B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4970/2018
Sen t en z a d e l 2 2 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Daniel Stufetti,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Lina Ratano, Patronato I.N.A.P.A,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, nuova domanda di rendita
(decisione del 17 luglio 2018).
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Visto in fatto:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1968, è cresciuto in Svizzera dove
ha frequentato le scuole dell’obbligo ed ha lavorato dal gennaio 1985 a
dicembre 2005, come verniciatore e operaio generico, solvendo regolari
contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali-
dità. Nel corso del 2006 l’interessato ha trasferito il proprio domicilio in Ita-
lia, ad B._______ (LE), dove ha lavorato come muratore-pittore per diversi
datori di lavoro fino al 28 settembre 2012, per motivi di salute ed essendo
giunto al termine l’ultimo contratto di lavoro (doc. 11, 17, 18, 103 e 110
dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati re-
sidenti all’estero, detto in seguito UAIE).
B.
Il 22 gennaio 2014 A._______ ha depositato presso la sede INPS di
C._______ una prima richiesta volta al conseguimento di prestazioni
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 14). In esito all’istruttoria
con decisione del 27 agosto 2014 l’autorità inferiore ha respinto la richiesta
di prestazioni dell’assicurato, non avendo riscontrato un’incapacità al la-
voro media sufficiente nel corso di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 let. b
LAI (RS 831.20) ed avendo appurato che, nonostante il danno alla salute,
l’esercizio di un’attività lucrativa era sempre esigibile in misura sufficiente
ad escludere il diritto a una rendita (doc. 27).
C.
Il 6 marzo 2015 A._______ ha depositato una nuova domanda di presta-
zioni (doc. 56), che l’UAIE con decisione del 29 ottobre 2015 ha dichiarato
irricevibile secondo l’art. 87 cpv. 3 OAI (RS 831.201), non essendo stato
reso plausibile l’insorgere di una modifica rilevante del grado di invalidità
(doc. 75).
D.
D.a Una terza domanda di prestazioni è stata presentata dall’assicurato il
13 febbraio 2017 nuovamente presso la sede INPS di C._______ e tra-
smessa il 19 maggio 2017 all’UAIE (doc. 105), unitamente a numerosi do-
cumenti, di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto (doc. 76-104).
D.b Con presa di posizione del 21 novembre 2017 il Servizio medico re-
gionale dell’AI (in seguito: SMR) ha attestato che dai nuovi atti medici pro-
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dotti non emergeva alcuna diagnosi nuova e/o incapacitante, non riscon-
trando, sotto il profilo della plausibilità, alcun peggioramento dello stato di
salute (doc. 113).
D.c Con progetto di decisione del 12 dicembre 2017 l’UAIE ha quindi di-
chiarato irricevibile la domanda di prestazioni (doc. 114), avverso il quale
A._______ si è opposto producendo nuova documentazione medica (doc.
118-122).
D.d I nuovi atti sono stati sottoposti al SMR che, passando in rassegna le
varie patologie, non ha ritenuto sussistere elementi nuovi non precedente-
mente considerati. Nell’annotazione del 4 aprile 2018 sono quindi state
confermate le conclusioni a cui il SMR era già giunto in precedenza (doc.
124).
D.e Con il nuovo progetto di decisione del 15 maggio 2018, l’autorità infe-
riore, entrando nel merito della domanda dell’assicurato, ha respinto la do-
manda di prestazioni (doc. 128).
D.f Preso atto delle osservazioni del 15 giugno 2018 (doc. 129-132) e
dell’avviso del 10 luglio 2018 del SMR che, prendendo posizione sulle os-
servazioni e sulla documentazione medica agli atti aveva ritenuto non es-
servi elementi per cambiare la propria precedente valutazione (doc.134),
l’UAIE ha constatato che, malgrado il danno alla salute, l’esercizio di un’at-
tività lucrativa continuava ad essere esigibile in misura sufficiente da esclu-
dere il diritto alla rendita. Con decisione del 17 luglio 2018 ha pertanto con-
fermato il progetto di decisione, negando il diritto alle prestazioni di invali-
dità (doc. 135).
E.
Contro la decisione dell’UAIE, in data 28 agosto 2018, A._______, rappre-
sentato dall’avv. Lina Ratano, ha interposto ricorso dinnanzi al TAF, chie-
dendone l’annullamento, in ragione di un accertamento errato e incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti, il riconoscimento del diritto a una rendita
intera o in subordine parziale, la concessione dell’assistenza giudiziaria e
la rifusione delle spese e di adeguate ripetibili (doc. TAF 1). A sostegno
della propria richiesta ha prodotto numerosi documenti per lo più già agli
atti.
F.
Con risposta del 2 novembre 2018 l'UAIE, rimandando alle considerazioni
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esposte dal SMR nell’avviso del 12 ottobre 2018, che aveva ribadito le pro-
prie conclusioni, in assenza di elementi nuovi risultanti dagli atti medici pro-
dotti dall’assicurato, ha proposto la reiezione del gravame e la conferma
della decisione impugnata, ritenendo che la documentazione agli atti non
permetteva di oggettivare una modifica significativa dello stato di salute
rispetto al 2014 tale da giustificare l’attribuzione di una rendita (doc. TAF
6).
G.
Con decisione incidentale del 19 novembre 2018 la domanda di assistenza
giudiziaria è stata respinta e il ricorrente è stato invitato a versare un anti-
cipo di fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese processuali (doc. TAF
9), saldato fra il 6 e il 31 dicembre 2018 (doc. TAF 11, 16, mediante versa-
mento complessivo di fr. 811.49).
H.
Con il complemento al ricorso del 10 dicembre 2018 (doc. TAF 14) e con
la replica del 10 dicembre 2018 (doc. TAF 15) il ricorrente ha contestato la
tesi dell’autorità inferiore e si è sostanzialmente riconfermato nella propria
posizione, trasmettendo al contempo numerosi documenti medici, in parte
già agli atti, in parte inediti e di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in
diritto.
I.
Con duplica del 4 febbraio 2019 l’autorità inferiore ha fatto proprie le con-
clusioni esposte dal SMR il 25 gennaio 2019 – a cui aveva trasmesso per
esame la nuova documentazione medica prodotta – proponendo al Tribu-
nale adito, di accogliere il ricorso e retrocedere gli atti all'amministrazione
al fine di completare l’istruttoria mediante un accertamento bidisciplinare in
ambito reumatologico e psichiatrico, prima di emettere una nuova deci-
sione sul diritto ad un’eventuale rendita d’invalidità (doc. TAF 22).
J.
Con scritto dell’11 marzo 2019 A._______ ha dichiarato di accettare la pro-
posta avanzata dall’autorità inferiore. Egli ha inoltre chiesto il riconosci-
mento di congrue ripetibili, posto che la proposta dell’autorità inferiore è
giunta in una fase avanzata del procedimento (doc. TAF 24).
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e considerato in diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA) ed essendo state regolarmente pagate l’anticipo delle spese
giudiziarie (art. 63 cpv. 4 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e ri-
spettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA)
– è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le do-
mande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i neces-
sari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in partico-
lare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di
lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
2.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
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3.
3.1 Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della duplica, era la
liceità del mancato riconoscimento, da parte dell’UAIE, del diritto ad una
rendita intera o parziale di invalidità decorrente al più presto dal 1° agosto
2017, ossia sei mesi dopo il deposito della domanda di prestazioni (art. 29
cpv. 1 LAI).
3.2 Con duplica del 4 febbraio 2019 (doc. TAF 22), alla quale il ricorrente
ha aderito completamente (doc. TAF 24), l'autorità inferiore ha proposto
l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per
completare l'istruttoria tramite l’esperimento della perizia bidisciplinare
richiesta dal SMR. Nella presa di posizione del 25 gennaio 2019 la dr.ssa
D._______, specialista in medicina interna del SMR, non ha infatti ritenuto
possibile esprimersi in maniera esaustiva e conclusiva sull’incapacità
lavorativa dell’assicurato, che differenti medici specialisti italiani ritengono
totale, non essendo sufficientemente dettagliati i rapporti agli atti,
chiedendo a tale scopo l’erezione di una perizia in Svizzera in ambito
reumatologico e psichiatrico (allegata al doc. TAF 22).
4.
4.1 La proposta dell’autorità inferiore è senz’altro giustificata dalla neces-
sità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'as-
sicurazione invalidità.
La documentazione esibita sia in sede amministrativa che pendente ri-
corso, che dovrà essere attentamente esaminata dai periti coinvolti, ha in-
fatti reso manifeste le lacune nell’istruttoria eseguita prima dell’emissione
della decisione impugnata, in particolare la mancata considerazione rispet-
tivamente l’approfondimento della rilevanza delle affezioni di natura psi-
chiatrica come pure di quelle ortopedico-reumatologiche. Tali lacune, come
detto sopra, sono state messe in evidenza dai medici fiduciari dell’ammini-
strazione e vanno pertanto colmate nel senso da loro indicato (cfr. rapporti
allegati al doc. TAF 17).
4.2 Questo Tribunale rileva inoltre che – a fronte della diagnosi di “soffe-
renza radicolare periferica” esposta nella perizia E213 del 2 maggio 2017
(doc. 76) e delle considerazioni della dr.ssa E._______, specialista in ma-
lattie neurodegenerative (doc. 78, 86), nonché la sindrome parkinsoniana
evocata sia dalla dr.ssa F._______, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni nel rapporto del 20 aprile 2016 (doc. 77) che dal dr.
G._______, specialista in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
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in un rapporto privo di data (doc. 121) – anche un approfondimento spe-
cialistico in ambito neurologico e/o neuropsichiatrico risulta in concreto giu-
stificato. La sola valutazione da parte della dr.ssa D._______, che non di-
spone delle specializzazioni menzionate, non pare infatti sufficiente a fu-
gare ogni dubbio circa l’esistenza o meno delle problematiche indicate dai
suddetti medici e dall’impatto delle stesse sulla capacità lavorativa da un
punto di vista strettamente neurologico/neuropsichiatrico.
4.3 L’autorità inferiore procederà pertanto all’accertamento dello stato di
salute e della capacità di lavoro residua da un punto di vista complessivo,
segnatamente psichiatrico, ortopedico-reumatologico e neurologico e/o
neuropsichiatrico tramite l’esperimento di una perizia plurisciplinare in
Svizzera, conformemente ai principi della più recente giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 137 V 210), in particolare in materia di malattie
psichiatriche (DTF 143 V 409, 143 V 418, 141 V 281, 140 V 8).
4.4 In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale
pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99
consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per comple-
tamento dell'istruttoria, tramite l’esperimento di una perizia specialistica nel
senso indicato sopra, essendo sia un accertamento pluridisciplinare del
tutto carente agli atti sia alcuni aspetti completamente tralasciati. In as-
senza di un’istruttoria complementare in tal senso, non risulta pertanto pos-
sibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponde-
rante sull'esistenza delle condizioni per il riconoscimento di una presta-
zione assicurativa della LAI.
5.
Da quanto esposto discende che il ricorso dev’essere accolto, nel senso
che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto
dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione,
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato.
L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'amministra-
zione, il quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurato, secondo le
regole procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica pluridi-
sciplinare (DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una
visita approfondita nelle specializzazioni mediche indicate al consid. 4.3 ed
eventuali ulteriori accertamenti resisi necessari in corso d’istruttoria. Alla
luce delle nuove risultanze – e dopo aver esperito, se del caso, un’indagine
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economica completa e motivata – l'amministrazione AI si pronuncerà nuo-
vamente sul diritto dell'assicurato ad essere ammesso al beneficio di una
rendita di invalidità o di provvedimenti professionali.
6.
6.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
6.2 L’importo di fr. 811.49 versato fra il 6 e il 31 dicembre 2018 (doc. TAF
11, 16) a titolo di anticipo delle presunte spese processuali, verrà restituito
al ricorrente al momento della crescita in giudicato della sentenza.
6.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale
si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215
consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal pro-
filo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per com-
plemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'000 franchi, tenuto
conto del lavoro effettivo ed utile svolto dalla patrocinatrice della ricorrente.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
17 luglio 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pro-
nunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità.
2.
2.1 Non si prelevano spese processuali.
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2.2 L'importo di fr. 811.49 versato a titolo di anticipo delle spese proces-
suali, verrà ritornato al ricorrente al momento della crescita in giudicato del
presente provvedimento.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento; allegato: Formulario “indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: copia delle
osservazioni del 11 marzo 2019 [doc. TAF 24])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova
ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: