B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4844/2012
S e n t e n z a d e l 1 5 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, …,
patrocinato dall'avv. Vanna Cereghetti, Via Ginevra 5,
Casella postale 6174, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-4844/2012
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Fatti:
A.
Il 16 agosto 2011, il Procuratore Pubblico del Cantone Ticino ha emesso
un primo decreto d'accusa per furto nei confronti di A._______, cittadino
italiano nato il …, a cui ne ha fatto seguito un secondo in data 9 marzo
2012 per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuto abuso di un im-
pianto per l'elaborazione di dati e ripetuta violazione di domicilio.
B.
Tra il 1984 ed il 2001 l'interessato è stato condannato a più riprese dalle
autorità giudiziarie italiane, segnatamente per violazione delle norme sul
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, violazione continua-
ta della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, ricetta-
zione continuata, bancarotta fraudolenta, ricettazione e truffa.
C.
Con sentenza del 16 aprile 2012 la Corte delle assise correzionali di Lu-
gano ha condannato A._______ per ripetuto furto in parte tentato, ripetuto
danneggiamento, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
in parte tentato e ripetuta violazione di domicilio alla pena di 15 mesi di
detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni,
nonché al versamento di indennità ad accusatori privati per un totale di
5'626.30 franchi.
D.
Con scritto del 7 giugno 2012, l'Ufficio federale della migrazione (in segui-
to: UFM) ha comunicato a A._______ la sua intenzione di pronunciare un
divieto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti, invitandolo nel contempo a
formulare eventuali osservazioni in merito.
E.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, nella sua presa di posizione
del 6 luglio 2012 l'interessato ha dapprima rilevato che i reati per i quali è
stato condannato il 16 aprile precedente non riguardano beni giuridici e-
stremamente sensibili quali la vita e l'integrità fisica, né sono legati al
commercio di stupefacenti o ad altri crimini particolarmente pericolosi per
l'ordine pubblico, ciò che ha condotto all'emanazione di una pena relati-
vamente modesta, peraltro sospesa condizionalmente, a dimostrazione
che il giudice ha ritenuto che non vi fosse alcun pericolo di recidiva. Egli
ha poi affermato di avere sempre riconosciuto le proprie responsabilità e
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saldato interamente le pretese di risarcimento riconosciute agli accusatori
privati, sottolineando nel contempo di non costituire una grave minaccia
attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera. L'interessato ha
infine osservato che le condanne subite nel suo paese d'origine sono tut-
te precedenti al 2001 e che nessuna di esse ha per oggetto i medesimi ti-
toli di reato per il quale egli è stato condannato in Ticino.
F.
In data 25 luglio 2012, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______
un divieto di entrata valido fino al 24 luglio 2015. A fondamento della pro-
pria decisione l'autorità federale ha ritenuto che il comportamento dell'in-
teressato, condannato sia in Svizzera che in Italia, costituisce una minac-
cia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67
cpv. 2 lett. a della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr; RS 142.20). Essa ha in particolare evidenziato come l'attività crimi-
nale in Svizzera di quest'ultimo si sia protratta per un lungo periodo (oltre
un anno), che la stessa abbia preso fine solo con la sua incarcerazione,
sottolineando poi che l'interessato era stato incarcerato preventivamente
senza che ciò lo inducesse a porre fine al suo comportamento criminoso
e pertanto il rischio di recidiva non può essere escluso. L'autorità federale
ha infine affermato che A._______ non può prevalersi dell'art. 8 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).
G.
Il 14 settembre 2012, A._______ ha interposto ricorso avverso la suddet-
ta decisione postulando, in via principale l'annullamento del divieto d'en-
trata e in via subordinata la riduzione del periodo di validità dello stesso a
1 anno, ovvero fino al 24 luglio 2013. A sostegno del proprio gravame egli
ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue osser-
vazioni del 6 luglio precedente, affermando inoltre di possedere legami
con la Svizzera, paese in cui ha sede la B._______ di Lugano, società
costituita dalla moglie con l'intenzione che fosse lui ad occuparsene (cfr.
doc. G e H allegati al ricorso), di modo che il provvedimento emanato nei
suoi confronti gli impedirebbe di dedicarsi alla stessa e tutta la sua fami-
glia ne risentirebbe. Tenuto conto di queste circostanze, il ricorrente ritie-
ne che un divieto d'entrata della durata di 3 anni violi il principio della pro-
porzionalità.
H.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
12 novembre 2012, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricor-
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Pagina 4
so infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impu-
gnata. L'UFM ha affermato come il comportamento di A._______ abbia
più volte dato adito a lagnanze che hanno comportato delle condanne in
sede penale, sia in Svizzera che in Italia, ribadendo che la presenza
dell'interessato sul territorio della Confederazione costituisce una minac-
cia effettiva, attuale e grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. Esso ha
rilevato di avere limitato a soli 3 anni gli effetti del provvedimento per te-
nere debitamente conto di tutti gli interessi, privati e pubblici, in causa.
I.
Con replica del 14 dicembre 2012, A._______ ha evidenziato come l'UFM
non abbia mai indicato quale suo comportamento costituirebbe una mi-
naccia attuale per l'ordine pubblico svizzero.
J.
L'UFM con duplica del 7 gennaio 2013 e il ricorrente con osservazioni
dell'8 febbraio seguente si sono riconfermati nelle proprie allegazioni di
fatto e di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera re-
se dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado infe-
riore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizze-
ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43
consid. 6.1).
3.
A._______ sostiene che l'UFM non ha mai indicato quale suo comporta-
mento abbia costituito una minaccia attuale per l'ordine pubblico svizzero,
venendo quindi meno al suo obbligo di motivazione. Il Tribunale deve
quindi preliminarmente esaminare tale censura di natura formale.
3.1 Ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 PA le decisioni scritte devono essere moti-
vate. L'obbligo di motivare una decisione fa parte del diritto di essere sen-
tito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Da tale garanzia costi-
tuzionale la giurisprudenza ne ha dedotto l'obbligo per l'autorità di motiva-
re la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone
interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla in tal modo da
rendere possibile all'autorità di ricorso adita di esercitare conveniente-
mente il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi
citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale
federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si
è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità
non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a
tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno
brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da
permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di im-
pugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate).
3.2 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in linea di princi-
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Pagina 6
pio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid.
2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurispru-
denza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di esse-
re sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la de-
cisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel
quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibi-
lità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui co-
gnizione è altrettanto ampia di quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I
201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b;
DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio co-
stituisca una grave violazione di procedura, tenuto conto del principio
dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr.
LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112
segg.).
3.3 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata ha per-
messo a A._______ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza
superiore. Concretamente, il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti
su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata, ed ha
potuto difendersi in maniera corretta nell'ambito del ricorso presentato al
Tribunale. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse
considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidia-
rio, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazio-
ne della stessa davanti allo scrivente Tribunale, il quale dispone di piena
cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto
modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motiva-
zioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato conces-
so il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto precede, la censura dell'interessato, in ordine all'insufficien-
za della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di essere senti-
ta, risulta infondata.
4.
4.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 LStr. A partire
dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla nor-
mativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata
modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
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Pagina 7
4.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui
compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun-
ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva-
mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67
cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so-
vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter-
mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal
punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile
della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli-
ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni
giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti-
tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio-
ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem-
pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe-
derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti-
vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA,
sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag-
gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un
crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro
parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or-
dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In
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Pagina 8
tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che
i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e
l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER
THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurigo 2012, art.
67 LStr, cifra 2).
5.
In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella va-
lutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposi-
zioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo
nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la
presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
5.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i citta-
dini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice pre-
sentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può es-
sere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle
parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una
prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di or-
dine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1
Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla
luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il
coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pub-
blica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850
a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in re-
lazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1, DTF 131 II 352
consid. 3.1, DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).
5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin-
cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in
maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi-
menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica-
mente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisca per
lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale
da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5
consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; cfr.
anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio
2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).
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Pagina 9
6.
6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozio-
ne di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale
condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente
una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid.
3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio
2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento
specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia
dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli ap-
prezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime
possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in
cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale
per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso
che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II
176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale
2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).
6.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere
subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da
una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altret-
tanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario pro-
cedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispe-
cie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minaccia-
to, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collet-
tività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto
alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF
130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così
C-4844/2012
Pagina 10
come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF
130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige
che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I
91 consid. 3.3).
7.
7.1 Nella fattispecie, con sentenza del 16 aprile 2012 la Corte delle assi-
se correzionali di Lugano ha ritenuto A._______ colpevole di ripetuto furto
in parte tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuto abuso di un impianto
per l'elaborazione di dati in parte tentato e ripetuta violazione di domicilio,
condannandolo alla pena di 15 mesi di detenzione, sospesi condizional-
mente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al versamento di indenni-
tà ad accusatori privati per un totale di 5'626.30 franchi. In Svizzera egli si
è pertanto reso colpevole di vari reati di carattere patrimoniale. Dagli atti
di causa si evince inoltre come tra il 1984 ed il 2001 il ricorrente sia stato
oggetto di molteplici procedimenti in Italia per violazione delle norme sul
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, violazione continua-
ta della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, ricetta-
zione continuata, bancarotta fraudolenta, ricettazione e truffa, reati per i
quali è stato condannato ad un totale di 6 anni ed 1 mese di reclusione,
pene in gran parte non scontate a seguito della concessione dell'indulto
(cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 1° giugno 2012).
7.2 Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse
pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi in Svizzera dal ri-
corrente, questi ultimi non riguardano beni giuridici estremamente sensi-
bili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefa-
centi o altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF
131 II 352 consid. 4.3.1 e DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Or-
dinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della li-
bera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Co-
munità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Asso-
ciazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libe-
ra circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203], pag. 77). In queste
circostanze, il provvedimento litigioso potrebbe eventualmente apparire
giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettano
di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato (cfr.
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sentenze del Tribunale federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4
e 2A.410/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4).
8.
8.1 Occorre dunque esaminare se il comportamento tenuto da A._______
costituisce una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo gravame l'interessato
ha tra le altre cose affermato di avere compreso la gravità degli errori
commessi, di avere sempre riconosciuto le proprie responsabilità e salda-
to interamente le pretese di risarcimento riconosciute agli accusatori pri-
vati, ciò che ha condotto la Corte ad emettere nei suoi confronti una pena
relativamente modesta, peraltro sospesa condizionalmente, a dimostra-
zione che il giudice ha ritenuto che non vi fosse alcun pericolo di recidiva.
8.2 Ora, le allegazioni del ricorrente non permettono di concludere che il
rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. A._______ si è re-
so colpevole nel suo paese d'origine di ripetute infrazioni, anche molto
gravi, durante un notevole lasso di tempo (17 anni), le quali hanno com-
portato la sua condanna ad un totale di 6 anni ed 1 mese di reclusione,
poco importa se scontate solo in minima parte a seguito della concessio-
ne dell'indulto. Seppure parecchi anni più tardi, si rileva come l'interessa-
to tra il 2 gennaio 2011 ed il 12 gennaio 2012, quindi nell'arco di circa 1
anno, si sia in particolare reso protagonista di 30 furti (di cui 2 tentati) e
26 danneggiamenti. Giova poi sottolineare che l'attività criminale del ricor-
rente in Svizzera ha preso fine solo a seguito del suo arresto e che nei
suoi confronti era già stato emanato un decreto d'accusa e che egli era
già stato incarcerato preventivamente, senza che ciò lo portasse ad ab-
bandonare il suo comportamento delittuoso. Inoltre, l'attitudine collabora-
tiva e il risarcimento degli accusatori privati da parte di A._______ non
presentano un carattere eccezionale e non sono tali da permettere di
modificare l'apprezzamento della fattispecie. Per quanto attiene infine la
decisione dell'autorità penale di sospendere condizionalmente la pena
occorre rammentare che, in virtù del principio della separazione dei poteri
e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità ammini-
strativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribuna-
le federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità
amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è
talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di
quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal le-
gislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi
citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli
stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi
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che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta
sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno
straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effet-
ti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle mi-
gliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si
prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215
consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto di ciò, nonché del
fatto che A._______ ha recidivato i suoi comportamenti delittuosi durante
un ampio lasso di tempo, si può ritenere come nella fattispecie non sia
trascorso un periodo sufficientemente lungo dalla commissione delle ulti-
me infrazioni tale da permettere di ritenere che egli non rappresenta più
un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici elvetici. Date le circostanze,
il Tribunale constata pertanto come vi siano nella fattispecie elementi suf-
ficientemente concreti e precisi tali da permettere di formulare una pro-
gnosi negativa sulla condotta dell'interessato.
8.3 In conclusione, ne discende che A._______ costituisce tuttora una
minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società tale da
legittimare l'emanazione del divieto d'entrata quale provvedimento per ra-
gione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I
ALC. Inoltre non è contestato che l'interessato, alla luce delle condanna
subite, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata previsto all'art. 67
LStr. Il diritto interno non gli è comunque più favorevole dell'Accordo (cfr.
sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4982/2010 consid. 6.4,
del 18 maggio 2012).
9.
9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio,
resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata
dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, rispetta il principio della pro-
porzionalità.
9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento
amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap-
prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor-
zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta
ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al
mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 3 anni e quello
privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata
e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFE-
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LI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed.
integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In par-
ticolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussi-
sta un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla li-
bertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135
I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di
principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti ammini-
strativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.
9.3 A._______ si è reso protagonista di molteplici infrazioni durante un
lasso di tempo particolarmente rilevante; tra il 1984 ed il 2001 in Italia e
per tutto il 2011 in Svizzera. Sebbene i reati da esso commessi sul territo-
rio della Confederazione abbiano un mero carattere patrimoniale il suo re-
iterato comportamento delittuoso non può essere ritenuto di lieve entità e
gravità e la sua condotta non può certo essere minimizzata. Anche dal
punto di vista penale, l'esecuzione della pena è stata sospesa condizio-
nalmente con un periodo di prova di tre anni.
Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli interessi del
ricorrente si trova in Italia, paese in cui ha sempre vissuto con la sua fa-
miglia. Quanto ai suoi interessi privati, egli ha affermato di intrattenere le-
gami con la Svizzera, paese in cui ha sede la B._______ di Lugano, so-
cietà costituita dalla moglie nel 2011 con un cittadino elvetico con l'inten-
zione che fosse lui a gestirla (cfr. doc. G e H allegati al ricorso), di modo
che il provvedimento emanato nei suoi confronti gli impedirebbe di dedi-
carsi alla stessa e tutta la sua famiglia ne risentirebbe. Ora, gli investi-
menti effettuati dalla moglie nella suddetta società, nonché la mera affer-
mazione, priva di qualsiasi mezzo di prova, che A._______ avrebbe degli
interessi in Svizzera a livello professionale che non potrebbe seguire in
ragione del divieto d'entrata, non è sufficiente a giustificare un suo inte-
resse privato preponderante a recarsi sul territorio della Confederazione e
non sono comunque tali da dimostrare l'esistenza di vincoli particolari con
il nostro Paese.
10.
In conclusione, tenuto conto dell'insieme degli elementi soggettivi ed og-
gettivi della causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce il
Tribunale a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della
misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello
privato di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari con-
trolli e che il divieto d'entrata della durata di 3 anni è proporzionato allo
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scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con
questa misura.
11.
Ne discende che l'UFM con decisione del 25 luglio 2012 non ha né violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri-
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
Per questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamen-
to del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato in
data 25 ottobre 2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (incarto … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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