Corte II I
C-4852/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 m a r z o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, patrocinato dall'avvocato Gennaro Napolano,
via Ronca 24, IT-83047 Lioni,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 24 giugno 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4852/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1968 al 1969 e dal 1973 al 1981, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tali periodi (doc. 4.5). Dopo il rimpatrio, ha
continuato a lavorare come muratore. Dal 1991 era alle dipendenze di
una impresa edile di Lioni, in ragione di 40 ore settimanali, per un
salario adeguato alla sua qualifica; è rimasto assente dal lavoro per
ragioni di salute dal 1° gennaio al 30 settembre 2001, ha lavorato
ancora per tre mesi circa ed è stato licenziato con effetto 20 dicembre
2001 per motivi di salute (doc. 46, 47).
B.
In data 22 settembre 2006, A._______ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 5).
Il richiedente era già stato visitato il 20 aprile 2006 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Avellino (doc. 52), ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi
di "spondilodiscoartrosi con impegno funzionale, esiti di amputazione
delle ultime due falangi secondo dito mano destra, disturbo depressivo
reattivo" (mancano i fogli relativi alla valutazione). Il nominato è stato
visitato presso gli stessi servizi il 29 febbraio 2008 (doc. 63), con
diagnosi di "lombosciatalgia cronica bilaterale da ernia discale a livello
di L4-L5, L5-S1 con impegno medio lieve, disturbo depressivo medio-
lieve" ed tasso d'invalidità del 67%. Sono stati esibiti documenti
oggettivi, segnatamente (dopo il 2000):
- la cartella clinica relativa alla degenza dall'8 al 12 marzo 2001 per
esiti di amputazione II e III dito mano destra (doc. 25);
- un rapporto d'esame ortopedico del 5 febbraio 2002 (doc. 28, 29);
- altri referti concernenti cure fisiatriche e di riabilitazione (mano
destra) del febbraio 2002 (doc. 30, 31);
- un breve rapporto d'esame medico-legale del Dott. De Iesu del 14
ottobre 2002 attestante gli esiti dell'infortunio alla mano destra,
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spondiloartrosi con discopatia di L4-L5, L5-S1, deficit motorio gomito
sinistro, ulcera peptica (doc. 32);
- la cartella clinica concernente il ricovero dal 27 al 29 luglio 2003 per
artroscopia al ginocchio sinistro con intervento di meniscectomia
selettiva (doc. 33);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 19 maggio 2004 (doc. 34);
- un elettrocardiogramma del 16 giugno 2004 (doc. 35);
- esami ematochimici del maggio 2005 ed i risultati di un'ecografia
dell'addome superiore del 26 maggio 2005 (doc. 37, 38):
- una dettagliata relazione di visita fisiatrica del 7 giugno 2005 (doc.
40);
- un breve rapporto di visita psichiatrica dell'USL di Avellino del 13
giugno 2005 attestante depressione maggiore reattiva a patologia
organica, disturbo che causerebbe una grave compromissione della
vita autonoma del paziente (doc. 41);
- una relazione di consulenza tecnica medico-legale (Dott. Rizzolo) per
il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (Sezione lavoro) del 26
febbraio 2006 in merito alla vertenza dell'interessato contro l'INPS; il
perito pone la nota diagnosi di spondiloartrosi con discopatie, episodi
lombosciatalgici, esiti di amputazione di due dita mano destra,
sindrome depressiva mediograve e ritiene il paziente invalido in misura
superiore ai due terzi; la sentenza della Corte d'appello di Napoli che
riconosce l'assegno ordinario d'invalidità in favore di A._______ da
gennaio 2004 (doc. 42, 43 e 44);
- un'altra consulenza tecnica medico legale (Dott. Perrelli) del 1°
novembre 2005 all'intenzione del Tribunale del lavoro di Napoli, nella
quale si annota la diagnosi nota, di cui una sindrome reattiva di grado
grave ed un'incapacità al lavoro superiore ai due terzi (doc. 50);
- una relazione d'esame neurologico INPS (mod. S. 63) del 20 febbraio
2008 (Dott. Oliviero) attestante gli esiti dell'amputazione mano destra,
le ernie discali note, lombosciatalgia bilaterale, il tutto con impegno
funzionale medio-lieve (doc. 62).
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C.
Nella sua relazione del 21 aprile 2008, il Dott. Ribordy, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi riferita, ha ammesso
che l'interessato non potrebbe più svolgere il suo precedente lavoro di
muratore, se non in misura del 50%, ma a lui sarebbero proponibili
lavori più leggeri, semplici, semisedentari, in misura completa da
maggio 2004 (doc. 65).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
proceduto ad un esame comparativo dei redditi (doc. 66), dal quale è
emerso che, svolgendo attività alternative in misura completa, invece
di quella di muratore, il nominato subirebbe una perdita di guadagno
del 35%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgere dell'invalidità è
stato ridotto del 15% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato (età, handicap).
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni è stato
inviato all'avv. Napolano, rappresentante del richiedente (doc. 67).
Questi, con scritto del 31 maggio 2008, ha ribadito la richiesta di
prestazioni con decorrenza gennaio 2004. Produce, oltre a
documentazione già ad atti riguardante la pensione italiana d'invalidità:
un referto d'esame neurologico del 19 febbraio 2008 (Dott. Bruno)
attestante cefalea muscolotensiva, somatizzazioni multiple, sindrome
depressiva maggiore complicata da altri fattori morbosi, esiti dolorosi
di amputazione di due dita mano destra, spondiloartrosi con
interessamento radicolare e deficit di forza arti inferiori, affezioni che,
globalmente, giustificherebbero il riconoscimento del diritto ad una
rendita d'invalidità; un certificato medico 8 agosto 2006 del
Dott. Bocchino attestante quanto già noto (doc. 67-74).
L'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Ribordy, il quale, nella sua nota
del 17 giugno 2008, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 76).
Mediante decisione del 24 giugno 2008, l'UAIE ha negato il diritto a
prestazioni AI (doc. 77).
D.
Con il ricorso depositato il 15 luglio 2008, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Napolano, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
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conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. Produce documentazione già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 dicembre 2008, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Napolano, con scritto del 24 dicembre
2008, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso ed ha implicitamente formulato la domanda di esenzione
d'anticipo delle spese giudiziarie.
L'insorgente è stato invitato a compilare l'apposito formulario per
l'esenzione da tali spese ed ha restituito lo stesso il 28 gennaio 2009.
Con decisione incidentale dell'11 febbraio 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF), visti i redditi e la sostanza
dell'insorgente, ha respinto la domanda di esenzione ed ha invitato lo
stesso a voler versare un anticipo di Fr. 300.-. L'interpellato ha versato
un importo di Fr. 316.- il 18 febbraio 2009 e il 9 marzo successivo.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
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applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali, peraltro con un saldo in suo favore di
Fr. 16.-. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 22 settembre 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita 22 settembre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 24 giugno
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
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• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
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permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato come operaio nel
settore edile fino al 20 dicembre 2001 facendo registrare una lunga
assenza per motivi di salute dal 1° gennaio al 30 settembre dello
stesso anno. Egli imputa la cessazione di questa attività alle sue
condizioni di salute, come pure l'ex datore di lavoro (doc. 46, 47).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
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all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di
lombosciatalgia cronica bilaterale da ernia discale a livello di L4-L5 ed
L5-S1 con impegno medio-lieve; disturbo depressivo medio lieve (cfr.
perizia medica particolareggiata del 29 febbraio 2008).
Anamnesticamente va rilevata un'amputazione delle due ultime falangi
secondo dito mano destra (fine 2000). Va precisato che la patologia
psichica ha subito fasi di diversa gravità. Il Dott. Bruno, autore della
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relazione medica del 19 febbraio 2008, segnala anche una cefalea
muscolo-tensiva con somatizzazioni multiple.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il secondo medico dell'INPS (doc. 63, perizia del
29 febbraio 2008) pone un tasso d'invalidità del 67% pur rilevando che
il paziente è in grado di svolgere un'attività leggera, evitando lavori con
umidità, calore eccessivo o freddo intenso, a turni, con frequenti
flessioni e/o sollevamento di pesi eccessivi. Ideali per lui sarebbero
compiti con possibilità di cambiamenti posturali, alternando la
deambulazione alla stazione eretta e/o alla posizione seduta (cifre da
9 a 11). Della prima perizia particolareggiata (doc. 52), mancano le
ultime pagine (9, 10) contenenti la valutazione, tuttavia anche il
medico incaricato indica che l'interessato potrebbe svolgere lavori
leggeri (cifra 9).
Dal canto suo, il medico dell'UAIE, Dott. Ribordy, pone un tasso
d'invalidità del 50% almeno come operaio edile, ma indica che
l'assicurato potrebbe svolgere senza restrizioni particolari attività
leggere e/o semisedentarie. Ad atti figurano delle perizie all'intenzione
di Tribunali italiani (doc. 42, 50), relative ad un vertenza fra il nominato
e l'INPS, che gli riconoscono un'incapacità lavorativa in misura
superiore ai due terzi.
Pagina 11
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10.2 Il collegio giudicante constata che A._______ è portatore di due
patologie distinte.
Dal punto di vista ortopedico vi è un discreto impegno funzionale del
rachide contratto antalgicamente con flessione limitata di un terzo e
deflessione dolorosa con manovra di Lasègue appena accennata a
destra; i ROT sono validi e simmetrici. Qualche problema sussiste agli
arti superiori ove vengono riferite delle parestesie alla mano destra
(colpita dall'infortunio del 2000) con lieve riduzione della chiusura a
pugno. L'esame neurologico del 20 febbraio 2008 (doc. 62) esclude la
presenza di radicolopatia ed è del tutto negativo per deficit di forza,
tono e trofismo. Lo stesso specialista indica, complessivamente, un
impegno funzionale medio-lieve. Vero è che il fenomeno
lombosciatalgico può ripresentarsi con riacutizzazioni occasionali,
tuttavia tali disturbi sono emendabili con terapia farmacologica e altre
forme terapeutiche mirate. Per la mano destra, come si è visto,
saranno ovviamente contro-indicate attività che richiedano una
particolare abilità dell'arto colpito, ma non per questo si può ritenere
che l'incidente subito nel 2000 ha provocato un danno altamente
debilitante.
Sotto il profilo psichiatrico la situazione è invece più complessa, di tipo
labile e poco chiara nella misura in cui non è stata adeguatamente
investigata. Nel 2005 (cfr. rapporto del 1° novembre, Dott. Perrelli [doc.
50] e rapporto del 13 giugno 2005 dell'USL 2 di Avellino [doc. 41]) era
stata diagnosticata una depressione reattiva di tipo grave. Questa
patologia veniva confermata dal Dott. Rizzolo nel suo rapporto del 25
febbraio 2006 (doc. 42). Per il seguito, l'E 213 del 20 aprile 2006
menziona unicamente un "disturbo depressivo reattivo" senza
indicarne la gravità, mentre lo stesso esame del 29 febbraio 2008
accenna ad un disturbo depressivo di tipo medio-lieve (doc. 52 e 63).
Tuttavia la gravità della patologia psichica torna ad essere confermata
dal Dott. Bruno, neurologo, autore della relazione del 19 febbraio 2008
(doc. 69) esibita in sede di audizione. Questo medico, specialista in
neurologia, segnala una depressione di tipo maggiore con risvolti
patologici piuttosto gravi.
10.3 A fronte di queste divergenze e della verosimile forma severa
della patologia psichiatrica, sarebbe stato opportuno ordinare una
perizia specialistica al fine di chiarire la situazione. L'accertamento dei
fatti è quindi incompleto.
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Di regola, un rapporto psichiatrico, per avere valore probante, deve
contenere l'anamnesi, l'evoluzione della malattia, lo stato attuale, la
diagnosi, la prognosi, la durata ed il tipo di trattamento (con il
dosaggio), la frequenza delle sedute specialistiche. In modo specifico,
il rapporto stesso dovrebbe fornire delle indicazioni sullo stato psichico
(aspetto, atteggiamento, orientamento spazio-temporale,
conservazione della memoria, capacità di concentrazione, facoltà di
comprensione, d'interpretazione e di percezione), nonché tutti quei
riscontri che permettono di individuare elementi di carattere patologico
ed eventuali test psichiatrici. Queste ricerche sono necessarie laddove
la malattia psichica/mentale è data come la principale causa di uno
stato d'invalidità.
Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità
di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica.
Infatti, è compito del consulente sanitario di stabilire in che misura il
danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità psicofisiche,
attenendosi unicamente alle funzioni importanti relative alle attività
lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea di
conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
Nella fattispecie, l'incarto non contiene alcuna perizia psichiatrica
approfondita. Noto è solamente che il nominato dovrebbe trovarsi sotto
cura specialistica presso l'USL 2 di Avellino (doc. 41). Ora, fatte queste
considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di
determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di
guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità
esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
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11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal dicembre 2001 (data di presunta
cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata
decisione (24 giugno 2008). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in psichiatria (anamnesi, stato attuale riferito in modo
preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione),
accompagnata dagli esami essenziali (radiografie, nuovo esame
ortopedico completo). L'amministrazione richiamerà in particolare gli
atti medici del servizio psichiatrico dove il paziente è seguito. L'incarto
sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il quale si
pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra fine
2001 ed il 24 giugno 2008, data della decisione impugnata, e da
questa data in poi, nonché relativamente all'attività professionale che il
ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo spese di Fr. 316.- viene restituito al ricorrente.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'200.-, da porre a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 24 giugno 2008, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 316.- versato dal
ricorrente gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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