B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4934/2011
S e n t e n z a d e l 2 7 f e b b r a i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Daniel Stufetti,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Ylenia Baretta Mazzoni,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° luglio 2011).
C-4934/2011
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1. Il 13 settembre 2002, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del
Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due figli (doc.
5) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decor-
rere dal 1° giugno 2000, unitamente alle rendite completive in favore dei
familiari (doc. 54 e 55; v. anche doc. 49). È stato stabilito, in virtù della pe-
rizia pluridisciplinare del 16 novembre 2001 della Clinica di C._______
(doc. 39), che l'interessato era affetto segnatamente da sindrome panver-
tebrale cronica con irradiazione ad entrambe le braccia ed alla gamba si-
nistra, periartropatia al ginocchio sinistro e disturbo somatoforme indiffe-
renziato. L'assicurato è stato considerato inabile al lavoro nella misura del
70%, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 74% dal 14 giugno
2000 e del 97% dal 1° ottobre 2001.
1.2. Il 27 febbraio 2003, a seguito del rimpatrio dell'assicurato, l'Ufficio AI
ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 63).
2.
2.1. Nel mese di novembre del 2003, l'autorità inferiore ha avviato la pre-
vista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 64).
2.2. L'8 marzo 2005, l'UAIE ha comunicato all'interessato che il grado
d'invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto alla rendita
intera (doc. 100). In particolare, è stato considerato, sulla base della do-
cumentazione medica assunta agli atti (doc. 88 a 95) come pure dei rap-
porti del 20 agosto e 28 dicembre 2004 del dott. D._______, medico
dell'UAIE (doc. 80 e 98), che l'interessato era affetto da una sindrome
panvertebrale e da un disturbo ansioso-depressivo con incidenza funzio-
nale moderata e che lo stesso presentava un'incapacità al lavoro del 70%
nella precedente attività di aiuto-fabbro a decorrere dal 14 maggio 2004,
ma, sempre da tale data, una capacità al lavoro del 50% in un'attività so-
stitutiva confacente al suo stato di salute. È stato determinato un grado
d'invalidità del 70% (doc. 99).
C-4934/2011
Pagina 3
3.
3.1. Nel mese di aprile del 2009, l'autorità inferiore ha avviato un'ulteriore
procedura di revisione della rendita (doc. 106).
3.2. Nei rapporti del 7 settembre e 14 dicembre 2010 e del 13 maggio
2011 (doc. 167, 181 e 218), il dott. E._______, del Servizio medico regio-
nale "Rhône", ha rilevato, sulla base della perizia pluridisciplinare del 28
luglio 2010 del Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità
(SAM; doc. 164) e del rapporto medico del 10 novembre 2010 del SAM
(doc. 177), che l'interessato era affetto da sindrome cervicale e lombare
cronica con alterazioni degenerative, ma senza deficit neurologico, e di-
sturbo somatoforme differenziato (F 45.1 secondo l'ICD 10). Ha quindi ri-
tenuto un'incapacità lavorativa dell'interessato del 30% nella precedente
attività e del 20% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute,
a far tempo dal 14 aprile 2010.
4.
Il 1° luglio 2011, l'autorità inferiore, dopo avere constato che in virtù dei
nuovi documenti ricevuti l'incapacità lavorativa nella precedente attività è
del 30% e l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute
sarebbe da considerare esigibile a far tempo dall'aprile del 2010 e per-
metterebbe di realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe essere
ottenuto senza invalidità, ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° set-
tembre 2011, la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora, essendo
intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge fe-
derale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1 [doc. 221; v. anche doc. 219]).
5.
5.1. Il 7 settembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 1° luglio
2011 mediante il quale ha chiesto in via principale il riconoscimento di una
rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° settembre 2011. In
via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti di causa all'autorità inferio-
re affinché la stessa, dopo il necessario complemento istruttorio, emetta
una nuova decisione. Si è doluto di un'errata valutazione delle sue condi-
zioni di salute. Ha segnalato che, secondo il rapporto ortopedico del 12
marzo 2011 del dott. F._______ e la relazione psichiatrica del 30 agosto
2011 del dott. G._______, allegati in copia al gravame, le affezioni di cui
soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi atti-
C-4934/2011
Pagina 4
vità lucrativa e limitano in maniera significativa il suo "funzionamento so-
ciale". Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratui-
to patrocinio (doc. TAF 1).
5.2. Il 24 ottobre 2011, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
6.
Nella risposta al ricorso del 15 febbraio 2012 (doc. TAF 12), l'UAIE ha
proposto l'ammissione parziale del ricorso ed il rinvio degli atti di causa
all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente
alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 23 dicembre
2011 (doc. 230; v. altresì la presa di posizione del Servizio medico
dell'UAIE del 5 gennaio 2012 [doc. 230]), in cui è indicato che per com-
pletare l'istruttoria appare necessario sottoporre la relazione psichiatrica
del 30 agosto 2011 del dott. G._______ (allegata al gravame del 7 set-
tembre 2011) al dott. H._______ che, in data 14 aprile 2010, ha visitato il
ricorrente nell'ambito di una perizia pluridisciplinare (doc. 162) richiesta
dall'UAIE.
7.
Con provvedimento del 21 febbraio 2012, questo Tribunale ha trasmesso
per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso del 15 febbraio 2012 e
le prese di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 23 dicembre 2011
e del 5 gennaio 2012 (doc. TAF 13).
8.
8.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
8.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
C-4934/2011
Pagina 5
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
8.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
9.
9.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
9.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.
10.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alle
prese di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 23 dicembre 2011 e
del 5 gennaio 2012 è giustificata dalla necessità di completare l'accerta-
mento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute
del ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato
di salute psichico (il medico del SMR avendo rilevato che il dott.
G._______, nella relazione psichiatrica del 30 agosto 2011, contesta in
modo dettagliato l'apprezzamento diagnostico e le constatazioni di cui al-
la perizia psichiatrica del 19 aprile 2010 del dott. H._______ [doc. 162] ed
avendo ritenuto che occorre sottoporre detta relazione psichiatrica al dott.
H._______ [cfr. presa di posizione del 23 dicembre 2011 {doc. 230}]).
10.2. Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giu-
risprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che
C-4934/2011
Pagina 6
l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rende-
re necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non è possibi-
le determinarsi sulla residua capacità lavorativa del ricorrente con il ne-
cessario grado della verosimiglianza preponderante e pertanto neppure
accogliere la conclusione principale del ricorso mediante la quale è chie-
sto il versamento della rendita intera fino ad allora accordata anche dopo
il 1° settembre 2011.
10.3. Ritenuto che nella risposta al ricorso del 15 febbraio 2011 l'autorità
inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione subordinata presen-
tata dall'insorgente, proposta che è accolta in questa sede, non era ne-
cessario nell'ambito del provvedimento del 21 febbraio 2012 di questo
Tribunale (cfr. considerando 7 del presente giudizio [trasmissione per co-
noscenza segnatamente dei documenti 229 e 230 dell'incarto dell'UAIE])
accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricor-
so stessa prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c
PA).
10.4. Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del prov-
vedimento del 21 febbraio 2012 di questo Tribunale dare al ricorrente la
possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuo-
va giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF
137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire
dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste
l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente
(cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 1° luglio 2011 l'autorità inferiore ha de-
ciso di sopprimere, con effetto al 1° settembre 2011, la rendita intera d'in-
validità versata fino ad allora.
10.5. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente
a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso.
11.
11.1. Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA).
C-4934/2011
Pagina 7
11.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'uffi-
cio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo –
in causa non necessariamente semplice e con incarto relativamente vo-
luminoso – svolto dalla patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripeti-
bili è posta a carico dell'UAIE.
11.3. Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio è divenuta senza oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4934/2011
Pagina 8
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 1° luglio 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affin-
ché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto di-
venuta senza oggetto.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-4934/2011
Pagina 9
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: