B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4944/2013
S e n t e n z a d e l 3 1 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Maurizio Greppi e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 luglio 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 A._______, cittadina italiana, nata il (…), divorziata, con quattro figli,
ha lavorato in Svizzera segnatamente dal marzo del 2007 al novembre
del 2011 in qualità di cucitrice alle dipendenze di una fabbrica d'abbiglia-
mento (doc. A 14-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A 4-1). Dal 22 al 26 settembre
2011 è stata assente dal lavoro a seguito di una caduta dalle scale, il 27
settembre 2011 ha ripreso a lavorare, l'8 novembre 2011 ha interrotto il
lavoro ed è stata licenziata con effetto al 28 febbraio 2012 (doc. A 14-1
[questionario per il datore di lavoro del 14 gennaio 2013] e doc. 15-1
[rapporto medico del 21 gennaio 2013 della dott.ssa B._______, medico
del Servizio medico regionale dell'AI]). Il 14 aprile 2012, ha subito un
trauma cervicale (doc. A 15-1). Il 17 dicembre 2012, ha formulato una ri-
chiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. A 1-1).
1.2 Nel rapporto del 5 marzo 2013 (doc. A 28-1), la dott.ssa B._______
ha rilevato, in particolare sulla base del rapporto ortopedico del 27 giugno
2012 del dott. C._______ e del rapporto neurologico del 23 agosto 2012
del dott. D._______ (medici incaricati dalla E._______; doc. C 16-1 e 23-
1) nonché del rapporto neurologico del 16 gennaio 2013 del dott.
F._______ (medico incaricato dall'assicurazione G._______; doc. B 10-1),
che l'interessata era affetta segnatamente da stato dopo trauma cranico-
cervicale il 22 settembre 2011 ed il 14 aprile 2012 con iniziale moderata
sindrome post-commozionale attualmente non più esistente, riduzione del
visus, disturbo ansioso depressivo reattivo a difficoltà esistenziali o lavo-
rative su tratti personologici disfunzionali e costituzionali, dolore lombare
soprattutto nei movimenti di flesso-estensione del rachide lombare con
saltuaria irradiazione sciatalgia e screzio fibromialgico. Ha quindi ritenuto
per l'interessata un'incapacità al lavoro del 100% dal 14 aprile al 21 giu-
gno 2012 e dello 0% dal 22 giugno 2012 nell'attività abituale.
2.
Il 2 luglio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha segnatamente ri-
tenuto che l'interessata non ha presentato un'incapacità lavorativa media
di almeno il 40% durante un anno senza notevole interruzione (è fatto ri-
ferimento all'art. 28 cpv. 1 e all'art. 29 cpv. 1 della legge federale del 19
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giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità [LAI, RS 831.20]). In parti-
colare, ha precisato che dalle carte processuali (v. il rapporto medico del
5 marzo 2013 della dott.ssa B._______, medico SMR; doc. A 28-1) risulta
che a causa del danno alla salute l'assicurata ha un'incapacità al lavoro
del 100% dal 14 aprile al 21 giugno 2012, ma che dal 22 giugno 2012 è
abile al lavoro a tempo pieno nell'attività abituale di cucitrice. Per quanto
attiene all'adozione di provvedimenti d'integrazione professionale, l'autori-
tà inferiore ha escluso l'applicazione di siffatte misure, i requisiti per il loro
ottenimento non essendo adempiti, fermo restando la possibilità di un re-
inserimento nel mondo del lavoro tramite la normale via del collocamento
(doc. A 36-1).
3.
3.1 Il 3 settembre 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 3 luglio
2013 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità. In particolare, ha segnalato che, secondo la documentazione
medica agli atti, le patologie di cui è affetta comportano una completa in-
capacità lavorativa a decorrere dal 22 settembre 2011. Ha esibito docu-
menti medici già agli atti. L'insorgente ha poi formulato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spe-
se processuali (doc. TAF 1).
3.2 Il 3 ottobre 2013, l'interessata ha esibito il formulario "domanda di gra-
tuito patrocinio" (doc. TAF 5).
4.
Con risposta al ricorso del 24 settembre 2013, l'UAIE ha proposto la reie-
zione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato
alla presa di posizione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del
Cantone H._______ (Ufficio AI) del 19 settembre 2013, secondo la quale,
da un lato, il rapporto medico del marzo 2013 della dott.ssa B._______,
medico SMR, è da considerarsi conforme ai criteri di una perizia neutrale
specialistica, e, dall'altro, la documentazione medica prodotta dalla ricor-
rente è già stata sottoposta al vaglio del medico SMR. In virtù del rappor-
to del marzo 2013 del medico SMR, che a sua volta si è fondato sul rap-
porto ortopedico del giugno 2012 del dott. C._______, sul rapporto neuro-
logico dell'agosto 2012 del dott. D._______ e sul rapporto neurologico del
gennaio 2013 del dott. F._______, la ricorrente presenta – fermo restando
un'inabilità al lavoro totale dal 14 aprile al 21 giugno 2012 – una capacità
lavorativa del 100% a decorrere dal 22 giugno 2012 sia nell'attività abitua-
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le di cucitrice sia in un'attività sostitutiva adeguata, ciò che conduce ad un
grado d'invalidità nullo (doc. TAF 4).
5.
Nella replica del 14 novembre 2013, l'interessata si è riconfermata nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 3 settembre 2013.
In particolare, ha segnalato che è inabile al lavoro nella misura superiore
al 40% anche successivamente al 21 giugno 2012. Ha prodotto i certifica-
ti medici del 29 ottobre e 5 novembre 2013 del dott. I._______, i verbali di
pronto soccorso del 25 ottobre e 2 novembre 2013 ed i referti di esame
radiologici del 25 ottobre e 2 novembre 2013 (doc. TAF 7).
6.
Nella duplica del 6 gennaio 2014 (doc. TAF 9), l'UAIE ha proposto l'am-
missione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio
degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere
conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
H._______ del 12 dicembre 2013 (doc. TAF 9), il quale rinvia a sua volta
all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 3 dicembre
2013. Secondo quest'ultima, è indicato completare l'istruttoria e pertanto
sottoporre l'insorgente ad una valutazione otorinolaringoiatrica (ORL) e
ad una valutazione psichiatrica atte a definire l'esigibilità lavorativa ed i
limiti funzionali dell'assicurata (doc. TAF 9).
7.
7.1 Con provvedimento del 10 gennaio 2014, questo Tribunale ha tra-
smesso per conoscenza alla ricorrente la duplica del 6 gennaio 2014, la
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone H._______ del 12 dicembre
2013 e l'annotazione del medico SMR del 3 dicembre 2013, riservata la
facoltà alla stessa, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle even-
tuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo
alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 10).
7.2 Il summenzionato provvedimento è stato notificato alla ricorrente il 13
gennaio 2014 (doc. TAF 11), di modo che il termine per l'inoltro delle os-
servazioni è scaduto, peraltro infruttuoso, lunedì 20 gennaio 2014.
8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
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derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
9.
9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.
10.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
conclusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
H._______ del 12 dicembre 2013 è giustificata dalla necessità di comple-
tare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo
stato di salute della ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di
salute otorinolaringoiatrico (ORL) ed un esame sullo stato di salute psi-
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chiatrico, il medico SMR avendo rilevato, nell'annotazione del 3 dicembre
2013 (doc. TAF 9), che "l'assicurata presenta una problematica vertigino-
sa da vestibolopatia posizionale e deficit vestibolare periferico a destra
con inoltre possibile componente psichica".
10.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giu-
risprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che
l'evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse ren-
dere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta
in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insor-
gente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante e per-
tanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è
chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità.
10.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provve-
dimento del 10 gennaio 2014 di questo Tribunale dare alla ricorrente la
possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuo-
va giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF
137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire
dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste
l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente
(cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 2 luglio 2013 l'autorità inferiore ha con-
siderato che la ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile durante un anno senza notevole interruzione, perlomeno fi-
no alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della co-
gnizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto
la domanda della medesima volta all'ottenimento di una rendita dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità.
10.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibil-
mente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione comples-
siva del caso.
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Pagina 7
11.
11.1 Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, se-
gnatamente della situazione finanziaria della ricorrente (art. 6 lett. b del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]) nonché dell'esito della procedura, non si giustifica di preleva-
re delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudi-
ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali,
è pertanto divenuta senza oggetto.
11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF
132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in
materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin-
cente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'ammini-
strazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente con-
tenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili
è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 2 luglio 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affin-
ché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: