Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-5099/2008
Sentenza del 9 febbraio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A..
Parti ricorrente, rappresentato dallo Studio Legale Barsi e
Papadia, Viale Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 17 luglio 2008).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato , ha lavorato in Svizzera dal 1969 al
1980 (doc. 1) solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo. Dopo il
rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come muratore fino
al settembre 2003, quando ha cessato di lavorare per ragioni di salute
(doc. 11 e 63).
In data 5 luglio 2004, il nominato ha formulato una prima domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2, 6). L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto
in evidenza che il richiedente era portatore di una mielopatia cervicale spondilosica trattata
chirurgicamente, spondiloartrosi e discopatia diffusa, diabete mellito II non insulinodipendente in terapia
orale, epatopatia cronica con HBV correlata (doc. 47).
Il medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha ritenuto che le patologie denunciate dall'assicurato
non gli avrebbero permesso di continuare il suo lavoro di muratore, se non in misura notevolmente ridotta,
ma a lui sarebbero stati proponibili attività sostitutive più leggere e/o semisedentarie in misura del cento per
cento (doc. 50). La perdita di guadagno che ne derivava si situava al 35% (doc. 51).
Mediante decisione del 21 luglio 2005, l'UAI ha respinto la domanda di rendita (doc. 52). Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 17 gennaio 2006 (doc. 56).
B.
In data 3 luglio 2007, A._______ ha presentato una nuova domanda di
prestazioni AI (doc. 58, 60).
Il richiedente non ha più ripreso attività lucrativa dal settembre 2003 (doc. 68, 69).
Egli è stato visitato il 1° ottobre 2007 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) di Casarano, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di mielopatia spondilosica
cervicale in soggetto con pregressa artrodesi C4-C5 ed erniectomia di livello a rilevante impegno
funzionale cervicale, diabete mellito II in terapia, epatopatia cronica HBV correlata, ipertensione arteriosa in
trattamento ed ha posto un grado d'invalidità dell'80% (doc. 77). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
segnatamente:
- i risultati di esami ematochimici del 12 ottobre 2005 (doc. 66);
- i risultati di una visita medica cardiologica del 5 novembre 2005 (doc. 67);
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- i risultati di una elettromiografia arti inferiori del 24 novembre 2005 e di un ecocardiogramma del 7
dicembre 2005 (doc. 68, 69);
- un rapporto d'esame ortopedico del 7 febbraio 2006 (doc. 70);
- un referto di risonanza magnetica cervicale (RM) del 15 maggio 2007 (doc. 71) e di una tomografia
assiale computerizzata cranica e cervicale del 28 maggio successivo (doc. 72); una RM lombosacrale
dell'8 giugno 2007 (doc. 73);
- un verbale di esame endocrinologico con i risultati di esami ematochimici del 16 luglio 2007 (doc. 74);
- un nuovo breve referto di visita ortopedica del 26 settembre 2007 (doc. 76).
C.
Nel rapporto del 7 aprile 2008, la Dott.ssa Schoch-Zysset, dell'UAIE,
dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che l'interessato
non potrebbe più svolgere il suo precedente lavoro di muratore, se non in
misura notevolmente ridotta, ma a lui sarebbero proponibili attività di
sostituzione leggere e/o semisedentarie in misura completa (doc. 79).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha proceduto ad un calcolo comparativo dei
redditi. Dallo stesso è risultato che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di
muratore, egli subirebbe una perdita di guadagno del 29% (doc. 80). In questo calcolo, il salario dopo
l'insorgenza dell'invalidità è stato ridotto del 15% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato
(età, handicap).
Con progetto di decisione del 29 maggio 2008, l'UAIE ha informato il richiedente che la richiesta di
prestazioni sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 81). L'interpellato,
per il tramite del Patronato ENCAL di Patù, ha ribadito la sua richiesta con scritto del 12 giugno 2008. Ha
prodotto un referto di visita cardiologica del 13 aprile 2007 scarsamente leggibile, i risultati di una
spirometria del 16 novembre 2007, un rapporto d'esame ecodoppler del 20 febbraio 2008 e l'attestato di
riconoscimento dell'invalidità civile del 19 novembre 2007 ove si fa stato di un grado d'invalidità del 74%
per le note patologie (doc. 82-86).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla Dott.ssa Schoch-Zysset, la quale,
nella sua relazione del 10 luglio 2008, ha affermato che la documentazione esibita non poneva in evidenza
mutamenti rispetto a quanto esaminato in precedenza (doc. 88).
In data 17 luglio 2008, l'amministrazione ha emanato una decisione conformemente al progetto (doc. 89).
D.
Con il ricorso depositato il 30 luglio 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dallo studio legale Barsi & Papadia di Lecce, chiede,
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sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni esibisce
documentazione già ad atti o referti di non più recente esecuzione.
Produce in particolare i certificati dei Dott.ri Manco (rapporto d'esame
oculistico del 20 febbraio 2006), Marsano (ecodoppler dei tronchi
sovraortici del 9 febbraio 2006) e Fasano (rapporto radiografico del
rachide in toto e delle ginocchia del 31 gennaio 2006).
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa Schoch-Zysset, la quale, nella relazione del 20 novembre 2008,
si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 91).
Nelle osservazioni ricorsuali del 2 dicembre 2008, l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame con
argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Con decisione incidentale del 18 dicembre 2008, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a versare, a
titolo di anticipo sulle presunte spese processuali, un importo di Fr. 300.-.
All'insorgente è inoltre stata offerta la possibilità di presentare una replica
alle osservazioni dell'amministrazione (e ad altra documentazione di
rilievo). L'anticipo richiesto è stato regolarmente versato il 13 gennaio
2009, nella misura di Fr. 441.-. L'interessato non ha esercitato il suo
diritto di replica.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo relativo alle
presunte spese processuali di Fr. 300.- (anticipo effettivo Fr. 441.-), entro
il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201).
Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se
la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 108 e 130 V 64 e 71). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 OAI).
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Nella specie dunque, l'amministrazione ha emanato una prima decisione (su opposizione) di reiezione della
domanda di rendita il 17 gennaio 2006; l'assicurato ha poi presentato una nuova domanda di prestazioni il
3 luglio 2007 che è stata respinta con decisione del 17 luglio 2008, qui impugnata. Ne consegue che il
periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può
essere limitato dal 17 gennaio 2006 al 17 luglio 2008.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni
(art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche
i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni.
Pertanto, l'interessato adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
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7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
8.
8.1. Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato fino al settembre 2003
come muratore. Si è poi ritirato dal lavoro per motivi che egli ascrive alle
sue precarie condizioni di salute (doc. 63).
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
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cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160).
9.
9.1. Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata sostanzialmente
evidenziata la diagnosi di mielopatia spondilosica cervicale in soggetto
con pregressa artrodesi C4-C5 ed erniectomia a rilevante impegno
funzionale cervicale, diabete mellito non insulinodipendente, epatopatia
cronica HBV correlata, ipertensione arteriosa trattata (cfr. perizia medica
particolareggiata E 213 del 1° ottobre 2007, doc. 77). La documentazione
medica esibita in sede ricorsuale non ha posto in luce ulteriori patologie,
se non una leggera disventilopatia polmonare.
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9.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima
lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia particolareggiata E 213 del
1° ottobre 2007, doc. 77) pone un grado d'invalidità dell'80% pur
precisando che lo stato di salute dell'assicurato è rimasto stazionario
rispetto alla precedente visita. Dal canto suo, la Dott.ssa Schoch-Zysset,
medico dell'UAIE, non ha negato che all'interessato non sarebbero più
proponibili attività pesanti o medio-pesanti, ma a lui resterebbero
accessibili lavori leggeri, semisedentari in misura completa.
10.2. La Dott.ssa Schoch-Zysset si è discostata dalla valutazione del
servizio medico dell'INPS senza fondarsi su una documentazione
completa. Nel suo rapporto del 7 aprile 2008, il medico dell'UAIE ammette
che manca un esame neurologico dettagliato e nei rapporti successivi del
10 luglio e 20 novembre 2010 riferisce che la documentazione prodotta
rispettivamente in sede di audizione e di ricorso è qualitativamente
insufficiente. Ora, nel caso in esame una perizia neurologica/ortopedica
completa di recente esecuzione è indispensabile per la valutazione della
capacità di lavoro residua dell'interessato. La mielopatia spondilosica
sembra infatti assumere caratteri di gravità e limitazioni plurisettoriali non
indifferenti. Già i semplici rapporti di esame ortopedico e referti TAC (doc.
73, 76) mostrano un quadro patologico avanzato. Si annota che i
movimenti sono limitati su tutti i piani per oltre 2/3, il rachide è riferito
spinalgico e sussistono parestesie, deficit di forza a tutti gli arti. L'esame
ortopedico considera rilevante l'impegno funzionale delle conseguenze
dell'artrodesi C4-C5. La necessità di un approfondimento neurologico e di
una consulenza neurochirurgica era già stata espressa anche a
conclusione del rapporto RM cervicale del 15 maggio 2007 (doc. 71). Si
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deve inoltre osservare che il valore probatorio dei rapporti della Dott.ssa
Schoch-Zysset è affievolito per il motivo che questo medico non dispone
di una specializzazione in neurologia/ortopedia ma in medicina interna e
nefrologia (sulle qualifiche specialistiche di cui devono disporre i medici
dei servizi dell'UAIE, vedi SVR 2009 IV n. 56 consid. 4.3.1. con i rif.).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura
dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità
esisterebbe.
11.
11.1. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 21 luglio 2005 (data della prima
decisione cresciuta in giudicato) fino alla data dell'impugnata decisione
(17 luglio 2008). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in neurologia, accompagnata da
tutti quegli esami clinici/strumentali che il caso richiede, ad una nuova indagine ortopedica approfondita e
ad una perizia medica particolareggiata aggiornata (E 213), accompagnata anch'essa dagli esami
essenziali a seconda delle patologie riscontrate. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico
dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il luglio 2005 ed il 17
luglio 2008, data della decisione impugnata, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente
avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi
un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
la domanda di esenzione da tali spese diventa priva di oggetto. L'anticipo
per le spese processuali di Fr. 441.- è restituito al ricorrente.
12.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
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indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 17
luglio 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), perché proceda ai sensi del
considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo per le spese processuali di
Fr. 441.- è restituito al ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità di Fr. 1'000.-, la quale
è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentanti del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: