Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4990/2010
Sen t e n z a d e l 1 2 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine HirsigVouilloz, Elena AvenatiCarpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione dell'8 giugno 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1988 al
1995 e dal 1998 al 2006, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia (doc. 27), i superstiti e l'invalidità (AVS/AI),
durante tali periodi. Dal 1° aprile 2003 egli era alle dipendenze di una
ditta di metalcostruzioni nella zona di confine in qualità di
metalcostruttore, in ragione di 4042 ore settimanali (a dipendenza della
stagione; doc. 15). Il dipendente è rimasto assente dal lavoro per ragioni
di salute (in base all'incarto della CM Helsana) dal 15 dicembre 2005 al
16 aprile 2006, dal 17 aprile al 17 agosto 2006 (50%), dal 18 al 27 agosto
2006, dal 28 agosto al 28 dicembre 2006 ed avrebbe ripreso il lavoro il 29
dicembre 2006.
B.
In data 15 febbraio 2006/23 febbraio 2007, A._______ ha presentato una
domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 4, 67). Tale richiesta sarebbe stata
trasmessa all'Ufficio AI del Cantone Ticino solo in data 25 gennaio 2007
(doc. 171). L'Ufficio AI ha fatto esibire l'incarto della Cassa malati
Helsana. Da questo risulta in particolare una perizia del 13 giugno 2006
del Dott. Goldinger, reumatologo, Mendrisio (doc. 111 inc. CM).
L'esperto indica in sostanza la diagnosi di claudicatio spinalis con
prevalenza nella gamba destra da canale spinale stretto di origine
degenerativa in osteocondrosi plurisegmentale con corrispondente
spondilo artrosi, stato dopo emilaminectomia L5 ed L4 a destra nel 1980,
ernia discale calcificata in sede paramediana laterale destra di L5/S1,
esiti di lesione traumatica dei flessori del IV dito mano destra, stato dopo
frattura scomposta dell'avambraccio sinistro plurioperata. L'esperto indica
che il paziente è da considerarsi invalido almeno al 50% nella sua attività.
In un'attività adeguata, a determinate condizioni di porto pesi, posture,
marcia, ecc., l'interessato sarebbe abile in misura completa.
Da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Varese è
pervenuta una perizia medica particolareggiata datata 7 settembre 2006
(doc. 11) facente stato di una stenosi congenita serrata del canale
lombare pluriaggravata da sindrome cronica della cauda equina e da
ernia discale multipla e recidivante in D11 fino ad S1, in uomo che lavora
in usura. La perizia ritiene un tasso d'invalidità del 75%.
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Dopo avere acquisito diversa documentazione oggettiva riguardante
interventi e cure, l'incarto è stato risottoposto al Dott. Andreoli, medico
dell'Ufficio AI cantonale, il quale, nella sua relazione del 15 maggio 2007,
accertato che l'interessato non si è più presentato al lavoro dal 1° gennaio
2007, ha proposto di ammettere un'incapacità di lavoro del 50% da
giugno 2006 e del 100% dal gennaio 2007 fino a 6 mesi dopo l'intervento
chirurgico programmato. Dopo tale data, una procedura di revisione
d'ufficio avrebbe dovuto essere intrapresa (doc. 21.1). Nel rapporto del 15
giugno 2007, il Consulente in integrazione professionale (CIP), ha aderito
alla soluzione proposta (doc. 24).
Mediante decisione del 9 ottobre 2007 (doc. 31), l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), competente per emanare decisioni riguardanti assicurati non
residenti in Svizzera, ha erogato in favore di A._______ una mezza
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
dicembre 2006 al 31 marzo 2007 ed una rendita intera AI dal 1° aprile
2007.
C.
Alla fine del 2007 l'amministrazione ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita (doc. 321).
Nel questionario personale per la revisione della rendita l'assicurato
afferma che il suo stato di salute è rimato invariato (doc. 33). Il datore di
lavoro ha compilato un questionario l'11 gennaio 2008 dal quale non si
comprende se l'interessato lavori ancora (doc. 34). Il medico curante del
nominato, nel rapporto del 16 gennaio 2008, considera il paziente invalido
in misura totale dal 7 aprile 2007 (formulario del 16 gennaio 2008, doc.
351). Un succinto rapporto di visita ortopedica del 10 ottobre 2007 fa
stato di deficit peronei a destra ed effetto stenico tricipite surale a sinistra
ed iostesia L3 (doc. 357).
Nel rapporto del 18 agosto 2008, il Dott. Andreoli ha proposto di far
eseguire un accertamento approfondito (doc. 371). L'incarico è stato
affidato al Dott. Salani, specialista in reumatologia, Lugano, il quale ha
visitato l'assicurato il 18 novembre 2008. Nella relazione dello stesso
giorno il Dott. Salani ha rilevato la diagnosi con influenza sulla capacità di
lavoro di "stato dopo intervento di decompressione posteriore di L1/5 e
foraminotomia multipla bilaterale per canale spinale stretto con residui di
disestesie diffuse agli arti inferiori (aprile 2007), paresi dell'estensione
della caviglia e delle dita del piede destro e della flessione del piede
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sinistro in presenza di importanti disturbi degenerativi del rachide lombare
(osteocondrosi, disco artrosi, discopatie multiple), e statiche (perdita della
lordosi fisiologica del rachide lombare e scoliosi lombare alta destro
convessa); stato da dicembre 2005 con aggravamento da aprile 2007;
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro: esiti di lesioni
traumatiche del flessore del IV dito della mano destra con impossibilità di
flettere le articolazioni IFP e IFD più di 10 anni fa, stato dopo frattura
scomposta dell'avambraccio sinistro nel 2002". L'esperto incaricato
giudica che l'interessato non può più svolgere il suo precedente lavoro di
metalcostruttore. Nell'ambito di attività di sostituzione a ben determinate
condizioni (attività sedentaria, leggermente piegata in avanti, con
possibilità occasionale di movimento, esclusione di porto pesi oltre 5 kg,
esclusione di certe posture) il peritando presenta una capacità di lavoro
del 75% (doc. 39).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Andreoli, il quale ha ripreso
diagnosi e valutazione esposte dal Dott. Salani (doc. 40).
Il caso è stato sottoposto in esame al CIP. Lo stesso ha calcolato
l'incapacità di guadagno subita dall'assicurato nell'ambito di una nuova
attività di sostituzione. Il confronto è stato fatto su valori del 2008. Il
nominato avrebbe percepito come metalcostruttore un introito annuo di
57'980 franchi; in attività sostitutive egli avrebbe potuto conseguire un
introito di 59'979 franchi (4'806. x 12 = 57'672, dato statistico fondato su
40 ore settimanali di lavoro; adeguato alle ore effettive di 41,6 settimanali,
ne risulta un importo di 59'979 franchi). Per un'attività svolta al 75%, si
ottiene un reddito di 44'984.25 franchi. Questo importo deve essere
ridotto del 12.2% per scapito salariale di categoria (parallelismo) e del
15% per motivi personali (età, handicap): ne risulta un reddito dopo
l'invalidità di 33'572 franchi. A confronto con il reddito da valido di 57'980
franchi, si ottiene una perdita di guadagno del 42% (doc. 43).
Con progetto di decisione del 19 gennaio 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la riduzione della rendita da intera ad un quarto (doc. 47).
Agendo in nome e per il conto di A._______, il Patronato INCA di
Bellinzona ha fatto presente che le condizioni di salute del proprio
assistito non sono per nulla migliorate (doc. 51). Produce una relazione
medica del Dott. Prestamburgo del 9 febbraio 2010 (doc. 512). Questo
medico, dopo avere rilevato la diagnosi posta dal Dott. Salani ed avere
attestato anche problemi di conflitto subacromiale delle spalle di natura
limitante (RM) e una fenomenologia artrosica rotulea alle ginocchia
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bilaterale, considera molto limitate le attività ancora esigibili da parte del
paziente.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Andreoli, il quale, nella
relazione del 17 maggio 2010, ha affermato che quanto contenuto nella
perizia del Dott. Prestamburgo non apporterebbe modifiche considerevoli
rispetto a quanto accertato dal Dott. Salani (doc. 55).
Mediante decisione dell'8 giugno 2010, l'UAIE ha comunicato al
Patronato INCA di Bellinzona che la rendita intera finora percepita
dall'interessato sarebbe ridotta a un quarto a partire dal 1° agosto 2010
(doc. 593).
D.
Con il ricorso depositato il 9 luglio 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, sostiene che il Dott. Salani
non avrebbe posto in evidenza un miglioramento delle sue condizioni di
salute dopo l'intervento e che, oltretutto, si sono aggiunte problematiche
alle spalle e alle ginocchia non considerate dal perito. Egli chiede dunque
il ripristino dell'intera prestazione AI da agosto 2010.
E.
Nella sua risposta di causa del 26 luglio 2010, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per
quanto occorra, si riferirà nei considerando in diritto del presente giudizio.
Anche l'UAIE, nelle osservazioni del 28 luglio 2010, propone la reiezione
del ricorso.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 7 settembre
2010, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Con decisione incidentale del 9 settembre 2010, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un
anticipo di 300 franchi, corrispondente alle presunte spese processuali.
Detto anticipo è stato versato l'11 ottobre 2010.
Con ordinanza del 28 novembre 2011, questo Tribunale ha informato la
parte ricorrente che era sua intenzione annullare la decisione impugnata
e di rinviare la causa all'autorità inferiore affinché proceda a nuovi
accertamenti medici. Visto l'esito prospettato del ricorso, il Tribunale ha
dato alla parte ricorrente la facoltà di ritirare il ricorso. Con lettera
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depositata alla posta il 22 dicembre 2011, il ricorrente ha comunicato di
volere mantenere il gravame.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
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Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'8 giugno 2010, data
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dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V citata). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia tenere
conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando
essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche
121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
5.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
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guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
6.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
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Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di
fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, p. 15).
6.4. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 9 ottobre 2007, con la
quale l'Ufficio AI ha erogato in favore dell'assicurato prima una mezza
rendita e poi una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
e l'8 giugno 2010, data della decisione impugnata.
8.
8.1. L'interessato non lavora più da inizio 2007.
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
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8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
9.1. Quando venne riconosciuta la rendita intera AI dal punto di vista
medico risultava che l'assicurato soffriva di claudicatio spinalis con
prevalenza alla gamba destra con/da canale spinale stretto di origine
degenerativa in osteocondrosi plurisegmentale con corrispondente
spondilo artrosi, stato dopo emilaminectomia L5 ed L4 a destra per ernia
discale (1980), ernia discale calcificata in sede paramediana bilaterale
destra di L5/S1, esiti di lesione traumatica dei flessori IV dito della mano
destra con impossibilità di flettere l'articolazione IFP ed IFD; stato dopo
frattura scomposta dell'avambraccio sinistro necessitando di due
interventi chirurgici (cfr. perizia del Dott. Goldinger per la CM Helsana del
13 giugno 2006). Va rilevato che il Dott. Andreoli, medico dell'Ufficio AI,
nel maggio 2007, ha preso atto che l'interessato era stato operato
nell'aprile precedente (decompressione posteriore di L1/5), per cui
andava ammessa un'incapacità di lavoro in qualsiasi ambito a partire da
gennaio 2007.
9.2. Al momento della revisione in esame il Dott. Salani (perizia del 18
novembre 2008, doc. 391) ha rilevato la diagnosi con influenza sulla
capacità di lavoro del paziente: stato dopo intervento di decompressione
posteriore di L1/5 e foraminotomia multipla bilaterale per canale spinale
stretto con residue distesie diffuse degli arti inferiori, paresi
dell'estensione della caviglia e delle dita del piede destro e della flessione
del piede sinistro in presenza di importanti disturbi degenerativi del
rachide lombare (osteocondrosi, discartrosi, spondilo artrosi, discopatie
multiple), e statiche (perdita della lordosi fisiologica del rachide lombare e
scoliosi lombare alta destroconvessa); da dicembre 2005 con
aggravamento da aprile 2007. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
di lavoro: esiti di lesioni traumatiche del flessore del dito IV della mano
destra con impossibilità di flettere le articolazioni IFP e IFD più di 10 anni
fa, stato dopo frattura scomposta dell'avambraccio sinistro.
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Il Dott. Prestamburgo, specialista in ortopedica, ed autore della relazione
9 febbraio 2010 (doc. 512) esibita in sede di audizione, oltre alla diagnosi
ortopedica dorso lombare, attesta anche un quadro di conflito
sottoacromiale delle spalle con disturbi prevalenti a destra. Egli accenna
ad una RMN bilaterale delle spalle del 6 febbraio 2010 che
documenterebbe tale quadro degenerativo (…). Inoltre, il Dott.
Prestamburgo rileva artrosi femororotulea bilaterale da sottoporre a
migliore accertamento radiografico.
10.
10.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il Dott. Salani ha affermato che il paziente non potrebbe più
svolgere il suo precedente lavoro di metalcostruttore, mentre in attività
sostitutive potrebbe ancora lavorare a determinate condizioni in misura
del 75% al massimo. Queste condizioni consistono in un'attività
essenzialmente sedentaria, ma con posizione leggermente piegata in
avanti e che possa permettere di alzarsi brevemente ogni 1 o 2 ore;
l'interessato non deve rimanere fermo in piedi per più di qualche minuto, il
suo perimetro di marcia deve essere limitato a 1015 minuti, l'interessato
non deve lavorare su terreni dissestati, né salire o scendere scale, non
può portare pesi superiori a 510kg; in sostanza si tratterebbe di lavori di
ufficio o particolarmente leggeri. Il servizio medico dell'Ufficio AI
cantonale ha condiviso questa valutazione.
10.2. Ora, diverse critiche si possono muovere sia alla perizia del Dott.
Salani che all'operato dell'autorità inferiore.
10.2.1. In primo luogo l'indagine non è stata svolta sotto l'ottica della
revisione. L'esperto non indica mai se le condizioni di salute sono
migliorate rispetto al passato e, in particolare, se l'operazione del 10
aprile 2007 abbia realmente apportato un giovamento del quadro
valetudinario dell'interessato. Per il vero, a questo collegio giudicante
sembra che l'analisi del Dott. Salani consista in una valutazione diversa di
una situazione rimasta sostanzialmente uguale, il che come rilevato sopra
non è ammissibile nell'ambito di una revisione (cfr. consid. 6.3).
L'operazione del 10 aprile 2007 ha dato al paziente un certo beneficio nel
senso che ha riacquistato un discreto perimetro di marcia, ma
permangono una paresi e delle parestesie limitanti agli arti inferiori.
L'interessato lamenta inoltre stanchezza ed affaticamento alle gambe
(come prima) ed è impedito di stare a lungo in diverse posizioni. Solo un
mestiere adeguato, che tenga conto delle sue molteplici limitazioni,
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potrebbe essere proposto. Si annota pure che alla fine della diagnosi al
punto 4.1, il Dott. Salani precisa che tale stato morboso esiste da
dicembre 2005 con aggravamento da aprile 2007, senza tuttavia
accennare a un miglioramento dopo questa data.
10.2.2. In secondo luogo, atteso che durante la procedura di audizione
l'assicurato ha esibito un referto del Dott. Prestamburgo facente stato,
oltre che della problematica dorsale, anche di problemi alle spalle ed alle
ginocchia, il medico dell'Ufficio AI cantonale avrebbe dovuto procedere a
nuovi accertamenti. La patologia alle spalle alla quale si riferisce il Dott.
Prestamburgo è stata oggetto di alcuni esami clinici e sarebbe stato
opportuno acquisirli agli atti. Inoltre, la perizia del Dott. Salani, risale al 18
novembre 2008, mentre la decisione impugnata, che limita il potere di
esame di questo Tribunale, è datata 8 giugno 2010. L'analisi del Dott.
Salani non appariva quindi più attuale vista la nuova patologia alle spalle.
10.3. In queste circostanze, questo collegio giudicante è del parere che
un miglioramento dello stato di salute dell'interessato non può essere
escluso a priori ma deve essere confermato da ulteriori accertamenti
medici. Vero è che al momento in cui venne riconosciuto un tasso
d'invalidità del 70% ci si trovava in un ambito di "urgenza sanitaria", nel
senso che A._______, inabile al lavoro da diversi mesi, era stato appena
sottoposto ad un'operazione di decompressione L1/5 e formaminotomia
multipla. Tuttavia, la procedura di revisione, che avrebbe dovuto, se del
caso, porre in luce il successo di tale intervento, non ha dimostrato il
miglioramento della capacità di lavoro dell'interessato. La funzionalità
generale sembra essere ancora compromessa a livello del rachide e degli
arti inferiori e a ciò si aggiunge la problematica delle spalle e delle
ginocchia non investigata in modo adeguato.
11.
11.1. In esito a queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale modifica
dell'incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato. In queste
circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare
l'impugnata decisione e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una
nuova decisione. Certo, l'art. 61 PA permette solo eccezionalmente di
ricorrere a tale procedura. Nel caso in esame, l'applicazione
dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da
raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
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11.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 9 ottobre 2007 (data dell'ultima
decisione cresciuta in giudicato), fino alla data dell'impugnata decisione
(8 giugno 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tal fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una nuova perizia
specialistica in ortopedia/neurologia ad a tutti quegli esami oggettivi che il
caso richiede. I sanitari incaricati si pronunceranno in merito
all'evoluzione dell'incapacità di lavoro fra l'ottobre 2007 e l'8 giugno 2010,
data della decisione impugnata, nonché in merito all'attività professionale
che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'autorità inferiore effettuerà poi un'adeguata e circostanziata
indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1. Visto l'esito della procedura, che vede l'insorgente vincente, non
sono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 3 PA). L'anticipo delle
spese processuali di Fr. 300., fornito dal ricorrente l'11 ottobre 2010, gli
viene restituito.
12.2. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria ricorsuale e di replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 700., la quale è posta a
carico dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione dell'8 giugno 2010, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
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2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300. versato
dall'insorgente gli è restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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