Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4856/2011
Sen t e n z a d e l 2 5 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 3 agosto 2011).
C4856/2011
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 3 agosto 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda
dell'interessata volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
2.
2.1. Il 1° settembre 2011, l'interessata ha inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale un plico raccomandato contenente, in particolare,
copia della decisione resa dall'UAIE il 3 agosto 2011, di due certificati
medici del 31 agosto 2011 e di una ricevuta medica del 31 agosto 2011
(doc. TAF 1).
2.2. Il 19 settembre 2011, la medesima ha esibito un atto di ricorso contro
la decisione dell'UAIE del 3 agosto 2011 mediante il quale ha chiesto il
riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal momento che
secondo un certificato medico della dottoressa curante, già prodotto il 1°
settembre 2011, le affezioni di cui soffre e le terapie farmacologiche a cui
è sottoposta comportano una completa incapacità al lavoro in una
qualsiasi attività lucrativa. Infine, ha formulato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali (doc. TAF 3).
2.3. L'11 ottobre 2011, l'interessata ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 8).
3.
Nella risposta al ricorso del 4 novembre 2011 (doc. TAF 9), l'UAIE ha
proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione
dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 17 ottobre 2011 (doc. TAF 9), il
quale rinvia a sua volta alle annotazioni del Servizio medico regionale
(SMR) del 17 ottobre 2011 in cui è indicato che per completare l'istruttoria
appare opportuno sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica.
4.
4.1. Con provvedimento dell'11 novembre 2011, questo Tribunale ha
trasmesso per conoscenza alla ricorrente la risposta al ricorso del 4
C4856/2011
Pagina 3
novembre 2011, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
B._______ del 17 ottobre 2011 e le annotazioni del medico SMR del 17
ottobre 2011, riservata la facoltà alla stessa, qualora lo ritenesse
opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni alla risposta al ricorso,
nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione
del provvedimento medesimo (doc. TAF 10).
4.2. Il summenzionato provvedimento è stato notificato alla ricorrente il 16
novembre 2011 (doc. TAF 12). Conseguentemente, il termine per la
presentazione delle osservazioni è scaduto infruttuoso il 21 novembre
2011.
5.
5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
6.
6.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
C4856/2011
Pagina 4
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
6.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
7.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di
cui alla conclusione principale della presa di posizione del 17 ottobre
2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ è giustificata dalla necessità
di completare l'istruttoria su un punto rilevante per l'esito della lite, ossia
lo stato di salute psichico della ricorrente, peggiorato nel 2010
anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata (cfr. attestazione
psichiatrica della dott.ssa C._______ del 31 agosto 2011 [cfr., sulla
possibilità in siffatte circostanze di un rinvio all'autorità inferiore, DTF 137
V 210 4.4.1.4]). Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua
capacità lavorativa dell'insorgente medesima con il necessario grado
della verosimiglianza preponderante.
7.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del
provvedimento dell'11 novembre 2011 di questo Tribunale dare alla
ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i
dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale
nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento
ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di
causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a
detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314
consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 3 agosto
2011 l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non ha subito
un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data
della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione
temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la
domanda della medesima volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
7.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda
al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto
C4856/2011
Pagina 5
nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti
delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.
8.
8.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
8.2. Ritenuto che la ricorrente non è rappresentata in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e
relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
C4856/2011
Pagina 6
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 3 agosto 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei
considerandi e pronunci una nuova decisione.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
C4856/2011
Pagina 7
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: