Corte II I
C-5121/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° m a r z o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
IT-46027 San Benedetto,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 10 luglio 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5121/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1966
al 1976, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo (doc.
23). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa
(doc. 10). Da ultimo (26 luglio 2005) ha lavorato come operaio comune
per un'impresa edile di San Benedetto Po (MN), in ragione di 40 ore
settimanali, per un salario adeguato alla sua qualifica; il dipendente è
rimasto assente dal lavoro per ragioni di salute dal 9 ottobre 2006 ed è
stato licenziato con effetto 9 marzo 2007 (doc. 11).
B.
In data 7 novembre 2007, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 4 dicembre 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Mantova, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "psoriasi palmo-
plantare, lieve disfunzione sistolica del ventricolo sinistro con rigurgito
mitralico lieve-moderato" ed ha posto un tasso d'invalidità del 50%
(doc. 22). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un esame cardiologico "ecostress" del 25 ottobre 2006 con esame
cardiologico ed indicazione terapeutica del 1° novembre successivo
(doc. 12, 13);
- una lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 30
ottobre al 1° novembre 2006 per coronaropatia non significativa,
dispnea a sforzi modesti, modeste alterazioni della cinetica
segmentaria all'ecocardiografia basale ed ecostress dubbio, lieve
disfunzione vascolare sinistra, gastroduodenite da reflusso biliare,
dislipidemia (doc. 14 bis);
- un referto di coronarografia del 10 novembre 2006 (doc 14) non
patologico;
- un breve rapporto d'esame dermatologico del 5 ottobre 2007 (doc.
15);
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- un attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 10 ottobre 2007
e i documenti relativi a questa pratica (doc. 17-21).
C.
Nella sua relazione del 12 maggio 2008, il Dott. Luthi, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha
ammesso che l'interessato non potrebbe più svolgere il suo
precedente lavoro di manovale edile se non in misura limitata (50%),
ma a lui sarebbero proponibili attività di sostituzione leggere e/o
semisedentarie in misura completa in ambienti non polverosi (doc. 24).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio consulente medico
ed ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi dal quale è
emerso che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di
quella di operaio edile, il nominato subirebbe una perdita di guadagno
del 36%. In questo calcolo, il reddito dopo l'invalidità è stato ridotto del
20% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato, quali
età e handicap (doc. 25).
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni
assicurative, è stato inviato ad A._______ il 29 maggio 2008 (doc. 26).
Nella sua risposta del 10 giugno 2008, l'assicurato ha ribadito la sua
richiesta di prestazioni ed ha esibito, oltre a documentazione già ad
atti: un certificato medico del Dott. Berzuini dell'8 febbraio 2008
attestante coronaropatia non significativa con dispnea da sforzo e lieve
disfunzione ventricolare sinistra con rigurgito mitralico lieve-moderato,
gastroduodenite, dislipidemia, psoriasi alle mani ed alla pianta dei
piedi, a suo parere il paziente non sarebbe idoneo al lavoro; un referto
ecocardiografico del 26 giugno 2008; un rapporto di esame
pneumologico-spirometrico dell'11 giugno 2006; un referto di esame
dermatologico del 4 giugno 2008 ed i risultati di tests dermatologici del
10 giugno successivo; un referto d'esame dermatologico del 27 luglio
2007; un rapporto di esofagogastroduodenoscopia del 13 luglio 2007;
un breve referto di visita urologica del 7 febbraio 2008 (doc. 28-39).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Luthi, il quale, nella sua
relazione del 5 luglio 2008, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 42).
Mediante decisione del 10 luglio 2008, l'UAIE ha respinto la domanda
di rendita (doc. 43).
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D.
Con il ricorso depositato il 1° agosto 2008, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. Nulla produce a suffragio delle sue
conclusioni, ma fa presente l'estrema difficoltà, a 60 anni, di poter
trovare un'attività di ripiego ancora esigibile.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 ottobre 2008, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, con scritto del 18 novembre
2008, ha manifestato la sua intenzione di mantenere il gravame.
Con decisione incidentale del 25 novembre 2008, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato l'insorgente a voler versare
un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 3 dicembre
successivo.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di
Fr. 300.- corrispondente alle presunte spese processuali, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
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sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 7 novembre 2007.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 7 novembre
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 10 luglio
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
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ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora lavorato come operaio
edile fino all'8 ottobre 2006, da quando non si è più presentato al
lavoro per ragioni di salute. È stato licenziato con effetto dal 9 marzo
2007 (doc. 10, 11).
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8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
Pratique VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di psoriasi
palmo-plantare, lieve disfunzione sistolica del ventricolo sinistro con
rigurgito mitrale lieve-moderato, gastropatia lieve da riflusso biliare,
leggero deficit ventilatorio di tipo ostruttivo (cfr. perizia medica del 14
dicembre 2007 dell'INPS).
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9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 14 dicembre
2007, doc. 22) pone un tasso d'invalidità del 50% pur precisando che
l'assicurato è ancora in grado di svolgere un lavoro semipesante (cifra
9). Dal canto suo, il Dott. Luthi, dell'UAIE, ritiene che l'interessato non
è più in misura di riprendere la precedente attività di operaio edile, se
non in misura limitata al 50% (questo parere corrisponde a quello del
sanitario INPS), ma a lui sarebbero proponibili attività semileggere e/o
sedentarie in misura completa. Infine, solo il medico curante di
A._______ ritiene il paziente inabile al lavoro (cfr. certificato del Dott.
Berzuini dell'8 febbraio 2008) pur non rilevando ulteriori novità
patologiche.
10.2 Lo scrivente Tribunale constata in primo luogo che l'assicurato è
portatore, dal 2005/2006, di una patologia cardiaca in evidente fase
iniziale, del tutto lieve e non invalidante. Tutti i rapporti oggettivi ad atti
lasciano trasparire un quadro patologico scarsamente debilitante. Il
problema della dispnea, accusato da qualche anno dall'assicurato, non
è ascrivibile ad affezione cardiaca. Gli accertamenti ecocardiografici
hanno posto in evidenza, nel peggiore dei casi, una frazione di
eiezione del 45% (doc. 37), il che non desta particolari preoccupazioni,
dal momento che la lievissima disfunzione sistolica e l'appena
accennato rigurgito mitralico richiedono solamente controlli costanti ed
una cura farmacologica appropriata. La coronarografia eseguita il 10
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novembre 2006 ha posto in luce una sclerosi coronarica di grado
moderato. In altre parole, A._______ presenta una iniziale patologia
cardiaca che giustifica l'interruzione definitiva di attività pesanti e/o
stressanti, ma non certamente di lavori più adatti al suo attuale stato di
salute.
In secondo luogo, il nominato accusa segni di psoriasi alle mani ed ai
piedi. Questa affezione, sovente ribelle alle cure, è d'impedimento
nell'ambito di determinati lavori di precisione e/o di contatto allergico.
In quanto tale, una psoriasi non si configura, se non in caso di provata
gravità, in una malattia invalidante. L'insorgente, data la turbe in
oggetto, viene costantemente seguito da un apposito servizio
dermatologico locale.
Per quanto riguarda le presunte affezioni pneumologiche, si annota la
presenza di un leggero quadro disventilatorio di tipo ostruttivo poco
significativo dal punto di vista valetudinario, se non nell'ambito di lavori
estremamente pesanti o in ambienti umidi e malsani. Per nulla
invalidante è infine la presenza di una gastroduodenite da riflusso
biliare, affezione di tipo benigno del tutto emendabile.
Per il resto, l'interessato, si presenta in condizioni di salute generali
ancora buone, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da
patologie.
10.3 Per quanto riguarda il certificato dell'8 febbraio 2008 del Dott.
Berzuini, medico curante, si deve rilevare che non apporta novità di
rilievo dal punto di vista diagnostico. Questo medico si limita ad
elencare le patologie già note e ad esprimere un parere diverso circa
le conseguenze invalidanti. Ora, il diritto svizzero in materia di
assicurazione per l'invalidità non indennizza un complesso patologico
in quanto tale, ma piuttosto l'influenza di questo sulla residua capacità
di lavoro dell'assicurato e la conseguente perdita di guadagno.
Pertanto, il tasso d'invalidità espresso da medici stranieri non può
essere ritenuto "sic et simpliciter" applicabile al caso di specie.
10.4 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del medico
dell'UAIE, ritiene che A._______ non avrebbe più potuto svolgere
l'attività nel settore edile se non in misura limitata. A lui sarebbero
comunque stati proponibili, al 100%, attività di ripiego leggere e/o
semisedentarie, ripetitive che non richiedano una particolare abilità
delle mani (a causa della psoriasi), quali quella di operaio addetto al
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controllo di macchine di produzione automatica, operaio addetto
all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo, addetto alla
ricezione in portinerie di grandi ditte, fattorino; custode di museo o di
parcheggio, aiuto magazziniere, ecc.
10.5 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale e l'handicap alle mani per via della psoriasi; tuttavia, se
il mercato del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua
capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con il
versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto,
semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo
una costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni
d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per
ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a
profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso,
anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V 28
consid. 4).
Va precisato che non si può parlare d'attività ragionevolmente esigibile
quando questa sarebbe realizzabile solo in forma e con modalità
talmente ristrette da non esistere in un mercato del lavoro equilibrato
oppure con delle condizioni/limitazioni mediche tali da rendere
irreperibile un datore di lavoro. Ancor di più, particolarmente nel caso
in cui si debba valutare l'invalidità di un assicurato che si trova in età
avanzata e ormai prossimo a quella che dà diritto ad una rendita
d'assicurazione svizzera per la vecchiaia, bisogna procedere ad
un'analisi globale della situazione e domandarsi se, nella realtà,
questo assicurato è in misura di accedere ad un'attività in un mercato
del lavoro supposto equilibrato (sentenza del Tribunale federale 9C-
612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.1 con riferimenti).
Nel caso in esame, l'insorgente, 58enne nel 2006, anno di cessazione
della sua attività lucrativa, non presentava limitazioni tali, nelle attività
di sostituzione, da impedirgli di accedere a delle attività di ripiego
come quelli descritte, in misura completa. Inoltre, i lavori sostitutivi
indicati dal medico tenuto conto delle limitazioni funzionali
dell'insorgente, non richiedono un particolare adattamento del suo
posto di lavoro e neppure una specifica formazione. Oltretutto non va
sottaciuto che a quella data gli restavano più di 6 anni di lavoro prima
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del pensionamento secondo le norme svizzere. In queste circostanze,
la possibilità di trovare un lavoro di sostituzione non appariva irreale.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 27 maggio
2008, doc. 25) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel
2006 come operaio edile (Euro 9,34 x 40 ore settimanali x 52
settimane, il tutto diviso per 12 mesi), ossia Euro 1'618,93 al mese,
risultato peraltro superiore a quello da lui stesso dichiarato nel
questionario per l'assicurato (doc. 10).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività comportano
un salario medio mensile di Euro 1'285,99 (2006). Questo introito
teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap (psoriasi alle mani).
L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del 20%, il
che può essere condiviso, atteso che la riduzione massima consentita
si situa al 25%, ma solo in casi eccezionali. Deve essere aggiunto che
nell'ambito dell'applicazione di tale riduzione per fattori personali,
l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio, che il
giudice può rivedere soli in casi manifestamente giustificati. Ne
consegue un reddito mensile di Euro 1'028,79.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'618,93 ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'028,79.-,
causa una perdita di guadagno del 36,45% (arrotondato al 36%), tasso
che esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
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In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato.
12.2 Non vengono riconosciute indennità per le spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.- già versato.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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