B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4975/2016
Sen t en z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita
(decisione del 6 giugno 2016).
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Visto in fatto:
A.
A.a In data 23 febbraio 2015 A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha
formulato all’Ufficio AI del Cantone B._______ (UAI) una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità
(doc. 5 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi-
curati residenti all’estero [UAIE]), in seguito allo sviluppo di dolori agli arti
superiori e alla diffusa difficoltà di movimento degli stessi (doc. 5, pag. 5).
B.
B.a L’autorità inferiore ha quindi avviato l’istruttoria assumendo agli atti l’in-
carto dell’assicuratore contro gli infortuni (doc. 6) e quello dell’assicuratore
malattia (doc. 9) dai quali è emerso che, in occasione di una banale caduta
avvenuta il 23 dicembre 2013, l’assicurato ha riportato una contusione a
entrambi i gomiti, soffrendo nei mesi successivi di dolore e formicolii agli
avambracci.
Nel mese di giugno 2014 l’insorgente si è rivolto al Pronto soccorso
dell’Ospedale di C._______, a causa di un dito della mano sinistra, gonfio
e doloroso (doc. 3 dell’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni, in se-
guito LAINF). Durante il trattamento (doc. LAINF 4-14) sono stati riscontrati
problemi neurologici ai due gomiti. Gli esami di EMG e di RM eseguiti fra
agosto e settembre 2014 hanno confermato un intrappolamento del nervo
ulnare a livello del tunnel cubitale (doc. LAINF 15, 18). L’assicurato è quindi
stato sottoposto il 22 novembre 2014 a un intervento di neurolisi bilaterale
del nervo ulnare (doc. M11 dell’incarto dell’assicurazione malattia).
B.b Il 3 febbraio 2015 è stato visitato per conto dell’assicuratore malattia
dal dr. D._______, specialista in medicina interna, che nel proprio rapporto
del 9 febbraio 2015, non potendo inquadrare i disturbi in una diagnosi pre-
cisa, ha consigliato l’esecuzione di indagini reumatologiche e neurologiche
(MRI e colonna cervicale in toto), possibilmente in regime stazionario (doc.
M14).
Da questi accertamenti, stando al rapporto neurologico della dr.ssa
E._______ del 9 giugno 2015 (doc. 42) e a quello reumatologico del dr.
F._______ del 22 giugno 2015 (doc. 44), è emersa la presenza di un qua-
dro fibromialgico.
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B.c L’autorità inferiore ha nel frattempo approntato degli accertamenti pro-
pri assumendo in particolare agli atti la perizia particolareggiata E 213 (doc.
22 e doc. 35 – copia firmata e datata 21 maggio 2015) del dr. G._______.
Nel rapporto finale SMR del 28 agosto 2015 il dr. H._______, dopo aver
contattato il dr. G._______, e ottenuto conferma della diagnosi di fibromial-
gia e della possibilità per l’assicurato di riprendere l’attività lavorativa abi-
tuale, ha stabilito un periodo d’inabilità al 100% dal 1° luglio 2014 al 22
giugno 2015 (data della visita reumatologica), seguito da una capacità la-
vorativa totale, sia in attività adeguata che in quella abituale, con la sola
limitazione di svolgere attività leggere con frequenti cambi posturali (doc.
47).
Raccolta ulteriore documentazione presso l’assicuratore malattia, in parti-
colare i rapporti del dr. I._______ del 31 agosto 2015 (doc. M19) e del 9
novembre 2015 (doc. M25), oltre che il rapporto reumatologico del dr.
J._______ del 8 ottobre 2015 (doc. M22) e del dr. G._______ del 3 novem-
bre 2015 (doc. M26), il 4 marzo 2016 il SMR ha ritenuto opportuno sotto-
porre l’assicurato a perizia psichiatrica, al fine di definire la presenza di
un’eventuale psicopatologia con influsso sulla capacità lavorativa dell’assi-
curato (doc. 55-56).
B.d In occasione della visita psichiatrica presso il SMR eseguita il 23 marzo
2016, l’insorgente ha trasmesso ulteriore documentazione medica, segna-
tamente il rapporto neurologico del 14 gennaio 2016 della dr.ssa
K._______, il rapporto psichiatrico del 9 febbraio 2016 del dr. L._______, il
rapporto del 10 marzo 2013 del dr. M._______, specialista in medicina le-
gale e delle assicurazioni e il rapporto ortopedico del 30 dicembre 2015 del
dr. N._______ (doc. 61). Sulla scorta di questi rapporti, il dr. O._______,
specialista in psichiatria e psicoterapia, ha escluso il 23 marzo 2016 la sus-
sistenza di componenti psicopatologiche (doc. 62).
Nell’annotazione SMR del 29 marzo 2016 il dr. H._______, prendendo atto
della valutazione del dr. O._______ e delle conclusioni tratte dal dr.
I._______, ha dunque riconfermato quanto già indicato nel rapporto finale
SMR del 28 agosto 2016 (doc. 63).
C.
In esito all’istruttoria, l’amministrazione cantonale ha quindi riconosciuto
all’assicurato un’inabilità lavorativa al 100% dal 1° luglio 2014 al 21 giugno
2015 e una capacità completa nella professione abituale a partire dal 22
giugno 2015. Non ritenendo adempiute le condizioni poste dall’art. 28 cpv.
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1 LAI, in assenza di un’inabilità lavorativa pari ad almeno il 40% durante
un anno senza interruzione (let. b) e non presentando più l’assicurato al-
cuna incapacità lavorativa a partire dal 22 giugno 2015, l’UAI cantonale ha
dunque negato, con progetto di decisione del 30 marzo 2016, il diritto ai
provvedimenti professionali e alla rendita di invalidità (doc. 64). Nonostante
le osservazioni esposte dall’assicurato il 5 aprile 2016 (doc. 65), il progetto
di decisione è stato confermato con provvedimento formale del 6 giugno
2016 (doc. 69), sulla base dell’annotazione SMR del 12 maggio 2016 (doc.
67).
D.
Contro la decisione dell'UAIE, in data 16 agosto 2016 (doc. TAF 1), l'inte-
ressato, patrocinato dall’avv. Pizzola, ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (TAF), contestando l’accertamento inesatto
dei fatti operato dall’amministrazione, che non ha tenuto in debito conto dei
fatti giuridicamente rilevanti, in particolare in relazione all’attuale stato di
salute nonché alla residua capacità lavorativa. L’insorgente ha chiesto dun-
que l’annullamento della decisione con conseguente riconoscimento di una
rendita intera d'invalidità, suffragando le proprie conclusioni mediante la
trasmissione di numerosi rapporti medici, per lo più già figuranti agli atti.
E.
In esito alla decisione incidentale del 21 settembre 2016 (doc. TAF 8), la
parte ricorrente ha versato l’anticipo di fr. 800.- corrispondente alle pre-
sunte spese processuali (doc. TAF 10, 11).
F.
Con risposta del 24 novembre 2016, l'UAIE, preso atto del preavviso
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI) del 21
novembre 2016, ha proposto la reiezione del gravame (doc. TAF 13).
G.
Con replica del 18 gennaio 2017 l’insorgente ha confermato le richieste
formulate nel ricorso (doc. TAF 15), producendo segnatamente il certificato
del dr. G._______ del 19 ottobre 2016, il rapporto del dr. Q._______ del 26
settembre 2016 e la relazione del Policlinico di R._______ del 23 settembre
2016.
H.
Preso atto della documentazione trasmessa e del parere esposto il 16 feb-
braio 2017 dal proprio SMR, con duplica del 17 febbraio l’UAI cantonale ha
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ritenuto opportuno procedere ad una rivalutazione del caso tramite l’espe-
rimento di una perizia medica pluridisciplinare in ambito neurologico, reu-
matologico e psichiatrico. Associandosi a tali conclusioni, con osservazioni
del 20 febbraio l’UAIE ha proposto al Tribunale adito di accogliere il ricorso,
annullare la decisione impugnata e retrocedere gli atti all'amministrazione
al fine di procedere agli accertamenti medici indicati sopra e pronunciare
una nuova decisione (doc. TAF 17).
I.
A._______, con scritto del 17 marzo 2017, ha dichiarato di concorda-re con
la proposta dell'UAIE di accogliere il ricorso e ritornare gli atti all’ammini-
strazione al fine di svolgere ulteriori accertamenti medici (doc. TAF 19). Egli
ha inoltre chiesto il riconoscimento di congrue ripetibili, posto che, ancor
prima di ricevere i documenti prodotti con la replica del 19 gennaio 2017,
l’autorità inferiore, disponeva di tutte le informazioni necessarie per giun-
gere alla medesima conclusione.
e considerato in diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
1.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
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(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le do-
mande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i neces-
sari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in partico-
lare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di
lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
2.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
3.
3.1. Nel caso di specie oggetto del contendere è la liceità del rifiuto, da
parte dell’UAIE, di riconoscere il diritto a rendita di invalidità e a provvedi-
menti professionali in ragione del mancato raggiungimento di un’inabilità
lavorativa pari al 40% per un anno consecutivo come previsto dall’art. 28
cpv. 1 let. b LAI e della completa ripresa della capacità lavorativa nell’atti-
vità abituale a decorrere dal 22 giugno 2015.
3.2. Con la duplica del 17 febbraio 2017 dell'UAI del Cantone B._______
alla quale si riferisce l'UAIE nel proprio memoriale del 20 febbraio 2017
(doc. TAF 17) e alla quale il ricorrente ha aderito completamente (doc. TAF
19), l'autorità inferiore ha proposto l'annullamento della decisione impu-
gnata con rinvio degli atti di causa per completare l'istruttoria tramite l’espe-
rimento di una perizia pluridisciplinare. Nell’annotazione SMR del 16 feb-
braio 2017 (allegata al doc. TAF 17), il dr. H._______ ha infatti ritenuto ne-
cessario tale ulteriore indagine peritale, a fronte del sospetto, posto dalla
nuova documentazione medica prodotta, di patologia neurologica emer-
gente.
3.3. Tale proposta è senz’altro giustificata dalla necessità di completare
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità
con riferimento allo stato di salute del ricorrente e ai fini di verificare la sua
capacità di lavoro residua da un punto di vista complessivo, segnatamente
psichiatrico, neurologico e reumatologico, tramite l’esperimento di una pe-
rizia pluridisciplinare, conformemente ai principi della più recente giurispru-
denza del Tribunale federale (DTF 137 V 210), in particolare in materia di
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sindromi senza patogenesi o eziologia chiare (DTF DTF 141 V 281, 140 V
8).
Infatti, dalla documentazione esibita in sede di replica, che dovrà essere
attentamente esaminata da parte dei periti, in particolare dal rapporto neu-
rologico della dr.ssa S._______ del 23 settembre 2016 e dall’esame
EMG/ENG del 19 dicembre 2015 (poi ripetuto in occasione della visita),
emerge il mancato reclutamento volontario in alcuni muscoli, in una situa-
zione di conduzione nervosa motoria e sensitiva comunque nella norma e
pur non essendovi sicuri segni di sofferenza neuroperiferica, “la riduzione
del reclutamento ha caratteristiche di deficit di attivazione cortico-spinale”
(allegato al doc. TAF 15). A mente del dr. Q._______, soltanto una volta
esperiti tutti gli esami strumentali e clinici, dai quali non sia emersa l’evi-
denza di patologie organiche, sarà possibile porre o escludere una dia-
gnosi di sindrome somatoforme di somatizzazione o eventualmente di con-
versione (rapporto del 26 settembre 2016 allegato al doc. TAF 15).
3.4. In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale
federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF
139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per
completamento dell'istruttoria, tramite l’esperimento di una perizia
specialistica nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico
consultato, essendo un accertamento pluridisciplinare del tutto carente agli
atti. In assenza di un’ istruttoria complementare in tal senso, non risulta
pertatno possibile determinarsi con il necessario grado della
verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per il
riconoscimento di una prestazione assicurativa della LAI.
3.5. A maggior ragione tenuto conto del fatto che, nel caso concreto, non
è necessario rendere attento l'assicurato della possibilità di ritirare il ricorso
secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in
DTF 137 V 314. In effetti non sussiste l'eventualità di una nuova decisione
dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF
137 V 314 consid. 3.2.4), ritenuto che il diritto alla rendita è stato negato.
4.
Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso
che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto
dei fatti rilevanti, viene annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato.
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L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, il
quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurato, secondo le regole
procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica pluridisciplinare
(DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una visita appro-
fondita nelle specializzazioni mediche indicate al consid. G e 3.3 e, alla
luce delle nuove risultanze, l'amministrazione AI si pronuncerà nuova-
mente sul diritto dell'assicurato ad essere ammesso al beneficio di una ren-
dita di invalidità o di provvedimenti professionali.
5.
5.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
5.2. L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.- (doc.
TAF 10, 11), versato il 29 settembre 2016, verrà restituito al ricorrente al
momento della crescita in giudicato della sentenza.
5.3. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale
si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215
consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal pro-
filo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per com-
plemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'000 franchi, tenuto
conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 6 giugno 2016
è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al com-
pletamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci nuova-
mente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità o a dei provvedi-
menti professionali.
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2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'importo di fr. 800.- versato in data 29 settembre 2016, verrà ritornato al
ricorrente al momento della crescita in giudicato del presente provvedi-
mento.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. (…); raccomandata; allegato: copia delle
osservazioni del 17 marzo 2017 [doc. TAF 19])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova
ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: