B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4989/2011
S e n t e n z a d e l 2 3 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey,
Cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, c/o B._______, …, 6982 Agno,
patrocinato dall'Avv. Mattia Guerra, Via Lugano 18 -
World Trade Center, 6982 Agno,
ricorrente,
Contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto di approvazione relativo alla decisione di massima
dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.
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Fatti:
A.
Tra il 2008 e il 2010 le autorità ticinesi competenti in materia di rilascio di
permessi agli stranieri hanno concesso a tre riprese a A._______ (di se-
guito: ricorrente o A._______), cittadino argentino nato il …, dei permessi
di dimora temporanea di una durata variabile tra i 30 ed i 120 giorni
all'anno, al fine di esercitare l'attività di consulente presso la B._______
(di seguito: B._______) di Agno.
B.
Con istanza del 1° dicembre 2010 all'intenzione della Sezione dei per-
messi e dell'immigrazione, la B._______ ha postulato il rilascio in favore
di A._______ di un permesso di dimora. La richiedente sostiene di essere
cresciuta negli ultimi anni grazie all'ottimo lavoro di consulenza svolto
dall'interessato; da qui l'esigenza di potere disporre dei suoi servigi a
tempo pieno e durante l'intera durata dell'anno. All'istanza erano allegati
una copia del contratto di lavoro, una lettera di motivazioni e un curricu-
lum vitae.
C.
In data 22 dicembre 2010 l'Ufficio della migrazione, Mercato del lavoro
del Cantone Ticino ha emesso una decisione preliminare con cui essa ha
accolto la richiesta di permesso di dimora temporaneo (12 mesi) a favore
di A._______ per poter esercitare l'attività di consulente presso la
B._______, rimanendo riservata l'approvazione dell'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM) conformemente all'art. 85 cpv. 2 dell'Ordi-
nanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrati-
va (OASA, RS 142.201). Il giorno stesso l'autorità cantonale ha trasmes-
so la causa all'UFM.
D.
Invitato dall'autorità federale a fornire delucidazioni in merito alla propria
richiesta di permesso, tra il gennaio ed il luglio 2011 l'interessato ha tra-
smesso documentazione inerente in particolare la situazione economica
della B._______, le attività da esso svolte in seno alla stessa e la sua re-
tribuzione.
E.
Con decisione del 4 agosto 2011, ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 OASA, l'UFM
ha rifiutato di approvare la decisione di massima emanata dalle autorità
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ticinesi. L'Ufficio federale ha evidenziato che, vista la relativa modicità e
precarietà della cifra d'affari che la società richiedente si prefigge di otte-
nere, la quale non consente neppure di garantire in maniera ragionevol-
mente sicura il versamento del salario dell'interessato, l'ammissione di
A._______ non avrebbe un impatto positivo durevole e relativamente si-
gnificativo sull'economia svizzera.
F.
Il 9 settembre 2011, A._______ ha interposto ricorso presso il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) avverso la detta
decisione chiedendone l'annullamento. Afferma in primo luogo che il ren-
dimento delle attività in corso e future, e dunque la cifra d'affari della
B._______, dipendono in gran parte dalla sua possibilità di operare in se-
no alla stessa, precisando nel contempo che i benefici sia umani che pro-
duttivi a lungo termine della sua presenza in Svizzera comporterebbero
un impatto positivo sull'economia elvetica. Il ricorrente sostiene inoltre
come egli, da diversi anni a beneficio di un permesso di soggiorno limitato
a 120 giorni, possiede il know-how, le conoscenze personali e linguistiche
necessarie per esercitare un'attività lucrativa presso la richiedente. L'inte-
ressato sottolinea infine che la propria retribuzione, fissata a fr. 5'000.--
mensili lordi con tredicesima sarebbe adattabile a dipendenza dello svi-
luppo dell'attività aziendale.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
9 novembre 2011, l'UFM ne ha postulato la reiezione. Esso ha essen-
zialmente confermato la decisione impugnata, osservando che le argo-
mentazioni esposte nel ricorso non potevano essere considerate.
H.
Con scritto del 6 dicembre 2011 all'intenzione del Tribunale, A._______
ha sostanzialmente ripreso quanto esposto nel suo ricorso.
I.
Invitato a pronunciarsi in merito al suddetto preavviso, con replica del 12
dicembre 2011, il ricorrente ha in larga misura ribadito le allegazioni for-
mulate in sede ricorsuale, rilevando inoltre che l'autorità federale avrebbe
applicato in maniera sistematica i principi generali e generici, senza debi-
tamente valutare la situazione particolare delle attività svolte da lui e dalla
B._______, ma limitandosi in sostanza ad evidenziare il proprio potere
d'apprezzamento per giustificare il respingimento del ricorso.
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J.
L'UFM con duplica del 27 gennaio 2012 e A._______ con osservazioni
dell'8 febbraio successivo hanno per l'essenziale riconfermato le proprie
argomentazioni esposte in precedenza.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni inerenti alla procedura d'approvazione di
decisioni preliminari di autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie giudica in via definitiva (cfr. art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun modo dai motivi
del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situa-
zione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid.
2 e sentenza A-2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ot-
tobre 2010 consid. 1.2 e 1.3).
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3.
In qualità di cittadino argentino, A._______ non soggiace né all'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circola-
zione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) né alla Convenzione del 4
gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (A-
ELS; RS 0.632.31). Quale cittadino di uno Stato terzo, la sua ammissione
nel mercato del lavoro svizzero si fonda sulla legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) e sulle corrispondenti ordinanze
di esecuzione, in particolare l'OASA.
4.
4.1 Giusta l'art. 40 cpv. 2 LStr, se non sussiste un diritto all'esercizio di
un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità
cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di
un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio ad un'attività
indipendente.
Conformemente all'art. 99 LStr (in relazione con l'art. 85 cpv. 2 LStr e l'art.
83 cpv. 1 lett. a OASA) il Consiglio federale determina i casi in cui i per-
messi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio, nonché le
decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavo-
ro sono soggetti all'approvazione dell'UFM. Quest'ultimo può inoltre rifiu-
tare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.
4.2 Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 32
LStr) o di un permesso di dimora (art. 33 LStr) con attività lucrativa, la de-
cisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
ai sensi dell'art. 83 OASA va sottoposta all'UFM per approvazione. L'UFM
ha la facoltà di rifiutare l'approvazione, conformemente all'art. 86 OASA.
Avendo la Confederazione competenza decisionale, essa non è legata al-
la decisione preliminare delle autorità cantonali (cfr. DTF 127 II 49 consid.
3a e DTF 120 Ib 6 consid. 3b seg.). La decisione del 22 dicembre 2010
dell'Ufficio della migrazione, Mercato del lavoro, sottostà quindi ad appro-
vazione e né l'UFM né il TAF sono vincolati da tale decisione e possono
discostarsene nell'ambito della procedura di approvazione.
4.3 Conformemente all'art. 18 LStr le persone di cittadinanza straniera
possono essere ammesse in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa di-
pendente se l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera (lett.a );
un datore di lavoro ne ha fatto domanda (lett. b) e sono soddisfatte le
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condizioni di cui agli art. 20 a 25 LStr (lett. c). Queste disposizioni preve-
dono misure limitative del numero dei primi permessi di soggiorno di bre-
ve durata e di dimora in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa (art. 20
LStr), la priorità d'impiego di lavoratori provenienti dal mercato interno e
dai mercati del lavoro degli Stati dell'Unione europea UE/AELS (art. 21
LStr), l'adempimento di condizioni equivalenti di lavoro e salario (art. 22
LStr), di condizioni personali (art. 23 LStr) e un'abitazione conforme ai
propri bisogni (art. 24 LStr).
4.3.1 Ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LStr, lo straniero di uno Stato terzo può
essere ammesso in Svizzera unicamente se è dimostrato che per tale at-
tività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno
Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle per-
sone che corrisponde al profilo richiesto. Sono considerati lavoratori indi-
geni i cittadini svizzeri, i titolari di un permesso di domicilio e i titolari di un
permesso di dimora autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa (cfr. art.
21 cpv. 2 lett. a-b LStr). I cittadini di uno Stato con cui è stato concluso un
accordo di libera circolazione delle persone sono attualmente i cittadini di
Stati dello spazio UE/AELS.
Al fine di concretizzare il suddetto principio di priorità, in vista della con-
clusione degli accordi bilaterali con l'UE sulla libera circolazione delle
persone, il 1° novembre 1998, è stato introdotto un sistema binario di re-
clutamento, che accorda ai cittadini di Stati dell'UE/AELS la priorità rispet-
to ai cittadini di altri Stati (cfr. sito internet dell'UFM
Temi > Lavoro/Permessi di lavoro > Non membri dell'UE/AELS > Politica
d'ammissione svizzera, ultimo aggiornamento: il 23 febbraio 2010, visitato
in gennaio 2013). Dal 1° gennaio 2011 alle cittadine e i cittadini di nazio-
nalità straniera che hanno conseguito un diploma presso una scuola uni-
versitaria in Svizzera si applica l'art. 21 cpv. 3 LStr (cfr. anche RU 2010
5957). Secondo l'art. 22 LStr per esercitare un'attività lucrativa in Svizze-
ra devono inoltre essere osservate le condizioni di lavoro e di salario u-
suali nella località, nella professione e nel settore.
4.3.2 L'art. 23 cpv. 1 e 2 LStr pone le condizioni personali d'ammissione
nel mercato svizzero del lavoro per le cittadine e i cittadini di Stati terzi. Il
permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in vista di esercitare
un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri
lavoratori qualificati. All'atto del rilascio del permesso occorre esaminare
se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e
sociale, le conoscenze linguistiche e l'età della persona interessata ne la-
scino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro
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e nel contesto sociopolitico. Il sistema d'ammissione binario, che dà prio-
rità alle persone elencate all'art. 21 LStr, viene sospeso qualora siano
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 23 cpv. 3 LStr. Vi è una deroga a
questo sistema d'ammissione se i cittadini di Stati terzi sono investitori e
imprenditori che mantengono posti di lavoro e ne creano di nuovi, perso-
ne riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo, con conoscenze
o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il biso-
gno, persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende
attive sul piano internazionale o persone la cui attività in Svizzera è indi-
spensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal
punto di vista economico (lett. a-e).
5.
5.1 Nella specie è litigiosa la questione di sapere se le condizioni poste
dalle suddette disposizioni sono adempiute. Occorre sottolineare che
nell'ambito dell'ammissione di cittadini stranieri in vista di esercitare un'at-
tività lucrativa il legislatore ha voluto un'immigrazione restrittiva di cittadini
di Stati terzi (non membri dell'UE e dell'AELS). Essa deve pertanto esse-
re subordinata all'interesse dell'economia svizzera. Va evitato il manteni-
mento di una struttura con manodopera poco qualificata a basso costo,
come occorre pure evitare di favorire interessi particolari in seno all'eco-
nomia. L'immigrazione legata al mercato del lavoro va orientata in funzio-
ne dell'integrazione a lungo termine degli stranieri sul mercato del lavoro
e nella società svizzera, nonché dell'equilibrio dell'occupazione e di un
miglioramento della struttura del mercato del lavoro, secondo l'obiettivo
formulato all'art. 1 della previgente Ordinanza sull'effettivo degli stranieri
(OLS, RU 1986 1791; rinvii completi inerenti all'OLS all'art. 91 cifra 5 OA-
SA; cfr. Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo
2002 in: FF 2002 3327, in particolare il punto 1.2.3 pag. 3342).
5.2 Preliminarmente si rammenta che A._______, cittadino argentino, non
può beneficiare del principio della priorità e potrebbe pertanto essere
ammesso solo nella misura in cui non sia possibile reclutare la manodo-
pera necessaria né tra i lavoratori indigeni né tra quelli provenienti dallo
Spazio UE/AELS. Il principio della priorità dei lavoratori indigeni va osser-
vato in ogni caso e indipendentemente dalla situazione economica e
dall'occupazione.
A tale proposito i datori di lavoro devono rendere verosimili gli sforzi di ri-
cerca di manodopera prioritaria. Essi devono dimostrare un autentico
prodigarsi nel tempo e in maniera adeguata in vista dell'occupazione del
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Pagina 8
posto in questione con persone in cerca di impiego all'interno del Paese e
dello spazio UE/AELS. In particolare devono attestare di aver esposto il
bando di concorso del profilo ricercato nei canali usuali del settore lavora-
tivo in questione, ad esempio mediante inserti nei giornali quotidiani e
specialistici del settore oppure negli appositi siti internet. I posti vacanti
vanno annunciati agli Uffici regionali di collocamento (URC), indicando
che il bando di concorso va esteso anche all'European Employment
System ([EURES] sistema di collocamento dell'UE). Le ricerche di perso-
nale prioritario non deve infatti essere inteso quale mero requisito per ot-
tenere l'autorizzazione richiesta per una determinata persona. Al contrario
i datori di lavoro devono dimostrare di non essere riusciti, nonostante au-
tentici sforzi di ricerca, a trovare personale prioritario che rispondesse al
profilo richiesto (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
2216/2010 del 12 agosto 2010 consid. 7.3). Le persone prioritarie non
possono inoltre essere escluse per criteri di capacità che non hanno nes-
suna rilevanza, segnatamente come nel caso di esigenze di capacità lin-
guistiche o altre competenze professionali che hanno un'esigua impor-
tanza per il profilo ricercato (cfr. Istruzioni dell'UFM
Documentazione > Basi legali > Istruzioni e circolari > I. settore degli
stranieri > 4 Soggiorno con attività lucrativa, versione del 30 settembre
2011 (stato 1° dicembre 2012), visitato in gennaio 2013; di seguito: Istru-
zioni LStr).
5.3 Nelle specie, con scritto del 9 febbraio 2011 all'intenzione delle autori-
tà ticinesi, la B._______ si è limitata ad affermare di non avere eseguito
delle ricerche di personale in Svizzera in quanto per sviluppare i progetti
in atto essa necessiterebbe delle conoscenze specifiche e geografiche di
A._______ (cfr. doc. 1 allegato K pag. 2), concetto peraltro ribadito a più
riprese negli allegati di causa. Alla luce dei fatti non emergono pertanto
sforzi concreti e prolungati di ricerca di personale proveniente dal merca-
to interno o dallo spazio UE/AELS che corrisponda al profilo richiesto.
Come rilevato in precedenza il principio della priorità prevede ricerche
circostanziate e prolungate di personale residente in Svizzera o di cittadi-
ni di Stati membri dell'UE/AELS. Ciò non è il caso nella presente fattispe-
cie. Già solo per questo motivo il ricorso deve essere respinto.
6.
6.1 Mediante decisione del 4 agosto 2011 l'UFM ha rifiutato di concedere
a A._______ un permesso di soggiorno di breve durata per esercitare l'at-
tività di consulente presso la B._______ in quanto, vista la relativa modi-
cità e precarietà della cifra d'affari che la suddetta società si prefigge di
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Pagina 9
ottenere, la quale non consente neppure di garantire in maniera ragione-
volmente sicura il versamento del salario dell'interessato, l'ammissione
del ricorrente non avrebbe un impatto positivo durevole e relativamente
significativo sull'economia svizzera.
Nel proprio gravame del 9 settembre 2011, il ricorrente ha postulato l'an-
nullamento della decisione, facendo essenzialmente valere che il rendi-
mento delle attività in corso e future della B._______, e quindi la sua cifra
d'affari, dipendono in gran parte dalla possibilità offertagli di operare in
seno alla stessa e precisando nel contempo che i benefici sia umani che
produttivi a lungo termine della sua presenza in Svizzera comporterebbe-
ro un impatto positivo sull'economia elvetica.
6.2 Occorre pertanto valutare se le condizioni poste dall'art. 18 lett. a LStr
e concretizzate dalle Istruzioni LStr sono o meno adempiute nella fatti-
specie, vale a dire determinare se il rilascio in favore di A._______ di un
permesso di dimora temporaneo per esercitare un'attività di consulenza
presso la B._______ è nell'interesse dell'economia svizzera.
Le Istruzioni LStr prevedono che nell'esame relativo all'ammissione di cit-
tadini di Stati terzi sul mercato svizzero del lavoro occorre considerare la
situazione del mercato del lavoro, lo sviluppo economico sostenibile e la
facoltà degli stranieri interessati di integrarsi. Occorre evitare il manteni-
mento di una struttura con manodopera poco qualificata a basso costo,
come occorre pure evitare di favorire interessi particolari. Occorre inoltre
evitare che stranieri appena entrati in Svizzera facciano concorrenza, in
modo indesiderato, alla manodopera indigena e provochino un dumping
salariale e sociale, accettando di lavorare a condizioni salariali e lavorati-
ve inferiori (cfr. Istruzioni LStr § 4.3.1).
Giova innanzitutto rilevare che le istruzioni amministrative, nel caso in e-
same le Istruzioni LStr, fissano dei parametri concreti per valutare un ca-
so specifico, garantendo una prassi uniforme e coerente. I tribunali non
sono di principio vincolati dalle istruzioni amministrative. Ciò nonostante,
l'autorità di ricorso non si scosta senza un valido motivo dalla prassi am-
ministrativa, tanto meno laddove esistono delle istruzioni, che concretiz-
zano le disposizioni di legge e ne consentono un'interpretazione appro-
priata al singolo caso (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI / MARKUS
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a ediz., Berna 2009, § 41 cifra
11 segg.; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLLMANN, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 6a ediz. Zurigo/ San Gallo 2010, cifre 123 segg.:
DTF 133 V 257 consid. 3.2; DTF 130 V 163 consid. 4.3.1 pag. 171 segg.;
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DTF 129 V 67 consid. 1.1.1 pag. 68 con ulteriori riferimenti). Nell'ambito
dell'ammissione di manodopera proveniente da Paesi terzi, questa prassi
è tanto più giustificata, siccome le istruzioni sono redatte in collaborazio-
ne con le associazioni professionali interessate (cfr. sentenza del Tribuna-
le amministrativo federale C-140/2010 del 24 gennaio 2012, consid. 6.4).
6.3 In concreto, negli atti di causa A._______ sottolinea a più riprese co-
me lo sviluppo dei progetti presenti e futuri della B._______, e quindi
l'aumento della cifra d'affari della stessa, siano legati a doppio filo con la
sua possibilità di operare a tempo pieno in seno alla società. La
B._______ sostiene che la presenza costante del ricorrente in Svizzera
permetterebbe nei tre anni successivi un incremento minimo certo del
150% della sua cifra d'affari, sviluppo riconducibile tanto a contratti di
mandato già sottoscritti (cfr. doc. 1 allegati M e O), quanto a contatti che
verosimilmente A._______ svilupperà tra i clienti europei e quelli dell'A-
merica latina (cfr. doc. 1 allegati J e N). Ora, pur riconoscendo le oggetti-
ve difficoltà per la società di quantificare la sua cifra d'affari futura, le sue
proiezioni si fondano per lo più su supposizioni e valutazioni personali del
tutto ipotetiche ed aleatorie. Per quanto attiene ai benefici in termini pro-
duttivi ed umani per l'economia svizzera della presenza continua del ricor-
rente sul territorio della Confederazione, la B._______ prevede in un tri-
ennio l'assunzione di due ulteriori collaboratori per l'evasione dell'accre-
sciuto giro d'affari, nonché la concessione in outsourcing di mandati ad
imprese locali, con conseguenti vantaggi fiscali per lo Stato (cfr. doc. 1 al-
legato N). Allo stesso modo, nella sua replica del 12 dicembre 2011 il ri-
corrente sostiene che, vista l'incremento dell'attività e della cifra d'affari, vi
sarebbe la concreta possibilità che la società assuma nuovo personale
(cfr. doc. 7 pag. 2). Pure in questo caso siamo in presenza di considera-
zioni e valutazioni soggettive non suffragate dai necessari riscontri proba-
tori. Alla luce di quanto esposto, si constata come il ricorrente non abbia
provato, o comunque reso sufficientemente verosimile, che l'eventuale ri-
lascio in suo favore di un permesso di dimora temporaneo per esercitare
l'attività di consulente presso la B._______ comporti un impatto positivo
durevole e relativamente significativo sull'economia svizzera.
Visto quanto precede i criteri posti dall'art. 18 lett. a LStr, concretizzati
nelle Istruzioni LStr e inerenti l'interesse dell'economia svizzera non sono
adempiuti.
7.
In conclusione, ne discende che le condizioni d'ammissione sancite dagli
art. 18 a 24 LStr non sono soddisfatte. Di conseguenza, l'UFM con deci-
C-4989/2011
Pagina 11
sione del 4 agosto 2011 non ha violato il diritto federale, né abusato del
suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in
modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la deci-
sione non è inadeguata (art. 49 PA).
Per questi motivi il ricorso va respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamen-
to del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il
5 ottobre 2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (con incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Mercato del
lavoro, Bellinzona, per informazione e con incarto cantonale di ritorno.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione: