B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4840/2012
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI, Feerstrasse 2,
5001 Aarau,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 18 luglio 2012).
C-4840/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il , ha lavorato in Svizzera come
operaio edile dal 1995, versando i relativi contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 14
febbraio 2002 l'assicurato ha presentato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità del Cantone di Argovia (Sozialversicherung Aargau/SVA-AG)
una domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
facendo valere una sindrome cronica lombovertebrale e lomboradicolare
dopo intervento d'ernia discale L4/5 nell'agosto 2001. Detta domanda è
stata accolta con decisione del 6 maggio 2003, riconoscente il diritto ad
una rendita intera, sulla base di un grado d'invalidità del 100%, dal 1°
maggio 2002.
La prima procedura di revisione del diritto alla rendita, promossa dal SVA-
AG nel maggio 2005, si è conclusa il 20 febbraio 2006 con la
constatazione che la situazione era rimasta invariata. Dopo il rientro
dell'assicurato in Italia a fine settembre 2006, l'incarto è stato trasmesso
per competenza all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE; incarto SVA-AG, non numerato).
B.
Nel gennaio 2011 l'UAIE ha dato avvio alla seconda procedura di
revisione del diritto alla rendita (incarto UAIE, doc. 1 a 9), raccogliendo in
particolare la documentazione seguente:
- un referto di risonanza magnetica (RMN) lombosacrale, del 15 giugno
2010 (incarto UAIE, doc. 10),
- un breve certificato medico del 7 giugno 2010 (incarto UAIE, doc. 11),
diagnosticante una lombosciatalgia persistente con protrusione discale
L5/S1, per la quale sono controindicati il sollevamento di pesi e la
prolungata stazione eretta,
- il questionario per la revisione della rendita, del 29 gennaio 2011 (incarto
UAIE, doc. 12), in cui è riferito che l'assicurato non svolge più alcuna
attività lavorativa, per malattia,
- una perizia particolareggiata (mod. E 213) della dott.ssa B._______,
medico dell'Istituto nazionale italiano per la previdenza sociale (INPS), del
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14 febbraio 2011 (incarto UAIE, doc. 15), diagnosticante - nel quadro di
condizioni generali migliorate, senza deficit funzionali agli arti superiori e
inferiori, e con movimento (forza e tono muscolare), andatura nonché
riflessi osteo-tendinei (ROT) normali -, una radicolopatia sciatica sinistra a
moderato impegno funzionale, degli esiti da discectomia per ernia discale
lombare, un'emisacralizzazione destra di L5, una protrusione discale L4/5
ed un canale vertebrale di ampiezza ridotta nel tratto L3/S1, e nella quale
è specificato che l'assicurato può svolgere regolarmente attività
semipesanti, però con pause supplementari, senza ritmi particolarmente
stressanti e con la possibilità di cambiamenti posturali alternando
deambulazione, stazione eretta e posizione seduta, controindicati
essendo il freddo, il lavoro a turni, frequenti flessioni, il trasporto e il
sollevamento di pesi nonché la salita di piani inclinati, scale o scale a
pioli. Nella perizia è inoltre riportato che l'assicurato non è più in grado di
esercitare a tempo pieno la sua ultima professione, senza che sia
precisato in quale misura ridotta lo possa, ma che può svolgere a tempo
pieno lavori adeguati al suo stato di salute, il grado d'invalidità essendo
stimato, secondo criteri propri del diritto italiano, al 55% (invalidità
parziale),
- una relazione d'esame neuropsichiatrico del Prof. C._______, del
14 febbraio 2011 (incarto UAIE, doc. 16), diagnosticante una radicolopatia
sciatica sinistra con moderato impegno funzionale,
- un referto di RMN lombare dell'11 aprile 2008 (incarto UAIE, doc. 18),
- diversi documenti medici italiani, in parte di difficile lettura (incarto UAIE,
doc. 19 a 24).
C.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione medica ottenuta alla valutazione
del proprio servizio medico, nella persona del dott. D._______, il quale, in
una breve presa di posizione del 19 maggio 2011 (incarto UAIE, doc. 27),
ha constatato un apparente notevole miglioramento dello stato di salute
dell'assicurato ed ha proposto di verificare la situazione mediante
l'esecuzione di una perizia in ambito reumatologico e psichiatrico in
Svizzera.
L'UAIE ha incaricato il "Servizio d'accertamento medico" (SAM) di
Bellinzona di eseguire detta perizia pluridisciplinare, il cui rapporto è stato
redatto dalla dott.ssa E._________ e dal dott. F._______ il 19 ottobre
2011 (incarto UAIE, doc. 47/1 a 19), sulla base dei rispettivi rapporti dei
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dottori G._______, psichiatra, del 23 settembre 2011 (incarto AI, doc. 43/1
a 5), H.________, reumatologo, del 26 settembre 2011 (incarto AI, doc.
44/ 1a 10), e I.________, neurologo, del 23 settembre 2011 (incarto AI,
doc. 46/ 1a 3), dopo l'esecuzione di accertamenti ambulatoriali. Nella
perizia è posta la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, di
sindrome lombovertebrale (componente spondilogena sinistra, pregresso
intervento per ernia discale L4/5 con discectomia nell'agosto 2001,
disturbo d'assimilazione lombosacrale asimmetrico), come pure la
diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di dislipidemia ed
epatopatia. Nella perizia è valutata una capacità lavorativa dello 0% per
l'attività d'operaio edile dal 6 maggio 2003 fino ad oggi, mentre è
formulata una capacità lavorativa dell'80% (presenza tutto il giorno ma
con un rendimento ridotto), dall'inizio del mese di marzo 2011, in attività
adeguate per le quali non sia necessario flettere ed estendere
ripetutamente la colonna lombare, mantenere delle posizioni statiche per
un tempo superiore a quindici minuti in piedi e un'ora seduto, con
limitazioni anche rispetto a lavori da svolgere in piedi, cambiando
appoggio per più di un'ora e mezzo, nella deambulazione soprattutto se in
salita e su terreni sconnessi per più di un'ora, nell'alzare pesi superiori a
7.5 kg raramente e ripetutamente per pesi superiori a 4 kg (perizia, pag.
17).
D.
Il dott. D._______ si è pronunciato sul caso, alla luce particolare della
perizia del SAM, il 20 novembre 2011 (incarto UAIE, doc. 49), ritenendo la
diagnosi di sindrome lombovertebrale dopo intervento d'ernia discale nel
2011 (recte: 2001), senza patologie neurologiche o psichiatriche, ed ha
formulato un'incapacità lavorativa del 70% come operaio edile e del 20%,
da marzo 2011, in attività sostitutive confacenti, ossia senza la necessità
di portare carichi pesanti, di tenere una posizione fissa e di sollevare pesi
in modo ripetitivo e duraturo, nel settore dei servizi collettivi e personali,
nel commercio al dettaglio, di riparatore e nel campo amministrativo
senza qualifica, di cui si dirà nella parte in diritto.
L'UAIE ha quindi proceduto al calcolo del grado d'invalidità il 19 dicembre
2011 (incarto UAIE, doc. 50), determinando per il 2008 un salario da
valido di Fr. 5'106.30 (ultimo salario percepito nel 2002, indicizzato, in
funzione di 41.6 ore settimanali e aumentato del 2.25% quale parziale
compenso della differenza rispetto al salario medio svizzero per lo stesso
lavoro [parallelismo dei redditi]), e, secondo i dati dell'Ufficio federale di
statistica (UFS) relativi ad attività sostitutive leggere e non qualificate
(tabelle RSS), un salario da invalido medio di Fr. 4'735.30, ridotto del 5%
C-4840/2012
Pagina 5
per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato e considerato
nella misura dell'80% (capacità lavorativa residua), ossia Fr. 3'598.82, per
cui ha ottenuto una perdita di guadagno del 29.52%, corrispondente ad
un grado d'invalidità pari al 30%.
E.
Mediante scritto del 4 gennaio 2012 (incarto UAIE, doc. 51), l'UAIE ha
chiesto al dott. D._______ di precisare la natura del miglioramento dello
stato di salute dell'assicurato dal 1° marzo 2011. Il dott. D._______ ha
risposto a questa richiesta il 27 gennaio 2012 (incarto UAIE, doc. 52),
indicando in particolare che la mobilità del rachide risulta ora essere
limitata solo in maniera minore, senza alcuna irritazione radicolare, che i
referti radiologici non mostrano né la presenza di un'ernia discale, né
l'apparire di mutazioni strutturali rilevanti, e che l'assicurato non ha avuto
bisogno negli ultimi anni di misure riabilitative, recandosi peraltro
raramente dal medico. Il medico dell'UAIE ha quindi specificato che il
miglioramento dello stato di salute dell'assicurato è effettivo di sicuro da
febbraio 2011 (data della perizia E 213 della dott.ssa Verrastro),
aggiungendo che esso deve comunque essere considerato durare da
almeno due o tre anni.
Il 23 febbraio 2012 l'UAIE ha quindi messo a punto un progetto di
decisione (incarto UAIE, doc. 53), con il quale ha ventilato all'assicurato la
soppressione della sua rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a
formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Per il
tramite del Patronato Acli, l'assicurato ha chiesto in un primo tempo la
visione degli atti per poi affermare la propria opposizione al progetto di
decisione con scritto del 18 aprile 2012, rilevando che il suo stato di
salute non è migliorato e che l'UAIE avrebbe dovuto operare una
riduzione del salario da valido del 25%, per tenere conto delle
particolarità personali e professionali del caso, ed ha inviato due nuovi
documenti medici, ossia una relazione medico-legale del dott. L._______,
del 21 marzo 2012, facente stato di un'insufficienza vertebrale con
invalidità e diritto alla rendita, ed un referto ambulatoriale di medicina
fisica e riabilitativa, del 29 marzo 2012, diagnosticante una protrusione
L3/4, L4/5 e L5/S1 (incarto UAIE, doc. 54 a 58).
Il dott. D._______ si è pronunciato su questi documenti il 10 maggio 2012
(incarto UAIE, doc. 60), sottolineando che essi non apportano nuovi
elementi medici suscettibili di fondare una nuova valutazione del caso.
C-4840/2012
Pagina 6
Di conseguenza, il 18 luglio 2012 (UAIE, doc. 62), l'UAIE ha emesso una
decisione di soppressione della rendita intera, versata all'assicurato dal
1° maggio 2002, a decorrere dal 1° settembre 2012.
F.
Contro questa decisione, sempre rappresentato dal Patronato Acli,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
14 settembre 2012, chiedendo, previo annullamento della stessa, che si
continui a riconoscergli il diritto ad una rendita intera d'invalidità anche
oltre il 31 agosto 2012, ed ha trasmesso documentazione medica già agli
atti.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 14 novembre 2012, postulandone il rigetto
con la conferma della decisione impugnata.
G.
Il ricorrente ha replicato il 5 gennaio 2013, ribadendo le proprie
conclusioni, a supporto delle quali ha prodotto tre brevi certificati medici, il
primo del 13 dicembre 2012, facente stato di una protrusione discale
L3/4, L4/5 e L5/S1, il secondo del 19 dicembre 2012, riferente un disturbo
misto ansioso-depressivo reattivo preso a carico mediante l'assunzione di
antidepressivi ed ansiolitici, e il terzo del 2 gennaio 2013, che riassume i
primi due.
Il dott. D._______ ha preso brevemente posizione su di essi il 27 gennaio
2013 (incarto UAIE, doc. 65), affermando che, privi di qualsiasi nuovo
elemento rilevante, lasciano l'apprezzamento del caso invariato.
L'UAIE ha così brevemente duplicato il 31 gennaio 2013, riproponendo di
rigettare il ricorso e confermare la decisione avversata.
H.
Con decisione incidentale del 12 febbraio 2013, questo Tribunale ha
trasmesso al ricorrente copia della duplica e dell'ultimo rapporto del
medico dell'UAIE allo scopo di permettergli di presentare eventuali nuove
osservazioni, invitandolo nel contempo a versare un anticipo equivalente
alle presunte spese processuali di Fr. 400.-, il quale è stato effettuato il
16 febbraio 2013. Mediante breve scritto del 10 marzo 2013, al quale ha
allegato un certificato medico del 21 febbraio 2013, facente stato di una
lombosciatalgia sinistra e di una sindrome ansioso-depressiva, il
ricorrente ha peraltro riaffermato le proprie conclusioni.
C-4840/2012
Pagina 7
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
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Pagina 8
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo
allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
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modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della stessa al momento della decisione impugnata, ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo
pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF
C-4840/2012
Pagina 10
2010 1603), sono dunque applicabili in concreto, come lo sono le
disposizioni della LPGA, se e per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
3.2 Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in
cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V citata). Egli può tuttavia
tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata
quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi
anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Ne discende che, in
concreto, il periodo di cognizione di questo Tribunale si estende fino al
18 luglio 2012.
4.
4.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle
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Pagina 11
prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
4.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità anche dopo il 31 agosto 2012.
C-4840/2012
Pagina 12
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado
d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità.
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha
chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in
cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.
2 lett. a).
6.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
C-4840/2012
Pagina 13
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, pag. 15).
7.
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile
una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo
tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Decisioni
intercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla base di
una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo
delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove e esecuzione del
raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 6 maggio 2003
(incarto SVA-AG, non numerato) e la decisione di revisione qui
impugnata è stata emessa il 18 luglio 2012 (incarto UAIE, doc. 62),
con una decisione materiale intercalare di revisione emanata il 20
febbraio 2006 (incarto SVA-AG). Tuttavia, la prima procedura di
revisione ha proceduto ad un esame non approfondito della fattispecie,
per cui appare idoneo ammettere una verifica comparativa fra la
decisione di assegnazione della rendita AI con lo stato attuale.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
C-4840/2012
Pagina 14
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).
9.
9.1 Al momento in cui venne riconosciuto il diritto alla rendita intera AI,
l'indagine medica aveva accertato che il richiedente era portatore di una
sindrome cronica lombo vertebrale e lombo radicolare dopo intervento di
ernia discale L4/L5 avvenuto nell'agosto 2001 (cfr., fra gli altri, rapporto
del 18 giugno 2002 del Dott. S.________ specialista nella terapia del
dolore all'ospedale di Aarau).
9.2 Al momento della revisione in esame è lecito ritenere quanto esposto
dai sanitari del SAM nella loro perizia rassegnata il 19 ottobre 2011 (doc.
47). Gli specialisti hanno evidenziato una diagnosi con influenza sulla
capacità di lavoro ossia: sindrome lombo vertebrale con/su: componente
spondilogena sinistra, pregresso intervento chirurgico a causa di un'ernia
discale L4/L5 a sinistra con discectomia il 28 agosto 2001, disturbo di
assimilazione lombosacrale asimmetrico ed una diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa: dislipidemia, epatopatia. Con la documentazione
esibita in sede di audizione (doc. 54, 58) non vengono evidenziate
sostanziali e nuove patologie documentate. Si segnala tuttavia in sede di
replica un breve referto 19 dicembre 2012 del Dott. M.________
attestante un disturbo misto-depressivo-reattivo in cura farmacologica,
turba confermata dal medico curante Dott. N.________ nel breve referto
del 21 febbraio 2013. Questa patologia psichica viene comunque
avanzata dopo la data dell'impugnata decisione.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, l'Ufficio AI si è fondato sulle risultanze scaturite
dall'indagine medica approfondita (pluridisciplinare) effettuata presso il
centro SAM di Bellinzona nel corso del mese di settembre 2011 (rapporto
del 19 ottobre successivo, doc. 47).
C-4840/2012
Pagina 15
10.2 Una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale o dall'UAIE non può
essere scartata adducendo che si tratta di un referto di parte. Infatti, la
legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di
rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di
salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei
richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e
informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti
dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo
contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo preposto
all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in adempimento di
questo compito non possono essere considerate di parte (DTF 123 V 175
e 122 V 157).
Lo stesso vale per quel che riguarda le perizie dell’amministrazione fatte
esperire da medici esterni. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
considerato rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale
organizzazione sanitaria possa essere considerata parte in causa per
sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità (DTF 136 V 376 consid. 4).
Determinante è la circostanza che la perizia del servizio di accertamento
medico rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica
dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto medico va in particolare accertato se il rapporto è completo per
quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se
tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza
della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è
in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del
materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). In una recente
giurisprudenza il Tribunale federale ha tra l'altro precisato che quando in
opposizione ad un accertamento di un servizio medico specifico dell'AI
viene presentata una perizia che contraddice in modo scientifico ed
esauriente quanto espresso dalla precedente indagine sia in ambito
diagnostico che nelle conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere
quali fra le due può essere condivisa, è lecito far allestire una perizia
giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
10.3
C-4840/2012
Pagina 16
10.3.1 Dal punto di vista ortopedico/reumatologico, lo specialista (Dott.
H._______) ha rilevato clinicamente che la mobilità della colonna lombare
è limitata nell'estensione e nella flessione in posizione eretta, nella
posizione a quattro gambe vi è una buona mobilità. In posizione eretta i
dolori sono più accentuati all'estensione che alla flessione in avanti; di
contro, a quattro gambe vi sono più dolori alla flessione che non
all'estensione. La manovra di Lasègue è negativa; le indagini radiologiche
attuali indicano un quadro tutto sommato patologicamente blando. Si
notano per esempio un disturbo di assimilazione a livello lombosacrale
(S1), una leggera riduzione dello spazio intersomatico fra la penultima e
l'ultima vertebrale lombare ed un disco ipoplastico tra l'ultima vertebra ed
il sacro che è in relazione con il menzionato disturbo d'assimilazione. Non
esistono significative alterazioni di tipo spondilosico od osteocondrotico.
Blandi sono pure i reperti RM in loco.
In buona sostanza, il paziente è limitato in attività lavorative pesanti e non
ergonomiche per la colonna vertebrale, in attività in cui debba flettere ed
estendere ripetutamente la colonna lombare, mantenere posizioni
statiche per un periodo superiore ai 15 minuti (in piedi) e di un'ora
(seduto); non può camminare per più di mezz'ora (soprattutto in salite e/o
su terreni sconnessi), non può alzare pesi superiori a 7,5 kg e non può
alzare ripetutamente pesi superiori ai 4 kg. Quindi, il peritando è sempre
inabile come muratore sin dall'inizio della sua invalidità. Invece, in quelle
attività adattate e rispettose dei limiti sopra enunciati, in posizioni
ergonomiche, ecc., egli è senz'altro in grado di svolgerle in misura
dell'80% (anche sottoforma di presenza al 100%, ma con rendimento
ridotto a causa della pause che deve osservare) le attività leggere,
semisedentarie che tengano conto dei limiti anzidetti.
10.3.2 L'aspetto neurologico è stato valutato dal Dott. I.______. Ora, la
presenza di un riflesso achilleo sinistro simmetrico al contro laterale
esclude che ancora sussisti una sofferenza radicolare in S1. L'esame
EMG ha chiaramente escluso l'esistenza di sofferenze radicolari al
muscolo gastrocnemio laterale sinistro. Normale è pure l'EMG del
muscolo lungo peroneo sinistro, innervato dalla radice L5. Ora, il paziente
conserva una capacità di lavoro totale dal punto di vista prettamente
neurologico. Sebbene l'indagine svolta nel 2001/2002 non approfondisce
il problema delle sofferenze radicolari, disturbi che maggiormente
provocano un'inabilità di lavoro oggettiva, nel 2001/2002, come
l'osservano i medici estensori della perizia finale del SAM, il paziente si
lamentava di un formicolio fino al piede sinistro, difficoltà deambulatorie,
debolezza dell'arto inf. sinistro; all'uscita dall'ospedale il 5 settembre 2001
C-4840/2012
Pagina 17
(dopo l'operazione) il paziente si lamentava di una diminuzione delle
sensibilità dell'arto inferiore sinistro. Ora, tali disturbi non esistono più.
Come detto non si appalesano più tipici elementi da indurre a sostenere
l'esistenza di una sofferenza radicolare. Non ci sono (più) deficit
sensitivo-motori oggettivabili. Inoltre il paziente assume antiflogistici-
analgesici a basso dosaggio e non regolarmente e non pratica particolari
terapie fisioterapiche o simili.
10.3.3 Dal punto di vista psichiatrico (Dott. G._______), lo specialista non
ha trovato alcun elemento patologico. Trattasi di una persona priva di
problemi di questa natura, schiva e tranquilla. Non esiste quindi una
diagnosi in questo ambito. Il Dott. G._______, ovviamente, non è stato in
grado di prendere atto di un paio di brevi referti, esibiti in sede di replica e
datati a fine dicembre 2012, inizio 2013, che fanno stato di una sindrome
ansiosa-depressiva di tipo reattivo (cfr. documentazione incarto TAF).
Questi nuovi elementi, peraltro scarni e laconici, esulano dal periodo di
cognizione giudiziaria.
10.3.4 Non vi sono altri elementi patologici degni di commento.
10.4 Nella relazione conclusiva, i sanitari del SAM ribadiscono che il
peritando è inabile al lavoro di operaio edile, soprattutto per gli sforzi, le
posizioni inergonomiche e le situazioni sui cantieri che il lavoro richiede.
Sono quindi ragioni di carattere ortopedico (non neurologico ove il
paziente è considerato abile al 100%) che giustificano un'invalidità
residua ridotta. Dal punto di vista ortopedico il paziente è in grado ora di
svolgere attività leggere con i limiti sopra ricordati in misura dell'80%
(presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimenti ridotto). Rispetto
al passato vi è un certo miglioramento nel senso che, senza dubbio, vi
era allora una componente di sofferenza neurogena evidente, sebbene
non studiata in modo approfondito. Ora, non vi è più nulla né dal punto di
vista neurologico, né sotto il profilo neuropsichiatrico (come non vi è mai
stato). Con buona sicurezza, sottolineano i medici del SAM, possiamo far
risalire la sopraccitata capacità lavorativa dell'80% a 6 mesi prima
dell'entrata dal SAM, cioè da inizio marzo 2011.
10.5 L'analisi del SAM è ripresa e condivisa dal Dott. D._______,
dell'UAIE nel rapporto del 20 novembre 2011 (doc. 49). Il medico rileva
come dopo l'operazione dell'agosto 2001, l'evoluzione è stata positiva ed
il quadro generale è migliorato con particolare riferimento alla sofferenza
radicolare (non più oggettivata, né clinicamente, né strumentalmente).
Egli condivide le valutazioni espresse dai medici specialisti nella perizia
C-4840/2012
Pagina 18
pluridisciplinare. Nel rapporto del 27 gennaio 2012 (doc. 52), il
consulente dell'UAIE ha maggiormente precisato in che cosa consista il
miglioramento. Il consulente insiste sull'assenza di turbe neurologiche e
sul buon esito, a lungo termine, dell'intervento subito nel 2001.
L'irritazione radicolare (sofferenza) presente nel 2001 - prima
dell'operazione - e dopo è stata ora perfettamente esclusa. Anche la
mobilità della colonna è migliorata e il medico ne descrive il dettaglio.
Inoltre, non vi sono più elementi patologici della colonna e nulla più
richiede un intervento correttivo od altra terapia. Del resto, osserva il Dott.
D._______, in questi ultimi anni (cfr. anamnesi presso il SAM e presso gli
specialisti), l'assicurato non ha svolto terapie intensive di tipo fisioterapico
od altro, la terapia farmacologica ed antidolorifica è modesta ed i consulti
medici in materia neurologica/ortopedica sono rari. È noto inoltre che gli
esiti di un'operazione di ernia discale manifestano un evidente
miglioramento dopo anni dall'intervento, specialmente in pazienti di
giovane età. Nel caso presente l'indagine del 2011 ha potuto confermare
la normalità radiologica, clinica, neurologica e strumentale [EMG]).
Pertanto, continua il Dott. D._______, atteso che questo giovane
assicurato non presenta altre turbe invalidanti e che il complesso
patologico dorso lombare è migliorato nel corso degli anni, non si vede
per qual ragioni non si debba ammettere un oggettivo miglioramento della
situazione turbativa e riconoscendogli ora una capacità di lavoro in attività
sostitutive a determinate condizioni in misura dell'80%.
10.6 Per quel che è della perizia del Dott. L.________ (doc. 57), non
sorretta dalla necessaria documentazione oggettiva e dei laconici
certificati esibiti dopo il deposito del ricorso, il Dott. D._______, a più
riprese (doc. 60, 65), ha escluso l'incidenza di questi sulla valutazione
molto più approfondita effettuata al SAM.
11.
11.1 Il collegio giudicante condivide il parere del SAM e del servizio
medico dell'autorità inferiore. Vero è che l'assicurato presenta ancora un
danno parzialmente invalidante di natura ortopedica a livello soprattutto
dorsolombare che lo limita sicuramente nell'ambito del suo precedente
lavoro. Tuttavia, nonostante alcune limitazioni funzionali ben descritte dal
Dott. H._______otti, queste non sono tali dall'impedire a A._______ di
svolgere attività leggere, semisedentarie, semplici, ripetitive in misura
completa. Queste possono consistere in lavori come quelli di operaio
addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio
imballatore e/o produttore di piccoli oggetti, guardiano/custode, cassiere,
C-4840/2012
Pagina 19
aiuto magazziniere, sorvegliante di immobili/cantieri/parchi, fattorino
interno, ecc.
11.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (DTF 130 V 97 consid. 3.2).
11.3 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha
svolto principalmente l'attività di operaio edile. Si può tuttavia ritenere
che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue
affezioni, un'attività leggera è esigibile senza che si debba procedere a un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente e
ciò nonostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si
presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili in
diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale.
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.2 Il calcolo svolto dall'Ufficio AI il 16 dicembre 2011 può essere
condiviso nella grandi linee metodologiche (doc. 50).
12.3 Per ottenere il reddito da valido ha ritenuto l'introito orario percepito
da A._______ nel 2001 (24,80 franchi) e l'ha adeguato fino al 2008, sia su
un orario medio mensile (della categoria) ottenendo un guadagno medio
di 4'540 franchi. Questo importo è stato indicizzato secondo i parametri
indicati nelle statistiche dell'Ufficio federale di statistica (evoluzione dei
salari, 2008), il che comporta un guadagno di 4'994,04 franchi.
C-4840/2012
Pagina 20
12.4 Si constata che, nel 2008, il salario medio di un operaio con
mansioni semplici e ripetitive nel settore edile era di 5'150 franchi che,
adeguato ad una settimana di 41,6 ore diventa 5'356 franchi. Quando una
persona assicurata per motivi estranei alla sua invalidità ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media, senza spontaneamente
accontentarsi di ciò, si procede ad un cosiddetto "parallelismo" dei due
rediti di paragone. Questo metodo è stato sviluppato in alcune sentenze
del Tribunale federale (DTF 135 V 297 consid. 6.1.3, 135 V 58, 134 V 322
consid. 4.1, 5.2 e 6.2). In pratica, senza entrare nel dettaglio di tali regole,
si può aumentare in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito o ridurre in modo adeguato il valore statistico. Non è tenuto
conto di una prima differenza del 5%.
Questo collegio giudicante constata, come lo ha fatto l'UAIE, che la
differenza fra il salario che avrebbe percepito A._______ nel 2008 di
4'994,04 franchi è inferiore al salario statistico (adeguato a 41,6 ore
settimanali, 5'356 franchi) nel 2008 di un uomo che lavora nel settore
edile con mansioni semplici e ripetitive, del 7,25%. Non si tien conto della
differenza del primo 5%, per cui il salario da invalido originale di
4'994,04 franchi aumentato del 2,25%, comporta un reddito da valido di
5'106,30 franchi.
Atteso che il risultato finale del calcolo comparativo dei redditi non ne
subirebbe una modifica rilevante ai fini pensionistici, questo collegio
giudicante lascia aperta anche la questione dell'applicabilità o meno delle
regole sul "parallelismo" in ordine al problema evocato posto dalla
nozione "senza spontaneamente accontentarsi di ciò". L'alta Corte tende
ad applicare un'interpretazione piuttosto restrittiva di tale fattore
soggettivo (cfr. per esempio sentenza del Tribunale federale
9C_520/2012 del 20 agosto 2012 consid. 4.2 e riferimenti; cfr. anche
sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6404/2012 consid. da
8.3.2 a 8.3.5 e riferimenti). L'UAIE ha applicato il "parallelismo" e questo
Tribunale non ne esamina l'opportunità e la legalità.
12.5
12.5.1 Il salario da invalido corrisponde alla media delle retribuzioni
conseguite in attività leggere, semplici, ripetitive, non richiedenti una
formazione specifica. L'Ufficio AI ha ritenuto un introito medio (2008) di
4'542,25, franchi adeguato ad un orario di 41,7 ore settimanali comporta
un guadagno teorico di 4'735,30 franchi al mese.
C-4840/2012
Pagina 21
12.5.2 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei
fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione, che gode di un ampio margine d'apprezzamento, ha
applicato un tasso del 5% complessivo. Il collegio giudicante non ha
fondato motivo per scostarsi da tale valutazione che non è arbitraria. Va
peraltro rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione
massima è del 25%. Ora, il Tribunale considerata l'età dell'assicurato
(1974) e gli handicap noti, può confermare la valutazione dell'Ufficio AI.
Ne consegue un introito mensile di 4'498,53 franchi (4'735,30 franchi –
4%).
12.5.3 Svolto all'80%, questo lavoro di sostituzione, leggero,
semisedentario, semplice, comporta un introito mensile di 3'598,82
franchi. Questo rappresenta il reddito mensile che l'interessato potrebbe
teoricamente ottenere svolgendo un'attività alternativa in misura dell'80%
invece di quella di operaio del settore edile.
12.6 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 5'106,30 franchi ed un
introito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 3'598,82 franchi
fa risultare una perdita di guadagno del 29,52% (arrotondato al 30%),
tasso che non comporta alcun riconoscimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.7 Va detto che il calcolo comparativo avrebbe dovuto essere
effettuato al momento in cui è fissato, in ambito revisionale, il
miglioramento, ossia, nella specie, in base ai dati del 2011, o i dati del
2012, quando viene emanata l'impugnata decisione (cfr. DTF 128 V 174,
129 V 222). Tuttavia, visto il risultato finale e la circostanza che al
momento in cui l'Ufficio AI ha effettuato il calcolo (dicembre 2011),
nemmeno erano noti (pubblicati) tutti i dati statistici del 2010, non è
necessario di procedere a nuovi ed aggiornati calcoli.
13.
13.1 È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso la rendita
intera dal secondo mese che ha seguito la notifica della decisone del 18
luglio 2012, ossia dal 1° settembre successivo, in applicazione dell'art.
88a OAI e 88bis cpv. 2 lett. a OAI, ossia ben oltre i tre mesi dopo la data
del confermato miglioramento avvenuto almeno 6 mesi prima della visita
al SAM.
C-4840/2012
Pagina 22
In queste circostanze, il ricorso è respinto e l'impugnata decisione
confermata.
13.2 Le spese di procedura di 400 franchi sono poste a carico del
ricorrente e sono compensate con l'anticipo da lui fornito il 16 febbraio
2013.
13.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e
vengono compensate con l'anticipo da lui fornito.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
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Pagina 23
Elena Avenati-Carpani Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: