Corte II I
C-5125/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° m a r z o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'11 giugno 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5125/2009
Fatti:
A.
Mediante decisione del 17 marzo 2003, l'Ufficio AI del Cantone di
Zurigo ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il ,
coniugato con figli, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, con rendite completive in favore dei familiari, a decorrere
dal 1° dicembre 2001. L'indagine medica relativa a questo caso aveva
posto in evidenza che l'assicurato era portatore di una sospetta
sindrome da dolore somatoforme (cfr. segnatamente, la perizia del
Dott. Kaiser, psichiatra, del 23 dicembre 2002). Il complesso
invalidante faceva seguito ad un incidente automobilistico del 23
dicembre 2000, che causò una sindrome cervico-lombospondilogena
su di una base di disturbi pre-esistenti soprattutto a livello lombare ed
altri processi artrosici in corso (cfr. segnatamente, la perizia del Dott.
Heusser, del 26 gennaio 2001). All'epoca era stato riconosciuto un
tasso d'invalidità del 50% in attività di ripiego di tipo leggero non
impegnative, invece di quella precedente di muratore. L'indagine
comparativa dei redditi, svolta il 20 gennaio 2003, aveva rilevato che,
in attività di sostituzione, esercitate in misura del 50%, l'interessato
avrebbe subito una perdita di guadagno del 68% (cfr. incarto
dell'Ufficio AI del Cantone Zurigo).
Una procedura di revisione del diritto alla rendita, promossa nel 2004,
non ha posto in luce sostanziali mutamenti della capacità di lavoro e di
guadagno del nominato. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2004, le
disposizioni legali in materia d'invalidità sono mutate nel senso che il
diritto alla rendita intera è dato solo con un tasso d'invalidità del 70%
almeno, mentre con un tasso d'invalidità fra il 60 ed il 69,9% esiste il
diritto a tre quarti di rendita. Con decisione del 20 maggio 2004,
l'Ufficio AI menzionato ha quindi sostituito la rendita intera AI con tre
quarti di rendita con effetto 1° luglio 2004.
L'interessato è rimpatriato nel marzo 2007, per cui i pagamenti delle
prestazioni in corso sono stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI
per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) dal 1° aprile
successivo.
B.
Nel marzo 2008, l'UAIE ha dato avvio alla prevista procedura di
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revisione del diritto a rendita (doc. 5, 6). L'amministrazione ha
segnatamente acquisito ad atti:
- una perizia medica particolareggiata (E 213) del 7 novembre 2008,
ove il medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Cosenza, in base alla diagnosi di artrosi polidistrettuale con
interessamento del rachide cervicale e lombosacrale, perdita della
fisiologica lordosi, pone un tasso d'invalidità del 50% (doc. 20);
- un breve certificato del Centro di salute mentale di Corigliano
Calabro del 28 ottobre 2008 nel quale si precisa che l'interessato non
presenta segni o sintomi di disturbi psichiatrici (doc. 18);
- un breve rapporto d'esame reumatologico del 4 novembre 2008 (doc.
19).
Nel questionario per la revisione della rendita AI, l'assicurato afferma
di non aver più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio (doc. 16).
C.
Nella relazione del 19 febbraio 2009 (doc. 22), il Dott. Bahler, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha affermato che
la situazione valetudinaria odierna sarebbe sensibilmente migliorata a
seguito dell'assenza o la non più rilevanza della patologia psichiatrica,
mentre sussisterebbe una sindrome algica, necessitante cure
medicamentose ed altre prestazioni sanitarie, a causa della
persistente turba ortopedica. Il medico dell'UAIE propone pertanto di
ammettere un'incapacità totale nel precedente lavoro di muratore e
dello zero per cento in attività sostitutive adeguate (leggere e/o
semisedentarie).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi (doc. 23), dal quale è
risultato che, svolgendo attività alternative in misura completa, invece
di quella di muratore, il nominato subirebbe una perdita di guadagno
del 47%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è
stato ridotto del 10% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 25 marzo 2009 (doc. 24), l'UAIE ha
disposto la riduzione della rendita ad un quarto (invece dei tre quarti di
rendita). L'incarto è stato sottoposto in esame al Patronato INCA di
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Basilea, rappresentante di A._______, il quale ha rinunciato a
prendere posizione in merito al menzionato progetto (doc. 29).
Tuttavia, l'amministrazione ha nel frattempo ricevuto una relazione
medica del 20 maggio 2009 del Dott. Heusser, specialista in
reumatologia, Winterthur, che già si era occupato dell'assicurato
nell'ambito delle prestazioni dell'INSAI/SUVA (cfr. per esempio sua
relazione del 26 gennaio 2001 al Dott. Scheidinger e quella del 30
novembre 2001 al Dott. Jan). Lo specialista menzionato, dopo avere
visitato l'assicurato il 19 maggio 2009, riprende, in sostanza, la
diagnosi di sindrome lombo-cervicospondilogena in esito ad infortunio
del dicembre 2000 su di un quadro degenerativo pre-esistente,
spondiloartrosi di L5/S1 ed L4/L5, uncoartrosi e spondilosi di C5-C7,
scoliosi, severa sindrome da dolore somatoforme. Il Dott. Heusser
ritiene che il quadro patologico è poco cambiato rispetto al passato
(2002): il paziente potrebbe esercitare un'attività leggera in misura
senz'altro superiore al 50%, restando tuttavia problematico il lato
psichiatrico.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Bahler, il quale, nella
sua relazione del 6 giugno 2009, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 34).
Mediante decisione dell'11 giugno 2009, l'UAIE ha sostituito la
precedente rendita di tre quarti con un quarto di rendita AI a far tempo
dal 1° agosto 2009 (doc. 35).
D.
Con il ricorso depositato il 13 agosto 2009, A._______, rappresentato
dal Patronato INCA, chiede, sostanzialmente, il ripristino del suo diritto
a percepire tre quarti di rendita AI. Il 18 agosto 2009, detto Patronato
ha inviato una perizia del 4 agosto precedente del Dott. Kaiser,
specialista in psichiatria, Dielsdorf. Questo medico già si era occupato
del paziente in ambito AI, segnatamente con perizia del 23 dicembre
2002 all'Ufficio AI del Cantone di Zurigo. Il medico rileva la diagnosi di
sindrome da dolore somatoforme, reazione emotiva da disadattamento
(anamnestica) frammista a sindrome ansio-depressiva. L'esperto di
parte ritiene che rispetto alla sua valutazione del 2002 la capacità di
lavoro è rimasta invariata al 50%.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
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14 ottobre 2009, alla luce delle perizie dei Dott.ri Heusser e Kaiser, ha
affermato che non sarebbero dati i presupposti per la revisione ai
sensi della legge. La valutazione espressa sulla base dei certificati
provenienti dall'Italia, dal punto di vista psichiatrico, non sarebbe che
un apprezzamento diverso di una situazione rimasta sostanzialmente
uguale. Il sanitario dell'UAIE annota comunque che, in base all'odierna
giurisprudenza, la presenza di una sindrome da dolore somatoforme,
priva di una vera comorbidità psichiatrica, non giustificherebbe il
riconoscimento d'invalidità di livello pensionabile (doc. 40).
F.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 dicembre 2009, l'UAIE
rilevando il parere dei medici menzionati, ammette che non vi è stata,
negli anni, alcuna modifica della capacità lavorativa atta a giustificare
una modifica della rendita in via di revisione. L'amministrazione
rinuncia quindi a formulare una proposta in merito alle conclusioni
formulate nel ricorso.
G.
Con ordinanza del 22 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha inviato al Patronato INCA, per conoscenza, copia
della risposta dell'amministrazione e di altri documenti di rilievo.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
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sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'11 giugno 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
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seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
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dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]).
6.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa
giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr.
anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
6.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato
in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima
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decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF
133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra la decisione del
17 marzo 2003, con la quale l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo ha
erogato in favore dell'assicurato una rendita intera AI a decorrere dal
1° dicembre 2001, con rendite completive in favore dei familiari, e l'11
giugno 2009, data della decisione impugnata. Può essere precisato
che la decisione del 20 maggio 2004, con la quale l'Ufficio AI
cantonale ha sostituito la rendita intera AI con tre quarti di rendita in
esito a modifica della legge deriva certamente da una procedura di
revisione, ma senza un esame di fondo del diritto a prestazioni per cui,
tale data, non può essere presa come punto di riferimento.
8.
L'interessato non ha più lavorato dopo il rimpatrio.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
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9.
9.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurato era portatore di una sospetta
sindrome da dolore somatoforme. Parimenti, l'assicurato era portatore
degli esiti di un infortunio stradale del dicembre 2000 nel quale riportò
diverse contusioni e fratture. Dal punto di vista reumatologico-
ortopedico ne risultò una sindrome cervicolombospondilogena a
destra su una base degenerativa pre-esistente con processo artrosico
soprattutto a livello lombare, processo di sacralizzazione di L5 in una
situazione di scoliosi lombare sinistro-convessa ed ipercifosi
toracolombare (cfr. perizie del Dott. Heusser del 26 gennaio 2001 e del
Dott. Kaiser del 23 dicembre 2002).
9.2 Al momento della revisione in esame in base ai documenti giunti
dall'organismo medico di collegamento italiano (INPS) era stata posta
la diagnosi di artrosi polidistrettuale con interessamento del rachide
cervicale e lombosacrale, perdita fisiologica della lordosi (cfr. perizia
medica particolareggiata, E 213, del 7 novembre 2008, doc. 20). Sulla
scorta della documentazione esibita in sede di audizione (perizia del
Dott. Heusser del 20 maggio 2009) ed in sede di ricorso (Dott. Kaiser
del 4 agosto 2009), è stato accertato che la diagnosi è rimasta
sostanzialmente invariata rispetto a quando è stato riconosciuto il
diritto alla rendita intera. Il paziente è pur sempre portatore di una
sindrome da dolore somatoforme e degli esiti dell'infortunio del
dicembre 2000 sopra ricordati. In questo senso si è pronunciato il Dott.
Lehmann nel suo rapporto del 14 ottobre 2009 (doc. 40).
10.
10.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, in un primo tempo, sulla scorta delle risultanze accertate
dall'INPS, il primo medico dell'UAIE, Dott. Bahler, ha ammesso un
miglioramento della capacità di lavoro dell'assicurato in relazione al
fatto che non apparivano più turbe psichiatriche. Da questo parere
derivava l'impugnata decisione.
10.2 Differente è invece la situazione emersa nell'ambito della
procedura di ricorso. Il Dott. Lehmann è stato chiamato a pronunciarsi
sui rapporti dei Dott.ri Kaiser e Heusser (peraltro già esibito in sede di
audizione). Ora, emerge da queste due relazioni che la situazione
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valetudinaria non è per nulla mutata rispetto agli accertamenti del
2001/2002. Dalla lettura delle due relazioni, i due specialisti, che già si
occuparono della situazione nel 2001/2002, non solo pongono, come
già rilevato, una diagnosi sovrapponibile alla precedente, ma
ribadiscono il tasso d'invalidità già espresso. Globalmente, l'assicurato,
la cui ripresa di un'attività di muratore è assolutamente da escludere,
presenta un grado d'incapacità al lavoro del 50% in qualsiasi ambito.
10.3 Ora, si constata che il medico dell'UAIE, Dott. Lehmann, ha
aderito alle conclusioni dei due specialisti. Di fatto, dunque, sebbene
l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 dicembre 2009, abbia
rinunciato a prendere posizione in merito al gravame, il suo servizio
medico, sulla scorta di nuove indagini, ha indubbiamente accertato
che non sussistono i presupposti per una revisione ai sensi dell'art. 17
LPGA. Per questo collegio giudicante, pur non essendo legato dalle
conclusioni delle parti, è evidente che la vertenza non offre spunti per
distanziarsi dal parere del Dott. Lehmann, fondato a sua volta sui
giudizi espressi peraltro da medici che già si occuparono del caso nel
2001/2002, per cui deve ritenere che non sono adempiute le
condizioni di cui all'art. 17 LPGA.
11.
11.1 Per completezza va rilevato che in base all'art. 53 cpv. 2 LPGA,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente erronee e se la loro
rettifica ha una notevole importanza. Secondo la giurisprudenza, per
giustificare tale circostanza occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento in cui la decisione è stata emanata tenuto conto
della prassi in vigore all'epoca (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e
referenze menzionate). Inoltre, tramite questo istituto della
riconsiderazione si potrà correggere sia un'applicazione
manifestamente erronea del diritto come pure un apprezzamento
sbagliato dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c). Tale possibilità offerta
all'amministrazione non deve tuttavia trasformarsi in uno strumento
che dia la possibilità di riesaminare in ogni momento, con altri criteri,
una prestazione di lunga durata, segnatamente con nuovi
apprezzamenti della situazione di fatto dopo un esame più
approfondito. (cfr. sentenza del TFA del 6 maggio 2003, I 375/02
consid. 2.2).
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11.2 Va ricordato che, con la decisione del 17 marzo 2003,
l'interessato era stato riconosciuto incapace (parzialmente) al lavoro
per il motivo, tra l'altro, che soffriva di una sindrome da dolore
somatoforme persistente. Ora, deve essere osservato che l'UAIE non
ha fatto valere che la decisione del 17 marzo 2003 era manifestamente
erronea, anche se lo stesso Dott. Lehmann, a conclusione del suo
rapporto, ha espresso qualche dubbio sul fatto che questa turba
psichica abbia potuto giustificare il riconoscimento di una rendita
intera ipotizzando che, secondo i criteri attuali, questa prestazione
oggi non sarebbe più riconosciuta.
In merito alla sindrome da dolore somatoforme persistente va
osservato quanto segue. Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia
(MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in
SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003,
p. 64 n. 93). Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso,
e dunque non costituiscono turbe a carico dell'AI le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile deve
essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile (DTF 102 V 166;
VSI 2001 pag. 224 consid. 2b; DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Dunque, nel quadro di esame del diritto a prestazioni (o in caso di
revisione) le manifestazioni soggettive di dolori devono essere
confermate da osservazioni mediche concludenti, a difetto di ciò un
apprezzamento di questo diritto a prestazioni non può garantito in
modo conforme al principio di parità di trattamento fra gli assicurati.
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'inesigibilità della
ripresa lavorativa presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale son sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo
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stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF
130 V 352 consid. 2.2.2 ).
Parimenti, in materia di revisione, se una rendita venne concessa ad
una persona sofferente di un disturbo da dolore somatoforme, non è
consentito procedere ad una riduzione (o ad una soppressione) del
diritto alla rendita per il solo motivo che vi sarebbe una nuova
giuriprudenza (DTF 135 V 201).
11.3 Ora, al collegio giudicante appare che non vi sono giustificati
motivi per procedere ad una riconsiderazione della decisione iniziale.
La prestazione fu all'epoca riconosciuta dopo un esame medico
completo. Anche se la giurisprudenza e la prassi in materia di
sindrome da dolore somatoforme sono state precisate dopo la data di
riconoscimento del diritto alla rendita, nel caso in esame la valutazione
allora espressa dall'amministrazione conserva il suo valore anche
attualmente. Non vi sono fondati e sicuri elementi per giudicare ora in
modo differente da allora. Parimenti, non potrebbe essere consentito
ad una riconsiderazione per il solo fatto che vi sarebbe una nuova
giurisprudenza.
12.
12.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e
l'impugnata decisione riformata, nel senso che l'insorgente è riposto al
beneficio di tre quarti dell'assicurazione svizzera per l'invaldità a
decorrere dal 1° agosto 2009.
12.2 Non si prelevano spese processuali.
12.3 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato. Secondo la giurisprudenza,
le spese per una perizia fatta eseguire dal ricorrente possono essere
comprese nelle ripetibili poste a carico dell'assicuratore in caso di
soccombenza di questo e ciò quando questa indagine si sia rivelata
indispensabile per la risoluzione della vertenza (DTF 115 V 62). Visto
quanto precede, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
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un'indennità complessiva di Fr. 1'400.- di cui Fr. 700.- a titolo di spese
ripetibili e Fr. 700.- quale indennità forfetaria per la perizia del Dott.
Kaiser esibita in sede ricorsuale.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che
A._______ è riposto al beneficio di tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto
2009.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'400.- a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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