Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C5090/2010
Sen t e n z a d e l l ' 1 1 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Madeleine HirsigVouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A.________,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° giugno 2010).
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Fatti:
A.
Mediante decisione del 25 ottobre 2001, la Cassa di compensazione del
Cantone Ticino, in esito a delibera dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino del 23 luglio precedente, ha erogato in favore di
A.________, cittadino portoghese, nato il , una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con rendite completive in
favore dei familiari, a decorrere dal 1° marzo 1998. L'indagine medica
relativa a questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurato era
portatore di una sindrome somatoforme grave nel quadro di una
problematica nervosa di tipo conversivo ansioso e depressivo cronico,
pregressa sindrome posttraumatica da stress, lombalgia cronica che non
gli permettevano più di esercitare il suo mestiere di scalpellino o un'altra
attività lucrativa (cfr. la perizia del 26 novembre 1999 della Clinica
psichiatrica cantonale di Mendrisio, per il Tribunale delle assicurazioni del
Canton Ticino a cura della Dott.ssa Bernasconi e del Dott. Balanzin, il
complemento del 4 febbraio 2001 e la sentenza del 10 maggio 2001 del
Tribunale cantonale, doc. 1106).
Con il rimpatrio dell'assicurato, i pagamenti delle prestazioni sono stati
ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero, UAIE), da luglio 2002 (doc. 121, 123).
Nell'ambito di una prima procedura di revisione del diritto alla rendita,
avviata nel 2003, l'UAI non ha posto in luce sostanziali mutamenti della
capacità di lavoro dell'assicurato, per cui, sulla base di una rapporto
psichiatrico di uno specialista portoghese, che faceva stato di una
sindrome da dolore somatoforme in un quadro di neurosi conversiva e
sindrome dolorosa lombo vertebrale, il medico dell'UAI ha ammesso un
tasso d'invalidità generale del 75% (doc. 130, 149). Il diritto alla rendita
intera è stato così confermato con comunicazione del 25 ottobre 2004
(doc. 153).
B.
Nel novembre 2008, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione
del diritto alla rendita (doc. 159). In apposito formulario, l'assicurato ha
indicato di non aver più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio (doc.
160).
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Il nominato è stato visitato il 22 gennaio 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto di sicurezza sociale (ISS) di Porto, ove il sanitario incaricato
ha evidenziato la diagnosi di sindrome depressiva e problemi funzionali
ed ha ritenuto il paziente invalido (doc. 163). Risulta anche una perizia
psichiatrica (5 gennaio 2009) allestita dalla Dott.ssa Sousa e Silva, la
quale rileva la diagnosi di disturbo persistente dell'umore e distimia
(F34.1 da CID 10). A suo parere, potrebbe essere ammessa
un'incapacità limitata ai lavori pesanti. Tuttavia, per ragioni pratiche, la
psichiatra propone di mantenere l'invalidità (doc. 162).
Con nota del 6 aprile 2009 (doc. 170), il medicopsichiatra dell'UAIE (Dott.
Gabris) ha chiesto di far tradurre il paragrafo delle conclusioni della
collega portoghese. La traduzione in italiano risulta essere: questo
disturbo causa una certa limitazione del lavoro dato che l'attività svolta
era pesante; mi sembra che bisognerebbe considerare l'invalidità in una
percentuale non così elevata che attualmente, sempre che sia possibile
di attualizzarla. Data la giovane età, sarebbe possibile considerare un
riclassamento professionale ciò che non è possibile nella regione in cui
abita in Portogallo. Di conseguenza, mi sembra che se le condizioni
sopra descritte non si realizzano, occorre mantenere l'invalidità.
Nel suo rapporto del 28 maggio 2009, il Dott. Gabris reputa che l'analisi
svolta dalla collega in Portogallo non è sufficientemente approfondita,
sebbene oramai manchino gli elementi diagnostici di gravità e severità
che hanno motivato il riconoscimento del diritto alla rendita intera. Egli
propone dunque di effettuare una visita in Svizzera (doc. 171).
C.
L'assicurato è stato visitato dal 12 al 14 ottobre 2009 presso il Servizio di
accertamento medico dell'assicurazione AI di Bellinzona (SAM). Egli è
stato sottoposto a visite specialistiche in psichiatria (Dott. Jaime) e
reumatologia (Dott. Pancaldi). Nella relazione del 21 dicembre 2009, i
medici incaricati hanno evidenziato la diagnosi di (dettaglio nella parte in
diritto): sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4), lombalgia e
cervicalgie croniche, periartropatia scapoloomerale sinistra semplice. Nel
complesso, gli esperti incaricati rilevano un decorso clinico migliorato
della patologia che ha giustificato il riconoscimento del diritto alla rendita
intera. Dal punto di vista reumatologico non vi sarebbero difficoltà per la
ripresa di un'attività fino a mediopesante al cento per cento, mentre dal
punto di vista psichiatrico sussiste ora un'invalidità globale del 30% (doc.
186).
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Pagina 4
L'incarto è stato trasmesso al Dott. Gabris, il quale, nella sua relazione
dell'8 febbraio 2010, ha proposto di condividere diagnosi e valutazione
espresse dal SAM (doc. 189). Un progetto di decisione comportante la
soppressione del diritto alla rendita è stato inviato all'assicurato il 23
febbraio 2010.
Con scritto del 22 marzo 2010, A.________ ha contestato il progetto di
cui sopra. Produce in particolare:
una relazione medica della psichiatra Dott.ssa Santos Romero dell'11
marzo 2010, la quale pone la diagnosi di depressione maggiore di grado
moderato senza sintomi psicotici (codice 296.2 dell'ICD9CM), senza
esprimersi sulla residua capacità di lavoro della paziente (doc. 194);
un referto tomografico assiale computerizzato (TAC) lombare del 19
marzo 2009 (doc. 193);
un referto TAC cervicale del 19 marzo 2009 (doc. 193);
un referto radiologico della colonna cervicale del 28 luglio 2007 (doc.
192) ed un referto radiologico della colonna lombosacrale del 12 luglio
2006 (doc. 191).
Ricevuta la presa di posizione dell'assicurato, l'UAIE ha risottoposto gli
atti al Dott. Gabris, il quale, nella relazione del 6 maggio 2010, ha
affermato che l'indagine psichiatrica del SAM, come pure, peraltro, il
parere dello psichiatra Dott.ssa Sousa e Silva, pongono in risalto un
miglioramento della situazione valetudinaria dell'assicurato (doc. 197).
L'UAIE ha peraltro constatato che gli altri documenti figuravano già
all'incarto per cui non pongono in discussione la valutazione del SAM
(doc. 198). Mediante decisione del 1° giugno 2010, l'UAIE ha soppresso il
diritto alla rendita con effetto dal 1° agosto 2010 (doc. 200).
D.
Con il ricorso depositato il 14 luglio 2010, A.________ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto alla rendita
intera o nella misura del 67%. Egli contesta ogni miglioramento rispetto
alla situazione iniziale e chiede una nuova valutazione
specialistica/peritale. A suffragio delle sue conclusioni produce
documentazione già esibita in sede di audizione o di vecchia esecuzione.
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Pagina 5
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Servizio
medico regionale "Rhône", il cui medico, Dott.ssa Massarenti Rieben, ha
valutato l'intera documentazione rilevando come questa, in parte, è
contenuta ad atti e quindi già esaminata e, per il resto, sono presenti
comuni esami sanitari di routine che non attestano novità patologiche di
rilievo. La dottoressa conferma il miglioramento del quadro valetudinario
dell'assicurato. Nel contempo, il caso è stato sottoposto in esame anche
allo psichiatra del SMR, Dott. Habicht, il quale ha confermato che dal
confronto fra la perizia psichiatrica del 26 novembre 1999 (e
complemento del 4 febbraio 2001) con quella del Dott. Jaime del SAM
traspare un miglioramento dello stato generale di livello rilevante. Il
certificato psichiatrico del 16 giugno 2010 prodotto con il ricorso, osserva
lo specialista, menziona solo una ricaduta depressiva senza precisazioni
(doc. 208, 209). Nella sua risposta di causa del 23 novembre 2010,
l'UAIE propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerando in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'UAIE e di altra
documentazione di rilievo, l'interessato ha inviato documentazione
medica (senza scritto accompagnatorio), segnatamente: un estratto di
cartella clinica relativa alla degenza dal 2 all'8 ottobre 2010 per un
episodio depressivo; i risultati di un RM cervicale del 27 agosto 2010 ed
un rapporto d'esame ortopedico del 25 novembre 2010 (Dott. Oliveira) ed
un altro rapporto d'esame ortopedico del 23 novembre 2010 (Dott.
Veludo).
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al SMR. Dal
punto di vista psichiatrico il Dott. Habicht (relazione del 26 gennaio 2011)
ha rilevato che il paziente ha vissuto un breve scompenso depressivo
durato pochi giorni trattato con antidepressivi, ciò che non si traduce in un
peggioramento del suo stato di salute. Dal punto di vista ortopedico, la
Dott.ssa Massarenti Rieber annota che la refertazione esibita attesta una
situazione oggettivamente e clinicamente già presente (doc. 210).
Duplicando il 7 febbraio 2011, l'UAIE ha riproposto la reiezione del
ricorso.
G.
Con decisioni incidentali dell'11 febbraio e 15 aprile 2011, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di Fr.
400., corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è
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stato versato il 22 febbraio 2011 nella misura di Fr. 388. e di Fr. 15.27 il
3 maggio 2011. Una copia della duplica e dei relativi allegati è stata
trasmessa alla parte ricorrente per conoscenza.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136
V 24 consid. 4.3).
4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 1° giugno 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
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Pagina 8
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V citata). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia tenere
conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando
essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche
121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
5.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
6.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
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Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di
fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, p. 15).
6.4. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 25 ottobre 2001, con la
quale la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha erogato in
favore dell'assicurato una rendita intera AI a decorrere dal 1° marzo 1998
ed il 1° giugno 2010, data della decisione impugnata. La procedura di
revisione avviata nel 2003, terminata con una semplice comunicazione
del 25 ottobre 2004, non ha permesso di effettuare un esame
approfondito della capacità lavorativa dell'interessato e non può pertanto
essere presa in considerazione per la presente revisione.
8.
L'interessato non ha più esercitato attività lucrativa dopo il rimpatrio.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16
LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
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danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c).
9.
9.1. Quando venne riconosciuta la rendita intera AI dal punto di vista
medico risultava che l'assicurato soffriva di una sindrome somatoforme
grave nel quadro di una problematica nervosa di tipo conversivo ansioso
e depressivo cronico, una sindrome posttraumatica da stress, e delle
lombalgie croniche (cfr. perizia giudiziaria del 26 novembre 1999 della
Clinica psichiatrica di Mendrisio, Dott.ri Bernasconi e Balanzin).
9.2. Al momento della revisione in esame, l'UAIE ha ritenuto utile
sottoporre il caso ad un'indagine in psichiatria e reumatologia presso il
SAM di Bellinzona. I sanitari incaricati, nel rapporto del 21 dicembre 2009
(visite dal 12 al 14 ottobre 2009), hanno rilevato una diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di una sindrome somatoforme da
dolore persistente ed una diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di lombalgie cervicali e cervicalgie croniche su/con moderate
alterazioni degenerative a livello cervicale e lombare, assenza di una
sintomatologia radicolare agli arti superiori ed inferiori, sindrome
polialgica funzionale precedentemente classificata come sindrome da
dolore persistente, periatropatia scapoloomerale sinistra semplice
(tendinotica), iperglicemia e scarsa glicosuria da ricontrollare, modica
dislipidemia non trattata. Con un referto psichiatrico prodotto in sede di
audizione (11 marzo 2010), la Dott.ssa Santos Romero attesta una
depressione maggiore di grado moderato senza sintomi psicotici.
In sede di replica l'assicurato ha prodotto un estratto di cartella clinica
relativo al ricovero dal 2 all'8 ottobre 2010 da imputare ad un episodio
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Pagina 12
depressivo. Dal punto di vista ortopedico, la documentazione esibita con
l'audizione e successivamente non attesta novità patologiche di rilievo.
10.
Al proposito della sindrome da dolore somatoforme, va rilevato che tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati –
oltre alle malattie mentali propriamente dette – le anomalie psichiche
parificabili a malattia (MEYERBLASER, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für del Einkommenvergleich in der Invaliditätsbemessung, in
Schaffauser/Schlauri, Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003,
p. 64 n. 93). Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e
dunque non costituiscono turbe a carico dell'AI le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà. La misura di quanto è ragionevolmente esigibile deve
essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile (vedi anche DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b; DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Peraltro, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'inesigibilità
della ripresa lavorativa presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure
la presenza costante ed intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2)la perdita di integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di
evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo
l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitti psichico
oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V
352 consid. 2.2.2; cfr. anche DTF 135 V 201).
11.
11.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il collegio giudicante può riferirsi a quanto emerso dalla perizia
del SAM.
Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE (in casu un
servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto
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di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del Tribunale
federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge
attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A
tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che
la perizia del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi
concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare
accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se
si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del
paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto
medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale
rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a;
122 V 160 consid. 1c). In una recente giurisprudenza il Tribunale federale
ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad un accertamento di
un servizio medico specifico dell'AI viene presentata una perizia che
contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto espresso dalla
precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il
giudice non è in grado di decidere quali fra le due può essere condivisa, è
lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva
(sentenza del Tribunale federale 9C_243/2010 del 28 giugno 2011
consid. 4.4.1.4).
11.2. Ora, è ben chiaro che l'intera prestazione AI era stata erogata con
effetto dal 1° marzo 1998 in un contesto morboso molto grave. Il Dott. Del
Don, fra gli altri specialisti, aveva diagnosticato (da dicembre 1997) oltre
alla depressione nervosa di notevole entità, delle gravi turbe della
personalità, con tratti conversivi e regressivi, oltre che une sindrome
somatoforme da dolore persistente. Il paziente sembrava essere ribelle
alle cure prestate. Peraltro, l'esito di un ricovero psichiatrico
dell'aprile/maggio 1998 è risultato nullo. Anche lo psichiatra consultato
dall'Ufficio AI, Dott. Vianello, non ha più avuto esitazioni nell'ammettere la
presenza di un'invalidità di grado elevato (giugno ed agosto 1998). La
perizia giudiziaria del novembre 1999 ha quindi confermato tale stato
morboso grave.
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11.3.
11.3.1. Al momento attuale, invece, il Dott. Jaime, psichiatra al SAM, ha
chiaramente posto in evidenza che il paziente non presenta umore
deflesso, e non presenta segni di ansia. Le funzioni volitive e cognitive
sono poco compromesse, non si presentano turbe di tipo dispercettivo,
né idee deliranti, non vi sono più idee a sfondo melanconico, né di rovina.
L'interessato non presenta segni di angoscia. Idee di suicidio, presenti in
passato, sono scomparse. Il contenuto del pensiero è incentrato sulla sua
sofferenza fisica in relazione al dolore al rachide che condizionerebbe la
sua vita quotidiana. L'importante componente depressiva presente in
precedenza è ormai silente. Inoltre, l'interessato non abbisogna di cure
psichiatriche particolari e le uniche visite si collegano con le richieste che
giungono dall'assicurazione invalidità svizzera. Dall'esplorazione del
quadro clinico attuale, il Dott. Jaime ne deduce un miglioramento
complessivo del quadro patologico. Peraltro, tale assenza di turbe
psichiche di rilievo invalidante, osserva lo specialista del SAM, viene in
fondo ammessa dalla stessa Dott.ssa Sousa e Silva (psichiatra) dell'ISSS
portoghese, la quale fa menzione di uno stato clinico sub depressivo e
commenta che alla luce delle sua valutazione il grado d'invalidità
presentato dal paziente è giudicato troppo elevato e che sarebbe
necessario un aggiornamento e non da ultimo un processo di riqualifica
professionale. La sindrome da dolore somatoforme non presenta più
dunque alcuna comorbidità di carattere psichico di rilevanza invalidante.
11.3.2. Per quanto attiene alla certificazione psichiatrica esibita in sede di
audizione (Dott.ssa Santos Romero referto dell'11 marzo 2010), questa
pur ponendo un diagnosi di sindrome depressiva di tipo maggiore di
grado moderato senza sintomi psicotici, non ha le caratteristiche di
completezza ed indagine scientifica come quella presentata dal Dott.
Jaime. Peraltro, la specialista non si esprime sul grado d'invalidità
presentato dal paziente ed il suo referto è il frutto di un'unica visita. Non è
neppure rilevante la circostanza che l'interessato è stato ricoverato per 7
giorni nell'ottobre 2010 per un episodio depressivo. Come lo rileva lo
psichiatra dell'UAIE, si tratta di un episodio unico di scompenso psichico
che non si configura con una malattia cronica di tipo invalidante.
11.3.3. Dal lato ortopedico (perizia del Dott. Pancaldi), la situazione è
sovrapponibile a quella già presente alla fine degli anni novanta. I disturbi
algici non hanno presentato una particolare evoluzione. Egli sottolinea
che questa sintomatologia da dolore, diffusa in tutta la regione
cervicoscapolare è scarsamente attribuibile alle moderate alterazioni
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degenerative evidenziate dagli esami strumentali e radiologici. Si tratta
piuttosto di una sindrome fibromialgica. Nel complesso tuttavia, l'apparato
locomotorio/articolare si presenta funzionalmente utile e privo di
sostanziali limitazioni anche nell'ambito di un lavoro di manovalanza
come il precedente. Tutti i movimenti dei quattro arti e del tronco sono
possibili ancorché riferiti dolorosi. Del resto, non è la scarsa patologia
ortopedica/reumatologica che ha motivato l'erogazione della rendita
intera.
11.3.4. Per il resto, l'interessato, ancora di giovane età, si presenta in
buone condizioni di salute, ogni altro organo ed apparato essendo
indenne da patologie.
12.
12.1. Alla luce di queste considerazioni, il collegio giudicante può
condividere il parere del SAM e dei medici dell'UAIE. La situazione
valetudinaria si è modificata in modo determinante nel corso di questi
ultimi anni. Al momento della visita presso il SAM di Bellinzona, come lo
rilevano i medici incaricati, l'assicurato avrebbe potuto svolgere attività
simili alla precedente in misura del 70% almeno (oppure altre attività di
sostituzione al 70%) di modo da escludere l'esistenza di un'invalidità ai
sensi di legge.
12.2. Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la situazione congiunturale;
tuttavia, se il mercato del lavoro locale non offre di sfruttare la sua residua
capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con il versamento
di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai,
dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo una
costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni d'invalidità
deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare alle
conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le
superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso, anche il lavoro e il
domicilio (DTF 130 V 97 consid. 3.2).
12.3. Un miglioramento della situazione valetudinaria deve essere quindi
ammesso al più tardi dalla data della visita presso il SAM di Bellinzona,
ottobre 2009. Questo miglioramento durava pertanto per più di tre mesi
alla data dell'impugnata decisione del 1° giugno 2010 e si deve
considerare come duraturo ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 OAI menzionato.
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La soppressione del diritto alla rendita con effetto dal 1° agosto 2010 (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI) deve essere tutelata ed il ricorso respinto.
13.
13.1. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e sono
compensate con l'anticipo da lui fornito.
13.2. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. Per quel che
concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e sono computate
con l'anticipo da lui fornito.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: