Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4961/2011
Sen t e n z a d e l 2 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 12 luglio 2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 12 luglio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ –
cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con figli (doc. A 91) – una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio
2010 al 31 marzo 2011, unitamente alla rendita completiva in favore dei
figli (doc. A 651 a 6512; v. anche doc. A 6513).
2.
2.1. L'8 settembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 12
luglio 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera d'invalidità anche successivamente al 31 marzo 2011, dal momento
che secondo la relazione medica del 24 agosto 2011 del medico curante,
allegata in copia al gravame, le affezioni di cui soffre comportano una
completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Infine, ha
formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 1).
2.2. Il 25 ottobre 2011, il medesimo ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
3.
Nella risposta al ricorso del 4 novembre 2011 (doc. TAF 5), l'UAIE ha
proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione
dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 6 ottobre 2011 (conclusione
principale; doc. TAF 5), il quale rinvia a sua volta alle annotazioni del
Servizio medico regionale (SMR) del 5 ottobre 2011. Secondo
quest'ultime è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre
l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare – comprendente una
valutazione cardiologica, psichiatrica e reumatologica – per definire
l'evoluzione della capacità lavorativa in attività adatta.
4.
4.1. Con provvedimento dell'11 novembre 2011, questo Tribunale ha
trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso del 4
novembre 2011, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
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B._______ del 6 ottobre 2011 e le annotazioni del medico SMR del 5
ottobre 2011, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse
opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni
a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento
medesimo (doc. TAF 6).
4.2. Il 14 novembre 2011, l'insorgente ha segnalato che "accogliamo
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio, come proposto in via
principale, degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda agli
ulteriori accertamenti necessari" (doc. TAF 7).
5.
5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
6.
6.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
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particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
6.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
7.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di
cui alla conclusione principale della presa di posizione del 6 ottobre 2011
dell'Ufficio AI del Cantone B._______ (peraltro il ricorrente, nello scritto
del 14 novembre 2011, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità
inferiore di cui alla risposta al ricorso del 4 novembre 2011) è giustificata
dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente
rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente
con un complemento dell'esame sullo stato di salute cardiaco (in
considerazione del tempo trascorso dalla valutazione del dicembre 2010
dello specialista in cardiologia [doc. A 385]; v. anche doc. A 381) e con
un esame sullo stato di salute psichico e reumatologico, che finora non
sono stati oggetto di alcun accertamento (sulla possibilità di un rinvio
all'autorità inferiore in siffatte circostanze anche alla luce della nuova
giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4). Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità
lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della
verosimiglianza preponderante.
7.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del
provvedimento dell'11 novembre 2011 di questo Tribunale dare al
ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i
dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale
nella sentenza in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento
ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di
causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a
detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314
consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi
all'UAIE la rendita intera per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 marzo
2011 attribuita con decisione dell'UAIE del 12 luglio 2011, e legata alla
problematica cardiaca – nel rapporto medico del dicembre 2010 (doc. A
385), il dott. C._______, specialista in cardiologia, ha ritenuto in modo
convincente che l'insorgente non può più esercitare la precedente attività
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di muratore, ma che lo stesso presenta, dal 15 dicembre 2010, una
capacità al lavoro completa (ossia del 100%) in un'attività sostitutiva
leggera confacente allo stato di salute – è già definitivamente acquisita. In
tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se l'(eventuale)
affezione psichica e/o l'affezione reumatologica, eventualmente un
peggioramento delle problematica cardiaca, possano avere un'incidenza
significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente in un'attività
sostitutiva adeguata a far tempo da dicembre del 2010. In effetti, e come
precedentemente accennato, non è ipotizzabile che la richiesta di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità venga respinta, dal
momento che la sola affezione cardiaca, già accertata in prima istanza,
comporta sicuramente ad essa sola la concessione di una rendita intera
dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011, come ritenuto nella decisione
impugnata (un'inabilità al lavoro totale dal 29 maggio 2009 al 15 dicembre
2010).
7.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda
al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto
nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti
delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.
8.
8.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
8.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti,
secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione
o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle
ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 800.,
tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal
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rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 12 luglio 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia
di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
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sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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