Corte II I
C-5044/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5044/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di tre figli,
attivo in Svizzera fra l'altro come gruista, ha formulato una domanda di
rendita d'invalidità nel canton Vaud il 14 luglio 1983 (doc. 1). Tramite
pronuncia del 7 settembre 1988, la Commissione dell'assicurazione
invalidità del canton Vaud ha riconosciuto all'assicurato un'invalidità
del 100% dal 1° febbraio 1985, essenzialmente come conseguenza di
una patologia psichiatrica sviluppatasi dopo un infortunio di lavoro che
aveva causato la frattura delle apofisi lombari e del metatarso destro
(doc. 105, 106 e 109). Con decisione del 17 ottobre 1988, la Cassa di
compensazione Impresari-Costruttori vodesi ha quindi accordato
all'assicurato una rendita intera d'invalidità e le relative rendite
completive per la moglie ed i figli, a decorrere dal 1° febbraio 1985
(doc. 112, 113 e 114).
B.
Il 31 dicembre 1990 l'assicurato è rientrato in Italia e, nel mese di
maggio dell'anno successivo, l'Ufficio vodese dell'assicurazione
invalidità gli ha sottoposto il questionario per una prima revisione della
sua rendita (doc. 120 e 126). Una volta eseguite le misure di
delucidazione medica necessarie, la Cassa cantonale vodese per
l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità ha comunicato
all'assicurato, il 3 luglio 1991, che il grado d'invalidità non era
cambiato, il diritto ad una rendita intera rimanendo perciò intatto (doc.
121 e 123). Visto il domicilio all'estero dell'assicurato, l'incarto è stato
quindi trasmesso per competenza alla Cassa svizzera di
compensazione, che ha ripreso il pagamento delle prestazioni (doc.
127).
Il 20 maggio 1997 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha iniziato la procedura per una seconda
revisione del diritto alla rendita d'invalidità, chiedendo l'esecuzione di
diversi esami medici in Italia (doc. 130). Una volta ricevuti i detti esami,
con diagnosi di cervicalgia, lombalgia, esiti di frattura delle apofisi e
del metatarso a sinistra, nonché di depressione ansiosa, l'UAIE li ha
sottoposti alla valutazione del proprio Servizio medico. Da un lato, il
dott. T._______ ha stabilito, il 5 marzo 1998, un'incapacità lavorativa
del 50% nell'ultima attività di gruista e del 20% in attività leggere
adeguate (doc. 141), e, dall'altro, il dott. M._______ ha determinato, il
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23 giugno 1999, un'incapacità lavorativa generale cronicizzata del
75% (doc. 150). Sulla base di quest'ultima valutazione, l'UAIE ha
quindi comunicato all'assicurato, il 14 luglio 1999, che il grado
d'invalidità non era cambiato e che, di conseguenza, il diritto ad una
rendita intera non subiva modifiche (doc. 151).
C.
Il 15 gennaio 2004 l'UAIE ha iniziato la procedura per una terza
revisione del diritto alla rendita d'invalidità (doc. 154), acquisendo i due
documenti seguenti:
- il questionario per la revisione della rendita, del 9 giugno 2004, da
cui risulta che l'assicurato non ha esercitato alcuna attività lavorativa
dopo il 15 novembre 1997 (doc. 159), e
- la perizia medica dettagliata del dott. C._______, del 2 aprile 2004
(formulario E 213), il quale ha posto la diagnosi di lombalgia cronica in
postumi di trauma lombare con allegata frattura delle apofisi traverse
L1, L2, L3 e L4, cervicalgia e pregressa frattura del metatarso a
destra, stabilendo un grado d'invalidità del 50% nell'ultima attività
svolta dall'assicurato e del 40% per qualsiasi altra attività idonea (doc.
161).
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto per apprezzamento al proprio
servizio medico, nella persona del dott. B._______. Nei sui rapporti del
15 settembre 2004 e del 15 febbraio 2005, quest'ultimo, riferendosi
tanto al rapporto del dott. T._______, quanto a quelli del dott.
C._______ e del dott. M._______, ha considerato che lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato ed è pure migliorato, nella misura in cui
l'aspetto psichiatrico è completamente scomparso dal quadro
patologico, ed ha stabilito una capacità lavorativa del 50% nell'ultima
attività e dell'80% in attività adeguate leggere, come bidello,
sorvegliante di parcheggi o venditore di biglietti, a decorrere dal 2
aprile 2004 (doc. 162, 163 e 166).
In seguito, l'UAIE ha richiesto all'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS) un esame psichiatrico dell'assicurato.
L'INPS ha trasmesso un certificato del dott. R._______, medico
psichiatra, stilato il 27 giugno 2005, nel quale è diagnosticato un
disturbo da disadattamento con ansia e umore depresso di grado
medio-lieve (doc. 171). L'UAIE ha quindi sottoposto il detto certificato
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per apprezzamento al proprio Servizio medico, nella persona della
dott.ssa V._______, la quale ha considerato, il 13 settembre 2005, che
esso non è suscettibile di modificare la valutazione del 15 febbraio
2005 (doc. 173).
D.
Procedendo ad un raffronto dei redditi, l'UAIE ha così stabilito, il 18
aprile 2005, una perdita di guadagno del 51.74%, ed ha quindi ritenuto
un grado d'invalidità del 50%, corrispondente all'incapacità di lavoro
nella precedente attività di gruista, sulla base di un salario mensile da
valido nel 2003 di EUR. 1'550.- (operaio qualificato nel settore della
costruzione), e di un salario mensile da invalido all'80%, con una
riduzione supplementare del 15% per fattori personali quali l'età, di
EUR. 748.- (doc. 167). Fondandosi su questo dato, l'UAIE ha poi
rilasciato un progetto di decisione, il 26 settembre 2005, con il quale
ha proposto di sostituire la rendita intera con una mezza rendita,
concedendo all'assicurato un termine di trenta giorni per presentare
eventuali osservazioni (doc. 175).
L'assicurato ha trasmesso all'UAIE due certificati, uno del dott.
M._______, medico ortopedico e traumatologo, del 22 ottobre 2005, e
l'altro del dott. D._______, medico chirurgo e curante dell'assicurato,
del 14 dicembre 2005 (doc. 181 e 182). Nel primo certificato è stata
posta la diagnosi generale di sindrome da insufficienza vertebrale con
grave limitazione della capacità lavorativa, in particolare per attività
che richiedono anche solo un modesto impegno funzionale del rachide
lombo-sacrale. Nel secondo certificato, sulla base della stessa
diagnosi, è stato stabilito un grado d'invalidità uguale o superiore al
75%.
Chiamato a pronunciarsi dall'UAIE sui due certificati, il dott. L._______
ha constatato, nella sua presa di posizione del 9 gennaio 2006, che
essi, sul piano ortopedico, riprendono la diagnosi già conosciuta,
mentre invece non fanno alcuna allusione a problemi psichiatrici, per
cui è da confermare l'incapacità lavorativa del 50% nell'ultima attività e
del 20% in attività adeguate leggere (doc. 183).
E.
Tramite decisione del 10 febbraio 2006, l'UAIE ha quindi sostituito la
rendita intera d'invalidità dell'assicurato con una mezza rendita, a
decorrere dal 1° aprile 2006 (doc. 185).
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Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato opposizione,
chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
d'invalidità, per il motivo che il suo stato di salute sarebbe peggiorato
dal 1982 (doc. 186). Egli ha pure prodotto, oltre a referti medici già agli
atti, un nuovo rapporto della dott.ssa P._______, psicologa, del 4
agosto 2005, nel quale si fa stato di sequele psichiche post-
traumatiche e di una depressione ansiosa (doc. 187).
Chiamato a pronunciarsi dall'UAIE sul nuovo rapporto, il dott.
L._______ ha confermato, nella sua presa di posizione del 15 maggio
2007, che sussiste una componente di depressione ansiosa post-
traumatica medio-leggera, ma che essa, da un lato, è migliorata
rispetto al passato, e, dall'altro lato, non è di intensità tale da
ripercuotersi sulla capacità lavorativa dell'assicurato (doc. 190).
Con decisione del 12 giugno 2007, l'UAIE ha così respinto
l'opposizione e confermato la sua decisione del 10 febbraio 2006 (doc.
191).
F.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha interposto
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 27 luglio 2007,
chiedendo sostanzialmente che gli sia riconosciuto il diritto ad una
rendita intera d'invalidità, per il motivo che il suo stato di salute
sarebbe peggiorato. A comprova delle sue affermazioni, il ricorrente ha
allegato documentazione già agli atti e prodotto nuovi referti medici,
ossia:
- un esame radiologico di GM._______, del 28 giugno 2007, con
diagnosi di attenuata lordosi fisiologica lombare nel piano sagittale,
esiti di pregressa frattura dell'apofisi trasversa di sinistra di L2, L3, L4
e L5, netta diastasi del frammento apofisario, netta riduzione di
ampiezza dello spazio intersomatico tra L5-S1, netto disassamento
delle superfici articolari metatarso-falangee, netta diastasi delle
articolazioni da degenerazione artrosica post-traumatica, senza
apprezzabili lesioni di continuo a carico dei segmenti del piede,
- un certificato del dott. M._______, del 2 luglio 2007, nel quale si
evidenzia, in particolare, una sindrome da insufficienza vertebrale e un
evidente disturbo ansioso depressivo, come pure un grado d'invalidità
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del 70%,
- un esame diagnostico della CSA._______, del 12 luglio 2007,
facente stato, in particolare, di una fisiologica lordosi lombare ridotta,
di una degenerazione del disco intersomatico L5-S1 e di un modesto
"bulging",
- la relazione del dott. B._______, medico fisiatra, del 16 luglio 2007,
di cui non è possibile decifrare con certezza il contenuto,
- il certificato del dott. D._______, del 17 luglio 2007, nel quale si
formula un grado d'invalidità superiore al 70% e si invita ad effettuare
ulteriori accertamenti diagnostici per precisare la valutazione del grado
d'invalidità.
L'UAIE ha sottoposto i detti referti al dott. L._______ per valutazione.
Nel suo rapporto del 13 dicembre 2007, questi ha confermato le sue
precedenti conclusioni, sostenendo che i nuovi referti non apportano
indicazioni suscettibili di modificare l'apprezzamento del quadro
patologico del ricorrente (doc. 193).
Nel suo allegato di risposta del 16 gennaio 2008, l'UAIE ha quindi
riproposto il rigetto del ricorso.
Per il tramite del Patronato "Associazioni cristiane lavoratori italiani"
(Acli), il ricorrente ha replicato il 18 febbraio 2008, ribadendo la propria
posizione con l'allegazione di documentazione medico-psichiatrica già
agli atti e la produzione di un nuovo rapporto del dott. F._______, del
15 febbraio 2008, facente stato di un'importante deflessione umorale e
di una sindrome post-traumatica cronica, come pure di un danno
encefalico post-traumatico non obiettivabile neuro-radiologicamente.
L'UAIE ha sottoposto il nuovo referto al dott. L._______ per
valutazione. Nel suo rapporto del 28 marzo 2008, questi ha
riconfermato le sue conclusioni precedenti, essenzialmente per il
motivo che non è oggettivata alcuna malattia psichiatrica suscettibile
di influire sulla capacità lavorativa del ricorrente (doc. 195).
Nel suo allegato di duplica del 15 aprile 2008, l'UAIE ha quindi
nuovamente riproposto la reiezione del ricorso.
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G.
Con decisione incidentale del 18 aprile 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 19 maggio 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
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1.4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono, in particolare, dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 38 cpv.
4 cifra b LPGA).
1.5 In concreto, il ricorso è ricevibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 38 cpv. 4 cifra b, 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA),
e che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-
è stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
4.1 Ai sensi dell'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
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non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
4.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
5.
Il ricorrente contesta il benfondato della decisione su opposizione del
12 giugno 2007, con la quale l'UAIE ha confermato la sostituzione
della rendita intera d'invalidità con una mezza rendita, sostenendo che
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il suo stato di salute non solo non è migliorato da aprile 2004, ma che
si è piuttosto aggravato.
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI).
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia
la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108, 130 V 71,
125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30).
La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più
presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.3 In concreto, la decisione iniziale è stata rilasciata il 17 ottobre
1988 (doc. 112). Per quanto riguarda le due decisioni intercalari del 3
luglio 1991 e del 17 luglio 1999, esse non sono pertinenti, siccome
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non sono sfociate in una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità (doc. 123 e 151).
Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se
verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, è quello tra il 17 ottobre 1988 e il 12 giugno 2007, data
della decisione impugnata.
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
In concreto, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio
1985 è stato riconosciuto al ricorrente, da un lato, in seguito ad un
infortunio sul lavoro, avvenuto il 23 aprile 1982, che aveva causato la
frattura delle apofisi lombari e del metatarso destro (affezione
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ortopedica), e, dall'altro, in seguito alla presenza di disturbi
dell'adattamento (affezione psichiatrica).
Occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame, ossia dal 17
ottobre 1988 al 12 giugno 2007, l'influsso di queste affezioni di natura
ortopedica e psichiatrica sulla capacità lavorativa del ricorrente si è
modificato in modo tale da giustificare una riduzione della rendita
d'invalidità dal 1° aprile 2006, come stabilito dall'UAIE (art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI).
9.
9.1 Per quanto riguarda l'aspetto ortopedico, è assodato che il
ricorrente soffre di lombalgie, cervicalgie e pregressa frattura del
metatarso destro. Questa diagnosi si evince, senza contraddizioni,
dalla perizia medica dettagliata del dott. C._______ (formulario E 213)
e dai rapporti del dott. B._______ dell'UAIE (doc. 161, 163 e 166). Il
primo ha stabilito un grado d'invalidità del 50% per l'ultima attività
lavorativa svolta, e del 40% in altre attività confacenti alle attitudini del
ricorrente. Egli ha osservato che il rachide è ipomobile nei gradi
estremi, con Lasègue negativo bilateralmente, ma non ha menzionato
per il resto alcun disturbo di natura neuropsichiatrica. Il secondo ha
considerato che la precedente attività è esigibile nella misura del 50%
e che lo svolgimento di attività leggere, senza porto di pesi superiori a
8 kg e con possibilità di cambiamento di posizione, è esigibile nella
misura dell'80% da aprile 2004 (doc. 166).
Dal canto loro, i rapporti del dott. M._______ e del dott. D._______, sia
quelli stilati nel 2005 (doc. 181 e 182), sia quelli redatti nel 2007, si
limitano a diagnosticare una sindrome da insufficienza vertebrale, e,
per quanto concerne l'esame radiologico di GM._______ e quello
diagnostico della CSA._______, essi non svelano alcuna nuova
affezione oltre agli esiti del noto infortunio, i quali risultano di scarsa
incidenza funzionale come constatato dal dott. L._______ dell'UAIE
(doc. 183 e 193).
9.2 Per quanto riguarda l'aspetto psichico, il dott. R._______ ha
riferito, nel suo breve rapporto di visita psichiatrica del 27 giugno 2005
(doc. 171), la presenza di un disturbo da disadattamento con ansie ed
umore depresso, di grado medio-lieve, rilevando, nello stesso tempo,
che il ricorrente non ha mai praticato cure psichiatriche, che egli è
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lucido, collaborante e ordinato, con capacità di critica valida, benché
focalizzato sull'infortunio del 1982, ma senza pronunciarsi sulla
capacità lavorativa. Ciò stante, secondo la dott.ssa V._______
dell'UAIE, questo disturbo da disadattamento con ansie ed umore
depresso non ha una ripercussione significativa sulla capacità
lavorativa del ricorrente (doc. 173).
Dal canto loro, i due rapporti prodotti dal ricorrente in sede di
opposizione e davanti al Tribunale amministrativo federale, stilati nel
2005 e nel 2008, fanno stato di sequele psichiche post-traumatiche,
depressione ansiosa, importante deflessione umorale, sindrome post-
traumatica cronica e danno encefalico post-traumatico non
obiettivabile neuro-radiologicamente. Prendendo posizione su questi
due referti, il dott. L._______ ha tuttavia rilevato che, benché sia
presente nel ricorrente una componente di depressione ansiosa post-
traumatica, non sussiste una vera e propria affezione psichiatrica e la
stato di salute del ricorrente deve essere ritenuto migliorato in modo
duraturo (doc. 190 e 195).
10.
Visto quanto precede, il collegio giudicante deve concludere che
l'influsso delle affezioni diagnosticate, di natura ortopedica e
psichiatrica, sulla capacità lavorativa del ricorrente si è modificato in
modo rilevante dall'aprile 2004 (data della perizia E 213), perdurando
almeno fino al 12 giugno 2007, e che pertanto il ricorrente deve
perlomeno essere considerato abile al lavoro nella misura dell'80% in
attività leggere.
Per contro, il collegio giudicante non considera verosimile che il
ricorrente possa riprendere la sua precedente attività di gruista nella
misura del 50%. Questa divergenza è tuttavia senza influenza sulla
sorte della causa, come si vedrà in seguito, poiché la perdita di
guadagno è in ogni caso inferiore al 60%, rispettivamente al 70%.
11.
Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
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fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAIE ha tenuto conto, sulla base dei risultati statistici
dell'inchiesta d'ottobre 2002 e 2003 dell'Ufficio internazionale del
lavoro, di un reddito mensile da valido come operaio edile qualificato,
equiparabile alla precedente attività di gruista, conseguibile in Italia
nel 2003, di EUR 1'550.-.
L'UAIE ha poi accertato il reddito mensile da invalido, ottenibile in
Italia nel 2003, in attività leggere non qualificate, e più precisamente:
- cassiere nel commercio al dettaglio: EUR 1'182.-;
- manovale nella costruzione di macchinari: EUR 1'018.-.
L'UAIE ha quindi considerato come reddito mensile da invalido un
importo corrispondente alla media dei salari menzionati, pari a EUR
1'100.-, nella misura dell'80%, ossia EUR 880.-, al quale ha poi
applicato un correttivo del 15%, tenuto conto dell'età del ricorrente e
dell'esigibilità unicamente di attività leggere, ottenendo così un salario
di EUR 748.- per il 2003. Confrontando il reddito da valido di EUR
1'550.- con il reddito da invalido di EUR 748.-, secondo la formula
[(1'550 – 748) x 100 : 1'550], l'UAIE ha così stabilito una perdita di
guadagno del 51.74%.
12.
In conclusione, considerato che il miglioramento della capacità di
guadagno del ricorrente deve essere fatto risalire all' aprile 2004 e che
questo è durato più di tre mesi e che presumibilmente esso continuerà
a perdurare (art. 88a cpv. 1 OAI), la sostituzione della rendita intera
d'invalidità con una mezza rendita a decorrere dal 1° aprile 2006 deve
essere tutelata in questa sede (art. 88biscpv. 2 lett. a OAI).
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 12 giugno 2007 deve
essere confermata ed il ricorso respinto.
13.
Per quanto riguarda le spese processuali, che ammontano a Fr. 300.-,
esse sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo
versato il 19 maggio 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
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le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 19 maggio 2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. AI IT/723.54.378.154/IR;
raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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