B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5088/2013
S e n t e n z a d e l 2 1 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Daniel Stufetti e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Patrick Untersee, Studio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 luglio 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha formulato in data 12 marzo
2012 una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti d'integrazione
professionale nonché di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'inva-
lidità, indicando di avere lavorato in Svizzera dall'8 giugno 2011, tramite
un'agenzia di collocamento, in qualità di manovale e di essere inabile al
lavoro al 100% dal 26 ottobre 2011 a seguito di un infortunio (doc. A 2-1).
2.
Con decisione del 5 ottobre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidi-
tà per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Dall'estratto del conto
individuale risulta che l'interessato ha versato contributi all'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti unicamente per 6 mesi (dal 1° giugno al
30 novembre 2011). L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome
non adempito il presupposto secondo cui hanno diritto ad una rendita or-
dinaria d'invalidità gli assicurati che, all'insorgere del caso assicurativo,
hanno versato contributi per almeno 3 anni (è in particolare fatto riferi-
mento all'art. 36 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazio-
ne per l'invalidità [LAI, RS 831.20] e all'art. 29ter della legge federale del
20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
[LAVS, RS 831.10]). Detta autorità ha pure indicato che si sarebbe pro-
nunciata sul diritto dell'interessato a provvedimenti d'integrazione profes-
sionale (doc. A 24-1).
3.
Il 30 luglio 2013, l'UAIE, dopo aver constatato che "dall'esame della do-
cumentazione acquisita all'incarto, in particolare dagli atti dell'assicuratore
contro gli infortuni SUVA, si evince che dal profilo medico l'abituale attività
di lavoratore edile non è più esigibile, per contro, in attività idonee allo
stato di salute e rispettose di tutti i limiti funzionali l'assicurato risulta abile
al lavoro in misura completa", ciò che conduce ad un grado d'invalidità
nullo (confronto fra un reddito da valido di fr. 57'084.-- ed un reddito da
invalido di fr. 61'895.--), ha respinto la richiesta di provvedimenti d'inte-
grazione professionale, i requisiti per il loro ottenimento non essendo a-
dempiti, fermo restando la possibilità di un reinserimento nel mondo del
lavoro tramite la normale via del collocamento (doc. A 49-1).
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4.
4.1 L'11 settembre 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 30 luglio
2013 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la
decisione impugnata nonché di riconoscere il suo diritto a percepire tre
quarti di rendita d'invalidità almeno dal 1° ottobre 2012 come pure il suo
diritto a beneficiare di provvedimenti d'integrazione professionale. In par-
ticolare, ha segnalato che, secondo i rapporti medici del 3 e 10 aprile
2013 della B._______ e del 19 luglio 2013 del dott. C._______, allegati in
copia al gravame, le patologie ortopedico-reumatologiche e psichiche di
cui è affetto comportano una riduzione della capacità al lavoro anche in
un'attività leggera confacente allo stato di salute. Ha inoltre sottolineato
che, nel calcolo per la determinazione del grado d'invalidità, conto tenuto
di una riduzione del 50% (per l'incapacità lavorativa), di una deduzione
per il gap salariale nonché di una riduzione del 15% (per tenere conto del
fatto che può svolgere delle attività leggere e per le limitazioni funzionali
che presenta), si otterrebbe una perdita di guadagno superiore al 60%.
Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito pa-
trocinio (doc. TAF 1).
4.2 Il 16 dicembre 2013, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 5).
5.
Nella risposta al ricorso del 16 dicembre 2013 (doc. TAF 6), l'UAIE ha
proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa
possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del
Cantone D._______ del 12 dicembre 2013. Detto Ufficio ha segnalato
che, con decisione del 5 ottobre 2012, decisione cresciuta incontestata in
giudicato, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita d'invalidità svizzera.
Pertanto, nella misura in cui il ricorrente postula il riconoscimento di tre
quarti di rendita d'invalidità, ha proposto di dichiarare il ricorso siccome
inammissibile. Per quanto attiene all'adozione di provvedimenti d'integra-
zione professionale, l'Ufficio AI del Cantone D._______ rinvia a sua volta
all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 3 dicembre
2013, in cui è segnalato che per completare l'istruttoria è necessario sot-
toporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare, comprendente una
valutazione reumatologica, ortopedica, psichiatrica e neurologica (conclu-
sione principale; doc. TAF 6).
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6.
Invitato ad esprimersi sulla proposta dell'UAIE, con scritto del 23 dicem-
bre 2013, l'insorgente ha segnalato che "nulla osta a che si proceda co-
me indicato". Ha altresì chiesto il riconoscimento di congrue ripetibili (doc.
TAF 8).
7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto, con la riserva di cui si dirà al considerando 8 del presente giudizio,
ammissibile.
8.
8.1 Nel gravame dell'11 settembre 2013 (doc. TAF 1), il ricorrente si è do-
luto, in modo altresì generico, che l'autorità inferiore non si è pronunciata
sul suo diritto ad una rendita d'invalidità. Dagli atti di causa risulta che,
con decisione del 5 ottobre 2012, l'UAIE ha respinto la domanda di rendi-
ta d'invalidità, dall'estratto del conto individuale risultando che l'interessa-
to non ha versato contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i su-
perstiti per almeno 3 anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ma unicamente per 6 mesi
(doc. A 24-1). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato, cir-
costanza che non appare essere stata messa in discussione neppure
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dall'insorgente. Nella decisione impugnata del 30 luglio 2013, l'autorità in-
feriore ha respinto la richiesta di provvedimenti d'integrazione professio-
nale presentata dall'insorgente il 12 marzo 2012 (doc. A 49-1). Nella mi-
sura in cui il ricorrente conclude al riconoscimento di tre quarti di rendita
d'invalidità a far tempo almeno dal 1° ottobre 2012, tale conclusione è
manifestamente inammissibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che
esorbita l'oggetto dell'impugnata decisione, senza che siano date le con-
dizioni per un'eventuale estensione del procedimento di ricorso ad un te-
ma estraneo alla decisione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1
nonché DTF 125 V 413 consid. 2a).
8.2 A titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che secondo
l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle de-
cisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole impor-
tanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è
stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid.
2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto
manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esi-
stente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la
prassi allora in vigore. L'amministrazione ha peraltro la facoltà, e non
l'obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddi-
sfatte determinate condizioni; per contro, né l'assicurato né il giudice pos-
sono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste
un diritto alla riconsiderazione (sentenze del Tribunale federale
9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.1, 8C_866/2009 del 27 aprile
2010 consid. 2.1 e 2.2; DTF 119 V 475 consid. ). Anche per questo
motivo un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema (il ricono-
scimento di tre quarti di rendita d'invalidità a far tempo almeno dal 1° ot-
tobre 2012) estraneo alla decisione amministrativa, non entra in linea di
conto.
9.
9.1 Per quanto attiene alla questione dell'adozione di provvedimenti d'in-
tegrazione professionale, secondo giurisprudenza, gli assicurati invalidi o
minacciati d'invalidità hanno diritto a provvedimenti d'integrazione profes-
sionale (art. 8 cpv. 1 e 3 lett. b LAI), nella misura in cui questi provvedi-
menti sono necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalo-
rare la capacità al guadagno. Va peraltro rammentato che la soglia mini-
ma di diminuzione di capacità di guadagno conferente un diritto a simili
prestazioni è del 20% (DTF 124 V 108). Fanno parte dei provvedimenti
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professionali necessari e idonei tutte le misure direttamente necessarie
all'integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è definibi-
le in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle circostanze
concrete del singolo caso, e in particolare delle capacità soggettive e og-
gettive d'integrazione, che variano da persona a persona (stato di salute,
capacità di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione). Di principio,
la persona assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei e ne-
cessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non
ai migliori provvedimenti nel caso di specie. Questo perché l'integrazione
deve essere garantita solo nella misura necessaria, ma anche sufficiente
(sentenza del Tribunale federale 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009 con-
sid. 2.1 e relativi riferimenti).
9.2 Una partecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità presup-
pone in particolare che il provvedimento professionale sia adeguato dal
profilo materiale, temporale, finanziario e personale. Il provvedimento de-
ve pertanto garantire una certa efficacia integrativa, il che si avvera se la
persona interessata è messa nella condizione di provvedere quantomeno
parzialmente al proprio mantenimento (adeguatezza materiale), il suc-
cesso integrativo è durevole (adeguatezza temporale) e si trova in un
rapporto ragionevole con i costi del provvedimento (adeguatezza finan-
ziaria) e infine il provvedimento risulta ragionevolmente attuabile dalla
persona assicurata alla luce della sua situazione personale (adeguatezza
personale; sentenza del Tribunale federale 9C_457/2008 del 3 febbraio
2009 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
10.
10.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
10.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incom-
pleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
11.
11.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
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la stessa completi l'istruttoria conformante alle indicazioni di cui alla con-
clusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
D._______ del 12 dicembre 2013 è giustificata dalla necessità di comple-
tare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo
stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di
salute reumatologico, ortopedico, psichiatrico e neurologico, il medico
SMR avendo rilevato, nell'annotazione del 3 dicembre 2013 (doc. TAF
6), che "la documentazione non permette di valutare l'effettiva esigibilità
lavorativa dell'assicurato". Detto medico ha altresì segnalato che "non è
possibile stabilire con sufficiente certezza quali impedimenti sono dovuti
all'infortunio del 26.10.2011 e quali sono dovuti ad un eventuale infortunio
precedente o a problematica morbosa" (è in particolare fatto riferimento al
rapporto medico dell'aprile 2013 della B._______ in cui è posta la diagno-
si di frattura di L1 con retrolistesi, frattura scapolare a sinistra, distorsione
cervicale, sindrome cervicovertebrale, lieve sindrome postraumatica da
stress, lieve episodio depressivo).
11.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza
del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il con-
sid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per
completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e
dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzio-
ne nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere neces-
sario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti
possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza pre-
ponderante sull'esistenza delle condizioni per riconoscere al ricorrente il
diritto a provvedimenti d'integrazione professionale.
11.3 Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui am-
missibile, deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento
dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a
tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio me-
dico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa,
per una valutazione complessiva del caso, nonché al servizio integrazio-
ne professionale dell'Ufficio AI.
12.
12.1 Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, se-
gnatamente della situazione finanziaria del ricorrente (art. 6 lett. b del re-
golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
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cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]) nonché dell'esito della procedura in relazione all'oggetto liti-
gioso determinato dalla decisione impugnata del 30 luglio 2013, non si
giustifica di prelevare delle spese processuali (art. 63 PA).
12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-
TAF]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha
presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assi-
curative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è
rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisio-
ne). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art.
14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.-- (senza IVA; v. art. 1 cpv. 2 in correlazione
con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta
sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]; cfr., sulla questione, la sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012
consid. 12.2.5), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente
contenuto, svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili
è posta a carico dell'UAIE.
12.3 Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio è divenuta senza oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel
senso che la decisione impugnata del 30 luglio 2013 è annullata e gli atti
di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento
dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei consi-
derandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto di-
venuta senza oggetto.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dell'atto di
replica del 23 dicembre 2013)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio:
Vito Valenti
La cancelliera:
Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione