Corte II I
C-5003/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinata da Soccorso operaio svizzero SOS,
via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione di entrata nello spazio
Schengen concernente B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5003/2009
Fatti:
A.
Il 23 dicembre 2008 B._______, cittadino mongolo nato il ..., ha
presentato una richiesta di visto presso l'Ambasciata di Svizzera a
Beijing in China al fine di recarsi in Svizzera per rendere visita alla
sorella A._______ e al marito di quest'ultima residenti in Ticino. Lo
stesso giorno la detta Rappresentanza elvetica ha respinto l'istanza
con decisione informale.
Il 20 gennaio 2009 l'interessato ha nuovamente inoltrato una domanda
d'autorizzazione di entrata per la Svizzera presso la precitata Rappre-
sentanza al fine di recarsi per un periodo di tre mesi presso la sorella
e il cognato in Ticino. All'istanza vi erano allegati una lettera d'invito da
parte degli ospitanti del 29 dicembre 2008 attestante la presa a carico
delle spese per il soggiorno in Svizzera dell'interessato, una copia del
salario di dicembre 2008 e dell'estratto del conto bancario entrambi in-
testati al cognato del richiedente, una conferma del 19 gennaio 2009
del volo da Ulaanbaatar in Mongolia per Zurigo e ritorno, una dichiara-
zione del 30 dicembre 2008 del datore di lavoro dell'invitato attestante
il suo stipendio e la relativa autorizzazione di congedo del 12 gennaio
2009. Infine l'interessato ha prodotto una polizza di assicurazione
viaggio del 14 gennaio 2009.
B.
Con scritto del 18 marzo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
(SPI, oggi: Sezione della popolazione [SP]) ha trasmesso per compe-
tenza e decisione la domanda di visto e gli atti allegati all'Ufficio fede-
rale della migrazione (UFM).
C.
Con decisione formale del 12 giugno 2009 l'Ufficio federale della mi -
grazione (UFM) ha rifiutato di concedere all'interessato l'autorizzazio-
ne d'entrata nello spazio Schengen. L'autorità inferiore ha in sostanza
osservato che la legislazione in ambito non garantisce il diritto all'en-
trata o al rilascio di un visto anche qualora il richiedente adempia tutte
le condizioni ed ha poi ritenuto la situazione personale del richiedente
e la situazione socioeconomica prevalente in Mongolia non idonee ad
assicurare la partenza dell'interessato al termine del soggiorno auspi -
cato, non potendo l'interessato avvalersi di legami famigliari stretti con
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il Paese d'origine. Considerata la prassi restrittiva in materia, il deside-
rio di visitare parenti o conoscenti non è sufficiente.
D.
Il 6 agosto 2009 agendo per il tramite del suo patrocinatore,
A._______ è insorta avverso la suddetta decisione, postu landone l'an-
nullamento e il rilascio dell'autorizzazione di entrata. In sostanza la ri-
corrente ha affermato che la decisione impugnata era stata emessa
sulla base di pregiudizi. Il detto provvedimento risulta inoltre infondato
siccome volere trovare una migliore sistemazione ovvero ottenere un
permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di un'attività lucrativa è
tutt'altro che facile vista la politica migratoria svizzera ed europea. Inol-
tre risulta alquanto improbabile che l'invitato voglia abbandonare una
situazione economica e professionale stabile per affrontare l'avventura
di un clandestino e vedersi iscritto nel Sistema informativo Schengen.
La ricorrente ha poi sottolineato che da anni l'invitato intrattiene una
relazione sentimentale e che è proprietario di un appartamento a
Ulaanbaatar, dove è in procinto di aprire assieme alla madre una caf-
fetteria ciò che migliorerà le sue condizioni economiche.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 29 settembre 2009, l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del
gravame. Essa ha osservato che vi sono importanti disparità tra la
Mongolia e la Svizzera e la circostanza che l'invitato possa lasciare il
suo Paese d'origine per un così lungo periodo (tre mesi) conferma il ri -
schio che i termini di partenza non siano rispettati.
F.
Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 2
novembre 2009 la ricorrente ha osservato che gli argomenti dell'UFM
sono tali da escludere i tre quarti della popolazione mondiale dalla
possibilità di ottenere un visto. Ciò nonostante molte persone prove-
nienti da quelle realtà riescono ad ottenere un visto. Essa ha dunque
rilevato che la differenza in concreto è soprattutto a livello personale e
a tale proposito ha dichiarato che il richiedente offre precise garanzie
che rientrerà in Mongolia. La ricorrente ha infine osservato che se il
fratello avesse avuto l'intenzione di giungere in Svizzera per trattener -
visi illegalmente non avrebbe certo chiesto un visto ma avrebbe scelto
la strada seguita dai più ovvero quella di organizzare un viaggio in to-
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tale clandestinità. Ribadisce pertanto che lo stesso farà rientro puntua-
le in Mongolia con elevata verosimiglianza.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
25 novembre 2009, l'UFM si è riconfermato nelle sue motivazioni.
H.
Con scritto del 1° febbraio 2010 la ricorrente ha prodotto ulteriori docu-
menti circa l'attività professionale del fratello, il quale attualmente è ti -
tolare di un ristorante a Ulaanbaatar, gestisce un'attività commerciale,
è proprietario di un'abitazione e possiede un conto bancario. Essa ha
infine ribadito che appare poco probabile che l'invitato abbandoni la
proprietà e le attività economiche per trascorrere un'esistenza da clan-
destino in Europa.
I.
Con scritto del 13 aprile 2010 la ricorrente ha richiesto gli originali dei
suddetti documenti in quanto l'invitato è intenzionato a recarsi negli
Stati Uniti d'America.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce
un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d
LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in
via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra
1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di -
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in: DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta dura-
ta che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono
applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, pag. 287).
Come già considerato nella decisione impugnata, la legislazione
svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera
né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta
ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio.
Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in
accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio precitato,
FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
4.
4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore
a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 otto-
bre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS
142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parla-
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mento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere
da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105
del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere Schen-
gen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Que-
sti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi
che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto
valido (let. a e b). Inoltre devono giustificare lo scopo e le condizioni
del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti
(let. c). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione
Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati
una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pub -
blica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (let. d ed e).
Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corri-
spondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
4.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo
soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta
un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere
Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto
una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il moti-
vo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpre-
tate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle
rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU
C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare
che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertan-
to la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono
essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF
2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
5.
L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 mar-
zo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini
dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di paesi
terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono essere in
possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere ester-
ne degli Stati membri. Considerato che la Mongolia figura in questo
allegato, B._______ soggiace all'obbligo del visto.
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6.
6.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario
giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in
modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere
delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fatti-
specie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Pae-
se d'origine del richiedente.
6.2 A tale proposito occorre prendere in considerazione la qualità di
vita e le difficili condizioni economiche e sociali con cui è confrontata
la popolazione della Mongolia, dove nel 2008 il prodotto interno lordo
(PIL) pro capite ammontava a 1'972 USD e il tasso di inflazione si si -
tuava al 30 %. Nel 2009, in conseguenza alla crisi finanziaria mondia-
le, vi è stato un rallentamento della crescita economica, ciò che ha
comportato una diminuzione del PIL a 1'900 USD. Sul piano economi-
co, la Mongolia resta un paese povero che dispone di un'economia di
modeste dimensioni. I donatori internazionali (Giappone, Banca mon-
diale e Fondo monetario internazionale in testa) provvedono in ragione
del 25 % degli introiti nazionali, ciò che fa di questo Paese quello più
sovvenzionato al mondo. Più di un terzo della popolazione vive attual -
mente sotto la soglia della povertà (fonti: sito internet del Ministero
francese degli affari esteri, , Pays -
zones géo > Mongolie, ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2010, con-
sultato l'8 giugno 2010; sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tede-
sco, , Länder, Reisen und Sicherheit >
Mongolei > Wirtschaftspolitik; ultimo aggiornamento: aprile 2010, con-
sultato l'8 giugno 2010 e il sito internet della Banca mondiale,
, Countries > Mongolia > Country Overview >
Country Brief, ultimo aggiornamento: aprile 2009, consultato l'8 giugno
2010).
6.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socio-
economica nella Mongolia e del fatto che la predisposizione a lasciare
il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti si
trovano all'estero, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativa-
mente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro
i termini prestabiliti, non può essere contestata. Inoltre si constata che
la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere
elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno par-
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ticolari legami famigliari o professionali che li vincola al loro Paese d'o-
rigine. Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente
sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valu-
tazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esa-
minare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli
obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una progno-
si favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera.
6.4 Dalle risultanze agli atti è emerso che il ricorrente ha 25 anni, è
celibe e non ha figli. Come sollevato a giusto titolo dall'autorità inferio -
re, per quanto attiene ai suoi legami famigliari non sono state addotte
informazioni rilevanti per poter considerare l'uscita dallo spazio
Schengen sufficientemente garantita. La ricorrente ha affermato che
l'invitato intrattiene una relazione "more uxorio". Tale relazione non è
tuttavia comprovata da nessuna pezza giustificativa e inoltre giova rile -
vare che anche in presenza di legami familiari o affettivi, la pressione
migratoria può spesso condurre a lasciare i propri cari alla volta di una
situazione di vita migliore atta ad agevolare anche le persone rimaste
in Patria.
Per quanto attiene ai suoi legami professionali, si constata che il ri -
chiedente ha dapprima lavorato quale Sales Manager presso la ditta
C._______ percependo uno stipendio mensile di 320'000 MNT che
equivalgono a circa fr. 270.-. Dall'ulteriore documentazione prodotta il
1° febbraio 2010 è emerso che l'interessato ha preso in gestione un
ristorante e una società a responsabilità limitata. Dagli atti non risulta
se l'interessato abbia lasciato o meno la sua precedente attività
dipendente. Ora, il fatto che l'interessato possa allontanarsi per tre
mesi, porta il Tribunale a concludere che le nuove attività appena
intraprese non comportano – almeno per il momento – legami
professionali effettivamente concreti che permettono di ritenere il ri -
schio migratorio minimo. La ricorrente ha in un primo tempo affermato
che il fratello intendeva aprire una caffetteria assieme alla madre: tale
attività potrebbe dunque essere presa in gestione dalla madre di que-
st'ultimo ciò che la rende ancor meno vincolante per l'interessato. A
tale proposito va considerato che con scritto del 13 aprile 2010 il ri -
chiedente ha richiesto la documentazione inviata allo scopo di recarsi
negli Stati Uniti d'America, ciò che rafforza quanto ritenuto poc'anzi in
merito agli obblighi professionali dell'invitato.
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Il fatto che egli sia proprietario di un'abitazione non rappresenta in
concreto un ostacolo effettivo ad un'eventuale emigrazione, in quanto
tale abitazione può essere amministrata dai parenti rimasti in Mongolia
e/o affittata a terze persone. Va poi sottolineato che la circostanza di
avere la sorella in Svizzera, potrebbe motivare il richiedente a prende-
re in considerazione una permanenza prolungata in Svizzera. Infine si
osserva che la Rappresentanza di Svizzera a Beijing, la quale è a co -
noscenza degli usi e costumi della regione in questione, ha anch'essa
rifiutato con decisione informale la richiesta di visto il giorno stesso in
cui è stata presentata la domanda.
7.
7.1 Dai considerandi precedenti, ne discende che l'autorità di prime
cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che
l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggior -
no per visita e vacanza non è sufficientemente garantita. Le dichiara-
zioni fornite dagli ospitanti in relazione alla presa a carico delle spese
del soggiorno auspicato e alle assicurazione secondo le quali l'interes-
sato lascerebbe lo spazio Schengen allo spirare del visto, non sono
tali da impedirgli, una volta entrato nel territorio elvetico, di intrapren-
dere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27
consid. 9 e sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
6204/2009 del 31 maggio 2010 consid. 10).
7.2 Si precisa inoltre che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata non
mette in questione la buona fede o l'onestà delle persone che risiedo-
no regolarmente in Svizzera, le quali hanno invitato persone straniere
domiciliate all'estero per un soggiorno turistico e di visita e si sono di -
chiarate disposte a garantire i costi del soggiorno e la partenza dei
loro invitati.
8.
Ne discende che l'UFM con decisione del 12 giugno 2009 non ha né
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
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regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 3
settembre 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della Popolazione, Bellinzona, per informazione (incarti
cantonali di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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