Corte II I
C-492/2006
{T 0/2}
Sentenza dell'11 dicembre 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
cancelliere Graziano Mordasini.
C._______,
patrocinata dall'Avv. Fulvio Pezzati,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera e
dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-492/2006
Fatti:
A.
Giunta in Svizzera in data 22 aprile 1997, il 3 ottobre successivo
A._______, cittadina dominicana nata il..., ha contratto matrimonio con
B._______, cittadino elvetico nato il... ed è stata quindi posta a
beneficio di un permesso di dimora (permesso B) nel canton Ticino in
applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117),
periodicamente rinnovato.
B.
Con decisione del 22 marzo 2000, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha respinto una prima
domanda di ricongiungimento familiare presentata in data
24 novembre 1999 da A._______ con i figli di cittadinanza dominicana
C._______, nata il..., D._______, nato il... e E._______, nata il..., tutti
residenti in patria. In data 10 luglio 2001, il Consiglio di Stato della
Repubblica e Cantone del Ticino (di seguito: CdS) ha respinto il ricorso
interposto il 3 aprile 2000 dall'interessata, per il tramite del suo
patrocinatore, avverso la succitata decisione.
C.
In data 28 giugno 2002, A._______ ha presentato una seconda
domanda tendente al ricongiungimento con i tre figli. Il 31 ottobre
2002, la SPI ha avallato il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in
vista del ricongiungimento famigliare in favore di D._______ e
E._______, mentre C._______ ha beneficiato di tale autorizzazione in
un secondo tempo il 4 dicembre successivo.
D.
Il 30 dicembre 2002, C._______ è convolata a nozze in patria con un
connazionale. Essa è poi entrata sul territorio della Confederazione il
28 gennaio 2003 e il 3 febbraio successivo ha ottenuto un permesso di
dimora.
E.
Con decisione del 27 ottobre 2004, la SPI ha rilevato che, a seguito
del suddetto matrimonio, C._______ era a tutti gli effetti dipendente
dal coniuge e non più della madre, e, constatando che essa aveva
sottaciuto dei fatti essenziali, ha negato il rinnovo del suo permesso di
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dimora ottenuto fornendo false indicazioni. In data 14 dicembre 2004, il
CdS ha respinto il ricorso interposto il 2 novembre 2004 da
C._______, per il tramite del suo nuovo patrocinatore, avverso la
succitata decisione. Con sentenza del 18 febbraio 2005, il Tribunale
cantonale amministrativo della Repubblica e cantone Ticino (di seguito
TRAM) ha dichiarato irricevibile il gravame introdotto il 17 gennaio
2005 dall'interessata avverso la succitata decisione. Essa ha lasciato
la Svizzera il 26 marzo successivo.
F.
In data 2 agosto 2005, C._______ ha presentato una nuova domanda
di ricongiungimento familiare con la madre A._______ ed il patrigno,
precisando nel contempo di essere nubile. A sostegno della propria
richiesta essa ha in particolare prodotto agli atti una dichiarazione
dell'ex marito con la quale egli confermava di avere esercitato
pressioni nei suoi confronti al fine di costringerla a sposarlo nella
speranza di potere venire in Svizzera, nonché un certificato medico
attestante la difficile situazione psichica della madre.
G.
Dando seguito alla suddetta richiesta, la SPI ha espresso un preavviso
favorevole al rilascio in favore dell'interessata di un permesso di
dimora annuale conformemente all'art. 3 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del
6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 I
1791) ed ha trasmesso il relativo incarto all'autorità federale per
approvazione.
H.
Con scritto dell'8 dicembre 2005, l'UFM ha informato i coniugi
F._______ dell'intenzione di rifiutare l'approvazione al rilascio di un
permesso di dimora annuale in favore di C._______, accordando loro
la possibilità di prendere posizione in merito sulla base degli art. 29 e
30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021). L'autorità di prime cure ha in
particolare rilevato che la domanda in oggetto, introdotta poco prima
del compimento del ventunesimo anno di età della richiedente (cfr. art.
3 cpv. 1 bis lett. a OLS) e le cui circostanze tendono a dimostrare che
essa è volta a procurarle migliori opportunità professionali sul territorio
della Confederazione, deve essere considerata abusiva, precisando
poi che la prima autorizzazione d'entrata in Svizzera era stata
conseguita in maniera abusiva.
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I.
Con osservazioni del 13 gennaio 2006, agendo per il tramite del suo
nuovo patrocinatore, C._______ ha affermato come la revoca del suo
precedente permesso di dimora fosse del tutto arbitraria ed illegale, in
quanto le era stato rimproverato di avere sottaciuto un fatto (il
matrimonio contratto nella Repubblica Dominicana) che non si era
ancora verificato al momento della domanda di permesso, precisando
nel contempo che questa unione, frutto della coercizione, è stata nel
frattempo annullata. L'interessata ha poi evidenziato che la madre ne
ha chiesto il ricongiungimento non appena adempiva alle condizioni
poste dalla legge e che non dispone più in patria di parenti stretti in
grado di aiutarla. Essa ha infine rilevato che, in ragione delle sue
limitate capacità intellettuali, economiche, sociali e culturali, si
giustifica la concessione in suo favore di un permesso umanitario ex
art. 13 let. f OLS, come peraltro proposto dal Consigliere di Stato
ticinese direttore del Dipartimento delle istituzioni (cfr. scritto del
4 luglio 2005).
J.
Con decisione del 22 febbraio 2006, l'UFM ha rifiutato l'autorizzazione
d'entrata in Svizzera e l'approvazione al rilascio di un permesso di
dimora in favore di C._______.
A motivo della propria decisione, l'autorità di prime cure ha ripreso
essenzialmente le argomentazioni sviluppate nel suo preavviso
dell'8 dicembre 2005, precisando che la separazione dell'interessata
dalla madre risulta inizialmente dalla libera volontà di quest'ultima e
che la sua prima autorizzazione d'entrata in Svizzera è stata
conseguita in maniera abusiva. Il suddetto Ufficio ha inoltre affermato
che la ricorrente, considerata la sua età, è in grado di gestire la
propria vita indipendentemente dalla madre, la quale potrà peraltro
garantirle un aiuto finanziario dalla Svizzera al fine di agevolarne le
condizioni di vita in patria.
K.
In data 27 marzo 2006, C._______ è insorta avverso la suddetta
decisione, chiedendo in via principale l'approvazione al rilascio di un
permesso di dimora.
A sostegno del proprio gravame essa ha affermato che l'autorità di
prime cure non si è pronunciata sulle argomentazioni presentate nelle
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sue osservazioni del 13 gennaio 2006, con conseguente diniego di
giustizia, precisando nel contempo che il suo matrimonio è stato
celebrato in data 30 dicembre 2002, quindi posteriormente alla
concessione del permesso del 31 ottobre 2002, di modo che non può
esserle imputato alcun comportamento abusivo. La ricorrente ha
rilevato che la sua domanda di ricongiungimento era stata presentata
non appena le severe condizioni poste dalle autorità elvetiche erano
state adempiute, precisando poi che la giurisprudenza esposta
dall'UFM non si applica ai figli anche maggiori di 21 anni di cui i
genitori garantiscono il mantenimento (art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS).
Essa ha infine posto l'accento sui propri problemi psichici, dai quali
deriva la sua necessità di assistenza e cura che vanno al di là del puro
mantenimento economico, postulando in via subordinata il rilascio in
suo favore di un permesso in virtù dell'art. 13 lef. f OLS.
L.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 26 maggio 2006, l'UFM ne ha proposto la reiezione. L'autorità di
prime cure ha ripreso le argomentazioni formulate nella sua decisione
del 22 febbraio 2006, rilevando che, a partire dai 18 anni, è lecito
presumere che una persona sia in grado di vivere in maniera
indipendente e che l'interessata, oggi ventiduenne, sarebbe
confrontata a grossi problemi di integrazione in Svizzera.
M.
Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
inferiore, con scritto del 15 giugno 2006, la ricorrente si è
integralmente riconfermata nel suo ricorso.
N.
Completando l'istruttoria, con scritto del 7 luglio 2008, il Tribunale ha
invitato la ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione
personale, professionale e medica posteriore al ricorso.
O.
Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 18 luglio 2008,
l'interessata ha informato il TAF di avere avuto un figlio da padre
ignoto, di essere stata sottoposta a sterilizzazione e che la sua
condizione di debolezza mentale necessita l'imprescindibile aiuto della
famiglia. Essa ha inoltre rilevato di beneficiare di un sostegno
finanziario da parte della madre, la quale, nella misura del possibile, si
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reca nella Repubblica Dominicana per assisterla, sottolineando la
necessità di fare venire anche suo figlio in Svizzera.
P.
Completando ulteriormente l'istruttoria, con scritto del 5 agosto 2008,
il TAF ha invitato l'interessata a produrre l'atto di nascita del figlio,
nonché i certificati medici inerenti la sua situazione medica e
psicologica.
Q.
Dando seguito a questa richiesta, il 14 ottobre seguente, C._______
ha prodotto l'atto di nascita del figlio, nonché il rapporto del suo
psichiatra curante.
R.
Invitato a prendere posizione in merito alla suddetta documentazione,
con osservazioni complementari dell'11 novembre 2008, l'UFM ha
rilevato che le recenti informazioni relative alla situazione personale,
professionale e medica della ricorrente non sono tali da modificarne
l'apprezzamento, confermandosi quindi nella sua decisione del
22 febbraio 2006.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera e dell'approvazione al rilascio di un permesso di
dimora rese dall'UFM, il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF, possono essere
impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF.
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
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2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato), e delle ordinanze d'esecuzione di cui
all'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura
d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) e all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
C._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Nel suo gravame del 27 marzo 2006, la ricorrente ha affermato che
l'autorità di prime cure non si è pronunciata sulle argomentazioni
presentate nelle sue osservazioni del 13 gennaio precedente, con
conseguente diniego di giustizia. Essa ha inoltre postulato a titolo
sussidiario la revoca della decisione della SPI del 24 ottobre 2005 o il
rilascio in suo favore di un permesso ex art. 13 let. f OLS. Il Tribunale
deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali.
4.1
4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
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18 aprile 1999 (Cst, RS 101) comprende il diritto per la persona
interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle
sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato,
allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare
(cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro
della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato
dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di
essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una
decisione motivata).
4.1.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito,
definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo
per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai
destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla,
eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile
all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare
convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF
126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107
consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
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è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il
diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
4.1.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata riprende gli elementi
essenziali sviluppati da C._______ nelle sue osservazioni del
13 gennaio 2006. Essa ne ha potuto comprendere la portata e
deferirla all'istanza superiore, difendendosi così in maniera corretta.
Concretamente la ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la
decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Infine,
anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata
non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si
rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione
della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione.
Inoltre nell'ambito dello scambio degli scritti, l'autorità inferiore ha
avuto modo di esprimersi sul contenuto delle osservazioni e del
ricorso e di completare la motivazione, ed alla ricorrente è stato
concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 28
consid. 4b). Visto quanto sopra, la censura sollevata da C._______ in
merito all'esistenza di un diniego di giustizia, e quindi alla violazione
del suo diritto di essere sentito, risulta infondata.
4.2 Per quanto attiene le domande di giudizio formulate a titolo
subordinato dalla ricorrente, giova rammentare che il TAF è tenuto ad
esaminare unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità
amministrativa competente si è pronunciata con una decisione, la
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quale determina l'oggetto della contestazione (DTF 131 V 164 consid.
2.1 e GAAC 69.6 ; cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 148ss ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 44ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et
933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berna 1991, p. 438, 444 et 446s.).
Ne discende che l'oggetto della presente procedura è limitato al solo
esame della fondatezza della decisione di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera e dell'approvazione al rilascio di un permesso di
dimora pronunciata il 22 febbraio 2006 dall'UFM. La conclusione
sussidiaria tendente al rilascio di un permesso umanitario ai sensi
dell'art. 13 let. f OLS in favore di C._______ è irricevibile, in quanto
esula dall'oggetto della fattispecie. A titolo abbondanziale si rileva
inoltre come l'autorità cantonale abbia rilasciato a suo tempo in favore
della ricorrente un permesso di dimora per ricongiungimento familiare
e propone ora l'attribuzione di un'autorizzazione sulla base dell'art. 3
cpv. 1 let. c OLS, ciò che esclude dunque l'applicazione dell'art. 13 let.
f OLS (cfr. art. 3 cpv. 1 in inizio OLS). Pure irricevibile è la domanda
tendente alla revoca della decisione emanata dalla SPI in data
27 ottobre 2004. Si tratta infatti di una decisione cantonale, la quale
deve pertanto essere impugnata davanti alle competenti autorità
ticinesi.
5.
Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero
che sia al beneficio di un permesso di dimora o di domicilio, ovvero
che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso
siffatto.
L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e
dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o
di domicilio.... (art. 4 LDDS). La libera decisione di quest'ultima circa la
concessione dei succitati permessi non può essere pregiudicata da
alcun atto dello straniero (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del
1° marzo 1949 della legge concernente la dimora ed il domicilio degli
stranieri [ODDS del 1949, RU 1949 I 233]).
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Nelle loro decisioni le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS et art. 8
cpv. 1 ODDS) e veglieranno a garantire un rapporto equilibrato tra
l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione
straniera residente (cfr. art. 1 let. a OLS).
6.
6.1 Secondo l'art. 99 LEtr, in casu applicabile giusta l'art. 126 cpv. 2
LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di
soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni
preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono
soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare
l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.
Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per
l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata,
di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene
necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di
stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva
indispensabile per un singolo caso. Queste norme corrispondono nella
loro portata alle disposizioni abrogate (cfr. art. 51 OLS, art. 18 cpv. 1 e
3 LDDS e art. 1 cpv. 1 let. c dell'ordinanza del 20 aprile 1983 sulla
procedura di approvazione nel diritto degli stranieri [OPADS, RU 1983
535]).
6.2 In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle
competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e
i cantoni, l'UFM dispone quindi della competenza di approvare il
permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare a C._______ (cfr.
DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). Il
suddetto Ufficio federale gode nella materia di una totale libertà di
apprezzamento (cfr. art. 4 LDDS). Ne consegue che né l'UFM, né a
fortiori il Tribunale, non sono legati dal preavviso favorevole della SPI
al rilascio di un'autorizzazione d'entrata e di soggiorno all'interessata e
possono quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa
autorità.
7.
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7.1 Nella fattispecie la SPI ha esaminato la domanda di
ricongiungimento in oggetto sotto l'egida dell'art. 3 cpv. 1 let. c OLS,
mentre l'UFM si è riallacciato all'art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS. Giova
rilevare come le suddette disposizioni abbiano quale scopo
unicamente quello di sottrarre i membri stranieri della famiglia di
cittadini svizzeri ad alcune disposizioni dell'Ordinanza (cfr. sentenza
del Tribunale federale 2A.169/2006 del 29 maggio 2006 consid. 3.1).
Contrariamente a ciò che lascia intendere l'autorità di prime cure nella
decisione impugnata, le suddette norme non creano alcun diritto
all'ottenimento di un permesso di soggiorno a titolo di
ricongiungimento familiare, né costituiscono il fondamento di un tale
permesso.
7.2 Inoltre, per quanto attiene l'art. 3 cpv. 1bis let. a OLS, norma ai
sensi della quale sono considerati membri stranieri della famiglia di
cittadini svizzeri il coniuge e i parenti in linea discendente che non
hanno ancora compiuto 21 anni o per i quali si garantisce il
mantenimento, giova precisare che esso è stato introdotto a seguito
dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo bilaterale del
21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una
parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera
circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), al fine di
garantire un'uguaglianza di trattamento in materia di ricongiungimento
familiare tra i membri originari di Stati terzi della famiglia di cittadini
elvetici e quelli di cittadini membri dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Applicabile
indipendentemente dalla nazionalità dei membri della famiglia, questa
disposizione è, quanto al suo contenuto, analoga all'art. 3 allegato I
ALC.
In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 3 cpv. 1bis let. a
OLS è applicabile ai cittadini di uno Stato terzo che sono familiari di un
cittadino svizzero solo qualora i cittadini di uno Stato terzo interessati
siano già in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno
Stato della CE/AELS (cfr. DTF 130 II 1 consid. 3.6; confronta inoltre la
Decisione della Corte di Giustizia della Comunità europea del
23 settembre 2003, C-109/01, AKRICH, cifra 49 e segg), ciò che non è
manifestamente il caso per l'interessata. È solo nella suddetta ipotesi
che i cittadini svizzeri possono invocare un diritto al ricongiungimento
familiare che va la di là dell'art. 7 e dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, dell'art. 8
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
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dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o dell'art. 13
cpv. 1 Cst.
Ad ogni buon conto, giova rilevare che l'eventuale applicazione dell'art.
3 cpv. 1bis let. a OLS alla domanda di ricongiungimento familiare
introdotta dalla ricorrente non garantisce comunque alcun diritto al
rilascio di un permesso di dimora. Questa norma si limita infatti ad
estendere il cerchio delle persone che, in quanto membri della famiglia
in Svizzera, sono oggetto di un'eccezione alle misure di limitazione
dell'OLS; non si crea comunque alcun diritto supplementare.
Nell'applicazione dell'art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS l'autorità amministrativa
dispone quindi del potere di apprezzamento risultante dall'art. 4 LDDS.
Di transenna, giova rilevare come il fatto che A._______ abbia
successivamente ottenuto la cittadinanza svizzera (cfr. copia carta
d'identità rilasciata il 21 aprile 2006 agli atti) non ha influenza alcuna
sulla presente procedura.
8.
8.1 L'art. 17 cpv. 2 3a frase LDDS prevede che i figli celibi di età
inferiore a diciotto anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso
di domicilio se vivono con i genitori.
8.2 Il momento determinante per apprezzare l'esistenza di un diritto al
ricongiungimento familiare è quello dell'inoltro della relativa domanda
(cfr. DTF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid.
1f; 118 Ib 153 consid. 1b, sentenza del Tribunale federale 2A.448/2006
del 16 marzo 2007 consid 1.2).
Nella fattispecie, in data 2 agosto 2005, a pochi giorni quindi dal
compimento del ventunesimo anno d'età, C._______ ha presentato la
sua richiesta di ricongiungimento con la madre, all'epoca titolare di un
permesso di domicilio (permesso C). In quanto maggiorenne,
l'interessata non può dedurre alcun diritto dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. In
conclusione, C._______ non beneficia di alcun diritto al rilascio di un
permesso di dimora a titolo di ricongiungimento con la madre
domiciliata in Svizzera.
9.
Resta unicamente da valutare se C._______ può ottenere il rilascio di
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un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento con la madre
A._______ sulla base dell'art. 8 CEDU.
9.1 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta
disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia
ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli.
Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere
una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera ("ein
gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento
od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in
principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio
(cfr. in particolare DTF 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1; 129
II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr.
inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de
Droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art.
13 Cst, il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita
privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv.
1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce
alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).
9.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le relazioni
familiari garantite dall'art. 8 cpv. 1 CEDU sono innanzitutto i rapporti
tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in
comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122
II 289 consid. 1c). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari
precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando
essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia
grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono
dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257,
consid. 1d; DTF 115 Ib 1 consid. 2, confermate dalle Sentenze del
Tribunale federale 2A.316/2006 del 19 dicembre 2006 consid. 1.1.2
[pubblicata parzialmente in: DTF 133 II 6], 2A.31/2004 del 26 gennaio
2004 consid. 2.1.2, e 2A.30/2004 del 23 gennaio 2004 consid. 2.2).
L'estensione della protezione conferita dall'art. 8 CEDU a cittadini
stranieri maggiorenni presuppone l'esistenza di un legame di
dipendenza paragonabile a quello che lega i genitori ai loro figli
minorenni. L'handicap o la malattia grave devono necessitare una
presenza, una sorveglianza, delle cure ed un'attenzione che in genere
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solo i parenti stretti sono in grado di assumere e di fornire (cf.
sentenza del Tribunale federale 2C_194/2007 del 12 luglio 2007
consid. 2.2.2).
9.3 Nella fattispecie dagli atti di causa si evince che A._______ è
giunta in Svizzera il 22 aprile 1997 e che da allora essa ha vissuto
separata dalla figlia C._______, ad eccezione del periodo 3 febbraio
2003 – 26 marzo 2005, lasso di tempo durante il quale quest'ultima ha
beneficiato di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento
familiare poi revocatole. Benchè A._______ si rechi regolarmente nella
Repubblica Dominicana e mantenga delle frequenti relazioni
telefoniche con l'interessata (cfr. informazioni complementari della
ricorrente del 18 luglio 2008), il Tribunale non può considerare che
C._______ intrattenga con la madre una relazione realmente stretta,
effettiva ed intatta ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. supra
9.1), tale da giustificare la protezione dell'art. 8 CEDU.
Inoltre, al momento della sua terza richiesta di ricongiungimento
familiare del 2 agosto 2005, C._______ era maggiorenne, di modo che
l'art. 8 CEDU non trova di principio applicazione. Ci si può comunque
porre la questione di sapere se il rilascio di un permesso di dimora
non si giustifica in ragione della situazione medica dell'interessata (cfr.
supra 9.2). A questo titolo, giova rilevare che la ricorrente si trova in
uno stato di depressione reattiva o endogena conseguente alla
separazione dalla madre e dai fratelli trattata con psicoterapia
conservativa (cfr. certificato medico del 9 ottobre 2008). Essa ha
inoltre dichiarato di avere delle limitate capacità intellettuali,
economiche, sociali, culturali e che, a seguito della nascita di un figlio
di padre ignoto nel novembre 2006, ha subito un intervento di
sterilizzazione, affermazioni non comprovate che rimangono, almeno
in parte, allo stadio della mera allegazione di fatto. In queste
circostanze, senza voler minimizzare l'efficacità del sostegno
apportato da A._______ a sua figlia, non si può ammettere che i
problemi di salute di cui soffre la ricorrente siano sufficientemente
gravi da porla in un rapporto di dipendenza (nel senso definito dalla
giurisprudenza) nei confronti della madre, tali da giustificare
l'applicazione dei principi risultanti dall'art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto esposto, C._______ non può prevalersi
dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con sua madre risultante
dalla decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera e
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dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora pronunciata nei
suoi confronti in data 22 febbraio 2006.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 22 febbraio 2006 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per
questi motivi il ricorso è respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a
3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nella cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a Fr. 800.-, sono poste a carico della
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 3 maggio 2006.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 1 759 087 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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