Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-4955/2009
Sentenza del 25 marzo 2011
Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Giacomo Lisi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 luglio 2009).
C-4955/2009
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con un figlio, ha
lavorato in Svizzera nel 1980 (10 mesi), nel 1981 (10 mesi), nel 1982 (10
mesi), nel 1983 (10 mesi), nel 1984 (11 mesi), dal 1985 al luglio del 2000
e dal marzo del 2001 al 2006, solvendo contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo
(doc. 15). Rientrato in Italia, dal 1° luglio 2008, ha svolto attività lucrativa
come imbianchino in proprio, in ragione di 40 ore alla settimana (doc. 18
e 23). Il 31 luglio 2008, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 10). Il 30
novembre 2008, ha interrotto l'attività per motivi di salute (doc. 18).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da marzo del 1992 a
dicembre del 2006 (doc. 1, 2, 4 e 25);
la decisione della B._______ del 5 novembre 1992 (doc. 3);
la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale
italiana dell'11 settembre 2008 da cui emerge la diagnosi di
psoriasi; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite
come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere
regolarmente lavori semipesanti nonché, e a tempo pieno, sia il
suo ultimo lavoro sia un lavoro adeguato alle sue condizioni. È
stato segnalato che l'interessato è considerato invalido nella
misura del 15% per l'ultimo lavoro svolto conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza (doc. 26);
il questionario per l'assicurato del 13 dicembre 2008 (doc. 18);
il questionario per indipendenti del 25 febbraio 2009 (doc. 23),
unitamente all'attestazione della Camera di commercio, industria,
artigianato, agricoltura di C._______ del 26 febbraio 2009,
secondo cui l'impresa dell'interessato è stata cancellata dall'albo
delle imprese artigiane a seguito di cessazione dell'attività il 30
novembre 2008 (doc. 22).
C-4955/2009
Pagina 3
C.
Nel rapporto del 20 aprile 2009, il dott. D._______, del Servizio medico
regionale (SMR) "Rhône", ha esposto la diagnosi di psoriasi palmo-
plantare e dermatite seborroica. Ha quindi ritenuto, fondandosi in
particolare sulla perizia particolareggiata E 213 dell'11 settembre 2008,
che l'interessato presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del
100%, nella precedente attività di imbianchino in proprio (doc. 28).
D.
Il 27 aprile 2009, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa è da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una
rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di
formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione
delle obiezioni per iscritto (doc. 29), facoltà di cui l'assicurato non ha fatto
uso.
E.
Il 6 luglio 2009, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnatamente ritenuto che
dagli atti di causa non risulta che l'interessato ha subito un'incapacità al
lavoro media sufficiente, per un anno, ai sensi delle disposizioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Pertanto, malgrado il danno
alla salute, l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in
misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 30).
F.
Il 31 luglio 2009, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 6 luglio 2009
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una
rendita intera d'invalidità subordinatamente tre quarti, una mezza o
perlomeno un quarto di rendita a decorrere da luglio del 2008 (data della
richiesta volta all'ottenimento di una rendita). Ha segnalato che la psoriasi
di cui è affetto non gli consente di svolgere una qualsiasi attività lucrativa,
quindi tanto meno la sua attività di imbianchino. Ha altresì sottolineato
che nel 1992 l'assicurazione svizzera contro gli infortuni avrebbe
riconosciuto come malattia professionale l'affezione cutanea di cui soffre.
Ha esibito la decisione della B._______ del 5 novembre 1992 (già agli
atti) nonché un certificato medico del 23 luglio 2009 del dott. E._______
(doc. TAF 1).
C-4955/2009
Pagina 4
G.
Con decisione incidentale dell'11 agosto 2009 (notificata il 19 agosto
2009; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, entro il 14 settembre 2009, un anticipo di fr. 300.- a
copertura delle presumibili spese processuali. Il 10 settembre 2009,
l'interessato ha versato l'importo di fr. 315.- (doc. TAF 2 a 4).
H.
H.a Nel rapporto del 25 novembre 2009, il dott. F._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato che il certificato medico del 23 luglio 2009 del dott.
E._______ espone le note anamnesi e diagnosi, senza apportare nuovi
elementi clinici oggettivi. Il dott. F._______ ha pertanto confermato che
l'interessato è abile nella precedente professione e che non ha mai subito
un'incapacità al lavoro media di almeno il 40% durante un anno (doc. 35).
H.b Nella risposta al ricorso del 1° dicembre 2009, in virtù dei rapporti del
20 aprile e 25 novembre 2009 del proprio servizio medico, l'autorità
inferiore ha proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 9).
I.
Nella replica del 15 gennaio 2010, il ricorrente fa valere essere dati i
presupposti per l'ammissione di un grado d'invalidità oscillante tra il 50%
ed il 60%. L'attività d'imbianchino sarebbe altresì possibile solo per brevi
periodi (doc. TAF 11).
J.
Con provvedimento del 28 gennaio 2010, questo Tribunale ha trasmesso
all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente del 15
gennaio 2010 (doc. TAF 13).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
C-4955/2009
Pagina 5
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
C-4955/2009
Pagina 6
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di una rendita AI
essendo stata presentata il 31 luglio 2008 e il ricorrente avendo lavorato
nella sua precedente attività fino al 30 novembre 2008, al caso in esame
si applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate
in vigore il 1° gennaio 2008. Giova altresì osservare, per
sovrabbondanza, che l'applicazione del diritto previgente non avrebbe
C-4955/2009
Pagina 7
comportato, nella sostanza, un diverso esito della lite (cfr. sentenza del
Tribunale federale 8C_972/2009 del 27 maggio 2010 consid. 2.1 a
contrario; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
3121/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 3).
3.3. Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 31 luglio 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo
Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF
121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28, 28a e 29 LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335
consid. 3 e 4).
ll ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più tre anni (doc. 15) e, pertanto, adempie in ogni
caso la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi
di legge.
5.
C-4955/2009
Pagina 8
5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita
se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
C-4955/2009
Pagina 9
6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
6.4. Peraltro, e secondo un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
7.
7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
C-4955/2009
Pagina 10
7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a
pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari
legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi
riferimenti).
8.2. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
C-4955/2009
Pagina 11
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
9.
Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre
segnatamente di psoriasi palmo-plantare e dermatite seborroica (cfr.
perizia medica particolareggiata E 213 dell'11 settembre 2008 [doc. 26] e
presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 20 aprile 2009 [doc.
28]).
10.
10.1. Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno giusta
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2. Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il ricorrente
ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, ha lavorato come
imbianchino in proprio – l'attività d'imbianchino è peraltro quella che ha
esercitato in Svizzera alle dipendenze di diverse imprese di pittura dal
marzo del 1980 al marzo del 1992 (doc. 5 e 15) e che ha ripreso
dall'agosto del 2001 al 2005 (doc. 32.3 e 32.4) – in ragione di 40 ore alla
settimana, dal 1° luglio 2008 al 30 novembre 2008, allorquando ha
cessato l'attività per motivi di salute (doc. 18 e 23). Da quanto esposto,
discende che al momento in cui è stata resa la decisione amministrativa
litigiosa, vale a dire il 6 luglio 2009, non era ancora decorso il termine di
carenza di un anno secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 148/00 del 30 giugno 2008 consid.
2b). In altri termini, il ricorrente non poteva fare valere, al momento della
pronuncia della decisione impugnata, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% sull'arco di un anno. Già per questo motivo il ricorso deve
essere respinto.
10.3. Questo Tribunale rileva, altresì e in virtù segnatamente della perizia
particolareggiata E 213 dell'11 settembre 2008 (doc. 26 pag. 9 n. 11.4) e
dei rapporti del 20 aprile e 25 novembre 2009 dei dott. D._______ e
F._______ (doc. 28 e 35), che le affezioni diagnosticate al ricorrente fino
al momento della pronuncia della decisione litigiosa sono compatibili con
C-4955/2009
Pagina 12
l'esercizio dell'attività d'imbianchino – in misura praticamente totale o
comunque superiore al 60% – come peraltro ampiamente dimostrato
anche nei fatti dal ricorrente, almeno fino al 30 novembre 2008. Non
risulta altresì agli atti di causa documentazione medica oggettiva che
possa corroborare per il ricorrente la sussistenza di un'incapacità
lavorativa media del 40% sull'arco di un anno senza notevole
interruzione, il certificato medico del dott. E._______ del 23 luglio 2009
essendo peraltro stato emesso posteriormente alla data della decisione
litigiosa e lo stesso avendo un contenuto estremamente generico ed
impreciso sulla capacità residua del ricorrente nel tempo ad esercitare
l'attività d'imbianchino. Conseguentemente, questo Tribunale non rileva
alcun serio motivo per scostarsi dalla valutazione dell'autorità inferiore –
fondata sia sulla perizia medica particolareggiata E 213 del settembre
2008 sia sulle prese di posizione dei dott. D._______, medico del SMR, e
F._______, medico dell'UAIE – secondo cui il ricorrente è perfettamente
in grado d'esercitare l'attività di imbianchino in proprio. Nel rapporto del
20 aprile 2009 (doc. 28), il dott. D._______ ha in particolare rilevato che
l'insorgente è affetto da una psoriasi diffusa, localizzata principalmente
alle mani ed ai piedi, da una ventina d'anni. Ha certo sottolineato che,
allorquando questa malattia colpisce le mani, la stessa può avere
un'incidenza significativa sulla capacità lavorativa al momento della
manifestazione delle placche. Tuttavia, la comparsa delle placche è
imprevedibile e le stesse possono avere una durata molto variabile. Ha
altresì osservato che dalla perizia E 213 del settembre 2008 (doc. 26)
risulta che il ricorrente non presenta alcuna lesione psoriasica, senza che
l'accennata diminuzione di forza delle mani sia stata giudicata decisiva. Il
dott. F._______, nel rapporto del 25 novembre 2009 (doc. 35), ha inoltre
sottolineato che dalla documentazione medica agli atti non appare che le
lesioni cutanee siano di dimensioni e durata tali da impedire l'esercizio
della precedente attività in misura superiore al 60%. Ciò sarebbe
dimostrato pure dal fatto che benché la psoriasi sia stata diagnosticata da
una ventina d'anni, il ricorrente ha comunque continuato a svolgere
attività lavorativa, pure quale imbianchino. Questo Tribunale ha certo
preso atto del fatto che nella perizia E 213 è stata evidenziata
un'invalidità del 15% ritenuta in Italia conformemente alle disposizioni di
legge di detto Paese per la precedente attività d'imbianchino svolta
dall'insorgente. Sennonché, a tale riguardo giova rammentare che la
valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa
di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere
nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del
Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché consid.
2.4 del presente giudizio), fermo restando che la determinazione di un
C-4955/2009
Pagina 13
grado d'invalidità del 15% esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Peraltro, nella decisione
del 5 novembre 1992 (doc. 3), la B._______, contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente, non ha riconosciuto come malattia professionale
l'affezione cutanea di cui soffre il ricorrente.
10.4. Occorre altresì rilevare che, per costante giurisprudenza,
allorquando, come nel caso di specie, l'insorgente presenta una capacità
lavorativa praticamente totale nella precedente attività d'imbianchino in
proprio (lo stesso varrebbe anche per una capacità lavorativa superiore al
60%), l'applicazione del metodo straordinario per la determinazione del
grado d'invalidità non presuppone né la presa in considerazione dell'età
del ricorrente o del mercato equilibrato del lavoro, né un raffronto dei
redditi ipotetici o il riferimento a dei redditi comparativi nella medesima
professione, né l'esame della fase iniziale dell'attività indipendente in
questione, ma la percentuale d'incapacità lavorativa corrisponde allora al
grado d'invalidità (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_947/2008 del
29 maggio 2009 e sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
3642/2009 dell'8 marzo 2011 consid. 10.3.1).
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il
giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio
di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con
l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra
l'altro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome
manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di
rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.
12.
12.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 315.-, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett.
b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dal
ricorrente stesso il 10 settembre 2009.
12.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
C-4955/2009
Pagina 14
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 315.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 315.-, versato il 10 settembre 2009, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
C-4955/2009
Pagina 15
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: