B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5045/2010
S e n t e n z a d e l 2 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…
patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora
in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
C-5045/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino del Niger nato il …, è entrato in Svizzera illegalmen-
te il 9 dicembre 2003 ed ha depositato una domanda d'asilo il giorno suc-
cessivo. L'istanza è stata respinta con decisione del 30 agosto 2004
dall'allora competente Ufficio federale dei rifugiati (UFR). All'interessato
non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato ed è quindi stato pronuncia-
to il suo allontanamento dalla Svizzera entro il 25 ottobre 2004.
Il 17 settembre 2004 contro la suddetta decisione A._______ ha inoltrato
un ricorso dinanzi all'allora competente Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo (CRA, sostituita dal Tribunale amministrativo federale [di
seguito: il TAF o il Tribunale] il 1° gennaio 2007). Con sentenza del 12 ot-
tobre 2009 il Tribunale ha respinto il ricorso dell'interessato. Conseguen-
temente, il 20 ottobre successivo, l'Ufficio federale della migrazione (in
seguito UFM) ha fissato al 12 novembre 2009 il nuovo termine di parten-
za dal territorio svizzero.
B.
Il 10 ottobre 2007 l'interessato ha iniziato un'attività lavorativa in qualità di
lavapiatti presso il B._______ a …, restandone alle dipendenze sino alla
cessazione dell'attività il 31 dicembre 2009.
C.
Alla luce della sentenza del TAF, l'interessato, mediante scritto del 1° di-
cembre 2009, ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Cantone Ticino (SPI, attualmente: Sezione della popolazione [SP])
della propria intenzione di inoltrare un'istanza volta alla concessione di un
permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sull'a-
silo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
Vista tale richiesta, con scritto del 4 dicembre 2009, l'autorità cantonale
ha sospeso l'ordine di partenza, autorizzando l'interessato a continuare la
propria attività lavorativa.
Il 1° gennaio 2010 A._______ ha iniziato a lavorare, sempre in qualità di
aiuto cucina/lavapiatti, presso l'C._______ a ….
D.
Con istanza dell'11 gennaio 2010, trasmessa all'Ufficio regionale degli
C-5045/2010
Pagina 3
stranieri di Mendrisio, l'interessato ha postulato il rilascio del permesso di
dimora conformemente all'art. 14 cpv. 2 LAsi.
L'8 febbraio seguente la SP ha inoltrato all'UFM tale richiesta con preav-
viso favorevole, indicando che l'interessato si esprime correttamente in i-
taliano, ha un'indipendenza finanziaria dall'ottobre 2007, ha sempre man-
tenuto un comportamento irreprensibile e la sua reputazione è buona. A
dire ancora dell'autorità cantonale, A._______ gode di uno stato di salute
buono e al momento non si vede alcuna possibilità di reintegrazione nel
paese d'origine.
E.
Mediante scritto del 16 febbraio 2010, l'UFM ha informato l'interessato
dell'intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2
LAsi. Ossequiando al diritto di essere sentito, l'UFM ha accordato al ricor-
rente la possibilità di prendere posizione in merito. Con scritto del 3 mar-
zo 2010 A._______ ha sottolineato di soggiornare in Svizzera da oltre sei
anni, la propria buona integrazione nel tessuto socio-economico ticinese
nonché la conoscenza ininterrotta da parte dell'autorità del proprio luogo
di soggiorno.
Con decisione del 10 giugno 2010, l'UFM ha respinto l'approvazione al ri-
lascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in
relazione all'art. 30 cpv. 1 lett. b legge federale del 16 dicembre 2005 su-
gli stranieri (LStr, RS 142.20), poiché le condizioni per il riconoscimento di
un caso di rigore grave non erano adempiute.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'autorità di prime cure ha os-
servato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30
cpv. 1 lett. b LStr costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere
valutata in modo restrittivo. L'UFM ha segnatamente evidenziato che la
buona integrazione sociale e professionale, nonché il comportamento in-
tegerrimo, come pure le relazioni professionali d'amicizia e di buon vicina-
to durante la permanenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire
un caso personale particolarmente grave. L'autorità di prime cure ha se-
gnalato inoltre che il ricorrente non poteva avvalersi di qualifiche profes-
sionali importanti o specifiche e non ha acquisito conoscenze o qualifiche
professionali che non possano essere utilizzate anche in Patria, né ha
avuto un'evoluzione a livello professionale talmente notevole da giustifica-
re il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. In-
fine, a dire dell'UFM, A._______, celibe e senza legami famigliari partico-
larmente stretti con la Svizzera, dove ha risieduto per oltre sei anni a fron-
C-5045/2010
Pagina 4
te di un periodo di 26 anni trascorso in Patria, poteva sopportare un ritor-
no al proprio Paese d'origine.
F.
Con ricorso del 12 luglio 2010 A._______ ha chiesto al Tribunale ammini-
strativo federale di annullare la decisione impugnata e al contempo ap-
provare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il
ricorrente ha fatto valere di risiedere da quasi sette anni in territorio sviz-
zero, nonché di essere attivo professionalmente dall'ottobre 2007 e non
dal 2010 come ritenuto dall'UFM. Inoltre a suo dire l'integrazione deve
essere considerata di particolare rilievo, avendo frequentato diversi corsi
di formazione, ed esprimendosi perfettamente in italiano. Infine
A._______ ha evidenziato il totale rispetto dell'ordinamento giuridico elve-
tico e la difficoltà di un suo reinserimento sociale in Niger.
G.
Con osservazioni del 27 agosto 2010, l'UFM ha confermato la decisione
del 10 giugno 2010. Esso ha segnatamente osservato che l'attività lavora-
tiva svolta per qualche anno quale lavapiatti e aiuto cucina non costitui-
sce un'integrazione professionale tale da considerare eccessivamente ri-
goroso il ritorno in Patria. A dire dell'autorità di prime cure neppure i corsi
di formazione frequentati in Svizzera non giustificano il rilascio di un per-
messo di dimora, se non vi è un'integrazione professionale di un certo
spessore e legami particolari con la Svizzera.
H.
Con replica del 4 ottobre 2010, il ricorrente ha osservato di ottemperare
alle condizioni poste per un caso di rigore, segnatamente il rispetto
dell'ordinamento giuridico svizzero, una certa padronanza di almeno una
lingua nazionale e la partecipazione al benessere economico del Paese.
A._______ ha rilevato inoltre che l'estrema povertà, l'eccezionale siccità e
la carestia che attanagliano il Niger non permettono una sua reintegra-
zione come pure non rendono possibile l'utilizzo dell'esperienza profes-
sionale e della formazione acquisita in Svizzera.
I.
Con duplica del 26 ottobre 2010, l'UFM ha ribadito che non è giustificabile
il rilascio di un permesso di dimora qualora la persona colpita da una de-
cisione di allontanamento esecutiva non possa far valere un'integrazione
professionale di spessore e non ha legami particolari con la Svizzera.
C-5045/2010
Pagina 5
J.
Con ulteriore scritto del 9 maggio 2011, il ricorrente ha esibito un attestato
del proprio datore di lavoro il quale descrive il ricorrente quale persona af-
fidabile, indipendente, disponibile con superiori e colleghi e sempre pun-
tuale. Con ulteriori dichiarazioni datate 23 febbraio 2010 sottoscritte da
conoscenti e colleghi di lavoro, il ricorrente viene ritenuto un gran lavora-
tore, volonteroso, sincero, umile, di fiducia, ben voluto da tutti ed integrato
molto bene. Mediante dichiarazione dell'8 aprile 2011 la Comunità africa-
na del Ticino ha parimenti confermato la buona integrazione nel tessuto
socioeconomico ticinese e la padronanza dell'italiano del ricorrente. Con i
certificati di frequenza del 20 dicembre 2006, del 3 agosto 2006, del 29
maggio 2006 e del 23 dicembre 2005 l'interessato ha attestato infine di
aver seguito i corsi "Informatica – approfondimento" dal 7 novembre al 20
dicembre 2006, "Informatica - approfondimento" dal 10 luglio al 3 agosto
2006, "Introduzione meccanica auto e lavoro automobile e all'economia e
al lavoro indipendente" dal 3 aprile al 29 maggio 2006 e "Introduzione
all'informatica" dal 18 ottobre al 15 dicembre 2005.
K.
Con scritto del 2 maggio 2012, il ricorrente ha confermato che la sua si-
tuazione personale, familiare e professionale è la medesima di quella al
momento dell'inoltro del ricorso.
Diritto:
1.
1.1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31
LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 del-
la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]) e sentenza del Tri-
bunale federale 2C_692/2010)
C-5045/2010
Pagina 6
1.2. Salvo in casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti la Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
1.3. A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere (art. 105 LAsi) e il suo ricorso, presentato nella forma e
nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, il ricorrente può invocare la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ri-
corso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti è in primo luogo la situazione di fat-
to al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003
consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
3.1. Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può con il bene-
stare dell'UFM rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli
conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i
seguenti criteri devono essere ossequiati:
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta-
zione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato è sempre stato noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i
capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo la cui do-
manda è stata respinta, migliorando così il loro statuto giuridico, conside-
rato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso
di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).
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Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi qualora il Cantone intenda fare uso di tale
possibilità, dovrà avvisare senza indugio l'UFM.
3.2. La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14
cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale
possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia
all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della
decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201] in
relazione con l'art. 99 LStr). Né l'UFM, né il TAF sono legati dal preavviso
favorevole del Cantone. Contrariamente alle altre procedure in materia di
diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente
nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ov-
vero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
4.
4.1. Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)
nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata
in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare
dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito
dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da
esaminare (cfr. decisioni del TAF C-4884/2009 del 3 maggio 2011, consid.
3.2 e C-673/2011 del 25 luglio 2012, consid. 5.1) In particolare, nella valu-
tazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispet-
to dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la si-
tuazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizza-
zione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di parte-
cipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata
della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la pos-
sibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato pari-
menti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivela-
to la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei prin-
cipi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislati-
vo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un ti-
tolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della per-
sona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto
possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va os-
servato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina
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Pagina 8
l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro
quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale am-
ministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferi-
menti ivi citati).
Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giuri-
sprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento
del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie,
di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono
un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente
(cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2).
4.2. Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in
merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato con-
sid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di ri-
gore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso
personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr co-
me anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo
degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo
la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità,
sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona
interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa
che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera,
paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione,
comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto
dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richieden-
te delle gravi conseguenze.
4.3. Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art.
14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di
questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti
ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1;
DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).
5.
5.1. Preliminarmente si osserva che A._______, inoltrando la domanda di
asilo il 10 dicembre 2003, ha presentato la propria vera identità. In gene-
rale dagli atti di causa si evince che il ricorrente mai ha presentato una
falsa identità alle autorità competenti per dirimere la propria situazione,
ma anzi ha collaborato senza che alcun rimprovero debba essere solleva-
to in questa sede.
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Pagina 9
5.2. Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi,
ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni
dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i di-
battiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU]
2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento
Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co-
loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di
asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011
consid. 7.1 e C-2868/2010 consid. 5.1). In proposito il 4 dicembre 2009,
informata dell'intenzione del ricorrente di procedere ex 14 cpv. 2 LAsi la
SP ha sospeso l'ordine di partenza, autorizzando l'interessato a continua-
re la propria attività lavorativa. Di conseguenza l'11 gennaio 2010 al de-
posito della domanda di soggiorno ex 14 cpv. 2 LAsi, il ricorrente soggior-
nava regolarmente in Svizzera da più di 6 anni. Ne discende che la prima
condizione è ossequiata.
5.3. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti la se-
conda condizione. Infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il
luogo in cui egli soggiornava (cfr. Preavviso positivo della Sezione della
popolazione dell'8 febbraio 2010).
5.4.
5.4.1. A._______ ha dimostrato un buona integrazione nella comunità lo-
cale, in particolare partecipando a numerose gare di atletica difendendo i
colori della … di …. In questo contesto egli si è distinto in numerose gare
conquistando addirittura il titolo di campione ticinese nella corse dei 100
metri maschili. Egli, rivelando inoltre un grande impegno nell'apprendere
"perfettamente l'italiano" (cfr. certificato di B._______), si è dimostrato un
grande lavoratore, ben voluto e affidabile (cfr. dichiarazioni conoscenti ed
ex colleghi di lavoro). Infine il ricorrente ha potuto garantire la sua indi-
pendenza finanziaria ininterrottamente dal 2007, anche quando il primo
datore di lavoro ha cessato la propria attività, entrando immediatamente
alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro.
Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di
una formazione specifica, A._______ ha conseguito 3 certificati in "Infor-
matica - approfondimento", nel quadro di corsi di aggiornamento profes-
sionali organizzati tra gli altri dal Centro di formazione ECAP Ticino UNIA
e riconosciuti e finanziati dalla Divisione della Formazione Professionale
C-5045/2010
Pagina 10
del Cantone Ticino. Nel corso del 2006 egli ha pure frequentato per 2
mesi il corso "Introduzione meccanica auto e lavoro autonomo" presso la
Scuola professionale artigianale-industriale di Trevano-Canobbio. Ciono-
nostante queste formazioni sono puntuali, limitate ad un breve periodo, e
comportano unicamente l'attestazione di frequenza ai corsi. Inoltre il ricor-
rente mai ha lavorato nel campo specifico di queste formazioni: egli è in-
fatti stato attivo unicamente e in maniera ininterrotta quale aiuto cuci-
na/lavapiatti in due ristoranti presso il Comune di ….
A fronte di quanto sopra l'integrazione socio-professionale del ricorrente,
paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni,
non riveste un carattere eccezionale. Inoltre, senza mettere in discussio-
ne gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può tuttavia considerare
che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non
si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel
suo paese d'origine. In particolare il ricorrente non ha acquisito delle co-
noscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere
sfruttate in Niger né ha fatto prova di un'evoluzione professionale in Sviz-
zera talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Ciò nonostante i certificati di
lavoro favorevoli rilasciati dai datori di lavoro
5.4.2 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il
Tribunale ricorda che il ricorrente ha dichiarato al suo arrivo in Svizzera di
avere ancora famigliari in Niger, in particolare i genitori, una matrigna, tre
sorelle e un fratello (cfr. Verbale di audizione, centro di registrazione di
Chiasso); in proposito dagli atti di causa non emerge una modifica di
questi rapporti famigliari nel corso degli anni. Inoltre egli ha vissuto nel
Paese africano sino all'età di 26 anni, trascorrendovi dunque l'infanzia e
l'adolescenza, momenti importanti per apprendere gli usi e i costumi del
proprio Paese di origine.
A questo proposito, il Tribunale non può ritenere, visti gli anni trascorsi in
Niger, la situazione personale e famigliare (celibe e in buona salute),
nonché l'esperienza professionale acquisita in Svizzera che il ricorrente
non sia più in grado di ricostruirsi una vita in Niger. Ne discende che,
benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di adattamento, è
immaginabile una reintegrazione sociale e professionale del ricorrente nel
proprio Paese d'origine.
.
C-5045/2010
Pagina 11
5.4.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un sog-
giorno di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà. Effetti-
vamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si trove-
rà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in
Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi
connazionali rimasti in Niger. Tale circostanza non rappresenta tuttavia
una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno
fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo
scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle con-
dizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una si-
tuazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da
lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da que-
sta Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in conside-
razione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitari) a cui è
confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la perso-
na interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui
quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua si-
tuazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.
6.
A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da
poter ritenere che il ricorrente si trova in una situazione di grave caso di
rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e che pertanto l'autorità inferiore ha
rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 10 giugno 2010 non ha viola-
to il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri-
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv.
1 LAsi). Per questi motivi il ricorso va respinto.
7.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Es-
se sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato.
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono
computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 3 agosto
2010.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: