B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4909/2015
Sen t en z a d e l l ’ 8 g i u g no 2 0 1 6
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 29 giugno 2015).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 29 giugno 2015 (doc. 49), l’Ufficio dell’assicurazione per
l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la do-
manda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 7 aprile 2014 da
A._______, cittadino italiano, nato l’(…), padre di un figlio (doc. 6). Dagli
atti di causa risulta che l’interessato – affetto segnatamente da algie inter-
costali da neuropatia cronica in territorio radicolare D6-D10 a sinistra con
impianto di neuro-stimolatore midollare definitivo (v. i rapporti di ottobre
2014 e di gennaio, aprile e giugno 2015 del dott. B._______, medico
dell’UAIE [doc. 23, 30, 38 e 48]) – presenta un’incapacità al lavoro del
100% nell’attività di consulente di vendita dal 9 settembre 2013, ma una
capacità al lavoro dell’80% in un’attività confacente allo stato di salute dal
24 aprile 2014, ciò che comporta un grado d’invalidità del 100% da settem-
bre 2013 e del 14% da aprile 2014 (doc. 31), insufficiente per giustificare il
diritto ad una rendita d’invalidità svizzera.
2.
2.1 L’8 agosto 2015, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 29 giugno 2015
mediante il quale ha chiesto di riconoscerlo invalido nella misura del 100%
o del grado d’invalidità che sarà accertato con conseguente diritto a perce-
pire una rendita d’invalidità svizzera. Ha rilevato che la neuropatia cronica
di cui soffre e le limitazioni funzionali che presenta non gli consentono di
adempiere ai normali atti della vita quotidiana e comportano una completa
incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Ha esibito una cartella
clinica del febbraio 2014 e documenti medici già agli atti (doc. TAF 1).
2.2 Il 22 settembre 2015, il ricorrente ha esibito il ricorso dell’8 agosto 2015
munito della propria firma manoscritta in originale (doc. TAF 2 a 4). Il 9
febbraio 2016, ha versato l’anticipo spese (doc. TAF 5 a 7).
3.
Nella risposta al ricorso del 12 aprile 2016 (doc. TAF 10), l’UAIE ha propo-
sto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed
il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa pro-
cedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico
dell’UAIE del 22 marzo 2016 (doc. TAF 10), in cui è indicato che per com-
pletare l’istruttoria appare opportuno sottoporre l’insorgente ad una valuta-
zione da parte di un neurochirurgo, di un neurologo, eventualmente anche
di un ortopedico oppure di uno specialista in terapia del dolore cronico.
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4.
Con provvedimento del 20 aprile 2016 (notificato il 29 aprile 2016; cfr. av-
viso di ricevimento postale [doc. TAF 12]), il Tribunale amministrativo fede-
rale ha concesso al ricorrente la facoltà, nel termine di 5 giorni a decorrere
da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, di
inoltrare le sue osservazioni (doc. TAF 11). Il termine è scaduto infruttuoso.
5.
5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero.
5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
6.
6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
7.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
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presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 22 marzo 2016 è giu-
stificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente con un esame da parte di un neurochirurgo, di un neurologo, even-
tualmente anche di un ortopedico oppure di uno specialista in terapia del
dolore cronico, il dott. B._______ avendo rilevato, nel rapporto del marzo
2016 (doc. TAF 10), che “si può (…) prolungare l’incapacità lavorativa com-
pleta fino alla fine dell’anno 2014 anche per un lavoro sostitutivo. Dopo
questo periodo però non sono a conoscenza di esami medici con referti,
che comprovano che un lavoro leggero (sia) nuovamente esigibile”.
7.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del
Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid.
4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completa-
mento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico
dell’UAIE consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel
tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In
assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile de-
terminarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente con il necessario
grado della verosimiglianza preponderante e pertanto neppure accogliere
la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il riconoscimento di
una rendita d’invalidità.
7.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedi-
mento del 20 aprile 2016 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità
di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza
del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'am-
bito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito
del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova deci-
sione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata
DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata
del 29 giugno 2015 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non
ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile durante un anno
senza notevole interruzione, perlomeno fino alla data della decisione im-
pugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tri-
bunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
7.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la de-
cisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
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mente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sot-
toposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specia-
listi delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.
8.
8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 400.-, versato il 9 febbraio 2016, è restituito al ricorrente.
8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non
risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
mente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attri-
buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
29 giugno 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 9
febbraio 2016, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: