B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5072/2012
S e n t e n z a d e l 2 9 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Lina Ratano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 agosto 2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera dal
1983 al 1996 (v. doc. 38), segnatamente dal gennaio del 1989 al giugno
del 1996 in qualità di aiutante meccanico nel settore dell'aviazione (doc.
2; v. anche doc. 15), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Rientrato in Italia,
ha svolto attività lucrativa dal 5 agosto 2009 come guardia notturna. Ha
interrotto il lavoro il 29 agosto 2009 a seguito di licenziamento (il datore di
lavoro ha precisato che "non (era) in grado di svolgere i propri compiti";
doc. 36). Il 16 gennaio 2012, ha formulato una richiesta volta all'otteni-
mento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3).
1.2 Nei rapporti del 14 giugno e 20 agosto 2012, il dott. B._______, del
Servizio medico regionale "Rhône" (SMR), ha considerato, sulla base del-
la documentazione medica agli atti (doc. 8 a 16, 23, 24, 26, 27 e 43), lo
stato ansioso-depressivo di grado medio e lo stato dopo frattura della cla-
vicola destra e dell'avambraccio destro siccome senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa. In particolare, ha segnalato che i documenti medici
prescrivono un trattamento psicofarmacologico a tempo indefinito, ma
non fanno stato di alcun grave disturbo psichico, non descrivono alcuna
grave sintomatologia, non menzionano alcun ricovero ospedaliero e non
fanno riferimento ad una specifica incapacità lavorativa. Lo stato psichico
è peraltro reattivo a difficoltà esistenziali (divorzio, assenza di un impiego,
precarietà economica). Il medico ha quindi ritenuto che l'interessato pre-
senta una capacità lavorativa intatta, ossia del 100% (doc. 40 e 45).
2.
Il 23 agosto 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazio-
ni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'interessa-
to non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai
sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In parti-
colare, ha precisato che dagli atti risulta che malgrado il danno alla salute
l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura suffi-
ciente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 46; sono altresì state ri-
portate le considerazioni essenziali dei rapporti del servizio medico
dell'UAIE di giugno e agosto 2012).
3.
Il 22 settembre 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 agosto
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2012 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la
decisione impugnata nonché di accertare (e poi dichiarare) il suo diritto a
percepire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, dispo-
nendo a tal fine una consulenza tecnica medico-legale per la verificazione
delle sue condizioni psico-fisiche invalidanti. Il ricorrente si è doluto in
particolare di una violazione dell'obbligo di motivare la decisione impu-
gnata e di un difetto di istruttoria. Ha esibito documentazione medica già
agli atti nonché la cartella clinica del Centro Salute Mentale di C._______
e dei certificati medici del 4 agosto 2003, del 15 gennaio 2004, del 3 apri-
le 2005 e del 19 settembre 2012 (doc. TAF 1). Il 5 novembre 2012, ha
prodotto il formulario "gratuito patrocinio" (doc. TAF 5).
4.
Nella risposta al ricorso del 10 gennaio 2013 (doc. TAF 8), l'UAIE ha pro-
posto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico
dell'UAIE del 13 dicembre 2012 (doc. 60; v. anche la presa di posizione
del Servizio medico dell'UAIE del 5 dicembre 2012 [doc. 61]), in cui è in-
dicato che per completare l'istruttoria appare opportuno sottoporre l'insor-
gente ad una perizia psichiatrica.
5.
Con provvedimento del 17 gennaio 2013, questo Tribunale ha trasmesso
al ricorrente per conoscenza la risposta al ricorso del 10 gennaio 2013 e
le prese di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 5 e 13 dicembre
2012 (doc. TAF 9).
6.
6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
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zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
7.
7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
8.
Nel gravame, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere suf-
ficientemente motivato la decisione impugnata, con la conseguenza che
la decisione impugnata andrebbe annullata già per questa ragione. La
censura relativa all'insufficiente motivazione della decisione può comun-
que essere lasciata indecisa ritenuto che per i motivi che saranno esposti
al considerando 9 del presente giudizio, il ricorso va comunque accolto e
la decisione impugnata annullata per insufficiente accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti.
9.
9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 13 dicembre 2012 è
giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridi-
camente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segna-
tamente con un esame sullo stato di salute psichico (il dott. D._______
avendo rilevato che i rapporti psichiatrici agli atti pongono la diagnosi di
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stato ansioso-depressivo cronico in assenza di una descrizione dello sta-
to psichico, ad eccezione del rapporto medico del 27 febbraio 2012 del
dott. E._______ [doc. 16] in cui figurano delle indicazioni che potrebbero,
se riportate correttamente, oggettivare un disturbo psichico più grave [ri-
spetto a quello ritenuto; cfr. rapporto del 13 dicembre 2012 {doc. 60}; v.
anche rapporto del 5 dicembre 2012 {doc. 61}]).
9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dal medico dell'UAIE consultato, riservato ogni ulteriore esame
che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse
rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non ri-
sulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa
dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza
preponderante.
9.3 Ritenuto che nella risposta al ricorso del 10 gennaio 2013 l'autorità in-
feriore ha proposto di dare seguito alla conclusione presentata dall'insor-
gente, proposta che è accolta in questa sede, non era necessario
nell'ambito del provvedimento del 17 gennaio 2013 di questo Tribunale
(cfr. considerando 6 del presente giudizio [trasmissione per conoscenza
segnatamente dei documenti 58 a 61 dell'incarto dell'UAIE]) accordare al
ricorrente un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricorso stessa pri-
ma della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
9.4 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provve-
dimento del 17 gennaio 2013 di questo Tribunale neppure dare al ricor-
rente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami
della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sen-
tenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4)
dal momento che nella decisione impugnata del 23 agosto 2012 l'autorità
inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavo-
rativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione im-
pugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tri-
bunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo vol-
ta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
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9.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente
a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso.
9.6 Va altresì segnalato, per sovrabbondanza, che incomberà all'UAIE
nell'ambito della procedura istruttoria completiva che si rende necessaria
alfine di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti di
permettere al ricorrente di prendere visione dell'integralità degli atti di
causa prima di pronunciare una nuova decisione.
10.
10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
taria professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'uffi-
cio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo
ed utile svolto dalla patrocinatrice del ricorrente. L'indennità per ripetibili è
posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 23 agosto
2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia pro-
ceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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