Corte II I
C-5108/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
28 giugno 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5108/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1967 al 1976, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS) durante tale periodo (doc. 6). Rientrato in Italia, ha svolto attività
lucrativa come manovale nel settore edile, da ultimo (settembre 2003)
presso l'Impresa B._______. Ha interrotto il lavoro il 31 dicembre 2004
a seguito di cessazione dell'attività di tale ditta (doc. 8 e 9). Il 28
dicembre 2005, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha assunto agli atti in
particolare la seguente documentazione:
• il questionario per il datore di lavoro (non datato) (doc. 8);
• il questionario per l'assicurato del 1° febbraio 2007 (doc. 9);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 6 all'8 novembre
2001 segnatamente per neoformazione palpebrale, cataratta
(epitelioma basocellulare) (doc. 11);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 22 al 24
novembre 2001 segnatamente per cataratta OD (doc. 12);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 17 al 19 gennaio
2002 per cataratta OS (doc. 13);
• un certificato medico del settembre del 2003, giusta il quale
l'interessato presenta epitelioma del margine palpebrale
inferiore dell'occhio sinistro in fase ulcerativa e necessita
segnatamente di ricovero per asportazione della lesione in
ambiente di chirurgia plastica (doc. 14);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 21 al 30
novembre 2003 per esiti di basalioma (plastica palpebrale) e
ipertensione (doc. 15);
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• una cartella clinica concernente il ricovero dal 13 al 19
novembre 2004 per recidiva basalioma palpebrale OS
(rimozione neoformazione e plastica da scorrimento secondo
Moustarde) (doc. 16);
• una relazione di dimissione concernente il ricovero del
3 dicembre 2004 per rimozione sutura (doc. 18);
• una relazione di dimissione concernente il ricovero del 9 aprile
2005 per esiti di neoformazione palpebrale (doc. 17);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 17 al 19 maggio
2005 per esiti chirurgia ricostruttiva (rimozione sutura)
(doc. 19);
• una relazione di esame oftalmologico della previdenza sociale
italiana del 29 marzo 2006, in cui è evidenziato il riassunto
diagnostico di OD = 10/10 visus corretto, OS = 8/10 visus
corretto, presbiopia, fondo = retinopatia ipertensiva di 1° grado
(doc. 20);
• un referto di elettrocardiogramma del 4 aprile 2006 (doc. 21);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 3 maggio 2006, attestante esiti di interventi
di cataratta bilaterale e per basalioma palpebrale sin. con più
recidive, spondilodiscoartrosi e ipertensione arteriosa; nella
stessa, l'interessato è stato ritenuto in grado di svolgere
regolari lavori leggeri, ma inidoneo ad esercitare la sua
precedente attività di muratore manovale ed è stato segnalato
che l'assicurato, con riferimento alle disposizioni di legge del
Paese di residenza, è da considerare invalido nella misura del
55% sia nella precedente attività (di muratore manovale) sia in
un'altra sostitutiva adeguata alle sue condizioni (lavoro con
pause supplementari, senza indicazione del numero e della
durata delle medesime) (doc. 22);
• un certificato medico (di data incompleta), secondo cui
l'interessato presenta segnatamente lesione ulcerativa palpebra
inferiore OS e necessita in particolare di intervento chirurgico e
TAC cranio con studio dell'orbita (doc. 23);
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• un referto di esame cardiologico del 31 ottobre 2006 (doc. 24);
• un certificato medico del 31 ottobre 2006, da cui emerge che il
paziente lamenta segnatamente cefalea tensiva in soggetto con
ansia reattiva (doc. 25);
• un referto di visita otorinolaringoiatrica del 2 novembre 2006,
da cui appare che l'interessato riferisce segnatamente
ipoacusia (doc. 26);
• un referto di visita oculistica del 13 novembre 2006 (doc. 27);
• un referto di visita ortopedica del 21 novembre 2006 (mal
leggibile), in cui è evidenziata la diagnosi segnatamente di
rachialgia cronica da probabile spondilodiscoartrosi diffusa
(doc. 28);
• un referto di esame TC (cerebrale) del 22 novembre 2006
(doc. 29);
• un certificato medico del 15 dicembre 2006, attestante che il
paziente presenta segnatamente cefalea tensiva in soggetto
con ansia reattiva, modesto tremore distale arto sup. sinistro e
encefalopatia su base vasculopatica (doc. 30).
C.
Nel suo rapporto del 18 aprile 2007, la dott.ssa C._______, medico
dell'UAIE, ha ritenuto la diagnosi principale, con ripercussioni sulla
capacità lavorativa (limitazione della capacità lavorativa del 20% nella
precedente attività), di lieve encefalopatia con vasculopatia cronica.
Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di ipertensione arteriosa, stato dopo ripetuti
interventi di epitelioma (tumore cutaneo) palpebrale e leggera
limitazione funzionale della colonna vertebrale con alterazioni
degenerative. La dott.ssa C._______ ha altresì osservato che
l'assicurato lamenta frequenti mal di testa a causa di una leggera e
dimostrata vasculopatia, encefalopatia, che clinicamente non dovrebbe
avere delle ripercussioni molto importanti sulla capacità lavorativa; non
è peraltro stata segnalata alcuna limitazione cognitiva. Inoltre,
un'attività fisica dovrebbe essere possibile nonostante determinate
limitazioni derivanti dalla schiena. Peraltro, il basalioma, cancro delle
pelle che nel caso di specie cresce localmente, non ha alcuna
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incidenza sulla capacità lavorativa. Il medico dell'UAIE ha quindi
concluso che l'assicurato è abile al lavoro all'80% nella sua
precedente attività a partire dalla fine del 2006 (doc. 32).
D.
Il 24 aprile 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che
la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso a
quest'ultimo la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto, facoltà di
cui l'assicurato non ha fatto uso (doc. 33).
E.
Il 28 giugno 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare
esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita
(doc. 34).
F.
Il 24 luglio 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 28 giugno
2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento
del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a far tempo da dicembre del 2005 (data della richiesta volta
all'ottenimento di una rendita). Ha segnalato che le patologie di cui è
affetto, segnatamente grave forma di basalioma (che lo ha costretto ad
essere sottoposto a vari delicati interventi chirurgici), ipertensione,
ipoacusia M.M.T.T., cefalea tensiva ed ansia reattiva, non gli
consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, neanche
leggera. Ha precisato di presentare una completa incapacità al lavoro.
Ha osservato che le affezioni di cui soffre sono da considerare
evolutive, ossia suscettibili di solo peggioramento, e non labili. Ha fatto
valere, in via subordinata, d'essere ad ogni buon conto invalido ben
oltre il 50%, ma almeno nella misura del 40%. Ha esibito copiosa
documentazione medica (la maggior parte dei documenti medici già
agli atti) (doc. TAF 1).
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G.
G.a Nel suo rapporto del 27 novembre 2007, il dott. D._______,
medico dell'UAIE, ha segnalato che sono stati esibiti diversi documenti
manoscritti e difficilmente leggibili. Dagli stessi si desume che
l'assicurato soffre di una diminuzione dell'udito. Tale affezione, che
integra il precedente quadro clinico, non ha comunque alcuna
ripercussione sulla capacità dell'assicurato medesimo a svolgere il suo
precedente lavoro. L'esame delle arterie cerebrali permette di
escludere un disturbo dell'irrorazione sanguigna del cervello. In
conclusione, ha rilevato che la documentazione prodotta non comporta
nuovi elementi clinici tali da giustificare una modifica della valutazione
riguardante la capacità lavorativa del ricorrente. Ha ritenuto che le
altre affezioni di cui quest'ultimo soffre sono state correttamente
riportate e valutate nella presa di posizione della dott.ssa C._______
del 18 aprile 2007 (capacità lavorativa dell'80% nella precedente
attività; doc. 36).
G.b Nella risposta al ricorso del 30 novembre 2007, l'autorità inferiore
ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici
dell'aprile e novembre 2007, il servizio medico dell'UAIE ha
considerato l'assicurato abile all'80% nel suo precedente lavoro
(manovale nel settore edile). Detto servizio ha quindi ritenuto che il
medesimo non ha mai subito un'incapacità al lavoro di livello
pensionabile. Infine, il servizio medico ha rilevato che la
documentazione medica prodotta non comporta elementi tali da
giustificare una modifica della valutazione in merito alla capacità
lavorativa dell'insorgente (doc. TAF 6).
H.
Nella replica del 18 gennaio 2008, il ricorrente ha ribadito il suo diritto
ad una rendita intera d'invalidità a far tempo da dicembre del 2005. Ha
fatto valere una completa incapacità al lavoro, anche in attività
sostitutive leggere. Ha ribadito che le patologie da cui è affetto sono
da considerare croniche ed evolutive, ossia suscettibili solo di
peggioramento. Ha esibito diversa documentazione medica (v. lista
degli allegati a pagina 3 della replica). A pagina 2 della replica
medesima ha pure segnalato l'esibizione di un referto di consulenza
medica del dott. E._______ (doc. TAF 10).
I.
Con decisione incidentale del 23 gennaio 2008 (notificata il 28 gennaio
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2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il
13 febbraio 2008 (doc. TAF 9 e 11 a 13).
J.
Nella duplica del 26 febbraio 2008, l'autorità inferiore, dopo avere
constatato che il ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo
suscettibile di giustificare una modifica della valutazione alla base
della decisione impugnata, ha nuovamente proposto la reiezione del
ricorso (doc. TAF 15).
K.
Il 5 dicembre 2008, l'atto di duplica è stato trasmesso per conoscenza
al ricorrente (doc. TAF 16).
L.
Con provvedimento del 21 aprile 2009 (notificato il 28 aprile 2009; cfr.
avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il ricorrente
ad esibire, nel termine di 10 giorni dalla notificazione del
provvedimento medesimo, un esemplare sottoscritto del referto di
consulenza medica del dott. E._______, ritenuto che, contrariamente a
quanto indicato nella memoria di replica del 18 gennaio 2008, tale
referto medico non risulta essere stato prodotto; questo Tribunale ha
pure precisato che, in caso di decorso infruttuoso del termine,
avrebbe di principio statuito sulla base degli atti di causa al loro stato
attuale. Il termine assegnato all'insorgente per esibire il citato
documento è, nel frattempo, scaduto infruttuoso (doc. TAF 17 e 18).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
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combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
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il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 28 dicembre
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
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ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 dicembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 28 giugno 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
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5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
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6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
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non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
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principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
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8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, il ricorrente ha ancora esercitato un'attività
lucrativa. In particolare, da settembre del 2003 è stato alle dipendenze
dell'Impresa B._______, come manovale edile, in ragione di 45 ore
settimanali. L'interessato ha lavorato senza particolari restrizioni da
imputare a motivi di salute fino al 12 novembre 2004. Dal 13 novembre
al 31 dicembre 2004, ha dovuto ridurre (doc. 9) rispettivamente
interrompere l'attività (doc. 8 e 9) causa malattia. Il 31 dicembre 2004,
ha interrotto il lavoro per cessazione dell'attività della ditta (doc. 8 e 9).
9.2
9.2.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'insorgente
soffre segnatamente di lieve encefalopatia con vasculopatia cronica,
ipertensione arteriosa, stato dopo ripetuti interventi di epitelioma
palpebrale, spondilodiscoartrosi e diminuzione dell'udito.
9.2.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare (o anche solo di peggiorare). Ne discende
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che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare
in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno.
10.
Questo Tribunale osserva che nella perizia medica particolareggiata
E 213 del maggio 2006 (doc. 22) sono stati diagnosticati, in virtù della
documentazione raccolta, esiti di intervento per basalioma palpebrale
sinistro con più recidive, esiti di intervento di cataratta bilaterale,
spondilodiscoartrosi ed ipertensione arteriosa (doc. 11 a 21 di data
anteriore alla decisione impugnata). Certo, la dott.ssa C._______, nel
suo rapporto del 18 aprile 2007, ha ritenuto di includere nella diagnosi
tali patologie nonché – quale diagnosi principale ed unica avente
incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente – una lieve
encefalopatia con vasculopatia cronica. Il menzionato medico
dell'UAIE non ha però indicato né per quale ragione le altre affezioni
ritenute (segnatamente di natura ortopedica e dermatologico-
oncologica) sono state qualificate siccome senza incidenza sulla
capacità lavorativa dell'insorgente né perché – contrariamente a
quanto ritenuto nel citato rapporto E 213 – l'insorgente avrebbe potuto
lavorare nella misura dell'80% nella sua precedente attività di
muratore/manovale piuttosto che esclusivamente in lavori sostitutivi
leggeri (con eventuali limitazioni anche in tali attività ? [v. su questo
punto le risposte ambigue alle domande 11.6 e 11.8 di cui al succitato
rapporto E 213]). La dott.ssa C._______ non ha neppure spiegato per
quale motivo non sarebbero stati necessari degli ulteriori e più
approfonditi accertamenti d'ufficio sullo stato di salute dell'assicurato
prima dell'emanazione della decisione da parte dell'UAIE stante
un'importante divergenza d'opinioni sulla residua capacità lavorativa
del ricorrente tra il medico che ha redatto il rapporto E 213, ed
esaminato personalmente l'insorgente, ed i medici incaricati dall'UAIE
d'esaminare la residua capacità lavorativa del ricorrente sulla base dei
soli atti di causa. Occorre altresì rilevare che l'interessato è affetto da
un tumore della pelle che ha necessitato ripetuti interventi. Ora,
l'esercizio della professione di manovale/muratore, ossia di un'attività
svolta in prevalenza all'aperto e quindi con frequenti esposizioni al
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sole, appare problematica con riferimento a tale patologia. Infine, mal
si capisce il motivo per cui la dott.ssa C._______, dopo aver
considerato che l'assicurato presenta determinate limitazioni derivanti
dalla schiena, abbia concluso che tali limitazioni funzionali della
colonna vertebrale non avrebbero alcuna ripercussione sulla capacità
lavorativa del medesimo. Certo, il dott. D._______, medico dell'UAIE,
nella presa di posizione del 27 novembre 2007 ha implicitamente
escluso la necessità di un complemento d'istruttoria sullo stato di
salute dell'interessato in quanto la nuova documentazione medica
prodotta dal ricorrente in sede di ricorso non dimostrerebbe l'esistenza
di nuove patologie aventi ripercussioni sulla capacità lavorativa del
ricorrente. Tuttavia, e a prescindere dal fatto che da tale presa di
posizione non emerge perché la documentazione medica esaminata
dalla dott.ssa C._______ non avrebbe dovuto indurre a proporre
l'effettuazione d'ulteriori investigazioni d'ufficio da parte dell'UAIE, va
comunque rilevato che dal certificato medico del Centro di salute
mentale di F._______ del 26 febbraio 2007 – dunque di data anteriore
alla decisione impugnata – risulta una nuova patologia, ossia un
disturbo depressivo con somatizzazione. Il dott. D._______ neppure ha
accennato nella sua presa di posizione a tale patologia, tanto meno ha
indicato i motivi per cui la citata affezione psichiatrica non avrebbe
alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente. Non è
neppure dato sapere per quale ragione il citato medico dell'UAIE non
abbia infine ritenuto, anche in considerazione di tale nuova patologia e
del certificato del dott. G._______ del 9 febbraio 2007 (un esame TC
del cranio evidenzierebbe segnatamente esiti di lesione in regione
sinistra), necessario, come invece appare allo statuente Tribunale, un
complemento d'istruttoria sullo stato di salute del ricorrente per potere
determinarsi con cognizione di causa e con sufficienti ed obiettivi
riscontri medici sulla residua capacità lavorativa del ricorrente. Ne
discende che questo Tribunale ritiene un insufficiente accertamento
dei fatti da parte dell'autorità inferiore.
11.
Per conseguenza, la decisione impugnata, che viola il diritto federale
(accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti
per quanto attiene alla residua capacità lavorativa nella precedente
attività e/o in un'attività sostitutiva adeguata), incorre nell'
annullamento.
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12.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda dapprima a completare
l'accertamento dei fatti determinanti – da un lato, riguardo allo stato di
salute del ricorrente, con perizia ortopedica/neurologica, dermatolo-
gica, psichiatrica ed ogni altra che dovesse rendersi necessaria
ritenuto il tempo ormai trascorso dalla stesura dei rapporti medici
oggettivi presenti agli atti di causa, nonché, dall'altro lato e se dovesse
essere ritenuta un'incapacità totale ad esercitare la precedente attività
di muratore/manovale, alle attività ragionevolmente esigibili da parte di
un assicurato prossimo all'età di pensionamento (come il ricorrente al
momento dell'emanazione della decisione impugnata) in un mercato
del lavoro equilibrato (v. sul quesito in particolare le sentenze del
Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005 consid. 4.4, I 891/04 del
27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 2,
I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4, 9C_236/2008 del 4 agosto 2008
consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18 settembre 2008 consid. 4.2) – e a
pronunciare poi una nuova decisione.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 13 febbraio 2008, è restituito al
ricorrente.
13.2
13.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
Pagina 18
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nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro
effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), ed è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 28 giugno 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il
13 febbraio 2008, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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