Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-502/2011
Sentenza del 24 febbraio 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Philippe Weissenberger,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità, decisione del 30 novembre
2010.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 30 novembre 2010, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata il
18 settembre 2009 da A._______, cittadino italiano nato (…),
che, con ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 14
gennaio 2011, l'assicurato, rappresentato dal Patronato INAS, chiede, in
sostanza, che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE, per il tramite dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), ha
sottoposto l'incarto al dott. B._______, medico dell'UAI-TI, il quale ha
rilevato, nel suo rapporto del 27 gennaio 2011, la necessità di effettuare
una perizia neurologica, e ciò per determinare se è intervenuta
un'ulteriore diminuzione della capacità lavorativa residua del ricorrente,
che l'UAI-TI, nelle proprie osservazioni del 29 dicembre 2010, ha
concluso, in via principale, al rinvio dell'incarto all'UAIE per l'esecuzione
della perizia proposta dal dott. B._______, e, in via subordinata, alla
conferma della decisione impugnata ed alla reiezione del ricorso,
che l'UAIE, rispondendo al ricorso il 10 gennaio 2011, ha concluso
all'ammissione del ricorso con il conseguente rinvio della causa per
completare l'istruttoria, come indicato dal dott. B._______, ed emanare
una nuova decisione impugnabile,
che, il 15 febbraio 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per
conoscenza, copia delle osservazioni dell'amministrazione (UAIE e UAI-
TI) e del rapporto del dott. B._______,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale
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amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI,
RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione,
condizioni adempiute in concreto,
che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame
del merito dello stesso,
che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato
dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta, per cui il collegio giudicante non può
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non
aderire alla proposta dell'UAI-TI, in via principale, e dell'UAIE di
procedere al complemento istruttorio richiesto dal dott. B._______ nel suo
rapporto del 27 gennaio 2011,
che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la
decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1
PA,
che non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche
in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità
inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215
consid. 6.2),
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che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]),
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 30
novembre 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria
ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-- a carico dell'UAIE.
3.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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