAIE, del 17 marzo 2007 (doc. 115), risulta che il ricorrente soffre,
essenzialmente, di esiti da rottura della clavicola e della scapola
destre in seguito all'infortunio dell'8 aprile 1993, d'artrosi lombo-
cervicale, di meralgia parestetica a sinistra, di distimia, d'ipoacusia e
di esiti da frattura della falange e del metacarpo del pollice destro con
rottura dei legamenti cubitali in seguito ad un infortunio avvenuto nel
Pagina 15
C-4840/2008
2002.
Questa diagnosi è condivisa da tutti gli specialisti, sia dai medici
dell'UAIE e dai periti esterni, sia dai medici che hanno visitato il
ricorrente in Spagna, per cui il collegio giudicante non riconosce
nessun valido motivo per scostarsene. Ad essa sono inoltre da
aggiungere le componenti psichiatriche messe in evidenza dal dott.
I._______, nel suo rapporto del 26 luglio 2007 (doc. 121), ossia dei
gravi episodi depressivi, dei disturbi ansioso-depressivi e dei disturbi
panici.
10.
10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti dei disturbi diagnosticati, la
dott.ssa D._______ ha stabilito il 9 luglio 2002, per l'ultima attività
esercitata dal ricorrente, un'incapacità lavorativa completa dall'8 aprile
1993 e del 50% dall'11 ottobre 1993, e, per attività confacenti,
completa dall'8 aprile 1993 e del 20% dall'11 ottobre 1993. Questa
valutazione è stata confermata, il 21 aprile e 21 maggio 2003, dal dott.
E._______. Il ricorrente ne ha preso atto senza obiezioni, visto che
non ha impugnato la decisione dell'UAIE del 6 giugno 2003 (doc. 104).
10.2 Nell'ambito della procedura di revisione iniziata dall'UAIE il 27
marzo 2006, la dott.ssa F._______ ha confermato questo
apprezzamento dell'incapacità lavorativa con presa di posizione del 17
marzo 2007, nella quale ha escluso una modifica dello stato di salute
del ricorrente (doc. 115).
10.3 In disaccordo con le conclusioni dell'UAIE, il ricorrente ha
formulato una domanda di revisione il 19 settembre 2007 (doc. 125),
producendo, per illustrare il peggioramento del suo stato di salute, tre
referti medici, uno reumatologico del dott. G._______, del 30 giugno
2007 (doc. 124), uno traumatologico del dott. H._______, del 19 luglio
2007 (doc. 123), ed uno psichiatrico del dott. I._______, del 26 luglio
2007 (doc. 121), i quali attestano unanimemente un'incapacità
lavorativa completa per qualsiasi attività.
Pronunciandosi su questi referti il 7 novembre 2007 (doc. 127), il dott.
L._______, medico dell'UAIE, ha effettivamente constatato un
aggravamento dello stato di salute del ricorrente: “Es bestehen nun
nachgewiesenermassen ausgeprägte degenerative Veränderungen im
Bereich der Hals- und Lendenwirbelsäule sowie der Kniegelenke und
Pagina 16
C-4840/2008
Daumengrundgelenke. Im Weiteren hat auch der psychische Zustand
im Verlauf der Zeit weiterhin gelitten. Die Befunde stehen nicht alle mit
dem erlittenen Unfall im Zusammenhang, ergeben jedoch aufgrund
der klinischen Befunde (von Dr. G._______ vom 30. Juni 2007 und von
Dr. H._______ vom 19. Juli 2007) eine Verschlechterung der
Arbeitsfähigkeit”. Fondandosi su questa valutazione, egli ha aumentato
l'incapacità lavorativa per l'ultima attività svolta dal 50 all'80% e per
attività confacenti dal 20 al 30%, e ciò a decorrere dal 30 giugno 2007.
10.4 Ora, visto che è comprovata la presenza di marcati processi
degenerativi interessanti il rachide, le ginocchia ed il pollice destro del
ricorrente, e che il ricorrente sembra pure essere affetto da diversi
disturbi psichici, non è dato di capire per quale ragione il dott.
L._______ abbia aumentato l'incapacità lavorativa in attività confacenti
solamente dal 20 al 30%. Infatti, egli si è limitato a formulare il proprio
apprezzamento senza motivarlo, e ciò benché abbia riconosciuto la
pertinenza diagnostica dei rapporti specialistici dei dott.ri G._______,
H._______ e I._______, i quali hanno invece certificato un'incapacità
lavorativa completa per qualsiasi attività.
Ne discende che il collegio giudicante non può riconoscere la
fondatezza della valutazione dell'incapacità lavorativa operata dal dott.
L._______. Di conseguenza, è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE
per un complemento d'istruzione e per una nuova valutazione
dell'incapacità lavorativa del ricorrente.
11.
11.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità
inferiore. Benché questa disposizione permetta solo eccezionalmente
di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le
contraddizioni che palesa l'incarto riguardo alla capacità lavorativa e
alla riduzione del grado d'invalidità per circostanze personali.
11.2 L'UAIE dovrà quindi provvedere ad una nuova valutazione
dell'incapacità lavorativa durante il periodo dal 6 giugno 2003 al 27
maggio 2008 (periodo d'esame giudiziario). A questo fine,
l'amministrazione procederà a completare l'istruttoria dal punto di vista
medico predisponendo l'espletamento di una nuova perizia medica
Pagina 17
C-4840/2008
pluridisciplinare (ortopedica, neurologica, internistica e psichiatrica)
presso lo (...), anche tenuto conto della nuova revisione d'ufficio già
prevista per 2010, e sottoporrà quindi l'intero incarto al proprio servizio
medico, il quale quantificherà la capacità lavorativa dettagliando e
giustificando le proprie conclusioni. Una volta che il servizio medico si
sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE effettuerà, se del caso, un
adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per
quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della
giurisprudenza federale in materia (DTF 126 V 75), ed emanerà quindi
una nuova decisione impugnabile.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, non sono prelevate spese processuali e l'anticipo di Fr.
301.- versato il 16 febbraio e il 10 marzo 2009, è retrocesso al
ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente non ha agito
per il tramite di un rappresentante professionale, per cui non ha dovuto
sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, non è
giustificato assegnarli un'indennità per spese ripetibili (art. 7 e segg.
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Pagina 18
C-4840/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 27
maggio 2008 è annullata.
2.
L'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero intimato affinché proceda ai sensi del
considerando 12.
3.
Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è rimborsato
l'anticipo di Fr. 301.- versato il 16 febbraio e il 10 marzo 2009.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Pagina 19
C-4840/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 20