Corte II I
C-4957/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, ,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4957/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), separato e padre di una figlia,
ha lavorato in Svizzera come muratore, con permesso per confinanti,
dal 1988 al 1992 e dal 2000 al 2005, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).
Il 10 agosto 2004 l'assicurato ha smesso di lavorare per malattia,
annunciando un'incapacità lavorativa completa alla S._______,
l'assicurazione malattia collettiva del suo datore di lavoro (incarto
S._______, doc. 1 a 132). Dopo aver preso a carico l'incapacità
lavorativa durante diversi mesi, la S._______ ha chiesto al dott.
An._______, specialista in medicina interna, di pronunciarsi sul caso.
Quest'ultimo, nel suo rapporto del 1° giugno 2005, ha posto la
diagnosi di leucemia mieloide cronica, coronaropatia monovasale e
diabete mellito, determinando, per l'attività di muratore, un'incapacità
lavorativa completa in forma duratura e stabile, come pure una
capacità lavorativa del 50%, sull'arco di mezze giornate, ossia del
25%, in attività medio-leggere (incarto S._______, doc. 1-4 e 1-5).
Il 14 dicembre 2004 l'assicurato, per il tramite dell'Istituto nazionale
italiano confederale di assistenza (INCA), ha formulato una domanda
di rendita d'invalidità nel canton Ticino (incarto AI, doc. 2).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'Ufficio invalidità
del canton Ticino (UAI) ha acquisito, in particolare, i documenti
seguenti:
- l'incarto dell'assicurazione malattia collettiva S._______,
- il questionario per il datore di lavoro, del 20 giugno 2005, dal quale si
evince che l'assicurato ha lavorato come muratore per l'impresa
generale di costruzioni "M._______ S.A.", dal 27 giugno 2000,
percependo un salario di Fr. 59'130.70 nel 2003 e di Fr. 36'986.45 nel
2004, mentre il salario orario che egli avrebbe ottenuto nel 2005
ammonta a Fr. 24.75. Dal questionario risulta pure che l'assicurato è
stato assente per malattia dal 10 agosto 2004 e che, in seguito, non
ha più ripreso il lavoro (incarto AI, doc. 7),
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- la perizia medica E 213 del dott. N._______, del 21 marzo 2005,
nella quale si evidenzia la diagnosi di leucemia mieloide cronica,
angina da sforzo, dislipidemia e obesità, come pure un grado
d'invalidità del 70% (incarto AI, doc. 8-11),
- il rapporto del dott. D._______, medico curante dell'assicurato, del 13
luglio 2005, corredato in particolare di referti ematologici, istologici e
angiografici, nel quale si fa stato della diagnosi di leucemia mieloide
cronica, cardiopatia ischemica cronica in tabagismo e dislipidemia,
con un'incapacità lavorativa completa e duratura dal 10 agosto 2004
(incarto AI, doc 9/1-3),
- la presa di posizione del dott. F._______, medico dell'UAI, del 22
novembre 2005, con la quale è stata chiesta al medico curante
dell'assicurato l'esecuzione di esami specialistici, in particolare
cardiologici e ematologici (incarto AI, doc. 11-1),
- il rapporto del dott. D._______, del 27 dicembre 2005, corredato
degli esami clinici richiesti dal dott. F._______, da cui risulta la
diagnosi di leucemia mieloide cronica, anemia, cardiopatia ischemica,
ipertensione arteriosa e steatosi epatica, con un'incapacità lavorativa
completa e duratura dal 10 agosto 2004, nonché
un'ipercolesterolemia, ininfluente sulla capacità lavorativa (incarto AI,
doc. 12/1-14),
- la presa di posizione del dott. F._______, del 4 gennaio 2006, il
quale, escludendo una patologia ischemica, ha constatato una
risposta ematologica completa dopo terapia della leucemia mieloide
cronica, ed ha richiesto una perizia al Servizio d'accertamento medico
dell'assicurazione invalidità (SAM), in particolare per valutare la
capacità lavorativa residua dell'assicurato come muratore e in altre
attività adeguate (incarto AI, doc. 13),
- la perizia pluridisciplinare del SAM, del 9 ottobre 2006, relativa ad
accertamenti ambulatoriali effettuati i giorni 6, 7 e 8 giugno 2006, nella
quale è posta la diagnosi di leucemia mieloide cronica e sindrome
lombovertebrale cronica, con influsso sulla capacità lavorativa, e di
ateromatosi coronarica, diabete mellito di tipo II e epatopatia di
probabile origine steatosica ed etiltossica, senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa. La capacità lavorativa è stata fissata al 30% come
muratore e al 100% in attività adeguate, a decorrere da settembre
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2005 (incarto AI, doc. 22).
Le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM si fondano
specificatamente sui referti seguenti:
• il rapporto ematologico della dott.ssa L._______, del 2 ottobre
2006, che attesta una lieve anemia stabilizzata, la cui terapia può
essere causa di disturbi soggettivi che possono in parte limitare
l'attività dell'assicurato e oggettivamente essere causa della stessa
anemia (incarto AI, doc. 22-14);
• il rapporto cardiologico e angiologico del Prof. G._______ e
del dott. S._______, dell'8 giugno 2006, con diagnosi di leucemia
mieloide, ateromatosi coronarica, diabete mellito di tipo II,
ipertensione arteriosa di grado II, dolori toracali di probabile origine
muscolo-scheletrica e dolori agli arti inferiori di probabile origine
muscolare. I due periti concludono all'assenza di motivi
cardiologici/angiologici che giustifichino una diminuzione della
capacità lavorativa (incarto AI, doc. 22-16);
- la presa di posizione del dott. F._______, del 26 ottobre 2006, che ha
stabilito, sulla base della diagnosi e del grado di capacità lavorativa
contenuti nella perizia del SAM, un'esigibilità completa per attività
rispettose dell'ergonomia del rachide, senza carichi eccessivi del
segmento lombare, con l'impossibilità di sollevare e trasportare carichi
oltre i 15 kg in modo ripetuto, che non implichino manipolazioni di
oggetti pesanti, in grado di permettere un'alternanza della postura di
lavoro da seduta ad eretta, senza dover mantenere posizioni statiche
con il tronco piegato in avanti (incarto AI, doc. 24),
- una lettera dell'INCA, del 22 dicembre 2006, con la quale sono stati
prodotti dei referti istologici e oncologici, eseguiti da gennaio a
dicembre 2006, che rivelano una leucemia mieloide cronica, una
cardiopatia ischemica, una dislipidemia, una modesta astenia e un
cariotipo maschile normale (incarto AI, doc. 26),
- la presa di posizione del dott. F._______, del 14 marzo 2007,
secondo cui i nuovi referti prodotti dall'INCA non attestano un
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (incarto AI, doc.
28),
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- il rapporto finale dei consulenti in integrazione professionale (CIP),
del 26 marzo 2007, nel quale è stabilito, partendo dalla diagnosi
contenuta nella perizia pluridisciplinare del SAM e dall'esigibilità
descritta dal dott. F._______, un grado d'invalidità del 25.45%,
arrotondato per difetto al 25%. Essi sono arrivati a questo risultato,
tenendo conto, da un lato, di un salario annuo da valido di Fr. 60'738.-
nel 2005, per un valore orario di Fr. 25.45, secondo i dati forniti dal
datore di lavoro, ma corretti verso l'alto per meglio adattarli alla realtà
della branca professionale; dall'altro lato, essi hanno considerato un
salario statistico annuo da invalido di Fr. 57'830.- (valore del 2004,
indicizzato al 2005), ridotto a Fr. 45'281.- in seguito a correttivi del 3%
per attività leggere, del 10% per svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari e ancora del 10% per i bisogni ergonomici,
derivato dalla categoria 4.2, attività semplici e ripetitive, valore
mediano, della tabella nazionale TA1 dei rilevamenti salariali statistici
dell'Ufficio federale di statistica (incarto AI, doc. 31).
C.
Il 5 aprile 2007 l'UAI ha così approntato un progetto di decisione,
tramite il quale ha manifestato la sua intenzione di riconoscere
all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata nel
tempo, dal 1° agosto al 31 dicembre 2005, considerato che da
settembre 2005 il suo stato di salute ha subito un miglioramento
determinante (incarto AI, doc. 32).
Dopo aver chiesto ed ottenuto l'incarto in visione, l'assicurato ha
presentato le sue osservazioni, affermando che il suo stato di salute
non è migliorato, e prodotto due nuovi certificati medici, uno del dott.
M._______, redatto il 2 maggio 2007, e l'altro del dott. D._______,
stilato il 10 maggio 2007 (incarto AI, doc. 38/2-3). Nel primo è posta la
diagnosi di leucemia mieloide cronica, episodi di angina pectoris e
lieve anemia, con la constatazione che la malattia è sotto controllo, ma
che l'assicurato deve proseguire la terapia a tempo indeterminato e
che non può svolgere attività fisica e lavorativa pesante. Nel secondo
si evidenzia la diagnosi di cardiopatia ischemica, dislipidemia e
lombalgia cronica in spondiloartrosi, da cui un'incapacità lavorativa
generale completa.
L'UAI ha quindi sottoposto i detti referti alla valutazione del dott.
F._______, il quale ha rilevato, nella sua presa di posizione del 15
maggio 2007, come essi non siano suscettibili di modificare le
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conclusioni a cui è giunto il SAM (incarto AI, doc. 39).
Con lettera del 12 giugno 2007, l'INCA ha prodotto un rapporto del
dott. Li._______, medico chirurgo e specialista in medicina legale e
delle assicurazioni, del 31 maggio 2007. In esso si fa stato di una
diagnosi di cardiopatia ischemica con stenosi del ramo discendente
della coronaria anteriore e enfisema polmonare con grave dispnea al
minimo sforzo fisico cronicizzati, tendenti ad un graduale
peggioramento, da cui un'incapacità lavorativa generale pari ad
almeno l'80% (incarto AI, doc. 43-3).
Chiamato dall'UAI a pronunciarsi su quest'ultimo referto, il dott.
F._______ ha osservato, nella sua presa di posizione del 20 giugno
2007, che le considerazioni del dott. Li._______ erano già state
esaurientemente prese in considerazione dal SAM per determinare la
capacità lavorativa come muratore e in attività adeguate, e che esse
non permettono di oggettivare un peggioramento dello stato di salute
dell'assicurato (incarto AI, doc. 46).
D.
Il 25 giugno 2007 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha quindi emesso una decisione che
riconosce all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1°
agosto al 31 dicembre 2005 (incarto AI, doc. 48).
Il 19 luglio 2007 l'assicurato ha interposto ricorso contro questa
decisione, tramite l'INCA, al Tribunale amministrativo federale,
chiedendo in sostanza che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità dal 1° agosto 2005, ma non limitata nel tempo, per il
motivo che, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione, il
suo stato di salute non è migliorato da settembre 2005. Egli ha pure
nuovamente prodotto gli ultimi rapporti dei dottori M._______,
D._______ e Li._______.
Nei loro allegati di risposta del 10 e 17 agosto 2007, l'UAI e l'UAIE
hanno proposto il rigetto del ricorso, osservando come gli ultimi
rapporti dei dottori M._______, D._______ e Li._______, siano già
stati valutati dal medico dell'UAI, secondo il quale essi non apportano
nulla di nuovo sul piano diagnostico.
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Nella sua replica del 14 settembre 2007, il ricorrente si è limitato a
ribadire la propria posizione.
E.
Con decisione incidentale del 19 settembre 2007, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 3 ottobre 2007.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
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indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è
stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni si estingue cinque
anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In deroga
a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
dell'assicurazione invalidità possono essere assegnate soltanto per i
dodici mesi precedenti la richiesta. Esse sono assegnate per un tempo
anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto
e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto
conoscenza.
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In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 14
dicembre 2004. Il Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi
ad esaminare se il ricorrente abbia diritto ad una rendita intera il 14
dicembre 2003 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se il diritto ad una rendita intera sia sorto tra tale
data ed il 25 giugno 2007, data della decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445, consid. 1.2 e
1.2.1).
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
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con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'Unione europea e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
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un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.
7.1 Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA.
Bisogna perciò conformarsi ai principi di questa disposizione per
verificare la legalità della decisione impugnata.
Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per
l'invalidità/OAI, RS 831.201).
7.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/
o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto
giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della
lite e dell'impugnazione. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V
413, consid. 2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164).
8.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 25 giugno 2007,
con la quale l'UAIE gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità limitata dal 1° agosto al 31 dicembre 2005, per il motivo, in
sostanza, che il suo stato di salute non sarebbe migliorato a partire da
settembre 2005.
9.
In concreto, come risulta dai dati economici e, in particolare, dal
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questionario per il datore di lavoro del 20 giugno 2005 (incarto AI, doc.
7), il ricorrente ha lavorato in qualità di muratore edile dal 27 giugno
2000, per nove ore al giorno e cinque giorni alla settimana,
percependo un salario orario di Fr. 24.75, ed ha interrotto la sua
attività lavorativa, il 10 agosto 2004, per malattia, senza più
riprenderla in seguito.
Da quanto precede è quindi lecito concludere che, almeno fino al 10
agosto 2004, le condizioni per il riconoscimento del diritto ad una
rendita d'invalidità non sono manifestamente soddisfatte. Per contro,
per il periodo successivo, è necessario fondarsi sulla documentazione
agli atti per valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno del ricorrente
(DTF 115 V 134 consid. 2 e 114 V 314 consid. 3c).
10.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
11.
11.1 In concreto, l'UAI, fondandosi sulle risultanze della perizia
pluridisciplinare del SAM (incarto AI, doc. 22), ha ritenuto, quale
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diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, una leucemia mieloide
cronica e una sindrome lombovertebrale cronica, mentre ha
determinato, quale diagnosi ininfluente sulla capacità lavorativa,
un'ateromatosi coronarica, un diabete mellito di tipo II e un'epatopatia
di probabile origine steatosica ed etildossica.
Considerato che queste conclusioni diagnostiche risultano essere
univoche agli atti e che, per di più, il ricorrente non le ha contestate
sulla base dei diversi referti medici da lui prodotti, il collegio giudicante
non intravede motivi per discostarsene.
11.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di una stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera dell'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
12.
12.1 Per quanto concerne le conseguenze, sul piano delle prestazioni
dell'assicurazione invalidità, delle affezioni diagnosticate, bisogna
rilevare che non è contestato il riconoscimento di una rendita intera dal
1° agosto 2005, ossia un anno dopo la cessazione dell'attività
lavorativa per malattia (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). Resta pertanto da
esaminare se l'UAI ha soppresso a giusta ragione la rendita dal 31
dicembre 2005.
12.2 La perizia pluridisciplinare del SAM (incarto AI, doc. 22) ha
rivelato che lo stato di salute del ricorrente è migliorato, da settembre
2005, in misura determinante, tale da permettergli di lavorare al 30%
come muratore e al 100% in attività adeguate. Da essa si evince,
inoltre, che la riduzione della capacità lavorativa in qualità di muratore
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fino al 30% è giustificata dalla presenza di lombalgie divenute croniche
nell'ambito di turbe statiche e degenerative della colonna dorsale, e di
un'anemia nell'ambito del trattamento oncologico.
Dal punto di vista ematologico, la dott. L._______ ha attestato, nel suo
rapporto del 2 ottobre 2006 (incarto AI, doc. 22-14), unicamente una
lieve anemia stabilizzata, la cui terapia può essere la causa della
stanchezza risentita soggettivamente dal ricorrente, la quale può
limitare quest'ultimo nell'esercizio della sua attività ed essere causa,
oggettivamente, della stessa anemia. Ciò detto, la dott. L._______ ha
rilevato che la malattia ematologica di base si trova in una situazione
stabile ed ottimale, considerato che il ricorrente ha raggiunto almeno
una risposta citogenetica completa, per cui la malattia, in questo stato
di remissione, non causa sintomi specifici.
Dal punto di vista cardiologico e angiologico, il Prof. G._______ e il
dott. S._______, dopo avere diagnosticato, nel loro rapporto dell'8
giugno 2006 (incarto AI, doc. 22-18), una leucemia mieloide,
un'ateromatosi coronarica, un diabete mellito di tipo II, un'ipertensione
arteriosa di grado II, come pure dolori toracali di probabile origine
muscolo-scheletrica e dolori agli arti inferiori di probabile origine
muscolare, hanno concluso che non sussistono motivi cardiologici e/o
angiologici che giustifichino una diminuzione della capacità lavorativa
del ricorrente.
Dal canto suo, il ricorrente ha prodotto diversi referti medici, eseguiti
nel 2006 e nel 2007, i quali sono stati esaurientemente valutati dal
dott. F._______. In particolare, quest'ultimo ha constatato che i
rapporti medici dei dottori M._______, D._______ e Li._______, redatti
durante maggio 2007, non hanno apportato nulla di nuovo sul piano
diagnostico in favore della tesi del ricorrente, secondo cui il suo stato
di salute non sarebbe migliorato da settembre 2005, ma sarebbe
piuttosto peggiorato. Inoltre, per quanto riguarda la capacità lavorativa,
i detti rapporti non fondano le loro conclusioni sulla base di una
motivazione chiara e puntuale, ma si limitano a definirne il grado,
contrariamente a quanto si può invece constatare nella perizia
pluridisciplinare del SAM e nella presa di posizione del dott.
F._______, del 26 ottobre 2006, la quale esplicita precisamente i limiti
funzionali delle attività esigibili (incarto AI, doc. 24).
Viste le considerazioni che precedono, il collegio giudicante non può
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che aderire alle conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM e
del medico dell'UAI, e riconoscere che lo stato di salute del ricorrente
è migliorato da settembre 2005, e che non è da allora peggiorato, per
cui la capacità lavorativa è pari, a decorrere da questa data, al 30%
come muratore e al 100% in attività adeguate.
13.
Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAI ha determinato, per il 2005, un salario annuo da
valido di Fr. 60'738.-, fondandosi su un salario orario di Fr. 25.45,
superiore al salario orario di Fr. 24.75 indicato dal datore di lavoro, e
un salario annuo da invalido di Fr. 57'830.-, ridotto in totale del 23%,
per tenere conto delle circostanze personali (attività leggera: 3%;
svantaggi salariali: 10%; ergonomia: 10%), a Fr. 45'281.-, derivato
dalla categoria 4.2, attività semplici e ripetitive, valore mediano, della
tabella nazionale TA1 dei rilevamenti salariali statistici dell'Ufficio
federale di statistica (incarto AI, doc. 31).
Così, procedendo al raffronto dei redditi da valido e da invalido per il
2005, secondo la formula [(60'738 – 45'281) x 100 : 60'738], risulta un
grado d'invalidità del 25.44%, arrotondato per difetto al 25% (DTF 130
V 121 consid. 3.2). Questo tasso è stato calcolato correttamente e,
siccome si tratta di un valore inferiore al 40%, esso non dà diritto ad
alcuna rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI).
14.
In definitiva, è quindi a giusto titolo che l'UAIE ha riconosciuto al
ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo,
dal 1° agosto al 31 dicembre 2005 (art. 88a cpv. 1 OAI).
Di conseguenza, visto quanto precede, la decisione del 25 giugno
2007 deve essere confermata e il ricorso respinto.
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15.
Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il
danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
16.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
quest'ultimo e compensate con l'anticipo versato il 3 ottobre 2007.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Visto l'esito della procedura, non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 3 ottobre
2007.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif.);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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