Corte II I
C-4901/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 22 giugno 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4901/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1970
al 1988, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
5). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere una regolare attività
lucrativa (40 ore la settimana) come commerciante ambulante fino al 5
maggio 2008, quando, in seguito a malattia, ha interrotto il lavoro, che
ha poi ripreso, ma ad orario ridotto e con compiti di sorveglianza, dal
giugno successivo (doc. 7, 8).
B.
In data 10 giugno 2008, A._______ ha formulato una domanda di
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 3).
Il richiedente è stato visitato il 9 settembre 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di cardiopatia
ischemica in infarto anteriore trattato con PTCA + Stent (maggio 2008)
in attuale discreto compenso emodinamico, diabete mellito, artrosi del
rachide senza evidente impegno funzionale (doc. 13). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, segnatamente:
- una cartella clinica inerente un ricovero del settembre 2004 per
verifica delle apnee notturne con diversi altri esami di routine (doc. 9);
- la cartella clinica relativa alla degenza dal 5 al 13 maggio 2008 per
infarto miocardico acuto, aterosclerosi coronarica, diabete mellito II
(doc. 10);
- un rapporto di visita cardiologica (con risultati di esami specialistici)
del 14 giugno 2008 (doc. 11);
- i risultati di un elettrocardiogramma semplice ed un ecocolordoppler
cardiaco del 15 settembre 2008 (doc. 12).
C.
Nella relazione del 26 marzo 2009, il Dott. Lüthi, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che
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l'interessato avrebbe potuto riprendere il suo precedente lavoro in
misura completa da settembre 2008 (doc. 15).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico di fiducia ed
un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni
assicurative è stato inviato al richiedente il 16 aprile 2009 (doc. 16).
Questi non ha preso posizione in merito.
Mediante decisione del 22 giugno 2009, l'UAIE ha respinto la richiesta
di rendita (doc. 17).
D.
Con il ricorso depositato il 29 luglio 2009, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Potenza, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. In
via subordinata domanda che sia fatta allestire una perizia medica
giudiziaria. Lamenta inoltre la scarsa motivazione dell'impugnata
decisione e chiede di potere prendere visione degli atti.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 3 novembre 2009, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso conoscenza dell'incarto della causa e, in particolare,
della risposta dell'UAIE, l'avv. Potenza, con scritto del 17 dicembre
2009, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso. A suffragio delle sue conclusioni produce un certificato di visita
medica collegiale per il Patronato INAPA del 16 novembre 2009 nel
quale si accenna ad un peggioramento delle condizioni di salute di
A._______ (rispetto ad una visita collegiale precedente) e si menziona
la stessa diagnosi già ricordata dal medico dell'INPS; un referto
radiologico della colonna in toto del 17 marzo 2009; un referto
radiologico delle ginocchia del 22 ottobre 2009; un rapporto d'esame
ortopedico del 31 ottobre 2009; una relazione d'esame cardiologico
del 30 ottobre 2009 (Dott. Perrone) con i risultati di esami obbiettivi;
esami delle urine del 16 ottobre 2009 con un breve referto d'esame
endocrinologico (diabete) di stessa data.
Nella duplica del 25 gennaio 2010, l'UAIE ripropone la reiezione del
ricorso annotando che un eventuale peggioramento delle condizioni di
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salute (e della capacità di lavoro e di guadagno) intervenuto dopo la
data dell'impugnata decisione non rientra nel periodo d'esame
sottoposto all'autorità giudiziaria.
F.
Con decisione incidentale del 1° febbraio 2010, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler
versare un anticipo, corrispondente alle presunte spese processuali, di
Fr. 300.-. Detto anticipo è stato versato il 15 febbraio successivo.
Parimenti ha inviato alla stessa copia della duplica dell'UAIE.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato un anticipo di Fr.
300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
Pagina 5
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4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 22 giugno 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
5.1 La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata
sarebbe stata sommariamente motivata e non si capisce dalla stessa
su quali basi è fondato il suo parere e, inoltre, l'amministrazione non
avrebbe messo a disposizione del ricorrente le perizie mediche (o
pareri) determinanti. Queste censure devono essere esaminate
nell'ambito del diritto di essere sentito, la cui violazione va esaminata
d'ufficio dallo scrivente Tribunale (DTF 120 V 357 consid. 2a).
5.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2
Cst, comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza
dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi
in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa
nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia
dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare
all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi
sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la
decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza
ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere
sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli
art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA
(diritto di ottenere una decisione motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le
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persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed
in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita
di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232
consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
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consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una
grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
5.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata del 22 giugno 2009 non
contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati. È vero che
vengono espresse le norme legali principali applicabili, ma mancano le
valutazioni del servizio medico dell'autorità inferiore, come pure un
breve riassunto dei fatti. Viene soltanto riferito che “dagli atti in nostro
possesso non risulta un'incapacità di lavoro media sufficiente, per un anno, ai
sensi delle disposizioni sopraccitate. Un'attività lucrativa confacente è
esercitata, senza alcuna perdita di guadagno dovuta allo stato di salute” . Con
il progetto di decisione inviato al richiedente era stato illustrato quale
sarebbe stato il risultato della sua domanda e nel contempo gli era
stata offerta la possibilità di pronunciarsi, ma non gli erano state
fornite più informazioni di quelle contenute nella decisione del 22
giugno 2009. Dalla motivazione di questo provvedimento il ricorrente
non ha potuto dedurre i fatti su cui esso si fondava e le ragioni per cui
è stato pronunciato. Si deve pertanto ammettere che la decisione
impugnata non è sufficientemente motivata ciò che costituisce una
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Si rileva tuttavia
che tale carenza è stata sanata in sede ricorsuale. Questo Tribunale,
che dispone di piena cognizione, ha infatti provveduto ad inviare
l'incarto completo della causa all'insorgente. In occasione del suo
preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul
contenuto del ricorso e di completare le motivazioni alla base del
rifiuto della rendita. L'interessato, dopo avere preso conoscenza di
questi documenti e argomentazioni, ha depositato una replica
confermando le conclusioni del suo ricorso.
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, si rivela fondata ma sanata in sede ricorsuale (cfr. DTF 116 V
39/40 consid. 4b).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
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- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
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notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
8.
Dopo il rimpatrio, l'interessato ha regolarmente lavorato come
commerciante ambulante, attività sospesa al momento in cui è stato
colpito da infarto miocardico (5 maggio 2008), ma che ha poi ripreso
ad orario ridotto e con mansioni meno impegnative (4 ore giornaliere)
nel giugno successivo.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
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conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata evidenziata la diagnosi
di cardiopatia ischemica in IMA anteriore trattato con PTCA + Stent (5
maggio 2008) in attuale discreto compenso emodinamico, diabete
mellito II privo di complicanze e non insulinodipendente, artrosi del
rachide senza evidente impegno funzionale. La documentazione
medica esibita in sede di replica non pone in evidenza ulteriori
patologie di rilievo, se non un aggravamento generale indicato
solamente in un certificato medico (collegiale) sulla base di una
diagnosi invariata (referto del 16 novembre 2009).
10.
10.1 Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, il medico dell'INPS pone un tasso
d'invalidità del 60% pur precisando che l'assicurato potrebbe svolgere
il suo precedente lavoro in misura di 5 ore giornaliere e che sarebbe in
grado di svolgerne un altro (adatto alle sue condizioni) per 5-6 ore. Dal
canto suo, il Dott. Lüthi, dell'UAIE ritiene che A._______, da giugno
2008, avrebbe potuto lavorare come prima in misura del 70% e, dopo
tre mesi dall'infarto, in misura praticamente completa evitando gli sforzi
più intensi.
10.2 Ora, la patologia principale che affligge l'assicurato è di tipo
cardiologico. L'infarto del maggio 2008 non si è rilevato severo. Il
tempestivo ricorso a struttura ospedaliera ed l'applicazione di PTCA e
Stent hanno notevolmente migliorato le conseguenze di tale evento
morboso. Il ricovero, tutto sommato, è risultato breve. Gli esami
eseguiti successivamente hanno potuto dimostrare l'ottima funzionalità
Pagina 11
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cardiaca. L'esame cardiologico del 14 giugno 2008 osserva un
paziente asintomatico alla prova clinica per tutti quei test di routine
post-infarto; l'elettrocardiogramma evidenzia postumi poco evidenti
dell'infarto subito, il ritmo è sinusale e normale. Le prove più
approfondite del settembre 2008 (eco ed elettrocardiogramma) sono
nella norma. Il ventricolo sinistro non lascia trasparire anomalie, con
cinesi e segmentazioni globali in ordine; la frazione di eiezione è del
56% il che lascia trasparire una buona capacità di recupero cardiaco. Il
setto interventricolare permane lievemente ispessito. Non sussistono
patologie pericardiche od endocardiche, né valvulopatie sospette. La
documentazione esibita con la replica, contrariamente a quanto
assunto dall'insorgente, non attesta alcun peggioramento. La
descrizione indicata dal Dott. Perrone del 30 ottobre 2009, lascia
trasparire dati simili, se non identici ai precedenti. L'ecocardiogramma
è praticamente sovrapponibile al precedente, a parte un lieve rigurgito
mitralico; l'elettrocardiogramma è normale. Peraltro, lo stesso esame
specialistico attesta un buon compenso emodinamico. L'unico
importante fattore di rischio, in questa storia clinica, è il notevole
sovrappeso, la cui riduzione è consigliata in più attestati.
A._______ soffre inoltre, da molto tempo, di un diabete di tipo II, non
insulinodipendente. La patologia in atto è tenuta sotto controllo
ambulatoriale e, anche in questo caso, una dieta iposodica ed
ipocalorica è stata raccomandata (cfr. p. es. il verbale di dimissione
ospedaliera del 13 maggio 2008).
Le turbe ortopediche/articolari sono prive di incidenza funzionale. Il
rachide è spinalgico, non contratto e limitato solo ai gradi estremi, più
che altro per sovrappeso; movimenti, forza e tono muscolare sono
normali, l'andatura è libera.
Per il resto, l'assicurato si presenta in buone condizioni generali di
salute, ogni altro organo od apparato essendo indenne da patologie.
10.3 La parte ricorrente, in sede di replica, fa valere un
peggioramento delle sue condizioni di salute. Già si è visto che,
perlomeno dal punto di vista cardiaco, tale asserzione non trova
conferma negli atti esibiti (segnatamente nei risultati della visita
cardiologica del 30 ottobre 2009). In materia ortopedica, per quel che
si può dedurre dal referto specialistico 31 ottobre 2009 (poco
leggibile), sarebbe presente una sindrome a livello cervicale (C5-C6 e
C6-C7) che provocherebbe delle cefalee e vertigini ed uno
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schiacciamento vertebrale di D12 ed altri disturbi verosimilmente a
livello lombare. Oggettivamente, le radiografie esibite (17 marzo 2009)
della colonna dorsale in toto attestano unicamente una
spondilouncoartrosi ed una riduzione degli spazi intersomatici come
sopra descritto, come pure simili problemi a livello di D12-L1 ed L5-S1.
Viene anche attestata una artrosi femoro-rotulea nelle radiografie del
22 ottobre 2009. Queste anomalie riscontrate non giustificano certo il
riconoscimento di un'invalidità di rilievo. Potrebbero deporre per una
limitazione più accentuata delle funzionalità ortopedico/articolare, ma
nulla più.
In proposito, comunque, va rilevato che per lo scrivente Tribunale è
determinante lo stato di fatto esistente fino alla data della decisione
impugnata: esami e documenti medici stilati dopo questa data, di
regola non possono essere presi in considerazione (cfr. anche consid.
4). È vero che la giurisprudenza ha ammesso che il giudice delle
assicurazioni sociali può tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data
della decisione impugnata quando essi possono imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Queste
condizioni non sono tuttavia adempite nella fattispecie poiché l'assunto
poggia solamente su di un certificato medico di visita collegiale del 16
novembre 2009, prodotto con la replica, privo di refertazione oggettiva
convincente. I documenti trasmessi dal ricorrente in sede di replica
non sono quindi di rilievo per la soluzione della presente vertenza.
10.4 Da quanto precede, ne consegue che l'interessato avrebbe
potuto, come lo ha dimostrato a partire da giugno 2008 (anche se solo
a metà tempo), riprendere il suo precedente lavoro astenendosi dalle
incombenze più gravose. Dal punto di vista medico-teorico, a partire
da settembre, ossia tre mesi completi dopo l'incidente cardiaco, egli
avrebbe potuto riprendere la sua usuale occupazione, sempre
evitando comunque sforzi particolari, in misura completa. Il collegio
giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere del Dott. Lüthi.
fondato, per l'essenziale, sulla documentazione oggettiva esibita. Altri
esami non sono necessari, quelli ad atti, vista la patologia in esame,
essendo più che sufficienti. Può essere ancora rilevato che il
riconoscimento dell'invalidità (ai fini del diritto alla rendita) è pure
escluso con l'esercizio della precedente attività in misura superiore al
60% con modalità diverse, come per esempio con una presenza
completa (su tutto l'arco della giornata), ma con un rendimento ridotto
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(esenzione dagli obblighi più pesanti), oppure per 5-6 ore al giorno, o
per tre/quattro giorni la settimana, ecc.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
11.
11.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato.
11.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per le spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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