B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4881/2018
Sen t en z a d e l 6 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Fondazione Antidoping Svizzera,
Eigerstrasse 60, 3007 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Confisca e distruzione di sostanze dopanti (preavviso del 10
agosto 2018).
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Visto in fatto:
A.
Mediante scritto del 16 marzo 2018 l’Amministrazione federale delle do-
gane (in seguito AFD) ha riferito alla Fondazione Antidoping Svizzera,
agenzia nazionale per la lotta contro il doping (in seguito Antidoping Sviz-
zera) di aver trattenuto, in ragione della sospetta infrazione alla legge fe-
derale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del 17 giugno 2015
(LPSpo; RS 415.0), un pacco destinato a A._______ proveniente dagli
Stati Uniti e contenente due bottiglie di GW-501516 (PPARä 20mg) e due
bottiglie di RAD-140 (SARMS 50mg), trasmettendogli il caso per esame e
per l’adozione di eventuali misure.
B.
B.a Con preavviso del 10 agosto 2018 Antidoping Svizzera ha informato
A._______ che i prodotti contenuti nella spedizione trattenuta dall’AFD, co-
stituiscono sostanze dopanti vietate ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LPSpo e
dell’art. 74 dell’Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica
del 23 maggio 2012 (OPSpo; RS 415.01) e relativo allegato e che il loro
acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito o il possesso sono puni-
bili ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPSpo. L’autorità inferiore ha altresì prospet-
tato la confisca e la distruzione dei suddetti prodotti e la conseguente
messa a carico dell’interessato delle spese previste a tale scopo dall’Ordi-
nanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO; RS
415.013).
B.b Nel medesimo provvedimento Antidoping Svizzera ha quindi fissato a
A._______ un termine scadente il 30 agosto 2018 per trasmettere le pro-
prie osservazioni per iscritto, con la comminatoria che in caso di decorso
infruttuoso del termine, il preavviso avrebbe assunto la forma di decisione
formale impugnabile al TAF.
C.
Contro il suddetto preavviso, A._______ è insorto il 24 agosto 2018 presso
il Tribunale amministrativo federale (TAF). Egli ha spiegato le proprie ra-
gioni, non opponendosi alla confisca e alla distruzione dei prodotti oggetto
del procedimento, ma chiedendo l’esenzione dell’emolumento, o quanto-
meno la riduzione (dimezzamento) dell’importo da pagare (doc. TAF 1).
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e considerato in diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità inferiori men-
zionate dall’art. 33 LTAF.
1.2. Le decisioni rese da Antidoping Svizzera in materia di confisca e di-
struzione di prodotti o metodi considerati dopanti e pertanto proibiti, pos-
sono essere impugnate dinnanzi al TAF, essendo Antidoping Svizzera
un’autorità ai sensi dell’art. 33 let. h LTAF, in relazione con gli art. 19 cpv. 2
e 20 LPSpo e l’art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo (cfr. a tal proposito il messaggio
del Consiglio federale dell’11 novembre 2009 [FF 2009 7401 p. 7450] ri-
guardo alla legge sulla promozione dello sport e la Legge federale sui si-
stemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport del 19
giugno 2015 [LSISpo; RS 415.1]). Di conseguenza questo Tribunale è, di
principio, competente a giudicare il presente ricorso.
2.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20
gennaio 2010 consid. 2).
3.
3.1. L’oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una deci-
sione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati.
L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base
delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale
tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando
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a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferi-
scono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo
contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli
altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'og-
getto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il
ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore
o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza
(sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii).
3.2. Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato
e pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131
V 164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni
(DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un
legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V
36 consid. 2a).
4.
4.1. Nel caso in esame, nella misura in cui il ricorso del 24 agosto 2018,
trasmesso entro il termine fissato da Antidoping per presentare eventuali
osservazioni al preavviso del 10 agosto 2018, è interposto contro la pro-
spettata la confisca ai fini di distruzione dei prodotti trattenuti dall’AFD e la
messa a carico di A._______ delle relative spese, è irricevibile.
Vista la trasmissione tempestiva, seppur ad un’istanza incompetente, delle
osservazioni summenzionate, i provvedimenti amministrativi di confisca,
distruzione e la contestuale richiesta di pagamento dell’emolumento non
sono infatti ancora stati definiti mediante una decisione formale ai sensi
dell’art. 5 PA, conformemente al tenore del preavviso summenzionato (si
confronti consid. B.b). Spetta pertanto all’autorità inferiore la competenza
di prendere posizione, mediante decisione formale, riguardo alle osserva-
zioni che l’interessato ha erroneamente, ma tempestivamente trasmesso
al TAF come ricorso.
Ne discende che questo Tribunale non è competente per giudicare la fon-
datezza del preavviso impugnato, non essendo ancora terminata la proce-
dura amministrativa (art. 32 cpv. 2 let. a LTAF e art. 52 e 56 LPGA).
4.2. Alla luce di quanto esposto, l’incarto va pertanto trasmesso per
competenza all’autorità inferiore (art. 8 cpv. 1 PA), affinché, tenuto conto
delle argomentazioni tempestivamente esposte dal ricorrente nel
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memoriale del 24 agosto 2018, emani una decisione formale
conformemente a quanto statuito nel preavviso del 10 agosto 2018.
5.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
6.
Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sul-
le spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui il ricorso del 24 agosto 2018 è presentato avverso il
preavviso del 10 agosto 2018 è irricevibile
2.
L’incarto è trasmesso per competenza all’autorità inferiore ai sensi dei con-
siderandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. AFD […], […]; raccomandata)
(I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: