B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5080/2017
Sen t en z a d e l 1 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein, Daniel Stufetti,
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, (Italia),
rappresentato dall'avv. Yves Flückiger,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendita intera limitata nel tempo
(decisione del 26 luglio 2017).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 26 luglio 2017 (doc. 119 pag. 284 dell’incarto dell’autorità
inferiore [di seguito: doc. A 119 pag. 284]), l’Ufficio dell’assicurazione per
l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha riconosciuto a
A._______ – cittadino italiano, nato il (…) 1982 – il diritto di percepire una
rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal 1° settembre
2015 fino al 30 giugno 2016, nonché le rendite per figli legate alle rendite
del padre. Nella motivazione della decisione del 26 luglio 2017 è indicato
che dagli atti, segnatamente dal rapporto finale del 27 giugno 2016 del me-
dico del Servizio medico regionale (SMR), nonché dalle annotazioni del 12
gennaio 2017 e del 6 febbraio 2017 (doc. A 69 pag. 177, doc. A 94 pag.
232 e doc. A 101 pag. 253), risulta che l’interessato presenta, nell’attività
abituale di operatore di produzione, un’incapacità lavorativa totale dal 12
settembre 2014 al 21 marzo 2016 e del 50% dal 22 marzo 2016 e continua
(intesa come riduzione del rendimento), mentre, in attività adeguate rispet-
tose dei limiti funzionali, l’incapacità lavorativa risulta totale dal 12 settem-
bre 2014 al 21 marzo 2016 e del 30% dal 22 marzo 2016 e continua (intesa
come riduzione del rendimento). Nella motivazione è altresì precisato che
non vi è più diritto alla rendita successivamente al 30 giugno 2016. L’auto-
rità inferiore ha altresì negato il diritto a provvedimenti professionali.
2.
L’8 settembre 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell’UAIE del 26 luglio
2017, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei
fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo medico che da quello economico.
L’insorgente ha altresì fatto valere una violazione del diritto di essere sen-
tito non avendo l’autorità inferiore sufficientemente motivato la propria de-
cisione. Secondo il ricorrente, da un lato, l’autorità inferiore non ha motivato
la residua capacità lavorativa né ha indicato quali sarebbero le attività ade-
guate ancora esigibili e, dall’altro lato, la motivazione risulta carente anche
per quanto attiene al metodo con cui è stato stabilito il reddito ipotetico da
invalido. In conclusione ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di
una rendita intera, nonché delle rendite per figli, anche dopo il 30 giugno
2016. In via subordinata, ha chiesto il rinvio degli atti all’autorità inferiore
per esperire ulteriori accertamenti medici e amministrativi (doc. TAF 1 e
allegati).
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3.
Il 27 settembre 2017, il ricorrente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del
richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 5).
4.
Con risposta del 30 ottobre 2017, l’UAIE ha proposto la reiezione del ri-
corso e la conferma della decisione impugnata conformemente all’allegato
preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______
(Ufficio AI) del 24 ottobre 2017, nonché al rapporto complementare del 18
ottobre 2019 del consulente in integrazione professionale (doc. TAF 7 e
allegati).
5.
Nella replica del 23 gennaio 2018, il ricorrente si è integralmente confer-
mato nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Sulla base della
valutazione neurochirurgica del 18 dicembre 2017 del dott. C._______,
specialista in neurochirurgia, ha tuttavia chiesto l’esperimento di ulteriori
accertamenti dal profilo medico al fine di stabilire se e quando vi sarebbe
stata una modifica dello stato di salute, conto tenuto che le perizie esperite
dai medici incaricati dall’autorità inferiore appaiono inconcludenti e critica-
bili (cfr. doc. TAF 13 e allegati).
6.
Sulla base della presa di posizione del 21 febbraio 2018 dell’Ufficio AI, con
duplica del 27 febbraio 2018, che a sua volta si fonda sull’annotazione del
6 febbraio 2018 del dott. D._______, medico del SMR, l’autorità inferiore
ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impu-
gnata ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché sia proceduto ai ne-
cessari accertamenti medici principalmente negli ambiti neurologico e reu-
matologico, ma anche in quello psichiatrico, al fine di valutare lo stato di
salute del ricorrente (doc. TAF 15 e allegati).
7.
Con scritto del 20 marzo 2018, il ricorrente ha indicato di essere d’accordo
con la proposta dell’autorità inferiore (doc. TAF 17) e chiesto lo stralcio dai
ruoli del caso per intervenuta acquiescenza, richiesta di stralcio dai ruoli
della causa che è stata reiterata il 21 settembre ed il 9 novembre 2018 doc.
TAF 18 e 19).
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8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamento del 27 settembre 2017 (doc. TAF 5),
il ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art.
21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
8.4 Peraltro, e per costante prassi di questa Corte, una richiesta di rinvio
degli atti da parte dell’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e
pronuncia di una nuova decisione non giustifica lo stralcio dai ruoli della
causa in questione per intervenuta transazione tra le parti nemmeno se la
parte ricorrente è d’accordo con tale proposta (cfr., fra le tante, la sentenza
del TAF C-2457//2018 del 4 settembre 2018 consid. 6, 7 e 10), a maggior
ragione laddove, come nella presente fattispecie, l’autorità inferiore ha pro-
posto, seppure in via subordinata, il respingimento del ricorso. Il ricorso in
esame va pertanto esaminato nel merito.
9.
Il ricorrente ha sollevato la censura di violazione del diritto di essere sentito,
segnatamente ha censurato una carente motivazione della decisione im-
pugnata. Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che, in consi-
derazione dell’esito della presente lite – ossia l’accoglimento del ricorso ed
il rinvio degli atti all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti – la que-
stione di sapere se la decisione impugnata abbia leso anche il diritto di
essere sentito del ricorrente può essere lasciata indecisa.
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10.
10.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande
concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari ac-
certamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa
lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e
la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rap-
porti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
specialisti dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi.
10.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
11.
11.1 Nel caso concreto, la proposta dell’UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa proceda al completamento dell’istruttoria, nel senso indicato
nell’annotazione del medico SMR del 6 febbraio 2018, è giustificata dalla
necessità di completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con
riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con l’effettua-
zione di una perizia pluridisciplinare comprendente le valutazioni di specia-
listi in neurologia, in reumatologia, ma anche in psichiatria. In tal senso,
basti rilevare che in virtù della documentazione medica di cui agli atti di
causa, risulta che il ricorrente appare soffrire di affezioni reumatologiche
(cfr. perizia reumatologica del 12 aprile 2015; doc. 16 pag. 23 dell’incarto
dell’assicurazione malattie [di seguito: doc. B 16 pag. 23]), neurologiche
(cfr. perizie neurologiche del 14 ottobre 2015, del 21 marzo 2016 e del 28
luglio 2016; doc. B 21 pag. 57, doc. B 31 pag. 80 e doc. A 76 pag. 192; cfr.
anche valutazione neurochirurgica del 18 dicembre 2017 allegata al doc.
TAF 13), nonché eventualmente psichiatriche (cfr. valutazione neurochirur-
gica del 18 dicembre 2017 pag. 5 in fine allegata al doc. TAF 13, nonché
perizia psichiatrica del 22 giugno 2015; doc. B 17 pag. 41). Tuttavia, questo
Tribunale osserva che le perizie esperite dall’assicurazione malattie non
sono sufficientemente recenti (risalgono infatti a uno rispettivamente anche
due anni prima dell’emanazione della decisione impugnata) per stabilire lo
stato di salute dell’interessato, la sua evoluzione nel tempo, nonché la ri-
percussione di quest’ultimo sulla sua capacità lavorativa. Ne consegue che
le patologie di cui soffre il ricorrente giustificano i menzionati esami specia-
listici al fine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente
dettagliata – rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante –
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dello stato di salute dell’insorgente e della ripercussione dello stesso sulla
capacità lavorativa al momento dell’emanazione della decisione litigiosa.
11.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre
nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità infe-
riore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento
dell'istruttoria (con perizia pluridisciplinare in neurologia, reumatologia e
psichiatria) riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello
stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani una
nuova decisione.
11.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istrutto-
ria complementare (che avrebbe già dovuto essere esperita prima
dell’emanazione della decisione impugnata), non era, né è, possibile de-
terminarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimi-
glianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre il ricorrente e la residua
capacità lavorativa che ne consegue.
11.4 Giova altresì ancora rilevare che in considerazione dell’esito della lite,
pure la censura sollevata dal ricorrente, segnatamente quella sulla valuta-
zione economica, può restare indecisa, l’autorità inferiore dovendo nuova-
mente pronunciarsi sul caso.
11.5 Occorre infine rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Infatti, una
soppressione rispettivamente diminuzione della rendita intera accordata al
ricorrente nella decisione impugnata del 26 luglio 2017 non è ipotizzabile,
dal momento che le patologie già accertate in procedura di prima istanza
sono sicuramente atte a giustificare la rendita intera accordata dal 1° set-
tembre 2015 al 30 giugno 2016 (incapacità lavorativa totale dal 12 settem-
bre 2014 al 21 marzo 2016 [cfr. consid. 1 del presente giudizio]; cfr. (cfr.
sulla questione, fra le altre, le sentenze del TAF C-218/2016 del 20 aprile
2018 consid. 11.2 nonché C-400/2015 del 13 maggio 2015 consid. 9.3),
nonché le rendite per figli legate alle rendite del padre. Resta pertanto
aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di
salute dell’insorgente ancora da esperire giustificano, contrariamente a
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Pagina 7
quanto ritenuto nella decisione impugnata, l’attribuzione di una rendita an-
che successivamente al 30 giugno 2016.
12.
12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
800.-, versato il 27 settembre 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando
il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 2’800.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante,
la sentenza del TAF C-624/2016 del 28 maggio 2018 13.2 con rinvii]), te-
nuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricor-
rente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 26 luglio 2017
è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al com-
pletamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 27
settembre 2017, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato
della presente sentenza.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario
“Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegati: copie dei doc.
TAF 17, 18 e 19)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: