B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5079/2012
Sen t en z a d e l 2 5 no vemb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Maurizio Greppi e Markus Metz,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato da Rechtsberatung für italienische
Migrantinnen und Migranten, casella postale 120,
4011 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 3 settembre 2012).
C-5079/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il , ha lavorato in Svizzera per numerosi
anni in diverse attività, da ultimo quale operario in un'impresa edile (doc.
22). Il 12 aprile 2007, ha subito un infortunio non professionale. Il caso è
stato trattato dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli in-
fortuni (SUVA [è stato acquisito agli atti l'incarto dell'assicuratore infortuni]).
Mediante decisione del 18 febbraio 2011, la SUVA ha riconosciuto in favore
dell'assicurato una rendita d'invalidità del 37% dal 1° maggio 2009 (doc.
106).
B.
Il 9/10 aprile 2008 (doc. 1, 6), l'interessato ha presentato una domanda di
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Dal certificato del medico
curante del 14 maggio 2008 risulta la seguente diagnosi: stato dopo con-
tusione occipitale cranica il 12 aprile 2007, sindrome post-traumatica con
cervicalgie e cefalee, disturbi vertiginosi, sospetta contusione labirintica
(doc. 27). Dagli ulteriori documenti medici di cui agli atti di causa emerge
l'esistenza anche di affezioni extra-infortunistiche, segnatamente di natura
cardiologica (cfr. lettera di dimissione relativa al ricovero dal 17 al 20 no-
vembre 2008 per cardiomiopatia dilatativa ipocinetica con frazione di eie-
zione del 36% [(doc. 56-1]). Dal 22 al 24 dicembre 2008, l'interessato è
stato ricoverato per impianto di defibrillatore cardiaco AICD (Automatic Im-
plantable Cardioverter Device [doc. 61]).
C.
L'Ufficio AI ha acquisito ad atti pure l'incarto dell'assicuratore malattia.
D.
Il 22 settembre 2011, in mancanza di sufficiente documentazione medica
dall'Italia, il Servizio medico regionale (SMR) ha segnalato la necessità di
una valutazione pluridisciplinare del caso presso il Servizio di accerta-
mento medico (SAM) per potere valutare la componente cardiologica ri-
spettivamente neurologica e, se necessario, neuropsichiatrica e reumato-
logica (doc. 122).
D.a L'accertamento è avvenuto per più giorni nel mese di novembre 2011
e il 6 dicembre 2011. L'assicurato è stato sottoposto a visite specialistiche
in reumatologia, neurologia, cardiologia, e psichiatria. Nel rapporto dell'11
gennaio 2012, i medici del SAM hanno ritenuto le seguenti diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa (cfr., segnatamente, la perizia pluridisci-
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plinare del SAM dell'11 gennaio 2012 [visite avvenute nel novembre e di-
cembre 2011 {doc. 128}]): "cardiopatia di origine indeterminata con/su: at-
tualmente ventricolo sinistro di dimensioni normali con funzione sistolica
lievemente ridotta (FE 45%); impianto di defibrillatore automatico (installato
nel dicembre 2008), coronarie esenti da lesioni significative (coronarografia
del novembre 2008); extrasistolia ventricolare semplice ad altissima inci-
denza con/su: episodi di tachicardia ventricolare non sostenuta, fattori di
rischio cardiovascolare (tabagismo, diabete mellito tipo 2, dislipidemia
anamnestica, sovrappeso, famigliarità); periartropatia omero scapolare
tendinopatia alla spalla destra con/su: rottura della cuffia dei rotatori. Sem-
pre sulla base della menzionata perizia pluridisciplinare sono poi state rite-
nute le seguenti diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: cervi-
calgie nell'ambito di alterazioni degenerative ai segmenti C5-C6 e C6-C7,
lombalgie con/su: alterazioni statiche della colonna vertebrale; iniziali alte-
razioni degenerative con spondilosi anteriore a tutti i segmenti lombari, go-
nalgie a sinistra, sospetta cefalea, sospetto tinnito". Il peritando è stato, in
sostanza, considerato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività per mo-
tivi reumatologici (infortunio extra-professionale dell'aprile 2007) fino a no-
vembre del 2008 (anche in considerazione di un ricovero riabilitativo presso
la Clinica di B._______ di circa un mese [agosto 2008]), per ragioni cardio-
logiche (100%) e ortopediche (50%). Da novembre del 2008 (momento in
cui sarebbero insorti i problemi cardiologici) l'assicurato è stato comunque
considerato abile al lavoro al 100% in attività sostitutive adeguate. Dal pro-
filo psichiatrico e neurologico non sono state ritenute affezioni aventi inci-
denza sulla capacità lavorativa (doc. 128).
D.b L'incarto è stato trasmesso al dott. C.______ del SMR. Nel rapporto
del 9 febbraio 2012, il medico ha nella sostanza ripreso e condiviso dia-
gnosi e valutazioni espresse dal SAM (doc. 129).
D.c Dal raffronto dei redditi effettuato dall'autorità inferiore, con riferimento
alla situazione a novembre 2008, è risultata una perdita di guadagno del
21% (è peraltro stata effettuata una riduzione giurisprudenziale dell'8% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurato [(doc. 136-138]).
E.
E.a Con progetto di decisione del 16 maggio 2012 (doc. 144), l'Ufficio AI
ha disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1° aprile
2008 (ossia dopo la scadenza dell'anno di carenza) fino al 31 gennaio
2009.
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Pagina 4
E.b Il 15 giugno 2012, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al
citato progetto (unitamente ad ulteriore documentazione medica [doc.
147]). Ha fatto valere che nella perizia pluridisciplinare del SAM non vi è
stata una presa posizione chiara sulla patologia cardiologica. Peraltro,
sulla sola base delle patologie infortunistiche, la SUVA ha accordato una
rendita d'invalidità del 37%. Non sarebbe pertanto concepibile che con l'ag-
giunta dell'importante affezione cardiologica il grado d'invalidità AI possa
scendere al 21%.
E.c L'amministrazione ha quindi nuovamente sottoposto gli atti al proprio
servizio medico, il quale, nel rapporto del 26 giugno 2012, ha rilevato come
la nuova documentazione esibita non è atta a modificare le conclusioni
della perizia pluridisciplinare (doc. 149).
E.d Il 3 settembre 2012, l'UAIE ha quindi reso una decisione mediante la
quale ha accordato al ricorrente una rendita intera a decorre dal 1° aprile
2008 e limitata nel tempo fino al 31 gennaio 2009 (doc. 155 e 156).
F.
F.a Il 27 settembre 2012, l'interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tri-
bunale amministrativo contro la succitata decisione dell'UAIE. Ha chiesto
l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità, eventualmente di una
rendita maggiore, a decorrere dal 1° febbraio 2009. Ha fatto valere in par-
ticolare che dopo novembre 2008 ha mai più riacquistato la piena capacità
lavorativa, neppure in lavori leggeri.
F.b Il 18 ottobre 2012, l'insorgente ha prodotto nuova documentazione me-
dica, ossia: un referto Holter del 10 maggio 2012 (peraltro già ad atti), un
test cardiovascolare dell'11 settembre 2012 ed un ecocardiografia del 7
giugno 2012.
F.c Detti documenti medici sono stati sottoposti al SAM che, con presa di
posizione del 14 novembre 2012 dei propri consulenti in cardiologia, ha
rilevato che – a parte un lieve aumento della funzione ventricolare sinistra
(FE 60% [sempre che il dato sia corretto]) – non sono riscontrabili cambia-
menti significativi rispetto all'esame effettuato nella perizia pluridisciplinare
SAM. Il 20 novembre 2012, anche i redattori del rapporto pluridisciplinare
del SAM dell'11 gennaio 2012, hanno indicato che i documenti medici esi-
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Pagina 5
biti dal ricorrente, in particolare la valutazione cardiologica dell'11 settem-
bre 2012, non modificano le conclusioni della menzionata perizia (doc. TAF
5).
F.d Conseguentemente, nella sua risposta al ricorso del 29 novembre
2012, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 5).
G.
Nella replica del 29 gennaio 2013, l'insorgente ha indicato di mantenere
integralmente il proprio gravame e rinviato per il resto alla documentazione
agli atti (doc. TAF 7).
H.
Con decisione incidentale del 17 luglio 2013, questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare un anticipo, di fr. 400.--, sulle presumibili spese pro-
cessuali. Detto anticipo è stato corrisposto il 31 luglio 2013.
I.
Il 23 ottobre 2013, l'attuale rappresentante ha comunicato di essere suben-
trato al precedente ed aver quindi assunto la tutela degli interessi del ricor-
rente (procura allegata).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
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(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto al 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
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Pagina 7
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.
1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 9/10 aprile
2008, al caso in esame si applicano di principio ancora le norme in vigore
fino al 31 dicembre 2007 (DTF 138 V 475 consid. 3.4). Pertanto, e salvo
indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino
al 31 dicembre 2007.
3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di rendita
il 9/10 aprile 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa
che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.
L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto essere adempite nel caso di
specie le condizioni affinché il ricorrente potesse ancora beneficiare, pur
avendo presentato la domanda di rendita nell'aprile del 2008, dell'applica-
zione di tale norma (in vigore fino al 31 dicembre 2007), a lui più favorevole,
concernente la nascita del diritto ad una rendita (cfr. DTF 138 V 475 consid.
3.4). In concreto, questo Tribunale deve pertanto esaminare se il ricorrente
avesse diritto ad una rendita il 9/10 aprile 2007 (ossia 12 mesi precedenti
la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto
tra tale data e il 3 settembre 2012, data della decisione impugnata. Il giu-
dice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene
tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano im-
porsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b).
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Pagina 8
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della
LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI) ed aver pagato i contri-
buti all'AVS/AI svizzera durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI; rispetti-
vamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante tre anni). Il ricorrente ha
versato contributi all'AVS/AI svizzera per ben più di 25 anni (doc. TAF 14)
e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con-
tribuzione.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al gua-
dagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un
anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in
media (lettera b).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere eco-
nomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273 e
105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv.
2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
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Pagina 9
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (red-
dito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto
dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 125 V 351 consid. 3). Non va altresì dimenticato che se vi sono
dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e pa-
rimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe
un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione
più adeguata (sentenza del TF I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
7.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
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Pagina 10
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie (sentenza del TF U 505/06 del 17 dicembre
2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, me-
glio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da met-
tere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del TF I 166/03 del 30
giugno 2004 consid. 3.3).
7.3 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
7.4 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza pre-
ponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., 2009, art.
42 n. 19 pag. 536; sentenza del TF K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II
464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costitu-
zionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversiche-
rungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.5 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
PC (RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove neces-
sarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene
che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza
qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la
causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere
lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministra-
zione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né
i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In parti-
colare, un siffatto rinvio appare in generale giustificato se l'amministrazione
ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che
in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari
accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008
consid. 2.3 e relativi riferimenti).
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8.
8.1 Va peraltro rammentato che in caso d'assegnazione retroattiva di una
rendita scalare la data di modifica del diritto deve essere stabilita confor-
memente all'art. 88a OAI (RS 831.201; sentenze del TF 9C_837/2009 del
23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I
727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005
consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del
27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il termine di attesa
di tre mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita
del diritto ad una rendita (cfr. sentenza del TF 9C_110/2014 del 13 giugno
2014).
8.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/cre-
scente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rap-
porto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della
lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la sop-
pressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel
senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il
riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2
et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la presta-
zione sia accordata con effetto retroattivo – ma limitata nel tempo, aumen-
tata oppure ridotta – esiste un'unica relazione giuridica. Ciò vale anche se
l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è
stata comunicata mediante più decisioni (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3
9.
9.1 Nel caso di specie, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, sulla base
di valutazioni univoche e convincenti di periti e medici di parte, che vi è
stata sicuramente un'incapacità lavorativa totale del ricorrente in qualsivo-
glia attività perlomeno da aprile 2007 a novembre 2008 (cfr., fra l'altro, la
perizia pluridisciplinare dell'11 gennaio 2012 pag. 26 [segnatamente para-
grafo 5] e il rapporto SMR del 9 febbraio 2012 [segnatamente pag. 2]).
9.2 Sulla base di tali valutazioni mediche – contestate dal ricorrente solo
per quanto attiene al preteso (dall'autorità inferiore) miglioramento dello
stato di salute che sarebbe intervenuto nel novembre del 2008 e alla sop-
pressione della rendita intera al 31 gennaio 2009 – l'UAIE da deciso di
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erogare in favore dell'interessato una rendita intera dal 1° aprile 2008 (sca-
duto l'anno di attesa) al 31 gennaio 2009. Ora, che una rendita intera sia
certamente dovuta all'insorgente perlomeno dal 1° aprile 2008 al 31 gen-
naio 2009 è pertanto pacifico, oltre che incontestato.
10.
Va quindi esaminato se pure la decisione impugnata di soppressione del
diritto ad una rendita intera al 31 gennaio 2009 sia corretta.
10.1 Il ricorrente non contesta, di per sé, le diagnosi ritenute nella perizia
pluridisciplinare dell11 gennaio 2012, ma l'incidenza delle affezioni, segna-
tamente quelle di natura cardiologica, sulla capacità lavorativa a decorrere
da novembre del 2008. Per i motivi di cui si riferirà di seguito, la censura è
fondata.
10.2 Dal rapporto del consulto cardiologico del 28 novembre 2011, su cui
si sono poi fondati i medici che hanno sottoscritto il rapporto della perizia
pluridisciplinare dell'11 gennaio 2012, emerge che al momento del consulto
– in considerazione dell'anamnesi, degli antecedenti cardiologici dell'assi-
curato e degli esami strumentali – da un punto di vista strettamente cardio-
logico il ricorrente è stato ritenuto inabile, nella sua abituale professione,
nella misura del 100% e in maniera definitiva (pag. 4). Sempre da un punto
di vista strettamente cardiologico, il perito ha pure indicato che "al momento
attuale (28 novembre 2011), l'assicurato dispone delle risorse per lo svol-
gimento di attività professionali con un impegno fisico lieve, per impegni
professionali d'ufficio e intellettuali" (pag. 5 del rapporto). È pure stato indi-
cato che una "abolizione dell'aritmia, se dovesse avvenire con successo,
potrebbe migliorare la funzione sistolica del ventricolo di sinistra e soprat-
tutto migliorare la sintomatologia accusata sottosforzo e pertanto miglio-
rare la capacità allo sforzo stesso. Se tutto quanto sopra esposto dovesse
avvenire, a quel punto, la capacità lavorativa dell'assicurato andrebbe nuo-
vamente rivalutata" (pag. 5). Ora, nel rapporto cardiologico in questione
non è stato esplicitamente indicato né che al momento del consulto (del 28
novembre 2011) la capacità lavorativa, in un'attività sostitutiva adeguata e
leggera, era del 100% senza limitazioni di rendimento, né che tale apprez-
zamento valeva già da novembre 2008, come invece è poi stato ritenuto,
non è dato sapere sulla base di quali specifici e seri riscontri obiettivi, nel
rapporto di perizia pluridisciplinare dell'11 gennaio 2012 (pag. 26), dal me-
dico SMR e nella decisione impugnata. Peraltro, ritenuto che nel consulto
cardiologico del 28 novembre 2011 è stata ritenuta, in maniera definitiva,
un'incapacità lavorativa del 100% nell'abituale professione, un eventuale
miglioramento della capacità lavorativa cui è fatto riferimento a pagina 5
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del più volte citato rapporto del consulto cardiologico del 28 novembre
2011, sembra potere riferirsi unicamente alla capacità lavorativa in un'atti-
vità sostitutiva adeguata, con la conseguenza che non appare possibile
concludere che la capacità lavorativa in attività sostitutiva adeguata e leg-
gera fosse in quel momento (28 novembre 2011) del 100% senza limita-
zioni di rendimento. Tanto meno, allo stato attuale degli atti di causa, è
possibile ritenere che una capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive
adeguate e leggere esistesse già da novembre del 2008. Basti qui ancora
osservare, in tale contesto, che il medico di fiducia della cassa malati Hel-
sana, dunque non un medico del ricorrente, ancora nella sua relazione del
24 febbraio 2010 (doc. 15-1 dell'incarto della cassa malati) ha ritenuto che
l'interessato ha una limitazione importante del rendimento fisico con una
frazione d'eiezione del ventricolo sinistro del 35% (pag. 3, pto 4) e che per
conseguenza non solo è inabile al 100% nell'attività abituale svolta (pag.
3, pto 5), ma, in considerazione delle importanti limitazioni per qualsiasi
sforzo fisico, anche in qualsiasi altra attività (pag. 3, pto.6). Da quanto
esposto, discende che sussistono seri e concreti dubbi che a decorrere da
novembre 2008 il ricorrente potesse essere ritenuto abile al lavoro al 100%
in attività sostitutive adeguate e leggere, come esposto nella perizia pluri-
disciplinare e nella decisione impugnata. Tale conclusione non trova suffi-
cienti riscontri obiettivi nelle carte processuali ed è poco convincente anche
in relazione alla circostanza che l'insorgente ha subito un intervento di im-
pianto di defibrillatore cardiaco nel mese di dicembre del 2008, dunque un
mese dopo l'evocato (dall'autorità inferiore) miglioramento del suo stato di
salute cardiologico (che sarebbe peraltro intervenuto, secondo l'ipotesi di
cui alla decisione impugnata, nel medesimo mese in cui la malattia car-
diaca si è manifestata ed ha originato un'incapacità definitiva e permanente
del ricorrente a svolgere la sua abituale attività). L'intervento di natura car-
diologica del mese di dicembre del 2008 non sembra peraltro, perlomeno
sulla base delle risultanze processuali al loro stato attuale, avere consen-
tito al ricorrente alcun recupero di una residua capacità lavorativa in attività
sostitutive adeguate neppure fino alla data della visita del medico di fiducia
della Helsana del 24 febbraio 2010. In considerazione di quanto precede,
né il consulto peritale cardiologico del 28 novembre 2011 né tanto meno il
rapporto di perizia pluridisciplinare dell'11 gennaio 2012 rispettivamente le
prese di posizione del medico SMR risultano completi e convincenti con
riferimento alle conseguenze dell'affezione cardiaca, che sarebbe stata
diagnostica al ricorrente nel novembre del 2008, sulla residua capacità la-
vorativa dell'insorgente medesimo. Peraltro, neppure nelle nuove prese di
posizione del 14 novembre 2012 (del perito cardiologo) e del 20 novembre
2012 (dei medici che hanno redatto il rapporto della perizia pluridisciplinare
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dell'11 gennaio 2012) emergono riscontri obiettivi rispettivamente motiva-
zioni sufficienti ed idonee a dissipare le importanti lacune d'istruttoria pre-
cedentemente evidenziate.
10.3 Da quanto esposto, consegue che la decisione impugnata, che viola
il diritto federale – accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rile-
vanti – incorre nell'annullamento.
11.
11.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito
o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2471/2012 del 21 maggio 2014
consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti
sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella
presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati, non senza di-
menticare che non è neppure consentito evadere la pratica sulla base della
documentazione medica prodotta dall'insorgente, insufficientemente detta-
gliata e motivata riguardo all'incapacità lavorativa derivante dalle affezioni,
segnatamente di natura cardiologica, di cui soffre.
11.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti, segnatamente con un complemento della perizia cardiologica (cfr.,
sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF
137 V 210 consid. 4.4.1.4) e con ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione
nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere ne-
cessario, nonché a pronunciare una nuova decisione. Per il resto, e a se-
conda del risultato di tale esame, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sulla sfrut-
tabilità di una (eventuale) residua capacità lavorativa medico-teorica non-
ché, se del caso, effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base
delle possibili attività sostitutive adeguate ritenute (v. sulla questione, fra le
tante, la sentenza del TAF C-6059/2014 del 19 agosto 2014 consid. 10.2).
Per completezza, giova rilevare che nel complemento di perizia cardiolo-
gica, il perito dovrà, segnatamente, pronunciarsi dettagliatamente sulla re-
sidua capacità lavorativa del ricorrente (con indicazione della percentuale),
rispettivamente sull'eventuale diminuzione di rendimento, in attività sosti-
tutive adeguate e leggere a decorrere da novembre 2008 alla data del
primo consulto peritale cardiologico del 28 novembre 2011 rispettivamente
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da tale data a quella della (nuova) perizia complementare. Quanto al cal-
colo del raffronto dei redditi, l'UAIE, benché non vincolato dal calcolo effet-
tuato dalla SUVA, dovrà se del caso indicare per quale ragione si distanzia
da tale calcolo. Infine, l'UAIE dovrà anche tenere conto del fatto che, se-
condo l'art. 88a cpv. 1 OAI, la riduzione o la soppressione di una rendita
interviene tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento della capacità di gua-
dagno (in tale contesto appare incomprensibile la soppressione della ren-
dita intera del ricorrente al 31 gennaio 2009, come ritenuto nella decisione
impugnata, e ciò anche nell'eventualità, invero remota in virtù delle risul-
tanze processuali al loro stato attuale, che un miglioramento dello stato di
salute cardiologico del ricorrente sia effettivamente intervenuto nel corso
del mese di novembre del 2008).
11.3 Nel caso concreto non era altresì necessario dare al ricorrente la pos-
sibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurispru-
denza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In
effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità infe-
riore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste la concreta even-
tualità di una reformatio in peius (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V
314 consid. 3.2.4). In altri termini, nel contesto della nuova procedura di-
nanzi all'UAIE la rendita intera accordata dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio
2009 mediante la decisione impugnata è da considerarsi come definitiva-
mente acquisita, ritenuto come la stessa risulta già ampiamente giustificata
sulla base delle emergenze processuali al loro stato attuale (cfr., sulla que-
stione, e fra le tante, la sentenza del TAF C-5613/2014 del 20 ottobre 2014
consid. 11.3 e riferimenti). L'UAIE dovrà pertanto nuovamente esaminare
solo la questione di sapere se segnatamente la problematica cardiologica,
contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, possa avere
un'incidenza significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente an-
che successivamente al mese di novembre del 2008.
12.
12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 31 luglio 2013, sarà restituito al ricorrente allorquando la
presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica
altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art.
7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
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RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni as-
sicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa
è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova deci-
sione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art.
14 cpv. 2 TS-TAF) complessivamente in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro
utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr. pure sen-
tenze del TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 9.2 e C-4950/2012
del 7 novembre 2014 consid. 12.2 riguardanti il medesimo rappresentante).
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del
3 settembre 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affin-
ché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 31
luglio 2013, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Vito Valenti Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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