Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-5130/2010
Sentenza del 18 maggio 2011
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 18 giugno 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due figli, ha
lavorato in Svizzera nel 1971 (5 mesi), nel 1972 (1 mese), nel 1973 (6
mesi), dal 1974 al marzo del 1975, nel 1976 (10 mesi), dal 1977 al
novembre del 1992, nel 2000 (5 mesi) e dal 2001 al febbraio del 2004,
solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità durante tale periodo (doc. 5). Rientrato in Italia, dal 1° luglio
2005, ha svolto attività lucrativa come cameriere alle dipendenze di un
ristorante, in ragione di 40 ore alla settimana. Il 29 agosto 2006, ha
interrotto l'attività per motivi di salute (doc. 12 e 15). L'assicurato
percepisce, a far tempo dal 1° gennaio 2008, una pensione di vecchiaia
italiana. Il 5 maggio 2009, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento
di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da ottobre 1998 ad aprile
2009 (doc. 17 a 22);
la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale
italiana del 20 luglio 2009 da cui emerge la diagnosi di postumi di
incidente stradale con modesta disfunzionalità cervicale e lombare
ed esiti di intervento per ernia inguinale destra post traumatica
recidivata; le condizioni di salute dell'interessato sono state
definite come migliorate e il medesimo è stato ritenuto in grado di
svolgere regolarmente lavori semipesanti nonché un lavoro a
tempo pieno adeguato alle sue condizioni, ma non (a tempo
pieno) il suo ultimo lavoro. È stato segnalato che l'interessato è
considerato invalido al 30%, conformemente alle disposizioni di
legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in
un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 23);
il questionario per l'assicurato del 27 settembre 2009 (doc. 12);
il questionario per il datore di lavoro del 5 novembre 2009 (doc. 15).
C.
Nel rapporto del 13 gennaio 2010, il dott. B._______, del Servizio medico
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regionale (SMR) "Rhône", ha esposto la diagnosi principale di stato dopo
lussazione al terzo dito della mano destra. Ha altresì considerato lo stato
dopo contusione lombosacrale e lo stato dopo due interventi per ernia
inguinale destra siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Ha
quindi ritenuto un'incapacità lavorativa del 100% dell'interessato nella
precedente attività di cameriere a decorrere dal 27 novembre 2008, ma,
sempre da tale data, una capacità al lavoro completa (ossia del 100%)
quale cantiniere, barista nonché in un'attività sostitutiva confacente al suo
stato di salute (lavoro a tempo pieno, con sollevamento di pesi non
superiori ad 1-2 kg con la mano destra, ad esclusione di un lavoro
pesante; doc. 28 e 28.1; v. anche rapporto medico del 7 dicembre 2009
[doc. 26]).
D.
Il 9 febbraio 2010, l'UAIE ha determinato nel 28% il grado d'invalidità
dell'assicurato in applicazione del metodo generale del raffronto dei
redditi (doc. 29).
E.
L'11 febbraio 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa più
leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il
diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso
all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc.
30).
F.
Il 3 marzo 2010 (doc. 36), l'interessato ha presentato le sue osservazioni
al menzionato progetto di decisione mediante le quali ha postulato il
riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Ha segnalato che le
patologie di cui è affetto comportano un'incapacità al lavoro almeno nella
misura del 70%. Ha esibito un documento medico già agli atti nonché una
prescrizione medica del 4 giugno 2009 ed i certificati medici del 16 aprile
2009 e del 26 febbraio 2010 (doc. 32 a 35). Il 18 marzo 2010, ha prodotto
i referti di esami radiologici dell'8 marzo 2010 ed un referto di visita
ortopedica del 17 marzo 2010 (doc. 38). Infine, il 15 maggio 2010, ha
esibito un certificato medico del 28 aprile 2010 (doc. 43).
G.
Nel rapporto del 15 giugno 2010, il dott. B._______ ha considerato lo
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stato dopo distorsione cervicale, i disturbi degenerativi in fase iniziale al
rachide lombare e lo stato dopo cinque interventi per ernia inguinale,
tuttora presente, siccome senza incidenza sulla capacità lavorativa. Il
medico ha quindi rilevato che non vi erano motivi per modificare la sua
precedente valutazione della residua capacità lavorativa del 100% in
un'attività sostitutiva adeguata (doc. 46).
H.
Il 18 giugno 2010, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare
osservato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla
salute l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente
attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente
allo stato di salute dell'interessato medesimo – quale ad esempio
sorvegliante di parcheggio/museo, magazziniere, addetto alla vendita per
corrispondenza, venditore, riparatore di piccoli elettrodomestici, cassiere,
bigliettaio, impiegato in un ufficio – è da considerare esigibile al 100% e
conduce ad un grado d'invalidità del 28% che esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc.
48).
I.
I.a Il 15 luglio 2010 (e il 19 agosto 2010 con atto di complemento), l'interessato ha interposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 18 giugno 2010 mediante il
quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera. Ha ribadito che le
affezioni di cui soffre (segnatamente esiti di cinque interventi di ernia inguinale con impossibilità di
effettuare un nuovo intervento, esiti di distorsione al tratto cervicale con sindrome vertiginosa, lombalgia
con protrusione del disco L4-L5 e L5-S1, presenza di due formazioni cistiche al ginocchio sinistro,
parestesie alla mano destra con perdita della funzionalità ed impaccio nei movimenti) comportano
un'incapacità al lavoro nella misura del 70%. Ha segnalato che, in virtù della sua età (59 anni), delle
affezioni di cui soffre nonché della sua formazione, non si può esigere da lui l'esercizio delle attività di
sostituzione indicate dall'autorità su un mercato equilibrato del lavoro. Infine, ha formulato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali. Ha esibito
un'attestazione concernente la pensione di vecchiaia italiana per l'anno 2009 (doc. TAF 1 e 5).
I.b Il 19 agosto 2010, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 5).
J.
Nella risposta al ricorso del 6 dicembre 2010, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
L'autorità inferiore ha peraltro osservato che ogni assicurato deve
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intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze della
sua invalidità. L'autorità inferiore ha pure precisato che all'interessato si
presentano varie professioni possibili, con mansioni semplici e ripetitive,
che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure
di reintegrazione professionale. Per conseguenza, si può
ragionevolmente esigere dal medesimo che abbia a mettere a profitto la
sua residua capacità lavorativa in attività leggere adatte su un mercato
del lavoro equilibrato (doc. TAF 9).
K.
Nella replica del 5 gennaio 2011, il ricorrente si è riconfermato nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 15 luglio 2010. Ha
esibito un referto di esame radiologico (mano destra) del 5 ottobre 2010,
un'attestazione della previdenza sociale italiana ed un certificato medico
del 2 gennaio 2011 del dott. C._______ (doc. TAF 11).
L.
Nella duplica dell'8 marzo 2011, l'autorità inferiore ha constatato, in virtù
del rapporto del 1° marzo 2011 del servizio medico, che la
documentazione medica prodotta in replica non apporta nuovi elementi
clinici oggettivi tali da modificare la valutazione clinica-lavorativa
dell'interessato. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la
reiezione del ricorso (doc. TAF 13).
M.
Con provvedimento dell'11 marzo 2011, questo Tribunale ha trasmesso la
duplica al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 14).
N.
Con scritto del 26 aprile 2011 (e ricevuto da questo Tribunale il 2 maggio
2011), il ricorrente ha segnalato di avere compiuto un gesto di
autolesionismo. Ha esibito tre documenti medici del 22 aprile 2011 (doc.
TAF 15).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
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1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
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Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La
domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 5 maggio 2009 e il
medico del Servizio medico regionale (SMR) "Rhône" avendo ritenuto che
il danno alla salute è intervenuto a far tempo dal 27 novembre 2008 (cfr.
doc. 28 [che fa riferimento all'infortunio subito dal ricorrente il 27
novembre 2008 mentre usciva di casa {doc. 19}]), al caso in esame si
applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate in
vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sentenza del Tribunale federale
8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-1529/2010 del 14 ottobre 2010).
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3.3. Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 5 maggio 2009. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr.
consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere
cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi
dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335
consid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 22
anni (doc. 5) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della
durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
5.
5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
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essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita
se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
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6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c.
6.4. Peraltro, e secondo un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
7.
7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
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7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
8.2. In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da
un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale
federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il
giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui
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emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti
appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni
peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
8.3. Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado
esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il
giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in
discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba
essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici
curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
9.
Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre
segnatamente di stato dopo distorsione cervicale e stato dopo contusione
lombosacrale a seguito di un incidente stradale con modesta
disfunzionalità cervicale e lombare, esiti di cinque interventi per ernia
inguinale destra post traumatica recidivata, stato dopo lussazione al terzo
dito della mano destra e disturbi degenerativi in fase iniziale al rachide
lombare (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 del 20 luglio 2009
[doc. 23] e prese di posizione del servizio medico dell'UAIE del 13
gennaio e 15 giugno 2010 [doc. 28 e 46]).
10.
10.1. Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole,
C-5130/2010
Pagina 13
un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno giusta
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2. Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il ricorrente
ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, ha lavorato alle
dipendenze di un ristorante, come cameriere, in ragione di 40 ore alla
settimana, dal luglio del 2005 al 29 agosto 2006, allorquando ha cessato
l'attività per motivi di salute (doc. 12 e 15).
10.3. L'autorità inferiore ha respinto la domanda di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità fondandosi sulle valutazioni del
dott. B._______, del SMR. Quest'ultimo, in particolare nei rapporti del 7
dicembre 2009 e del 13 gennaio e 15 giugno 2010 (doc. 26, 28, 28.1 e
46), ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti, che il
ricorrente ha subito cinque interventi chirurgici per un'ernia inguinale
destra recidivata ed è stato sottoposto ad un trattamento di riduzione
della lussazione al terzo dito della mano destra, che lo stesso soffre di
lombosciatalgia e di disturbi degenerativi in fase iniziale giustificabili con
l'età e che il medesimo presenta una disfunzione alla mano destra. Ha
altresì constatato che dalla perizia medica E 213 del luglio 2009 (doc. 23)
emerge che l'insorgente è in sovrappeso, che lo stesso mostra un
gonfiore al terzo dito della mano destra e che le condizioni di salute
permettono all'assicurato di svolgere regolari lavori semipesanti nonché
un lavoro adeguato alle sue condizioni. Il dott. B._______ ha quindi
ritenuto che il disturbo alla mano destra di cui soffre l'insorgente – esiti
dolorosi da lussazione al terzo dito con gonfiore (cfr. doc. 19) – gli
avrebbe certo impedito l'esercizio della precedente attività di cameriere
(tuttavia solo) dal 27 novembre 2008, ma che tale patologia, come pure le
ulteriori affezioni menzionate, non comportano alcuna limitazione
funzionale determinante in un'attività confacente al suo stato di salute.
Nel rapporto del 1° marzo 2011 (doc. 52), il dott. B._______ ha altresì, e
nella sostanza, confermato le sue precedenti valutazioni, anche alla luce
della nuova documentazione medica esibita.
10.4. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dal suddetto
apprezzamento, ritenuto come lo stesso trovi fondamento anche nella
perizia medica particolareggiata E 213 del 20 luglio 2009 (doc. 23). In
effetti, il medico incaricato dell'esame ha indicato che l'insorgente è in
grado di svolgere a tempo pieno un lavoro sostitutivo adeguato alle sue
condizioni (doc. 23 pag. 9 n. 11.5 e 11.6). Nella perizia E 213 è stata
certo evidenziata un'invalidità del 30%, per qualsiasi attività, ritenuta in
Italia conformemente alle disposizioni di legge di detto Paese.
C-5130/2010
Pagina 14
Sennonché, a tale riguardo giova rammentare che la valutazione di
un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un
assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprezzamento
del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché consid. 2.4 del presente
giudizio), fermo restando che la determinazione di un grado d'invalidità
del 30% esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
10.5. Il ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, di avere sicuramente
diritto ad una rendita intera in quanto inabile al 70% a svolgere qualsiasi
attività. Sennonché, agli atti di causa non figura alcun documento medico
di data anteriore alla decisione impugnata che concluda, in modo
convincente, ad un'incapacità dell'insorgente del 70% in un'attività
sostitutiva confacente al suo stato di salute. In particolare, il referto di
esame radiologico del 5 ottobre 2010 (doc. TAF 11), referto peraltro di
data posteriore alla decisione impugnata, fa certo stato di una frattura del
terzo metacarpo della mano destra, ma con rapporti articolari conservati.
Non soccorre l'insorgente neppure il certificato medico del 2 gennaio
2011 del dott. C._______ (doc. TAF 11), peraltro di data posteriore alla
decisione impugnata. Lo stesso si esaurisce essenzialmente in una
semplice enumerazione di affezioni di cui soffrirebbe il ricorrente, che non
è corroborata da riscontri medici oggettivi, in un esame obiettivo
estremamente sommario ed in un generico apprezzamento delle
conseguenze delle affezioni, che appare peraltro fondarsi su una
valutazione dell'invalidità come vigente in Italia non conciliabile con il
sistema svizzero. In conclusione, l'insorgente non ha presentato, in sede
ricorsuale, argomenti o mezzi di prova suscettibili di far sorgere dei dubbi
sulla valutazione del dott. B._______ – fondata a sua volta sulla perizia
medica particolareggiata E 213 del luglio 2009 – secondo la quale il
ricorrente, dal 27 novembre 2008, non avrebbe più potuto svolgere il
lavoro di cameriere, ma a lui sarebbero comunque state proponibili al
100%, sempre dal 27 novembre 2008, attività sostitutive leggere e
adeguate al suo stato di salute come quelle indicate nella decisione
impugnata.
11.
Occorre pertanto determinare se le attività di sostituzione proposte
dall'autorità inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'assicurato tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (art. 16 LPGA).
C-5130/2010
Pagina 15
11.1. Secondo giurisprudenza, allorquando si tratta di determinare
l'invalidità di un assicurato prossimo all'età di pensionamento, si deve
effettuare un esame complessivo della fattispecie e verificare se
quest'ultimo è (o era) in grado, in modo realistico, di reperire
un'occupazione su un mercato del lavoro equilibrato. Indipendentemente
dall'obbligo di ogni assicurato di diminuire il danno (v. DTF 123 V 230
consid. 3c e relativi riferimenti), l'amministrazione rispettivamente il
giudice deve accertare, nel caso concreto, se un potenziale datore di
lavoro sarebbe disposto ad assumere l'assicurato tenuto conto
segnatamente delle attività esigibili da quest'ultimo rispetto alle affezioni
fisiche e psichiche, dell'eventuale adattamento del suo posto di lavoro al
suo handicap, della sua esperienza professionale e della sua situazione
sociale, delle sue capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del
salario e delle contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del
rapporto di lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio
2005 consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del
26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
11.2. Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di esercitare
una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, questo Tribunale
osserva che il medesimo, nato il 3 marzo 1951, aveva 58 anni e 8 mesi al
momento in cui avrebbe potuto al più presto nascere – nel novembre del
2009 (cfr. doc. 28) – il diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità rispettivamente 59 anni e 3 mesi al momento in cui è stata
resa la decisione impugnata (cfr. sentenze del Tribunale federale
9C_695/2010 del 15 marzo 2011 consid. 6.2 e relativi riferimenti nonché
9C_104/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 4 e relativi riferimenti). In
considerazione dell'età del ricorrente, non appare comunque necessario
un esame globale ed approfondito secondo la menzionata
giurisprudenza. Per sovrabbondanza, si può peraltro rilevare che
l'insorgente, nonostante le patologie di cui soffre secondo la diagnosi
riportata al considerando 9 del presente giudizio, può svolgere – secondo
l'opinione del medico del SMR Rhône interpellato e che si è fondato su
documentazione sufficiente per potere fondare un giudizio convincente in
merito – un'attività sostitutiva leggera al 100% (v. sulle attività sostitutive
adeguate alle condizioni dell'insorgente la lettera H del presente giudizio).
Per quanto attiene al genere d'attività sostitutive proposte e la natura
delle sue affezioni, un adattamento del posto di lavoro alle condizioni di
salute del ricorrente non risulta altresì necessario rispettivamente appare
di semplice realizzazione. Questo Tribunale osserva pure che
all'insorgente si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni
possibili (e sufficientemente specificate) nei settori dell'industria e dei
C-5130/2010
Pagina 16
servizi, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale. Infine, va rilevato che un eventuale rapporto di lavoro
avrebbe potuto proseguire almeno per più di 5 anni (fino all'età di
pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto, discende
che si può ragionevolmente esigere dal ricorrente che abbia a mettere a
profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere adattate su un
mercato del lavoro equilibrato.
12.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
12.1. Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore per la determinazione del tasso d'invalidità, secondo
le basi di calcolo di cui al documento n. 29, peraltro trasmesso
all'insorgente mediante il provvedimento del 10 dicembre 2010 di questo
Tribunale (doc. TAF 10), che occorrerebbe fare riferimento piuttosto ai
dati dell'anno 2009, ritenuto che il diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità avrebbe potuto al più presto nascere nel
novembre del 2009 (doc. 28; v. DTF 129 V 222), che a quelli del 2008.
Sennonché, non essendo disponibili i dati statistici concernenti i salari
ottenibili in Italia nel 2009 per le attività di sostituzione proposte dal dott.
B._______ (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro,
Ginevra 2011), può essere fatto riferimento ai dati dell'anno 2008 (v.,
sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C_41/2010 del 20
aprile 2010 consid. 4.3.1).
12.2. L'UAIE ha considerato quale reddito da valido quello conseguibile
dal ricorrente nel 2008 in Italia come cameriere, ossia Euro 1'518.04
(salario 2006 [secondo le indicazioni del datore di lavoro, doc. 15]
indicizzato al 2008; salario peraltro più favorevole all'insorgente rispetto a
quello ottenibile in Italia come cameriere nel 2008 secondo le statistiche
edite dall'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, vale a dire Euro
1'263.43), ed ha ritenuto quale reddito da invalido, quello ottenibile in
attività di tipo leggero, ossia Euro 1'364.69 mensili, basi di calcolo rimaste
incontestate e che questo Tribunale non ha motivo di modificare d'ufficio.
Peraltro, il reddito da invalido può essere ulteriormente ridotto, al
massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali
del caso (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 20%, la
quale appare ammissibile. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Euro 1'091.75. Dal confronto fra il reddito da valido di
C-5130/2010
Pagina 17
Euro 1'518.04 e quello da invalido di Euro 1'091.75 consegue la
determinazione di un grado d'invalidità del 28% che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come
segue: (1'518.04 – 1'091.75) x 100] : 1'518.04 = 28.08% (doc. 29).
Peraltro, anche applicando la riduzione massima consentita del 25%, la
differenza tra i redditi di riferimento non permette in alcun modo di
raggiungere la percentuale minima del 40% necessaria per ottenere il
diritto ad una rendita.
12.3. Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Giova infine osservare che il ricorrente, in uno scritto del 26 aprile 2011,
ha fatto presente (implicitamente) che recentemente le sue condizioni di
salute sono peggiorate ed ha esibito tre documenti medici del 22 aprile
2011 (doc. TAF 15). Da quest'ultimi emerge che l'insorgente ha compiuto
un gesto di autolesionismo, è fatto stato di una nuova patologia,
segnatamente una reazione da disadattamento, e postulato che il
ricorrente si sottoponga ad una visita psichiatrica. Detto scritto va
pertanto trasmesso all'UAIE, ritenuto che al più tardi da tale data si deve
ritenere sussistere una nuova richiesta di rendita da parte dell'insorgente.
14.
14.1. Visto l'esito della causa, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, dovrebbero di principio essere poste a carico del
ricorrente (art. 63 PA e art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]). L'insorgente ha chiesto l'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali.
Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti per la concessione
dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se l'istante si trova
nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dovere avere esito
sfavorevole (DTF 119 Ia 11). Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art.
65 cpv. 1 PA, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza
pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1). Se la parte che domanda
l'assistenza giudiziaria è coniugata, occorre tenere conto pure dei redditi
del coniuge (DTF 115 Ia 193 consid. 3). Il limite per ammettere lo stato di
bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa
C-5130/2010
Pagina 18
al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto
esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un
supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 134/06 del 7 maggio 2007 consid. 5.2 e
relativi riferimenti). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta
possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per
questo ridursi a uno stato di indigenza né può essere tenuta a procurarsi i
mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (cfr.
sentenza del Tribunale delle assicurazioni U 356/02 del 7 luglio 2003).
Per ammettere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che l'istante non
disponga di mezzi superiori a quelli necessari per fare fronte al
mantenimento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame non è
da considerarsi unicamente la situazione di reddito, ma globalmente
l'intera situazione finanziaria e patrimoniale (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni B 45/05 del 13 aprile 2006 consid. 7.2.1 e
7.2.2). Va peraltro ricordato che prima di potere chiedere l'assistenza
giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile (la
giurisprudenza federale garantendo una riserva di soccorso
["Notgroschen"]), deve di principio attingere alla propria sostanza (DTF
119 Ia 11 consid. 5 [v. pure DTF 119 Ia 11 sull'esigibilità, per il
richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un {ulteriore} debito
ipotecario]). Ora, nel caso concreto, dal formulario "Gratuito patrocinio"
(doc. TAF 5) compilato dal ricorrente medesimo si evince, in particolare,
che lo stesso percepisce una pensione di vecchiaia italiana pari a Euro
690.00 mensili (v. anche doc. TAF 1) e che il medesimo non dispone di
alcuna sostanza La domanda d'assistenza giudiziaria può pertanto
essere accolta, ritenuto che l'indigenza dell'insorgente appare
sufficientemente dimostrata e che il ricorso non poteva considerarsi a
priori sprovvisto di probabilità di esito favorevole.
14.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
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Pagina 19
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Lo scritto del 26 aprile 2011 del ricorrente è trasmesso, unitamente agli
allegati documenti, all'autorità inferiore quale nuova domanda di rendita ai
sensi del considerando 13 del presente giudizio.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processali, è accolta. Pertanto, non sono
percepite spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
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Pagina 20
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: