Corte II I
C-484/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Franziska Schneider,
cancelliera Paola Carcano.
A._______,
rappresentato dal Patronato EPACA, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 31 ottobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-484/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 31 ottobre 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato ad A._______, cittadino italiano, nato il
_______, che la sua domanda presentata il 6 marzo 2006, volta ad
ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era
stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,
che, con gravame del 26 novembre 2007 consegnato alla posta il 27
novembre successivo, A._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato EPACA, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce in copia una
relazione clinica del 26 novembre 2007 rilasciata dal reparto di
cardiologia dell'Azienda ospedaliera della Valtellina e della
Valchiavenna di Sondrio ed il verbale della Commissione medica
dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) giusta il quale è invalido civile al
75% poichè affetto da diabete mellito scompensato, cardiopatia
ischemica ed obesità con gonartrosi,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. S._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua
relazione medica del 10 aprile 2008, ha posto in evidenza la necessità
di completare l'istruttoria, in particolare assumendo agli atti il rapporto
relativo all'ospedalizzazione a cui si è sottoposto l'assicurato il 24
novembre 2007 oltre a tutti i referti relativi agli accertamenti/esami
cardiologici a cui si è sottoposto a decorrere da detta data ed
eventualmente ad un attuale S 12,
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 22
maggio 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 3 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. S._______ del 10
aprile 2008,
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che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. S._______
nel suo rapporto del 10 aprile 2008 tramite l'acquisizione agli atti del
rapporto relativo all'ospedalizzazione a cui si è sottoposto l'assicurato
il 24 novembre 2007 oltre a tutti i referti relativi agli
accertamenti/esami cardiologici a cui si è sottoposto l'assicurato a
decorrere da detta data ed eventualmente ad un attuale S 12,
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che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad
un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del
ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un
complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
500.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 31 ottobre 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
500.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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