B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4840/2014
Sen t en z a d e l 9 g i ug no 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
senza recapito in Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-4840/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (…), è giunto in Svizzera nel 2005 dopo
aver vissuto diversi anni in Venezuela ed in Italia. Il 14 agosto 2013 l'inte-
ressato è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di Lugano per
coazione sessuale, violenza carnale e grave infrazione alle norme della
circolazione alla pena detentiva di tre anni e tre mesi, dedotto il carcere
preventivo sofferto di novantanove giorni. La condanna per coazione ses-
suale e violenza carnale è la conseguenza dei fatti avvenuti nella notte tra
il 26 ed il 27 luglio 2012 ad B._______. In questa circostanza l'interessato
ha, in un primo momento, costretto una ragazza minorenne a subire un atto
analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale e, in un secondo
momento, costretto la stessa a subire la congiunzione carnale, in entrambi
i casi usando violenza e rendendola inetta a resistere. La condanna per
grave infrazione alle norme della circolazione si riferisce invece ai fatti del
mese di agosto del 2010, quando A._______ ha circolato per circa 4'300
metri alla velocità di 160 – 180 km/h sul tratto autostradale tra C._______
e D._______.
B.
Alla luce di suddetta condanna, l'Ufficio federale della migrazione (UFM;
attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha valutato l'op-
portunità di pronunciare un provvedimento amministrativo di divieto d'en-
trata in Svizzera nei confronti di A._______. Pertanto, il 4 novembre 2013,
il Gruppo Rimpatri della Polizia Cantonale ha concesso all'interessato la
possibilità di formulare eventuali osservazioni in merito. Nel corso dell'in-
terrogatorio, A._______ ha dichiarato di opporsi alla pronuncia di un even-
tuale divieto d'entrata nei suoi confronti, sottolineando di vivere in Svizzera
dal 2005, di essere perfettamente integrato in Ticino, di aver sempre lavo-
rato quale pizzaiolo e di non vedere futuro nel suo paese natale nonostante
i suoi genitori risiedano in Italia, precisamente in provincia di E._______.
L'interessato ha altresì aggiunto di aver inoltrato, poco prima dell'arresto,
la richiesta per l'ottenimento del permesso di domicilio a dimostrazione
della sua volontà di continuare a soggiornare in Svizzera.
C.
Il 12 dicembre 2013, la Sezione della popolazione del Cantone Ticino ha
negato il rilascio di un permesso di domicilio in favore di A._______ e, nel
contempo, ha revocato il permesso di dimora "B" UE/AELS precedente-
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Pagina 3
mente concessogli. L'interessato è quindi stato invitato a lasciare la Sviz-
zera al momento della sua scarcerazione, notificando la partenza presso
l'Ufficio controllo abitanti ed al Servizio regionale degli stranieri competenti.
D.
A seguito della condanna di cui sopra, con decisione del 16 aprile 2014,
notificata il 24 aprile 2014, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata della durata di 20 anni, valido da subito al
15 aprile 2034. L'autorità inferiore ha ritenuto che in virtù della gravità e
delle circostanze del crimine commesso, l'interessato costituisce una grave
minaccia reale ed attuale della sicurezza e dell'ordine pubblici, ai sensi
dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr (RS 142.20). Per i medesimi motivi la SEM ha
tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
E.
A._______ ha interposto ricorso contro la citata decisione dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) l'8 maggio 2014 (data
del plico raccomandato: 9 maggio 2014; data d'entrata: 12 maggio 2014),
postulando una riduzione del divieto d'entrata.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha fatto valere un'ottima inte-
grazione socioprofessionale in Ticino, un grande legame affettivo con una
persona che ricoprirebbe per l'interessato un ruolo paterno, l’assenza di
debiti ed un carattere mite ed onesto.
F.
Con decisione incidentale del 21 maggio 2014, notificata il 23 mag-
gio 2014, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 10 giu-
gno 2014, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 1'000.−, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di de-
corso infruttuoso del termine.
G.
Il Tribunale ha accusato l'entrata di un pagamento di fr. 1'000.− soltanto il
18 giugno 2014. Pertanto, scaduto infruttuoso il termine assegnato al ricor-
rente per il versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali, in data 18 giugno 2014, ha emesso una sentenza di inammissibi-
lità del ricorso per pagamento tardivo.
H.
Con scritto del 26 giugno 2014, le Strutture carcerarie cantonali hanno inol-
trato al Tribunale una richiesta di restituzione dei termini per il pagamento
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Pagina 4
dell'anticipo, specificando che il ritardo nel pagamento dell'anticipo sa-
rebbe imputabile all'errore commesso da una segretaria del carcere
F._______ di C._______. Infatti il ricorrente, in quanto detenuto presso tale
struttura, non poteva disporre liberamente dei suoi fondi e tutte le sue ope-
razioni finanziarie dovevano obbligatoriamente passare tramite l'ammini-
strazione del penitenziario. Pertanto, il direttore delle Strutture carcerarie
cantonali ha chiesto che l'avvenuto tardivo pagamento non pregiudicasse
il diritto al ricorso dell'interessato e che lo stesso venisse quindi dichiarato
ricevibile.
I.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 luglio 2014, ha constatato che
la domanda di restituzione del termine non era conforme all'art. 24 PA, poi-
ché non inoltrata personalmente dal ricorrente né accompagnata da una
procura scritta, ed ha invitato il ricorrente a regolarizzarla entro il 14 lu-
glio 2014. Il 3 luglio 2014 A._______ ha ottemperato a tale richiesta (data
di entrata: 8 luglio 2014) e il 10 luglio 2014 ha inoltre prodotto una procura
in favore delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino.
J.
In data 29 luglio 2014, il Tribunale ha quindi accolto la domanda di restitu-
zione del termine ed ha annullato la sentenza C-2550/2014 del 18 giugno
2014 (cfr. sentenza del TAF C-3789/2014). Il Tribunale ha inoltre informato
il ricorrente che il procedimento sarebbe ripreso e continuato sotto nuovo
ruolo.
K.
Invitata ad inoltrare una risposta al ricorso dell'8 maggio 2014, il 29 settem-
bre 2014 la SEM ha confermato la propria decisione, rilevando che le ar-
gomentazioni addotte in sede di ricorso non consentono di modificare l'ap-
prezzamento della fattispecie. In particolare, l'autorità inferiore ha sottoli-
neato che nel ricorso l'interessato ha chiesto una riduzione della durata
della misura, senza contestare la conformità della stessa con gli
art. 67 cpv. 2 LStr e art. 5 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681). In virtù della
gravità del crimine commesso da A._______, il divieto d'entrata pronun-
ciato nei suoi confronti rispetta dunque il principio della proporzionalità.
L.
Con replica del 22 ottobre 2014, il ricorrente ha ribadito la sua richiesta di
riduzione del periodo di divieto d'entrata, precisando di non pretendere ne-
cessariamente una riduzione a cinque anni, giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr,
bensì di accontentarsi di una diminuzione di almeno la metà. L'interessato
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Pagina 5
ha inoltre sottolineato di non aver mai commesso reati prima della con-
danna del 14 agosto 2013 e pertanto egli non sarebbe un pericolo per la
sicurezza pubblica, né in Svizzera né in altre nazioni.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinnanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. sentenza del TF
2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 6
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en-
trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al-
lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capo-
verso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera
entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’en-
trata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e
la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha
causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preli-
minare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’en-
trata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere
pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave
pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’au-
torità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi
gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo de-
finitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con-
testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF
2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
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notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 270).
4.
4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in
cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre
l'ALC.
4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i
cittadini dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta
d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con
l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1
allegato I ALC).
4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del
25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea
ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allon-
tanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di
legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave
dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura»
va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva
64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di
soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera cir-
colazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977
pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa,
Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).
4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
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Pagina 8
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5
consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 con-
sid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre
2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013
del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 con-
sid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce-
dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e,
in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così
come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po-
tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25
consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC
possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai
sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac-
cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del
diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.
4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
dev'essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU
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Pagina 9
così come del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 e
numerosi rinvii).
5.
5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valu-
tazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni
dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposi-
zioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr).
5.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto
d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze
pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comun-
que superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una
grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).
5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e
Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2
direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'en-
trata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che
il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori
a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi
(membri ALC o meno).
5.4 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di
«pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» peri-
colo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr),
ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», neces-
saria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC.
Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità»
dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF
2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 lu-
glio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr
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presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gra-
vità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve
essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-
SCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER
OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fon-
darsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia
grave alla vita, all’integrità della persona, all’integrità sessuale o alla salute
pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa
in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera
(art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata
di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul
numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo
una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favore-
vole (DTF 139 II 121 consid. 6).
6.
6.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata di 20 anni, che è stato emesso nel 2014 e
pertanto prenderà fine il 15 aprile 2034, ritenendo che l'interessato abbia
violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interessando le autorità
penali ticinesi per i reati di coazione sessuale, violenza carnale e grave
infrazione alle norme della circolazione.
6.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che A._______ si trova in Sviz-
zera dal 2005 dove ha esercitato la professione di pizzaiolo. Il 14 ago-
sto 2013 la Corte delle assise criminali di Lugano lo ha riconosciuto colpe-
vole dei reati di coazione sessuale, violenza carnale e grave infrazione alle
norme della circolazione, infliggendogli una pena detentiva di 3 anni e 3
mesi non sospesa. La notte tra il 26 e il 27 luglio 2012 l’interessato aveva
infatti costretto una minorenne a subire dapprima un atto analogo alla con-
giunzione carnale o un altro atto sessuale usando violenza e rendendola
inetta a resistere, successivamente A._______ era riuscito nel suo intento
di fare subire alla vittima la congiunzione carnale usando violenza o minac-
cia. La condanna per grave infrazione alla LCStr (RS 741.01) si riferisce
invece ai fatti avvenuti durante il mese di agosto 2010 quando il ricorrente
aveva circolato ad una velocità ampiamente superiore al limite consentito,
filmando nel contempo il tachimetro e dunque distogliendo il proprio
sguardo dalla guida (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali di Lu-
gano del 14 agosto 2013, pagg. 1-14 dell’incarto Simic).
C-4840/2014
Pagina 11
6.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle
infrazioni commesse ed alla luce dei beni giuridici estremamente sensibili
toccati, quali l’integrità sessuale, il provvedimento avversato soddisfa le
condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera
circolazione sancito dall'ALC. Occorre infatti ricordare che le autorità elve-
tiche si mostrano alquanto severe verso i cittadini stranieri che si sono resi
colpevoli di atti di violenza o contro l’integrità sessuale di una certa gravità,
e ciò a prescindere dal fatto che la persona in questione abbia vissuto in
Svizzera per molti anni (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.4.2; sentenze del TF
2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1 e 2C_78/2008 del 17 giugno
2008 consid. 2.1). Ne discende inoltre che questi comportamenti, sanzio-
nati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione
di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e
mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti
dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, nonché a quelli dell’art. 67 cpv. 3 2a frase LStr
per quanto concerne il grado di gravità della minaccia.
6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri
ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non
è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle fina-
lità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di
principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere
ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal
caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione
della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza
dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezza-
mento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie
ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministra-
tiva valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla
Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giun-
gere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140
I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze
del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16
aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il di-
vieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
7.
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Pagina 12
7.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi-
naccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è
precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedi-
mento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabi-
lita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale as-
senza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
7.2 Nel suo gravame A._______ ha addotto che dal suo arrivo in Svizzera
nel 2005 si è perfettamente integrato, intrattenendo numerose amicizie sia
con cittadini elvetici che stranieri, avendo sempre esercitato il mestiere di
pizzaiolo e avendo delitto unicamente in occasione dei fatti che hanno con-
dotto alla condanna del 14 agosto 2013. Il ricorrente ha inoltre affermato di
avere compreso la gravità degli errori commessi, sottolineando la sua de-
cisione di sospendere i legami con il fratello che di fatto lo ha portato a
delinquere e la sua volontà di condurre in futuro una vita responsabile e
rispettosa della legalità. A mente del Tribunale queste argomentazioni non
permettono di concludere che il rischio di recidiva possa essere senz'altro
escluso. Con riferimento in particolare ai delitti commessi nella notte tra il
26 e il 27 luglio 2012, quando il ricorrente si è macchiato dei reati di coa-
zione sessuale e violenza carnale, occorre prendere atto che l’agire di
A._______ ha denotato un grado di pericolosità e di efferatezza elevato,
poiché dopo avere commesso un primo abuso ai danni di una ragazza al-
lora minorenne (abuso qualificato dal giudice penale come una coazione
sessuale), egli ha continuato a delinquere facendo subire alla vittima anche
la congiunzione carnale. Va altresì sottolineato che in entrambi i casi
A._______ ha agito esercitando violenza e rendendo la giovane vittima
inetta a resistere, nonostante quest’ultima avesse chiaramente espresso il
proprio rifiuto ad intrattenere qualsivoglia relazione con il ricorrente. L’au-
torità penale che aveva giudicato i crimini dell’interessato ha infatti consi-
derato che «l’agire di A._______ è oggettivamente di notevole gravità per
la ripetizione a breve distanza di gravi reati in danno dell’integrità sessuale
della sua giovane vittima» (cfr. sentenza Corte delle assise criminali di Lu-
gano del 14 agosto 2013, pag. 5 dell’incarto Simic). Alla luce di queste
circostanze il Tribunale è dell’avviso che non è possibile esprimere un pro-
nostico favorevole a proposito del rischio di recidiva di A._______, non po-
tendosi totalmente e senz’altro escludere che in futuro possa incorrere in
atti simili qualora si trovasse in situazioni simili a quella testé citata. Va
inoltre considerato che i delitti commessi sono ancora relativamente recenti
e che da allora A._______ ha passato buona parte del tempo trascorso in
una struttura carceraria, non è di conseguenza possibile stabilire con cer-
tezza se dalla liberazione avvenuta il 7 luglio 2015 egli si sia reinserito con
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successo nella società. Ne discende che, per quanto attiene alla questione
dell’attualità della minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici rappresen-
tata dal ricorrente, a mente del Tribunale, il provvedimento avversato sod-
disfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della
libera circolazione sancito dall'ALC ed emanare un divieto d’entrata di
lunga durata.
8.
8.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio.
Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata a 20 anni dall'auto-
rità intimata, è adeguata alle circostanze del caso concreto.
8.2 Il principio di proporzionalità esige che le misure adottate dallo Stato
siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni
diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In
altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perse-
guito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2;
136 IV 97 consid. 5.2.2).
8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
8.4 In merito agli interessi privati A._______ si è unicamente richiamato al
fatto di sentirsi perfettamente integrato nel Cantone Ticino, dove intrattiene
diversi rapporti di amicizia ed è apprezzato. Il ricorrente ha altresì dichia-
rato di avere un grande legame affettivo con una persona che reputa come
una figura paterna. L’interessato ha inoltre espresso l’auspicio di potersi
reinserire con successo nella società e di un giorno fondare una famiglia,
per questo motivo egli postula una riduzione della durata del divieto d’en-
trata pronunciato dall’autorità inferiore nei suoi confronti (cfr. atto di ricorso
dell’8 maggio 2014, atto 2 dell’incarto TAF C-4840/2014; nonché osserva-
zioni del 22 ottobre 2014, atto 6 dell’incarto TAF
C-4840/2014).
8.5 Il Tribunale costata che A._______ non ha in realtà sollevato interessi
privati atti a prevalere sull’interesse pubblico al suo allontanamento dal ter-
ritorio elvetico, non avendo ad esempio invocato interessi in ambito fami-
liare ai sensi dell’art. 8 CEDU. Al contrario ha ammesso di non avere più
alcun contatto con il fratello (cfr. consid. 7.2 supra) e vivendo i genitori in
Italia (cfr. lett. B. supra). Il ricorrente ha unicamente fatto riferimento alla
presenza in Svizzera di una persona che egli reputa alla stregua di una
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figura paterna e che questa persona lo ha sostenuto nei momenti difficili.
L’interessato non ha però specificato quale sia la natura e l’intensità di detto
legame, il quale non può dunque beneficiare della protezione del diritto al
rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, che mira a
garantire in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e
figli minorenni che vivono in comunione.
9.
9.1 Ciò posto, dopo un’attenta ponderazione degli interessi pubblici e pri-
vati in causa, a mente di questo Tribunale l’interesse pubblico al manteni-
mento dell’ordine e della sicurezza pubblici prevale in casu sull’interesse
privato del ricorrente a potersi recare in Svizzera.
9.2 Tenuto conto dell’insieme di queste circostanze, il Tribunale considera
che il divieto d’entrata deciso dall’autorità inferiore il 16 aprile 2014 appare
e necessario ed adeguato nel suo principio. Codesta autorità giudicante
ritiene tuttavia che la durata, fissata dalla SEM fino al 15 aprile 2034, dun-
que per un totale di 20 anni, debba essere ridotta. In applicazione
dell’art. 121 cpv. 5 Cost. la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che
in caso di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici tale da giustifi-
care il superamento della durata massima di cinque anni prevista all'art. 67
cpv. 3 1a frase LStr, quest'ultima non può superare 15 anni (20 anni in caso
di recidiva) (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7). Il Tribunale ha altresì stabilito
che i comportamenti delittuosi commessi dalla persona toccata dal provve-
dimento di allontanamento dal suolo elvetico devono aver denotato un'e-
nergia criminale particolarmente elevata. In altre parole, è giustificato com-
minare un divieto d'entrata della durata di 15 anni qualora l'interessato si
sia prodigato in atti caratteristici di una criminalità particolarmente grave
con dimensione transfrontaliera (atti di terrorismo, tratta di esseri umani,
traffico di droga o criminalità organizzata), qualora abbia ripetutamente
commesso infrazioni gravi contro beni giuridici sensibili – come ad esempio
la vita o l'integrità fisica – oppure abbia agito in maniera che non sia possi-
bile emettere una prognosi favorevole (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2).
Sebbene come si è visto i comportamenti tenuti da A._______ fossero as-
sai gravi, essi non rientrano nella casistica evidenziata dalla testé citata
giurisprudenza. Occorre altresì sottolineare che i delitti contro l’integrità
sessuale commessi si riferiscono ad un unico episodio e dagli atti non ri-
sulta che in passato il ricorrente si sia macchiato di delitti simili.
9.3 In esito alle considerazioni che precedono e conformemente alla citata
giurisprudenza, si giustifica una riduzione della durata del divieto d'entrata
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Pagina 15
emanato dalla SEM a 10 anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere
limitati al 15 aprile 2024.
10.
Da quanto esposto, la decisione impugnata non è conforme al diritto fede-
rale (cfr. art. 49 PA) e deve essere riformata. Ne discende che il ricorso,
concludente alla riduzione del provvedimento, deve essere accolto. Non si
prelevano spese e l’anticipo versato in data 18 giugno 2014 è restituito al
ricorrente. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità infe-
riore.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del
16 aprile 2014 è ridotta a 10 anni, ovvero fino al 15 aprile 2024.
3.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 1'000.– versato in data
18 giugno 2014 sarà restituito al ricorrente al momento della crescita in
giudicato della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio federale)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Pagina 17
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: