B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4912/2011
S e n t e n z a d e l 1 6 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, c/o OCST,
Via della Posta, 6600 Locarno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 13 luglio 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di una figlia, ha
lavorato in Svizzera come assistente commerciale (segretaria d'ufficio) da
settembre 1973 a fine novembre 2009, versando i relativi contributi
obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; incarto AI, doc. 13). Il 22 ottobre 2009 l'assicurata ha formulato
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI)
una domanda di rendita d'invalidità svizzera (incarto AI, doc. 1), la cui
istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto, incompleto, della cassa malati dell'assicurata (contratto
collettivo d'indennità giornaliera concluso dal datore di lavoro),
l'Helsana Assicurazioni SA (in seguito, l'Helsana), dal quale si evince, da
un lato, un'incapacità lavorativa per lombosciatalgie del 100% dal
4 maggio 2009 al 3 giugno 2010, e del 50% dal 3 (sic) giugno 2010 fino
ad una data da valutare (rapporto del dott. B._______, medico curante
dell'assicurata, del 7 giugno 2010; incarto AI, doc. 34/13 e 14), e, dall'altro
lato, che l'Helsana ha versato la piena indennità giornaliera dal 4 maggio
2009 fino al 14 aprile 2010, l'assicurata essendo ritenuta abile al 100%
nella sua professione d'assistente commerciale a decorrere dal 15 aprile
2010, ma che ha cionondimeno continuato ad erogare un'indennità del
50% da quest'ultima data fino al 19 settembre 2010, data di chiusura del
caso, "per permettere [all'assicurata] di adeguare le pratiche necessarie
presso l'assicurazione contro la disoccupazione" (incarto AI, doc. 40, 45,
48/6 e 51),
- referti di tomografie computerizzate (TC) e di risonanze magnetiche
(RM) del rachide, eseguite nel 2002, 2008 e 2009 (incarto AI, doc. 4/5 a
8),
- un rapporto del medico curante dell'assicurata, del 4 novembre 2009
(incarto AI, doc. 11), di non facile lettura, diagnosticante un'ernia discale
in L5-S1 ed una spondilodiscoartrosi, e nel quale sono elencate le relative
limitazioni funzionali,
- il questionario per il datore di lavoro, del 24 novembre 2009 (incarto AI,
doc. 13), da cui risulta che l'assicurata ha lavorato in qualità di assistente
commerciale da settembre 1973 a fine novembre 2009, quando si è
concluso il rapporto di lavoro in seguito a licenziamento dovuto alle
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mutate condizioni del mercato, eseguendo da ultimo otto ore e dieci
minuti al giorno per quaranta ore e cinquanta minuti alla settimana, con
un salario annuo nel 2008 di Fr. 55'965.-, pari a Fr. 4'305.- al mese,
- un rapporto di valutazione "assessment" dell'UAI-TI, del 7 dicembre
2009 (incarto AI, doc. 17/1 a 3),
- un referto radiologico della colonna cervicale, del 23 ottobre 2009
(incarto AI, doc. 17), facente stato di una fisiologica lordosi ridotta e di
diffuse manifestazioni di spondilosi e di uncoartrosi,
- un certificato medico del 3 settembre 2009 (incarto AI, doc. 17/11), in cui
sono riportate una lombosciatalgia destra e delle contratture
paravertebrali, con un esame obbiettivo neurologico senza difetti
mieloradicolari in atto,
- un certificato medico del 30 ottobre 2008 (incarto AI, doc. 17/13), in cui
è riferito che non sussistono obbiettivamente deficit radicolari lombari,
- un referto elettromiografico del 30 aprile 2002 (incarto AI, doc. 17/16), in
cui è descritta una cervicobrachialgia destra con reperti di normalità nei
segmenti indagati,
- una scheda progetto della dott.ssa C._______, del 12 febbraio 2010
(incarto AI, doc. 23/2), in cui è attestata una rigidità con contrattura della
muscolatura cervicolombare e limitazione articolare nei movimenti di
rotazione, senza apparenti deficit neurologici periferici.
B.
L'UAI-TI ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona della dott.ssa D._______, la quale, mediante
rapporto del 19 maggio 2010 (incarto AI, doc. 28), ha diagnosticato una
lombosciatalgia con note spondiloartrosiche su formazione erniaria
mediana e paramediana L5-S1 destra, impregnante il recesso con
compressione della radice S1, ed una cervicalgia su protusioni discali
multiple e lieve spondilolistesi C4-5 insorta dopo il 2002, verosimilmente
postraumatica, senza instabilità. Il medico dell'UAI-TI ha inoltre elencato i
limiti funzionali, sottolineando specialmente che l'assicurata dovrebbe
potere alternare frequentemente le posizioni seduta ed in piedi, e
concluso che l'ultima attività esercitata è esigibile nel rispetto dei detti
limiti.
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L'UAI-TI ha approntato un progetto di decisione il 25 maggio 2010
(incarto AI, doc. 30), con il quale ha prospettato all'assicurata il rigetto
della sua domanda di rendita e il misconoscimento del diritto a
provvedimenti professionali, invitandola nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
C.
L'assicurata si è opposta al progetto di decisione per posta elettronica
l'8 giugno 2010 (incarto AI, doc. 34/5), allegando documenti in buona
parte già agli atti, salvo un rapporto medico intermedio del dott.
B._______ all'attenzione dell'Helsana, del 7 maggio 2010 (incarto AI, doc.
34/13), in cui sono diagnosticate, con influenza sulla capacità lavorativa,
una lombosciatalgia destra ad evoluzione cronica da protusione discale
L3-4 e L4-5, come pure un'ernia discale L5-S1, e, senza una tale
influenza, una cervicobrachialgia destra da protusione discale - cervicale,
la ripresa dell'ultima attività al 50% essendo considerata possibile a
partire dal 3 giugno 2010 per una durata che dovrà essere valutata in
futuro. In seguito, per il tramite del suo rappresentante, il Patronato INAS,
l'assicurata ha fatto ancora pervenire un breve certificato neurologico, del
16 giugno 2010 (incarto AI, doc. 35/2), in cui è consigliato di eseguire una
risonanza magnetica nucleare (RMN) dell'encefalo.
Il 10 novembre 2010 l'assicurata ha trasmesso una copia del referto di
RMN dell'encefalo, del 6 ottobre 2010 (incarto AI, doc. 48/2), descrivente
in particolare un'immagine del corpo calloso, dell'acquedotto e della
giunzione cranio - spinale regolare, un sistema ventricolo - cisternale e gli
spazi liquorali periferici normali, nonché la presenza di alterazioni
gliotiche, indicatori di un'eventuale microangiopatia, e la possibile
presenza di minime alterazioni flogistiche ad alcune cellette mastoidee a
destra, i restanti parametri dell'esame essendo nei limiti della normalità.
Tra gli altri documenti inoltrati (incarto AI, doc. 48/3 a 5 e 48/7 a 10),
risulta un referto d'ecocardiogramma doppler, del 29 ottobre 2010 (incarto
AI, doc. 48/9), con parametri regolari.
Il 24 novembre 2010 l'assicurata ha ancora esibito, tra gli altri documenti,
un nuovo referto d'ecocolordoppler, del 9 novembre 2010 (doc. 50/7),
riportante in particolare dei flussi carotidei extracranici esenti da stenosi
emodinamicamente significative e l'assenza di placche.
Su richiesta del proprio servizio medico (incarto AI, doc. 53), l'UAI-TI si è
inoltre procurato un referto d'ecocolordoppler transcranico, eseguito il
30 novembre 2010 (incarto AI, doc. 55/5), in cui è riferito che l'esame non
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ha rilevato potenziali di microbolle sia prima che dopo la manovra di
Valsalva, e nemmeno evidenziato aspetti di "shunt" destro - sinistro.
D.
L'UAI-TI ha quindi risottoposto l'intero incarto alla valutazione della
dott.ssa D._______, la quale, mediante annotazione del 21 dicembre
2010 (incarto AI, doc. 56), ha sottolineato l'assenza di nuovi elementi
clinici, richiedendo cionondimeno un'ulteriore valutazione internistico -
cardiologica.
Il dott. E._______, cardiologo, medico consulente dell'UAI-TI, si è così
pronunciato sul caso il 22 dicembre 2010 (incarto AI, doc. 57), indicando
che gli esami d'ecocardiogramma e d'ecocolordoppler avevano permesso
di escludere l'origine cardiologica delle alterazioni cerebrali osservate alla
RMN del 6 ottobre 2010, e consigliando di procurarsi l'intera
documentazione neurologica (dischetto della RMN) per valutare la
necessità di predisporre una perizia neurologica.
La dott.ssa D._______ ha proceduto alla valutazione del caso il 7
febbraio 2011 (incarto AI, doc. 59), sulla base degli atti all'incarto, non
inclusivi del dischetto menzionato, formulando la diagnosi, con influsso
sulla capacità lavorativa, di lombosciatalgia con note spondiloartrosiche
su formazione erniaria mediana e paramediana L5-S1 a destra,
impegnante il recesso con compressione della radice S1, nonché una
cervicalgia su protusioni discali multiple e lieve spondilolistesi C4-5
insorta dopo il 2002, verosimilmente postraumatica, senza instabilità, ed
ha fissato una capacità lavorativa dello 0%, per qualsiasi attività, dal 4
maggio 2009 al 14 aprile 2010. Il medico dell'UAI-TI ha concluso il suo
apprezzamento richiedendo l'intera documentazione neurologica,
compreso il dischetto della RMN del 6 ottobre 2010.
E.
Il 15 marzo 2011 la dott.ssa D._______ ha ordinato l'esecuzione di una
perizia neurologica (incarto AI, doc. 64), il cui incarico è stato attribuito al
dott. F._______, neurologo. Nel suo rapporto peritale del 4 aprile 2011
(incarto AI, doc. 66), quest'ultimo ha diagnosticato una miochimia e una
tensione piuttosto temporo - parietale in persona ansiosa, un'ernia discale
medio - laterale destra L5-S1, senza segni radicolari irritativi o tantomeno
deficitari, nonché delle cervicobrachialgie destre piuttosto tensive in
presenza di alterazioni statico - degenerative del rachide cervicale,
specificando che nessuna di queste patologie ha una ripercussione sulla
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capacità lavorativa rispetto all'ultima occupazione svolta di segretaria
d'ufficio.
Nel suo rapporto finale redatto l'11 aprile 2011 (incarto AI, doc. 67), la
dott. D._______ ha quindi fissato, dopo avere ripreso la diagnosi
neurologica formulata dal dott. F._______, un'incapacità lavorativa, in
qualità di segretaria, del 100% dal 4 maggio 2009 al 2 giugno 2010, del
50% dal 3 giugno al 19 settembre 2010 e dello 0% dal 20 settembre
2010 in poi, l'assicurata essendo limitata nel sollevamento di carichi fino
ad un massimo di 15 kg, e dovendo avere la possibilità di muoversi ed
alzarsi, come pure di eseguire una pausa di dieci minuti ogni due ore
d'attività, con puntuali misure ergonomiche, se del caso.
F.
L'UAI-TI ha messo a punto un nuovo progetto di decisione il 4 maggio
2011, munito della relativa delibera (incarto AI, doc. 69 e 70) all'attenzione
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), competente a decidere visto il domicilio in Italia
dell'assicurata, con il quale ha ventilato a quest'ultima il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata al periodo dal
1° maggio al 30 settembre 2010, invitandola nel contempo a presentare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. A proposito del
calcolo del grado d'invalidità (incarto AI, doc. 68), l'UAI-TI ha determinato
per il 2010 un salario da valida di Fr. 55'965.-, come indicato dall'ex
datore di lavoro (incarto AI, doc. 13), e, secondo i dati dell'Ufficio federale
di statistica (UFS) relativi ad attività semplici e ripetitive (tabelle RSS), un
salario da invalida di Fr. 53'558.-, ridotto del 10% per tenere conto delle
circostanze personali dell'assicurata e considerato nella misura del 50%
(capacità lavorativa residua), ossia Fr. 24'101.- (da cui deriverebbe una
perdita di guadagno del 56.93%). Constatando che il discapito economico
è minore nell'attività abituale (50%), l'UAI-TI ha riconosciuto una perdita
di guadagno e un grado d'invalidità del 50%.
G.
Con scritto del 3 giugno 2011 (incarto AI, doc. 71), l'assicurata si è
opposta al progetto di decisione, producendo un rapporto del
dott. G._______, capo del servizio di neurologia della …, stilato il 30
maggio 2011 (incarto AI, doc. 71/4 a 6), in cui è posta la diagnosi di
cervicobrachialgia destra di origine muscolo-tensiva o radicolare nel
contesto di spondiloartrosi, di lombosciatalgia e sindrome radicolare L5-
S1 a destra, e di anomalie della sostanza bianca di significato aspecifico,
nonché la diagnosi secondaria d'ipertensione arteriosa, di sindrome
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menopausale e di conizzazione uterina, la questione di un'eventuale
incapacità lavorativa non essendo invece abbordata.
La dott.ssa D._______ si è nuovamente espressa sul caso il 22 giugno
2011 (incarto AI, doc. 73), rilevando, da un lato, i punti salienti della
perizia del dott. F._______, e, dall'altro lato, il fatto che il dott. G._______
non ha avanzato nuovi elementi diagnostici, né attestato alcuna
incapacità lavorativa, ma si è limitato a proporre un ciclo di fisioterapia
stazionaria e l'introduzione di un farmaco agente sul dolore neurogeno a
dosaggi progressivi e di farmaci miorilassanti ed antinfiammatori per brevi
cicli.
Di conseguenza, il 13 luglio 2011 (incarto AI, doc. 76), l'UAIE ha emanato
una decisione attribuente all'assicurata una rendita intera d'invalidità
limitata al periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2010, sulla base di una
durata contributiva di trentuno anni, di un reddito annuo medio
determinante di Fr. 56'088.- e della scala delle rendite 44.
H.
Contro questa decisione, rappresentata dal Patronato INAS, l'assicurata
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
7 settembre 2011 (incarto TAF, doc. 1), chiedendo sostanzialmente,
previo annullamento della stessa, che le sia riconosciuto il diritto ad una
rendita intera non limitata nel tempo e che sia esonerata dal pagamento
delle spese giudiziarie. La ricorrente ha esibito diversi documenti medici,
in parte già agli atti, salvo un referto di RM del rachide cervicale e
lombosacrale, del 29 luglio 2011, e una relazione di perizia medicolegale,
del 1° settembre 2011. In seguito ha ancora trasmesso un referto del
16 settembre 2011 (incarto TAF, doc. 3), relativo ad un intervento di rialzo
di seno mascellare per atrofia ossea.
Su proposta del dott. H._______, medico dell'UAI-TI, le RM del 29 luglio
2011 sono state sottoposte alla valutazione del dott. F._______, il quale
ha affermato, il 28 novembre 2011, che esse non hanno mostrato alcun
peggioramento rispetto agli esami precedenti, ciò di cui il dott. H._______
ha preso atto il 1° dicembre 2011, permettendo all'UAI-TI di formulare il
proprio preavviso, il 16 dicembre 2011, e all'UAIE la propria risposta
formale, il 27 dicembre successivo, al ricorso, entrambi tendenti al rigetto
dello stesso e alla conferma della decisione impugnata (incarto TAF, doc.
8).
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Pagina 8
I.
La ricorrente si è manifestata il 12 gennaio 2012 (incarto TAF, doc. 10),
chiedendo una proroga per presentare la replica, concessale, e ha quindi
esposto, il 28 febbraio 2010 (incarto TAF, doc. 12), che la sua situazione
si è ancora peggiorata, riferendosi specialmente ad un rapporto di visita
neurologica del 31 gennaio 2012, che ha allegato, dal quale risulta in
sostanza un'obbiettività neurologica nella norma, tranne del riflesso osseo
- tendineo (ROT) achilleo destro.
Il dott. H._______ si è quindi pronunciato sul caso, alla luce della nuova
documentazione medica, il 12 aprile 2012, rilevando che, se sussistono
elementi per un possibile peggioramento della sofferenza soggettiva della
ricorrente, un peggioramento dello stato di salute fino alla data della
decisione impugnata, è per contro da escludere. Il 13 aprile 2012 l'UAI-TI
ha presentato le proprie osservazioni in proposito, e l'UAIE ha
formalmente duplicato il 23 aprile 2012, entrambi confermando le loro
precedenti conclusioni (incarto TAF, doc. 14).
J.
Con decisione incidentale del 27 aprile 2012, questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente copia della duplica e dell'ultimo rapporto del
medico dell'UAI-TI, invitandola nel contempo a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo
pagamento è stato effettuato il 21 maggio 2012 (incarto TAF, doc. 15 e
18).
Con scritto del 21 maggio 2012 (incarto TAF, doc. 17), la ricorrente ha
inoltrato nuova documentazione medica, ossia un certificato neurologico
del 2 marzo 2012, di non facile lettura, due certificati poliambulatoriali del
29 marzo e 23 aprile 2012, ed un referto di RM lombare, del 2 aprile
2012. La ricorrente ha esibito, il 4 luglio 2012, un ulteriore certificato
neurologico del 27 giugno 2012 (incarto TAF, doc. 19), come pure, il
2 agosto 2012, un certificato ospedaliero del 24 luglio 2012 (incarto TAF,
doc. 22), e, il 7 settembre 2012 (incarto TAF, doc. 24), una lettera di
dimissione ospedaliera, relativa ad un ricovero protrattosi dal 22 al
24 luglio 2012, durante il quale è stato eseguito un intervento
d'asportazione di un'ernia discale L5-S1 e di foraminotomia
decompressiva in stenosi del recesso laterale mediante tecnica
microchirurgica, con decorso postoperatorio regolare e netta riduzione
della sintomatologia dolorosa.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla
notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
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Pagina 10
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare
il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato, anche a seguito del
rinvio dell'art. 80a LAI, dalla versione dell'allegato II in vigore fino al
31 marzo 2012 (RU 2002 1527, 2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e
2421), in base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti
comunitari seguenti: il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009
4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal
1° giugno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di
sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6
del regolamento n. 1408/71), ed il regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. Ciò detto, nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
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Pagina 11
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 257 consid. 2.4). Così, per costante giurisprudenza, l'ottenimento
di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di
un'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003, consid. 2).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo
pacchetto di misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non
sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al
13 luglio 2011, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Il giudice delle
assicurazioni sociali può tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la
data della decisione impugnata quando essi possono imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116
V 248 consid. 1a).
5.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità
non limitata nel tempo.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, una cittadina italiana deve,
cumulativamente, essere invalida ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
C-4912/2011
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condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida
ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma
al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni
(art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
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campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000
pag. 84). La documentazione medica costituisce un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.
8.1 Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA.
Quindi, per verificare la legalità della decisione impugnata, bisogna
conformarsi ai principi di questa disposizione, secondo la quale, se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
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8.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
8.3 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere, in caso di
contestazione, oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia
contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere
cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi
dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non
è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste
un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della
rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata
mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2
e 2.3).
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
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situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.
In concreto, la ricorrente ha smesso di lavorare per ragioni di salute il
4 maggio 2009, ossia prima della fine del suo contratto di lavoro,
avvenuta in seguito a licenziamento il 30 novembre 2009, e, da allora,
non ha più ripreso alcuna attività lucrativa, dimodoché occorre fondarsi
sui documenti medici per valutare la sua capacità lavorativa.
Ora, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare,
dai diversi rapporti della dott.ssa D._______, medico dell'UAI-TI, tra gli
altri quelli del 19 maggio 2010, nonché del 7 febbraio e 11 aprile 2011
(incarto AI, doc. 28, 59 e 67), del dott. F._______, neurologo, del 4 aprile
e 28 novembre 2011 (incarto AI, doc. 66; incarto TAF, doc. 8), e del
dott. G._______, neurologo presso la …, del 30 maggio 2011 (incarto AI,
doc. 71/4 a 6), risulta la diagnosi generale di lombosciatalgia su ernia
discale L5-S1 e di cervicobrachialgie a destra, come pure d'ipertensione
arteriosa, di sindrome menopausale e di conizzazione uterina.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dalla ricorrente, il collegio giudicante non ha motivi per non adottarla.
11.
11.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate
sulla capacità lavorativa in qualità di segretaria d'ufficio, il dott.
F._______, nel suo rapporto peritale del 4 aprile 2011, di cui ha
confermato le conclusioni il 28 novembre 2011, non ne ha constatate da
un punto di vista prettamente neurologico, precisando che, tenuto conto
della necessità di rimanere a lungo seduta, la ricorrente deve avere la
possibilità di muoversi ed alzarsi, ciò che le permetterebbe di lavorare
otto ore al giorno, con pause frequenti, "in modo totale", e che potrebbe
pure svolgere altre attività confacenti leggere.
Dal canto suo, la dott.ssa D._______ ha fissato, nel suo rapporto finale
dell'11 aprile 2011, un'incapacità lavorativa, come segretaria, del 100%
dal 4 maggio 2009 al 2 giugno 2010, del 50% dal 3 giugno al
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19 settembre 2010 e dello 0% dal 20 settembre 2010 in poi, la ricorrente
essendo limitata nel sollevamento di carichi fino ad un massimo di 15 kg,
e dovendo avere la possibilità di muoversi ed alzarsi, nonché di eseguire
una pausa di dieci minuti ogni due ore d'attività, con puntuali misure
ergonomiche, se del caso.
La valutazione della dott.ssa D._______ è stata peraltro confermata dal
dott. H._______, il quale ha considerato, nel suo rapporto del 12 aprile
2012 (incarto TAF, doc. 14), che lo stato di salute della ricorrente non è
oggettivamente peggiorato nel periodo dal 20 settembre 2010 al 13 luglio
2011, data della decisione avversata.
11.2 La ricorrente ha prodotto una moltitudine di documenti medici prima
e nel quadro della presente procedura, tra i quali solo la relazione di
perizia medicolegale, del 1° settembre 2011, si esprime, in termini cauti e
vaghi, sulla capacità lavorativa, ossia che "essendo già stata riconosciuta
un'incapacità lavorativa al 100% e non essendo subentrati miglioramenti
sia soggettivi che strumentalmente evidenziabili, ma essendo peggiorata
sia la clinica che le evidenze diagnostiche, si ritiene di poter chiedere la
conferma della precedente valutazione". Il dott. G._______ non ha invece
attestato alcuna incapacità lavorativa, malgrado i dettagli del suo rapporto
neurologico del 30 maggio 2011.
11.3 Visto quanto precede, il collegio giudicante non può che confermare
la valutazione del servizio medico dell'UAI-TI e del dott. F._______, e
riconoscere che la ricorrente ha presentato un'incapacità lavorativa, in
qualità di segretaria d'ufficio, del 100% dal 4 maggio 2009 al 2 giugno
2010, del 50% dal 3 giugno al 19 settembre 2010 e dello 0% dal
20 settembre 2010 in poi, e che da quest'ultima data fino all'emissione
della decisione impugnata, il 13 luglio 2011, non è subentrato alcun
peggioramento oggettivo del suo stato di salute.
12.
12.1 Come già esposto al consid. 7.5., secondo l'art. 16 LPGA, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito
da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). È peraltro giustificato
determinare il grado d'invalidità riferendosi al limite percentuale della
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capacità lavorativa residua nell'ultima attività svolta (in tedesco,
"Prozentvergleich"), se esso è notevole e se non è possibile realizzare un
reddito più importante in attività sostitutive confacenti (DTF 114 V 310
consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 9C_129/2008 del 7 agosto
2008 consid. 3.3.1).
12.2 Il salario da invalido, quale introito teorico, può essere ridotto per
tenere conto di fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), come l'età
o un handicap. Nell'ambito dell'applicazione di tale riduzione,
l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio che il giudice
può rivedere solamente in casi particolari. Il giudice delle assicurazioni
sociali non può, senza motivo pertinente, sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione. Se lo fa, deve motivare in
modo appropriato che una diversa valutazione s'impone. Inoltre, la
deduzione non va effettuata automaticamente, ma solo se nel singolo
caso sussistono elementi che lascino presagire che la persona
assicurata, a causa di una o più di queste circostanze, ben difficilmente
riuscirà a sfruttare la sua capacità residua di lavoro (DTF 137 V 71
consid. 5.2).
12.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il reddito da
valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la
persona assicurata, per motivi estranei alla sua invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media nazionale svizzera senza
spontaneamente accomodarsene, si procede ad un parallelismo dei due
redditi di paragone. Il Tribunale federale ha poi precisato che un reddito è
inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va
effettuato soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%.
Ciò può avvenire aumentando in maniera adeguata il reddito da valido
effettivamente conseguito oppure riducendo opportunamente il reddito
statistico da invalido. In un secondo tempo, occorre esaminare la
questione di un'eventuale deduzione per circostanze personali e
professionali, applicabile al reddito da invalido ottenuto sulla base dei
valori medi statistici. A questo riguardo, i fattori estranei all'invalidità di cui
si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi, non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito
della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297
e 134 V 322).
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12.4 L'UAI-TI ha determinato per il 2010 un salario da valida di
Fr. 55'965.-, come indicato dall'ex datore di lavoro (incarto AI, doc. 13), e,
secondo i dati dell'UFS relativi ad attività semplici e ripetitive (tabelle
RSS), un salario da invalida di Fr. 53'558.-, ridotto del 10% per tenere
conto delle circostanze personali dell'assicurata e considerato nella
misura del 50% (capacità lavorativa residua), ossia Fr. 24'101.- (da cui
deriverebbe una perdita di guadagno del 56.93%). Constatando che il
discapito economico è minore nell'attività abituale (50%), l'UAI-TI ha
riconosciuto una perdita di guadagno e un grado d'invalidità del 50%
("Prozentvergleich"). Occorre sottolineare che sarebbe stato necessario
indicizzare il salario da valida indicato dall'ex datore di lavoro per il 2009,
al 2010, mancanza questa che non influisce comunque sul risultato finale.
12.5 Pertanto, ritenuta una capacità di lavoro nulla dal 4 maggio 2009,
una capacità di lavoro del 50% sia in attività confacenti che rispetto
all'attività abituale dal 3 giugno 2010 ed una capacità totale dal
20 settembre 2010, la ricorrente ha diritto ad una rendita intera d'invalidità
dal 1° maggio 2010 al 30 settembre 2010 ed a una mezza rendita
d'invalidità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010, conformemente all'art. 88a
cpv. 1 OAI (cfr. consid. 8.2). A questo proposito, il Tribunale federale ha
sottolineato che la seconda frase dell'art. 88a cpv. 1 OAI deve essere
applicata in generale, eventuali deroghe alla concessione dei tre mesi
supplementari di rendita dovendo essere oggetto di un esame particolare
da parte dell'autorità (sentenze del Tribunale federale 9C_491/2008 del
21 aprile 2009, consid. 2, e 8C_109/2010 dell'8 giugno 2010, consid. 3.2).
Ora, in concreto, l'UAIE non ha indicato per quale motivo la prima frase
dell'art. 88a cpv. 1 OAI sarebbe applicabile al posto della seconda frase,
e inoltre non risulta dagli atti alcuna giustificazione per agire in tale senso,
per cui il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione
impugnata riformata, nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto
ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010.
13.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione
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Pagina 19
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
A proposito della documentazione medica presentata dalla ricorrente
dopo la data della decisione impugnata, essa esorbita dal potere d'esame
di questo Tribunale nell'ambito della presente procedura (cfr. consid. 4).
La ricorrente potrà cionondimeno, se lo riterrà opportuno, presentare una
nuova domanda di rendita sulla base della detta documentazione.
14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato il
21 maggio 2012, è restituito alla ricorrente.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visti l'esito della procedura e la rappresentanza da parte del
Patronato INAS, si assegna alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 600.- a carico dell'UAIE.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel
senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
d'invalidità anche per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE per il calcolo delle prestazioni spettanti
alla ricorrente.
3.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato il
21 maggio 2012, è restituito alla ricorrente.
4.
Si assegna alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 600.- a
carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Pagina 21
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: