Corte II I
C-500/2006
{T 0/2}
Sentenza del 20 maggio 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf (presidente di camera),
Bernard Vaudan,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dall'Avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di
dimora e rinvio.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-500/2006
Fatti:
A.
In data 8 giugno 2000, A._______, cittadino angolano nato il..., ha
presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Lisbona una domanda di
visto per la Svizzera al fine di convolare a nozze con B._______,
cittadina elvetica nata il....
Giunto in Svizzera il 6 agosto 2000, A._______ ha contratto
matrimonio con l'interessata il 28 ottobre successivo ed è stato quindi
posto a beneficio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 7
cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), puntualmente rinnovato
a scadenze annuali.
B.
Con sentenza del 7 settembre 2004, il Giudice della Pretura penale di
Bellinzona ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di
infortunio, condannandolo alla pena di dieci giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al
pagamento di una multa di Fr. 200.-.
C.
Con sentenza del 20 aprile 2005, il Segretario assessore della Pretura
di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi
C._______ in data 28 ottobre 2000.
D.
Invitato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona
(di seguito: SPI) a pronunciarsi in merito alla richiesta di proroga del
permesso di dimora presentata da A._______ Edgar, con scritto del
23 dicembre 2005, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di
rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora e di
pronunciare il suo rinvio dalla Svizzera, accordandogli la possibilità di
prendere posizione in merito sulla base degli art. 29 e 30 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021).
E.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, con osservazioni del
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25 gennaio 2006, A._______ ha in primo luogo affermato di
beneficiare di un permesso di dimora da oltre cinque anni. Egli ha poi
negato che la separazione dalla moglie sia intervenuta già nel
dicembre 2003, sottolineando di aver mantenuto con quest'ultima
normali e regolari rapporti matrimoniali, che la decisione di divorziare
era stata presa solo nell'autunno 2004 dalla moglie e che egli aveva
assecondato questa scelta con l'unico scopo di evitare una lunga
causa giudiziaria (cfr. dichiarazione di B._______ del 20 gennaio
2006). L'interessato ha inoltre rilevato che la sua responsabilità
nell'ambito dei fatti che hanno condotto alla sua condanna andava
ridimensionata e che l'infrazione in questione costituisce l'unico fatto in
cui egli sia stato coinvolto durante il suo soggiorno in Svizzera.
A._______ ha infine posto l'accento sulla sua integrazione
professionale (diverse attività lucrative svolte dal suo arrivo sul
territorio elvetico), scolastica (conseguimento del diploma di
informatico di gestione) e personale (attivo in diverse formazioni del
calcio regionale).
F.
Con decisione del 16 marzo 2006, l'UFM ha rifiutato la propria
approvazione alla proroga del permesso di dimora postulata,
impartendo all'interessato un termine al 30 giugno 2006 per lasciare la
Svizzera.
A motivo della propria decisione, l'autorità di prime cure ha evidenziato
come l'affermazione secondo cui i rapporti tra i coniugi C._______
sarebbero proseguiti anche dopo la data della separazione e secondo
cui la decisione di divorziare sarebbe intervenuta in un secondo tempo
e su sola volontà dell'ex-moglie, non invalida in nessun modo il fatto
che gli interessati si siano separati solo tre anni dopo il matrimonio e
che da allora non abbiano più ripreso la vita in comune, rilevando poi
come il rilascio del permesso di dimora a favore di A._______ fosse
stato giustificato unicamente dall'esistenza del vincolo matrimoniale e
che quindi il fatto che l'interessato ne benefici da oltre cinque anni non
è determinante, dal momento che la durata dell'unione coniugale è
stata nettamente inferiore a questo periodo. Essa ha poi affermato che
la portata delle conclusioni a cui è giunta l'autorità giudiziaria in merito
alla condanna del 7 settembre 2004, cresciuta in giudicato, non poteva
più essere rimessa in discussione, precisando nel contempo che
A._______ non presenta un'integrazione professionale derivante da
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una stabile e duratura attività lucrativa, di modo che egli non dispone
di una sufficiente autonomia finanziaria.
G.
In data 4 maggio 2006, A._______ è insorto avverso la suddetta
decisione, riprendendo per l'essenziale le argomentazioni sviluppate
nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2006. A sostegno del proprio
gravame egli ha considerato sproporzionato il fatto di negare il rinnovo
del permesso di dimora perchè il suo vincolo matrimoniale si è sciolto
quattro mesi prima del diritto all'ottenimento del permesso di domicilio
a seguito della sua presenza sul territorio della Confederazione per la
durata di cinque anni, sottolineando poi di non rappresentare alcun
pericolo per la sicurezza della Svizzera. Il ricorrente ha poi sottolineato
di non avere alcun legame in Angola vista la sua tenera età al
momento della partenza per il Portogallo e l'assenza di parenti presso
i quali potrebbe tornare, di modo che un suo rientro in patria non
appare possibile.
H.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 24 luglio 2006, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
I.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
inferiore, con replica dell'8 settembre 2006, il ricorrente si è
riconfermato nelle considerazioni formulate nel ricorso, producendo
inoltre agli atti una lista di dichiarazioni di suoi amici e conoscenti, con
le quali essi attestano che egli padroneggia perfettamente la lingua
italiana, che è ben integrato nel contesto ticinese e che si è sempre
dimostrato una persona corretta.
J.
Chiamato ad esprimersi in merito allo scritto del 22 febbraio 2008 con
il quale il ricorrente ha comunicato di avere sottoscritto un nuovo
contratto di lavoro, con duplica del 19 marzo 2008, l'UFM si è
riconfermato nelle sue allegazioni.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
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173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla
proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese
dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate,
conformemente all'art. 20 cpv. 1 vLDDS, dinanzi al TAF, il quale
statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art.
83 let. c cifre 2 e 4 della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in
relazione con la cifra I del suo allegato), e delle ordinanze
d'esecuzione di cui all'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204) e all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2). La decisione
impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; il
vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie.
Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126
cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo
diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
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davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Secondo l'art. 1a vLDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni
straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio,
ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un
permesso siffatto.
L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e
dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o
di domicilio (art. 4 vLDDS). La libera decisione delle autorità circa la
concessione della dimora o del domicilio non può essere pregiudicata
da alcun atto dello straniero (cfr. art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza
d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri [vODDS del 1949, RU 1949 I 233]).
Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 vLDDS).
Lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o
la proroga di un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato
o ritirato in applicazione dell'articolo 8 capoverso 2 vLDDS. In questi
casi l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è
cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se
l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità
federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in
un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 vLDDS).
5.
5.1 Secondo l'art. 99 LEtr, il Consiglio federale determina i casi in cui i
permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché
le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del
lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo
può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione
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cantonale.
Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per
l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata,
di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene
necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di
stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva
indispensabile per un singolo caso.
Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni
abrogate (cfr. art. 51 vOLS, art. 18 cpv. 1 e 3 vLDDS e art. 1 cpv. 1 let.
c vOPADS).
5.2 In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle
competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e
i cantoni, l'UFM dispone quindi della competenza di approvare il
permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare a A._______ (cfr.
DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). In
ragione della libertà di apprezzamento di cui esso gode (cfr. art. 4
vLDDS), il suddetto ufficio, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal
preavviso favorevole della SPI e possono quindi distanziarsi
dall'apprezzamento formulato da questa autorità.
6.
6.1 Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un
permesso di soggiorno (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello
stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione
particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale
prerogativa (cfr. DTF 131 II 339 consid. 1; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e
giurisprudenza ivi citata).
6.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 1a frase vLDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha
diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2a frase vLDDS).
6.3 Nella fattispecie, A._______ è stato messo a beneficio di un
permesso di dimora unicamente in ragione del suo matrimonio,
celebrato il 28 ottobre 2000, con una cittadina svizzera. Dal
dicembre 2003 i coniugi C._______ hanno vissuto separati e la loro
unione è poi stata sciolta con sentenza di divorzio del 20 aprile 2005
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(cresciuta in giudicato), di modo che l'interessato non può più, da
quella data, prevalersi del diritto alla proroga (rispettivamente al
rinnovo) del suo permesso di dimora sulla base della succitata
disposizione, in quanto lo scopo iniziale del suo soggiorno in Svizzera
non esiste più.
Il ricorrente ha affermato che i rapporti con l'ex-moglie erano
proseguiti anche dopo il dicembre 2003, che la decisione di divorziare
era intervenuta solo nell'autunno 2004, che il divorzio era stato voluto
esclusivamente dalla ex-moglie e che egli, pur avendo desiderato
continuare nel matrimonio, vi si era adeguato allo scopo di evitare una
lunga causa giudiziaria (cfr. dichiarazione di B._______ del 20 gennaio
2006). Sarebbe pertanto sproporzionato revocargli il permesso di
dimora, soprattutto tenuto conto del fatto che il divorzio è stato
pronunciato dopo circa quattro anni e mezzo dalla celebrazione del
matrimonio, quindi a soli sei mesi dalla nascita del suo diritto
all'ottenimento di un permesso di domicilio ai sensi l'art. 7 cpv. 1 2a
frase vLDDS.
Come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nella decisione
impugnata, queste allegazioni non invalidano il fatto che gli interessati
si siano separati solo tre anni dopo il matrimonio e che da allora non
abbiano più ripreso la vita in comune. Inoltre, il proseguimento di
rapporti di tipo coniugale durante un certo periodo non rappresenta di
per sè un elemento suscettibile di attenuare il valore di una
separazione già in atto, la cui validità è stata peraltro confermata dalla
decisione degli interessati di continuare a vivere separati e di
divorziare.
Dagli atti di causa si evince che il ricorrente è giunto sul territorio della
Confederazione in data 6 agosto 2000 ed il 28 ottobre successivo è
convolato a nozze con una cittadina svizzera. Al momento della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio pronunciata il 20 aprile
2005, l'interessato aveva dimorato in maniera regolare ed ininterrotta
in Svizzera per un periodo inferiore a quello di cinque anni previsto
all'art. 7 cpv. 1 2a frase vLDDS, di modo che egli non può esigere il
rilascio di un permesso di domicilio, né il rinnovo del suo permesso di
soggiorno in base a questa norma.
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7.
7.1 Nella misura in cui A._______ non è più coniuge di una cittadina
svizzera, e che quindi il motivo che aveva inizialmente condotto al
rilascio di un permesso di dimora in suo favore in applicazione dell'art.
7 cpv. 1 1a frase vLDDS non esiste più, si deve esaminare se le
circostanze del caso concreto giustificano ugualmente il rinnovo del
suo permesso di dimora. In questo contesto, le autorità di polizia degli
stranieri esaminano la questione del proseguimento del soggiorno di
uno straniero in Svizzera prendendo in considerazione segnatamente i
seguenti criteri: durata del soggiorno, legami personali con la Svizzera
(segnatamente se ci sono figli), situazione professionale, situazione
economica e del mercato del lavoro, comportamento e grado di
integrazione. Esse godono di un ampio potere di apprezzamento (art.
4 vLDDS; cfr. DTF 128 II 145 consid. 3.5).
Le suddette autorità devono inoltre tenere conto degli interessi morali
ed economici del paese, nonché dell'eccesso della popolazione
straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS in relazione con l'art. 8 cpv. 1
vODDS e l'art. 1 let. a vOLS). A questo proposito giova rilevare che la
Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno degli
stranieri e di immigrazione con lo scopo di assicurare un rapporto
equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della
popolazione straniera residente, nonché di migliorare la struttura del
mercato del lavoro assicurando un equilibrio ottimale in materia di
impiego (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN. WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Rivista di diritto Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF]
1997, p. 287).
7.2 Dagli atti di causa emerge che A._______ ha conseguito nel
gennaio 2006 un diploma quale informatico di gestione frequentando a
tempo pieno la Scuola superiore di informatica di gestione a
Bellinzona dall'agosto 2001 al giugno 2005, lavorando nel contempo
quale addetto delle pulizie dal 30 luglio 2004 e svolgendo nel 2005
uno stage di informatica della durata di cinque mesi. Dopo aver
conseguito il suddetto diploma, l'interessato ha lavorato per un periodo
di sei mesi nel 2006 e nel febbraio 2008 ha sottoscritto un contratto di
durata indeterminata la cui validità sottostà all'ottenimento da parte del
ricorrente di un permesso di dimora. L'interessato ha inoltre prodotto
delle dichiarazioni di amici e conoscenti attestanti che egli
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padroneggia perfettamente l'italiano, si è sempre dimostrato una
persona corretta ed è ben inserito ed integrato nel contesto sociale
ticinese, in particolare nell'ambito del calcio regionale (cfr.
dichiarazioni annesse alla replica dell'8 settembre 2006).
L'esame della fattispecie permette quindi di constatare che durante il
suo soggiorno in Svizzera A._______ ha esercitato nel corso della sua
formazione delle attività lucrative (addetto alle pulizie, stage e lavoro a
tempo determinato in ambito informatico) in maniera discontinua,
assicurando la sua indipendenza finanziaria anche grazie al sostegno
dell'ex suocera (cfr. rapporto informativo della polizia cantonale
ticinese del 28 luglio 2005). Il ricorrente non può tuttavia pretendere di
avere acquisito in questo paese una formazione e delle conoscenze e
qualifiche professionali specifiche a tal punto da non poterle più
mettere in pratica nel suo paese d'origine. Dal punto di vista sociale, il
fatto che egli abbia appreso l'italiano ed allacciato dei legami, anche
stretti, in Svizzera è del tutto normale dopo avervi soggiornato per
alcuni anni. Alla luce di quanto esposto, benché in particolare la
formazione conseguita da A._______ non possa essere ignorata, il
processo di integrazione personale, scolastica e professionale
dell'interessato non risulta essere a tal punto profondo e duraturo da
giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno che gli era stato
accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con una cittadina
svizzera.
Quo alla durata del soggiorno del ricorrente in Svizzera, giova rilevare
come, a far data dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
del 20 aprile 2005, A._______ risiede sul territorio della
Confederazione unicamente in ragione delle procedure che egli ha
successivamente introdotto, al fine di proseguirvi il suo soggiorno
nonostante lo scioglimento del suo matrimonio con B._______. In
queste circostanze, la durata totale della sua permanenza in Svizzera
(circa sette anni e mezzo), certo non trascurabile, deve essere
fortemente relativizzata, segnatamente anche in paragone ai quasi
ventitrè anni della sua vita precedentemente vissuti all'estero,
dapprima in Angola (fino all'età di 14 anni) e successivamente in
Portogallo. L'interessato ha infatti trascorso all'estero tutta la sua
infanzia, la sua adolescenza ed i primi anni della sua vita d'adulto,
anni determinanti per lo sviluppo della personalità (cfr. DTF 123 II 125
consid. 5b/aa). A._______, oggi trentunenne e senza obblighi familiari,
appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi alla vita e alla
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cultura dei paesi dove ha trascorso la maggior parte della sua
esistenza. Si constata poi che A._______ non può prevalersi di alcun
legale famigliare in Svizzera, mentre sua madre vive in Portogallo.
L'esame dell'insieme degli elementi dell'incarto porta il Tribunale a
ritenere che è a giusto titolo che l'UFM ha considerato che A._______,
nonostante le sue qualità professionali, la sua attuale indipendenza
finanziaria ed il suo buon comportamento generale, non ha compiuto
in Svizzera un processo d'integrazione sociale e professionale a tal
punto profondo e duraturo da giustificare il rinnovo del permesso di
dimora che gli era stato accordato unicamente in ragione del suo
matrimonio con una cittadina elvetica.
A titolo abbondanziale, la condanna pronunciata nei confronti del
ricorrente dalla Pretura penale di Bellinzona con sentenza del 7
settembre 2004, peraltro fermamente contestata dall'interessato nel
corso della presente procedura, riveste un'incidenza marginale nella
fattispecie e non è tale da rimettere in causa il buon comportamento
generale di A._______ in Svizzera.
8.
Nella misura in cui A._______ non ottiene il rinnovo del permesso di
dimora, è a ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo
rinvio dalla Svizzera giusta l'art. 12 vLDDS. Occorre tuttavia ancora
analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile
e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS.
8.1 Il ricorrente possiede i documenti necessari o gode per lo meno
della possibilità di intraprendere presso la rappresentanza del suo
paese d'origine i passi volti ad ottenere i documenti di viaggio che gli
permettono di fare ritorno in Angola. Ne discende che nessun ostacolo
insormontabile di ordine tecnico si oppone all'esecuzione del suo
rinvio (art. 14a cpv. 2 vLDDS).
8.2 Per quanto attiene l'ammissibilità dell'esecuzione di tale rinvio, il
ricorrente non ha sostenuto, né tanto meno dimostrato, che esso
sarebbe contrario ad impegni di diritto internazionale assunti dalla
Svizzera. Non è infatti per nulla accertato che l'interessato potrebbe
subire una persecuzione da parte delle autorità del suo paese e che
rischierebbe quindi di essere personalmente e concretamente
sottoposto a torture o a pene o trattamento inumani o degradanti in
Pagina 11
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violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101). Ne consegue che l'esecuzione del rinvio del ricorrente
appare ammissibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 vLDDS (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 60.97, 57.56, 56.50; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, pag. 245 e riferimenti ivi citati).
8.3 Giusta l'art. 14a cpv. 4 vLDDS, l'esecuzione del rinvio non è
ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero
un'esposizione concreta a pericolo. Questa norma si riferisce ai casi di
persone che, pur non essendo perseguitate personalmente, fuggono
delle situazioni di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata,
nonché a quelle per le quali un ritorno nel loro paese d'origine
equivarrebbe a metterle concretamente in pericolo, o che non
potrebbero più ricevere le cure mediche delle quali necessitano (KÄLIN,
op. cit., p. 26). Questa disposizione, redatta in forma potestativa, indica
chiaramente che la Svizzera interviene in questo caso non in ragione
di un obbligo derivante dal diritto internazionale, ma unicamente per
delle preoccupazioni di natura umanitaria. Ne consegue che l'art. 14a
cpv. 4 vLDDS conferisce un certo potere d'apprezzamento alle autorità
competenti, le quali dovranno, in ogni caso di specie, procedere ad
una ponderazione tra gli aspetti umanitari legati all'esecuzione del
rinvio dello straniero e gli interessi pubblici che militano a favore del
suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio
federale relativo al decreto federale sulla procedura d'asilo [DPA], FF
1990 II 470).
Al fine di valutare l'esigibilità dell'esecuzione del rinvio di A._______,
occorre esaminare la situazione prevalente attualmente in Angola,
nonché quella particolare del ricorrente. Quest'analisi deve essere
attuata facendo riferimento a criteri quali i legami dell'interessato nella
sua regione d'origine, in particolare le sue relazioni familiari e sociali, i
suoi soggiorni antecedenti, rispettivamente le attività esercitate, le sue
conoscenze linguistiche e professionali, il sesso, l'età, lo stato di
salute, lo stato civile e gli obblighi familiari. Per quanto attiene l'analisi
della situazione regnante attualmente in Angola, il Tribunale si è
fondato su rapporti emanati dallo Human Rights Watch, da
organizzazioni internazionali operanti nel paese quale ad esempio
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (ONU) per i diritti umani a dal
Dipartimento di Stato americano (cfr. a questo titolo i siti internet
Pagina 12
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, ). Dopo 27 anni di guerra civile, la morte
nel 2002 del capo dei ribelli D._______ ha condotto ad una fase di
pace (ad eccezione dell'enclave della Cabinda). Quasi tre decenni di
conflitti hanno però lasciato alle spalle una situazione molto difficile a
livello di infrastrutture (vie di comunicazione obsolete, strutture
sanitarie inesistenti o fatiscenti, approvvigionamento energetico
insufficiente) e, malgrado un'importante crescita economica registrata
negli ultimi anni, larghe fasce della popolazione angolana si trovano in
una situazione di povertà. Ciò malgrado, le garanzie di un ritorno in
tutta sicurezza sono sufficienti, per lo meno nelle città facilmente
accessibili della provincia di Benguela (regione di origine del
ricorrente), in particolare per le persone come A._______, giovani,
celibi e senza alcun problema di salute (cfr. decisione della
Commissione di ricorso in materia di asilo [CRA] del 17 settembre
2004 in Giurisprudenza della Commissione di ricorso in materia di
asilo [GICRA] 2004/32 consid. 7.3). Quo alla sua situazione personale,
si rileva che l'interessato ha lasciato l'Angola da parecchi anni e che
egli afferma di non disporre più in loco di legami familiari stretti. L'adito
Tribunale è certo cosciente che una partenza dopo un soggiorno di
qualche anno in Svizzera non è priva di difficoltà, ma nonostante tutto
deve constatare che questi problemi non possono di per sé giustificare
il rinnovo di un permesso di dimora di cui l'interessato ha potuto
beneficiare unicamente in ragione del matrimonio contratto con una
cittadina svizzera. La situazione del ricorrente è pertanto paragonabile
a quella di numerosi stranieri chiamati a lasciare il territorio della
Confederazione al termine di un soggiorno di durata determinata per il
quale avevano ottenuto un permesso. Infine, la giovane età
dell'interessato e la formazione in ambito informatico da egli svolta in
Svizzera sono proprie a facilitarne il reinserimento professionale in
patria.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene pertanto che
l'esecuzione del rinvio di A._______ è possibile, ammissibile e
ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 16 marzo 2006 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.
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C-500/2006
Il termine di partenza fissato all'interessato nella decisione impugnata
è trascorso, l'UFM è invitato pertanto ad impartire a A._______ un
nuovo termine per lasciare la Svizzera.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1
a 3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo pagina seguente)
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C-500/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A._______ deve lasciare la Svizzera entro il termine che gli verrà
comunicato dall'UFM in esecuzione della presente decisione.
3.
Le spese processuali, pari a Fr. 800.-, sono poste a carico del
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 16 giugno 2006.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 3115889.4 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
Il presidente della camera: Il cancelliere:
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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