Corte II I
C-5181/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avv. Giovanni Canepa, Studio legale
Item & Partners Avvocatura e Notariato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
14 giugno 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5181/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato con figli, ha
lavorato in Svizzera dal 1978 al 1982, dal 1983 al 1984, dal 1986 al
1995, dal 1996 al 1997 e dal 1999 al 2005 (doc. A 16-4), solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità durante tali periodi (doc. A 2-13). Dal 27 luglio
1999, è stato alle dipendenze dell'impresa B._______ in qualità di
muratore (doc. A 11). Ha interrotto il lavoro il 30 aprile 2002 a seguito
di un infortunio (incidente della circolazione stradale; doc. A 1). Il 24
gennaio 2003, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone C._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
• una cartella clinica unitamente alla scheda di dimissione
concernente il ricovero dal 30 aprile al 10 maggio 2002
segnatamente per frattura biossea esposta avambraccio
sinistro, ferita lacero-contusa (FLC) alla mano sinistra con
avulsione della falange distale del pollice nonché frattura
lussazione astragaloscafoidea sinistra con scuoiamento del
calcagno (doc. A 2-10 e B 2-41);
• un referto di esame RX (avambraccio sx e piede sx) del
2 ottobre 2002 (doc. B 2-31);
• un rapporto di visita medica del 9 gennaio 2003 del dott.
D._______ specialista in chirurgia (incaricato dall'assicurazione
E._______), basato su una visita del 6 novembre 2002, nel
quale è indicato l'assicurato non può ancora lavorare
nell'attività di muratore (doc. B 2-28);
• un certificato medico del 10 marzo 2003 della dott.ssa
F._______, medico curante dell'assicurato, giusta il quale
l'interessato è seguito dall'aprile del 2002 con una diagnosi di
politrauma con frattura biossea esposta avambraccio sin, FLC
mano sin con avulsione della falange distale del 1° dito e
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frattura osso navicolare con scuoiamento del calcagno;
secondo il medico lo stato di salute del paziente è suscettibile
di miglioramento, ma è giustificata una completa inabilità
lavorativa dal 30 aprile 2002 (doc. A 7-1);
• una relazione di dimissione del 28 aprile 2003 concernente il
ricovero dal 5 marzo al 16 aprile 2003 presso la Clinica di
riabilitazione di G._______ (cura fisioterapeutica richiesta
dall'assicurazione E._______), in cui è, da un lato, evidenziata
la diagnosi segnatamente di dolori agli sforzi al piede sinistro,
limitazione della rotazione dell'avambraccio sinistro nonché
neuroma al moncone del pollice sinistro e, dall'altro, posta
un'incapacità al lavoro del 100% a far tempo dal 17 aprile 2003
(doc. B 2-6);
• un certificato medico del 26 maggio 2003 secondo cui il
paziente è affetto da esiti di frattura del calcagno, artrosi
postraumatica dell'articolazione sottoastragalica, astragalo-
scafoidea e calcaneo-cuboidea (doc. B 3-5);
• un rapporto dell'ispettore della E._______ del 28 maggio 2003,
il quale ha ritenuto l'assicurato incapace di riprendere il lavoro a
breve termine (doc. B 3-7);
• un rapporto di visita medica del 30 giugno 2003 del dott.
H._______ (basato su una visita del 27 giugno 2003),
specialista in chirurgia ortopedica (incaricato dall'assicurazione
E._______), nel quale è stata ritenuta un'incapacità lavorativa
del 100% nella precedente attività (doc. B 3-2);
• una relazione medica concernente il ricovero dal 17 al 19 luglio
2003 per postumi frattura biossea avambraccio sinistro
(doc. B 5-9);
• la perizia medica del 9 ottobre 2003 del dott. I._______ (basata
su una visita del 1° ottobre 2003), specialista in chirurgia
ortopedica (incaricato dall'assicurazione E._______), nella
quale è proposta la diagnosi di artrosi postraumatica
dell'articolazione trasversa del tarso e lesione postraumatica
del nervo plantare laterale e del nervo calcaneare a sinistra ed
è prescritto un intervento segnatamente di artrodesi
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dell'articolazione tala-navicolare calcaneo-cuboidea del piede
sinistro (doc. B 5-4);
• un rapporto medico del 6 gennaio 2004 del dott. I._______
concernente l'intervento chirurgico del 5 gennaio 2004
segnatamente per neurolisi del nervo mediano ed artrodesi
talo-navicolare e calcaneo-cuboidea (doc. B 7-3);
• i rapporti medici del 15 gennaio, 5 marzo e 13 maggio 2004 del
dott. I._______, giusta i quali è evidenziata la diagnosi di artrosi
postraumatica dell'articolazione trasversa del tarso e lesione
postraumatica del tunnel tarsale, il decorso clinico e radiologico
appare regolare, è proposto un ricovero terapeutico di
riabilitazione e l'interessato è considerato inabile al lavoro al
100% (doc. B 8-14, 8-17 e 8-18);
• una relazione di dimissione del 26 luglio 2004 concernente il
ricovero dal 2 giugno al 7 luglio 2004 presso la Clinica di
riabilitazione di G._______ (soggiorno terapeutico richiesto
dall'assicurazione E._______), secondo cui il paziente presenta
segnatamente dolori agli sforzi al piede sinistro e formazione di
dita d'artiglio al piede sinistro, il risultato della terapia appare
insoddisfacente, una ripresa a breve termine della precedente
attività quale muratore appare incerta e dall'8 luglio 2004
l'interessato è da considerare incapace al lavoro al 100%
(doc. B 8-7);
• un rapporto medico del 7 settembre 2004 del dott. I._______
(basato su una visita del 6 settembre 2004) da cui risulta la
diagnosi di artrodesi dell'articolazione tala-navicolare calcaneo-
cuboidea sinistra con artrosi postraumatica dell'articolazione
trasversa del tarso ed è consigliato un ulteriore intervento di
artrodesi (doc. B 8-4);
• un rapporto di visita medica del 21 ottobre 2004 del dott.
J._______ (basato su una visita del 20 ottobre 2004),
specialista in chirurgia ortopedica (incaricato dall'assicurazione
E._______), giusta il quale l'assicurato deambula con marcata
zoppia di risparmio a sinistra e lamenta dolori al piede sinistro
alla palpazione ed al carico, è proposto un trattamento
all'articolazione calcaneo-cuboidea e confermata una completa
incapacità lavorativa (doc. B 9-2);
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• un rapporto medico del 15 novembre 2004 del dott. I._______
(doc. B 10-19);
• un'annotazione del 18 novembre 2004 del dott. J._______,
nella quale è proposta la sospensione dei trattamenti di
chirurgia (doc. B 10-18);
• un rapporto medico del 6 dicembre 2004 del dott. K._______,
specialista in chirurgia ortopedica, fisiatria e riabilitazione,
attestante dolori residui della caviglia e del metatarso sx su
limitazione strutturale e algica della caviglia, limitazione della
funzione delle dita da II a V dopo trauma con frattura
dell'astragalo e del navicolare, artrosi dell'articolazione di
Chopart a sx che si evidenzia con una pseudoartrosi calcaneo-
cuboidale; nello stesso, è previsto un appuntamento in cui
l'assicurato "dovrà portare tutte le scarpe e durante il quale
controllerò con il footscan per ottimizzare la situazione" (doc. B
10-15);
• un rapporto medico del 7 marzo 2005 del dott. K._______,
giusta il quale le possibilità di trattamento sono esaurite
(sospensione delle visite di controllo) (doc. B 10-4);
• un rapporto di visita medica di chiusura del 22 aprile 2005 del
dott. L._______, specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia
(incaricato dall'assicurazione E._______), da cui emerge che
l'assicurato è affetto da stato dopo frattura e osteosintesi ulna-
radio sinistro, stato dopo amputazione traumatica falange
distale pollice sinistro, stato dopo frattura astragalica e
navicolare piede sinistro, stato dopo artrodesi talo-navicolare e
calcaneo-cuboidea a sinistra per sviluppo di una artrosi
dell'articolazione di Chopart nonché pseudo artrosi calcaneo-
cuboidea; il medico ha concluso che l'interessato presenta da
subito una completa capacità lavorativa in un'attività adeguata
alle sue condizioni (segnatamente attività leggera, talvolta
semi-pesante, di rado pesante, seduto e inclinato in avanti,
inginocchiato e a ginocchia flesse, talvolta in piedi e inclinato in
avanti, con sollevamento di pesi fino a 5 kg, talvolta da 5 a 10
kg, di rado da 10 a 15 kg, mai superiori ai 20 kg, con
camminate fino a 50 metri, talvolta oltre i 50 metri, di rado per
tragitti lunghi, con salita e discesa dalle scale, ad esclusione di
un lavoro molto pesante) (doc. B 12-3);
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• il questionario del datore di lavoro del 9 maggio 2005
(doc. A 11-1).
C.
C.a Nel suo rapporto del 10 giugno 2005, il dott. M._______, medico
del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), ha ritenuto, in virtù di un
esame degli atti di causa, che l'assicurato è completamente abile al
lavoro a far tempo dal 22 aprile 2005 in un'attività confacente allo stato
di salute, ossia in un lavoro che tenga conto delle limitazioni proposte
dal dott. L._______ nel rapporto di visita medica di chiusura del 22
aprile 2005. Ha altresì precisato che l'interessato non è affetto da
alcuna patologia extra-infortunistica a carattere invalidante (doc. A
12-1).
C.b Nel rapporto del 22 dicembre 2005, la consulente N._______, del
Servizio integrazione professionale dell'AI, ha reputato che l'assicurato
non sarebbe più in grado di svolgere la precedente attività di muratore.
Ha comunque considerato siccome esigibile da parte dell'interessato
l'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata alle condizioni del
medesimo – rispettosa delle limitazioni indicate dal dott. L._______ nel
rapporto del 22 aprile 2005 – segnatamente quella di addetto all'
assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzio-
namento, magazziniere, ausiliare in attività manuali/artigianali,
venditore non qualificato, agente di custodia, addetto all'informazione,
portiere/custode, autista o fattorino. La consulente ha infine proceduto
ad un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato che,
svolgendo attività semplici, medio-leggere e poco qualificate,
l'assicurato subirebbe una perdita di guadagno del 22% (doc. A 17-1).
D.
D.a Il 6 marzo 2006, l'interessato ha segnalato che il suo stato di
salute non gli consentirebbe di svolgere un'attività lucrativa medio-
leggera a tempo pieno nel settore secondario (doc. A 21-1).
D.b Il 9 maggio 2006, la E._______ ha posto l'assicurato al beneficio
di una rendita d'invalidità del 20% a far tempo dal 1° maggio 2006
nonché di un'indennità per menomazione all'integrità del 20%,
prestazione quest'ultima non versata in ragione della rinuncia da parte
dell'assicurato medesimo (doc. B 16-1).
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D.c Il 2 giugno 2006, l'interessato ha interposto opposizione contro la
decisione della E._______ del 9 maggio 2006. Ha contestato, da un
lato, che il suo stato di salute gli consentirebbe di svolgere un'attività
lucrativa medio-leggera a tempo pieno nel settore secondario (e
chiesto una nuova perizia medica) nonché, dall'altro lato, la
valutazione in merito al suo grado d'invalidità (doc. B 17-2 e 18-2).
D.d Il 21 agosto 2006, l'insorgente ha esibito una relazione medica
(non datata) del dott. O._______ nonché un certificato medico del 17
agosto 2006 del dott. P._______ (doc. A 29-1 a 29-11).
D.e Il dott. M._______, nel suo rapporto del 10 ottobre 2006, ha
rilevato che i rapporti medici esibiti, da un lato, riferiscono di affezioni
note (affezioni legate all'infortunio dell'aprile 2002) e, dall'altro, non
menzionano alcuna patologia extra-infortunistica. Ha in particolare
ritenuto che la documentazione prodotta non contiene elementi clinici
tali da modificare il precedente apprezzamento (doc. A 32-1).
E.
Nella decisione del 1° dicembre 2006, la E._______ ha parzialmente
accolto l'opposizione inoltrata dall'interessato nel senso che il grado
d'invalidità, a seguito dei postumi dell'infortunio, è stato portato al 32%
a far tempo dal 1° maggio 2006. Il calcolo della perdita di guadagno
viene indicato come segue: [(73'500.90 – 49'647.76) x 100] : 73'500.90
= 32,45% (doc. B 18-2).
F.
Nel suo rapporto del 19 febbraio 2007, la consulente N._______ ha
ribadito che l'assicurato presenta una capacità al lavoro del 100% in
un'attività sostitutiva a far tempo dal 22 aprile 2005. Ha in particolare
effettuato una nuova valutazione del grado di invalidità del medesimo
sulla base di un salario annuale da valido di fr. 73'501.--, conseguibile
come muratore nel 2006 (secondo le indicazioni del datore di lavoro
alla E._______; v. decisione su opposizione del 1° dicembre 2006;
doc. 18-2) e l'ha contrapposto ad un salario annuale da invalido di fr.
58'409.-- in attività semplici e ripetitive, tenuto conto di un orario
usuale nel 2006 di 41.6 ore settimanali nonché di un'indicizzazione del
salario dell'1% rispetto al 2005 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio
federale di statistica). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 15%
(58'409 – 8'761.35 = 49'647.35), per tenere conto delle particolarità
personali e professionali dell'interessato nonché del fatto che
quest'ultimo può esercitare solo delle attività leggere. Perciò, detta
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consulente ha confrontato un reddito di fr. 73'501.-- ed un introito
teorico di fr. 49'648.--. Ne consegue una perdita di guadagno del 32%
(doc. A 35.1).
G.
Nel suo rapporto del 20 febbraio 2007, il dott. M._______ ha
confermato la valutazione in merito alle condizioni di salute
dell'interessato nonché alla sua capacità lavorativa, fondata sulle
risultanze del rapporto di visita medica di chiusura del 22 aprile 2005
del dott. L._______ (doc. A 37-1).
H.
Nel progetto di decisione del 13 marzo 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ ha ritenuto, in
virtù della documentazione medica agli atti, che risulta giustificato
riconoscere che lo stato di salute dell'assicurato ha impedito al
medesimo di svolgere una qualsiasi attività lavorativa dal mese di
maggio del 2002 al 22 aprile 2005 (data della visita medica di chiusura
della E._______). Successivamente, farebbe stato un grado d'invalidità
massimo del 32%. Pertanto, l'UAIE ha deciso di erogare in favore
dell'assicurato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° maggio 2003 al 31 luglio 2005 (doc. A 38-1).
I.
Nelle sue osservazioni del 17 aprile 2007, l'interessato ha segnalato
che non si può esigere da lui l'esercizio delle attività di sostituzione
proposte dalla consulente N._______ nel suo rapporto del 22
dicembre 2005 ed ha chiesto l'effettuazione di una visita medica
rispettivamente di nuovi accertamenti medici, segnatamente alfine di
stabilire con precisione quali fossero le attività che egli era ancora in
grado di svolgere. Nella misura in cui non fosse stata ritenuta
necessaria una nuova indagine medica, l'interessato ha postulato il
riconoscimento di un grado di invalidità del 52% (doc. A 41-1).
J.
Nel suo rapporto del 23 aprile 2007, il dott. M._______ ha confermato
che il rapporto medico del 22 aprile 2005 del dott. L._______
costituisce un idoneo mezzo probatorio per una valutazione sullo stato
di salute dell'assicurato e l'esigibilità dell'esercizio di un'attività
sostitutiva. A suo giudizio, esso "prende in considerazione in modo
esaustivo le sue limitazioni funzionali. Un'altra valutazione medica non
è dunque né necessaria né opportuna per la definizione del caso". Il
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dott. M._______ ha altresì rilevato che l'interessato non ha esibito
nuova documentazione medica attestante delle nuove diagnosi
rispettivamente comprovante un peggioramento del suo stato di salute
(doc. A 42-1).
K.
Nella decisione del 14 giugno 2007, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero, dopo avere ritenuto – non avendo l'interessato
apportato alcun nuovo elemento clinico oggettivo nelle osservazioni al
progetto di decisione – che non vi sono motivi per scostarsi dalla
valutazione di cui al progetto di decisione, ha riconosciuto
all'interessato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio
2003 sino al 31 luglio 2005, unitamente alle rendite completive in
favore delle figlie (doc. A 45-1).
L.
Con sentenza del 27 giugno 2007, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone C._______ ha respinto il ricorso interposto
dall'interessato il 26 febbraio 2007 contro la decisione su opposizione
della E._______ del 1° dicembre 2006. Tale sentenza è cresciuta in
giudicato (doc. TAF 11).
M.
Il 31 luglio 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 14 giugno
2007 mediante il quale ha chiesto, in via principale, l'accoglimento del
gravame e l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti all'autorità inferiore per nuovi accertamenti medici ed economici,
nonché, in via subordinata, il riconoscimento di un grado di invalidità
del 52% nonché del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità a
decorrere dal 1° agosto 2005. Ha segnalato che, in virtù della sua età,
delle affezioni di cui soffre, fra cui dolori al rachide, dell'assenza di
formazione professionale specifica come pure delle limitazioni
funzionali addebitabili al danno alla salute, non si può esigere da lui
l'esercizio di un'attività di sostituzione su un mercato del lavoro
equilibrato nei limiti indicati dalla consulente dell'Ufficio
dell'integrazione professionale dell'AI. Ha contestato l'accertamento
delle limitazioni funzionali nello svolgimento di un'attività sostitutiva
medio-leggera nonché la valutazione del suo grado di invalidità (doc.
TAF 1).
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N.
Con risposta del 17 settembre 2007, l'UAIE ha proposto la reiezione
del gravame e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del
Cantone C._______ del 12 settembre 2007, secondo il quale – in virtù
dei rapporti medici dell'assicuratore infortuni E._______,
segnatamente del rapporto medico del 22 aprile 2005 del dott.
L._______, e della valutazione del dott. M._______ rispettivamente
della consulente N._______ – la determinazione delle attività esigibili
da parte dell'assicurato nonché del suo grado di invalidità merita
conferma. Pertanto, ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione resa il 14 giugno 2007 (doc. TAF 5).
O.
Nella replica del 18 ottobre 2007, il ricorrente si è riconfermato nelle
proprie argomentazioni di fatto e di diritto di cui al ricorso del 31 luglio
2007 (doc. TAF 7).
P.
P.a Con decisione incidentale del 24 ottobre 2007 (notificata il 29
ottobre 2007; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr.
300.-- a copertura delle presumibili spese processuali.
P.b L'anticipo è stato versato il 5 novembre 2007 (doc. TAF 8 a 10).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
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decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
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contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 gennaio
2003. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24 gennaio 2002 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 14 giugno 2007, data della
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C-5181/2007
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
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C-5181/2007
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
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C-5181/2007
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
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una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
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giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
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medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dal luglio 1999, il ricorrente è stato alle dipendenze dell'impresa
B._______ in qualità di muratore. Ha interrotto il lavoro il 30 aprile
2002 a seguito di un infortunio della circolazione stradale (doc. A 11).
Non appare dalle carte processuali che successivamente abbia ancora
lavorato.
9.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge sostanzialmente
che l'insorgente soffre di stato dopo frattura e osteosintesi ulna-radio
sinistro, stato dopo amputazione traumatica falange distale pollice
sinistro, stato dopo frattura astragalica e navicolare piede sinistro,
stato dopo artrodesi talo-navicolare e calcaneo-cuboidea a sinistra per
sviluppo di un'artrosi dell'articolazione di Chopart nonché di pseudo
artrosi calcaneo-cuboidea.
9.3 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare (o anche solo di peggiorare). Ne discende
che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare
in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno.
10.
10.1 La decisione del 14 giugno 2007 dell'autorità inferiore è basata
sui rapporti del 10 giugno 2005, del 10 ottobre 2006 e del 20 febbraio
e 23 aprile 2007 del dott. M._______, medico del SMR, nonché sui
rapporti del 22 dicembre 2005 e del 19 febbraio 2007 della consulente
N._______, del Servizio integrazione professionale dell'AI, i quali, a
loro volta, si sono fondati sul rapporto del 22 aprile 2005 del dott.
L._______, specialista in chirurgia e chirurgia ortopedica (medico
incaricato dall'assicurazione E._______) nonché sulla decisione su
opposizione della E._______ del 1° dicembre 2006.
Pagina 18
C-5181/2007
10.2 Questo Tribunale rileva preliminarmente che, con sentenza del
27 giugno 2007, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone
C._______ ha confermato nella sostanza la decisione su opposizione
della E._______ del 1° dicembre 2006, segnatamente in merito alla
determinazione del danno alla salute in relazione all'infortunio del 30
aprile 2002, alla capacità lavorativa dell'interessato nella precedente
attività ed in attività confacenti allo stato di salute, all'esigibilità
dell'esercizio di un'attività leggera (attività sedentaria e senza
sollevamento/trasporto di pesi), al reddito da valido, al reddito da
invalido nonché al grado di invalidità. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha altresì ritenuto che “i disturbi localizzati al rachide
dorso-lombare hanno un'eziologia extra-traumatica” (sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni 35.2007.33 del 27 giugno 2007
consid. 2.5 e 2.8).
10.3
10.3.1 Nel referto del 22 aprile 2005, il dott. L._______ ha
preliminarmente evidenziato il decorso dell'infortunio della circolazione
stradale (aprile 2002), segnatamente gli esiti degli interventi chirurgici
a cui è stato sottoposto l'assicurato nel 2002 e 2004. Il medico ha poi
posto la seguente diagnosi: stato dopo frattura e osteosintesi ulna-
radio sinistra (con materiale di osteosintesi già asportato), stato dopo
amputazione traumatica falange distale police sinistro, stato dopo
frattura astragalica e navicolare piede sinistro, stato dopo artrodesi
talo-navicolare e calcaneo-cuboidea a sinistra per sviluppo di una
artrosi dell'articolazione di Chopart e pseudo artrosi calcaneo-
cuboidea. Sulla base di tale diagnosi ha considerato il ricorrente abile
al 100% in attività sostitutive medio-leggere, descrivendo nel modo
seguente l'esigibilità al lavoro dell'insorgente: "può portare molto
spesso pesi fino a 5 kg, talvolta da 5 a 10 kg, di rado da 10 a 25 kg,
mai oltre i 25 kg. Può molto spesso sollevare sopra al petto pesi fino a
5 kg. Talvolta oltre i 5 kg. Può effettuare lavori di montaggio leggeri
molto spesso. Talvolta può eseguire lavori medi come forare ed
avvitare. Di rado può effettuare lavori pesanti come lavoro manuale.
Mai può effettuare lavori molto pesanti. Molto spesso può usare il
cacciavite in quanto il paziente è destrimano e non ha nessuna
limitazione per quanto riguarda il braccio destro. Può molto spesso
fare lavori sopra la testa non ha limitazione per quanto riguarda la
rotazione. Può molto spesso mantenere la posizione seduta e inclinata
in avanti. Talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti. Può molto
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spesso mantenere la posizione sia inginocchiata che a ginocchia
flesse. Può molto spesso mantenere la posizione seduta, mentre
talvolta la posizione in piedi. Può molto spesso camminare fino a 50
metri, talvolta oltre i 50 m. Di rado per tragitti lunghi". Ha altresì
segnalato che il ricorrente non assume alcun medicamento e non si
sottopone ad alcun trattamento di fisioterapia. Infine, ha reputato che
ulteriori trattamenti medici non permetterebbero di migliorare le
condizioni di salute dell'assicurato (doc. B 12-3).
10.3.2 Questo Tribunale osserva che la menzionata relazione medica
si fonda su informazioni fornite dal paziente e da terzi medici,
sull'esame del quadro clinico e sulle risultanze della visita
dell'assicurato. Il referto medico comporta l'anamnesi, informazioni
tratte dall'incarto, indicazioni dell'interessato, i risultati d'esami, la
diagnosi nonché la discussione. A giusta ragione, il dott. M._______,
nel suo rapporto del 23 aprile 2007 (doc. A 42-1), ha ritenuto tale
rapporto come mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato
di salute dell'assicurato e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività di
sostituzione. Ha altresì precisato che non è stata prodotta
documentazione medica da cui risulti una nuova diagnosi o un
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato stesso.
10.3.3 Questo Tribunale non ritiene vi siano motivi per scostarsi da
siffatta valutazione perlomeno per quanto attiene alle conseguenze
dell'infortunio subito dal ricorrente nell'aprile del 2002, come peraltro
ritenuto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone C._______ nella
sua sentenza del 27 giugno 2007 (cresciuta in giudicato), cui può
essere rinviato nella sostanza anche per quanto attiene alla
valutazione dei singoli rapporti medici, segnatamente di quelli dei dott.
O._______ e P._______ presentati dall'insorgente nell'agosto del 2006
(doc. A 29-3 a 29-11).
10.3.4 Certo, il ricorrente fa valere, in sede ricorsuale, che per potere
stabilire con certezza le sue condizioni di salute nonché l'esigibilità
dell'esercizio di un'attività sostitutiva si dovrebbe effettuare un'ulteriore
visita medica, almeno per quanto attiene ai "gravi problemi di schiena
di cui soffre l'interessato e che sono stati più volte evidenziati dallo
stesso in occasione delle varie visite mediche" (v. ricorso pag. 5),
problemi ritenuti extra-infortunistici nella citata sentenza del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone C._______. Tuttavia, come
giustamente evidenziato dal dott. M._______, nel suo rapporto del 23
Pagina 20
C-5181/2007
aprile 2007, non è stata prodotta agli atti di causa nuova
documentazione medica che comporti una nuova diagnosi
(segnatamente relativa a gravi problemi di schiena) o renda plausibile,
ai sensi della giurisprudenza di cui a DTF 130 V 64, un peggioramento
dello stato di salute del ricorrente con riferimento alle conseguenze
delle affezioni connesse all'infortunio dell'aprile del 2002. Certo,
incombe all'assicuratore l'onere di dimostrare il miglioramento dello
stato di salute dell'assicurato suscettibile di giustificare una riduzione
della rendita ai sensi dell'art. 17 LPGA, ma l'assicurato ha pure un
dovere di collaborazione nell'accertamento dei fatti determinanti (v. in
merito DTF 125 V 193 consid. 2 e relativi riferimenti). Giova in
particolare rilevare che già sulla base della decisione su opposizione
della E._______ del 1° dicembre 2006 e del progetto di decisione
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ del 13
marzo 2007, non poteva sfuggire al ricorrente la necessità di rendere
plausibile, sulla scorta di nuova documentazione medica obiettiva,
l'esistenza di nuove diagnosi extra-infortunistiche (legate agli evocati
gravi mal di schiena) rispettivamente l'aggravamento delle
conseguenze delle affezioni infortunistiche. Invero, nella perizia di
chiusura del 22 aprile del 2005 del dott. L._______ (medico incaricato
dalla E._______) risulta che l'insorgente fa stato di dolori alla schiena
(ma non di gravi dolori alla schiena) camminando non correttamente.
Nella relazione clinica del dott. O._______ (doc. A 29-3), ma non in
quella del dott. P._______ del 17 agosto 2006 (doc. A 29-11), è pure
fatto riferimento a soggettivi dolori alla schiena (a livello del rachide
dorso-lombare) manifestati dal ricorrente in caso di deambulazione
(non è indicato che ciò accade anche in caso di mantenimento a lungo
della posizione seduta). Ma visto che anche in detti documenti, in cui
peraltro non è fatto riferimento ad una specifica incapacità lavorativa
riferita ad attività sostitutive medio-leggere, non è stata posta alcuna
nuova diagnosi in relazione ai dolori segnalati dall'insorgente alla
schiena e che non risulta dalle carte processuali che l'insorgente
abbia assunto medicamenti o effettuato altre terapie in relazione a
detti dolori alla schiena, ben poteva l'autorità inferiore, in ciò confortata
dall'opinione del dott. M._______ nel suo rapporto del 23 aprile 2007,
ritenere, con probabilità preponderante, che altri provvedimenti
probatori non avrebbero più potuto modificare il risultato (v. consid. 7.1
del presente giudizio e relativi riferimenti). Peraltro, neppure in sede di
ricorso, dopo la chiara pronuncia del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone C._______ del 27 giugno 2007, sono stati esibiti dei
documenti con una nuova diagnosi relativamente ai dolori alla schiena
Pagina 21
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(eventuali problematiche a livello di rachide dorso-lombare) o con
riferimento ad un eventuale peggioramento delle conseguenze delle
affezioni connesse con l'infortunio dell'aprile del 2002. In siffatte
circostanze, questo Tribunale non ritiene necessari ulteriori
accertamenti fattuali con riferimento agli evocati dolori alla schiena del
ricorrente, che non appaiono neppure avere spinto il ricorrente a
prendere dei medicamenti o effettuare specifiche terapie (v. rapporto
finale del dott. L._______ del 22 aprile 2005 pag. 2), benché incomba
comunque all'assicurato il dovere di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze di un'invalidità (DTF 130 V 97 consid. 3.2 e DTF 112 V
22 consid. 4a).
10.4 Sulla scorta delle risultanze del rapporto medico del dott.
L._______ del 22 aprile 2005, delle valutazioni del dott. M._______ e
della consulente in integrazione professionale N._______, e delle
considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che il ricorrente
non avrebbe certamente più potuto svolgere il lavoro di muratore. A lui
sarebbero comunque state proponibili, da aprile 2005 a tempo pieno e
con un rendimento completo, attività sostitutive confacenti al suo stato
di salute, in lavori semplici medio-leggeri (o comunque leggeri) e poco
qualificati sia nel settore secondario (in particolare mansioni
d'assemblaggio, stampa, rifinitura, controllo del funzionamento,
magazziniere, ausiliare in attività artigianali) sia nel settore terziario (in
particolare venditore non qualificato, addetto all'informazione, portiere/
custode o fattorino) (v. rapporto dalla consulente N._______ del 22
dicembre 2005; doc. 17-1). Il ricorrente sostiene che sarebbero da lui
esigibili per tutto il giorno dei lavori leggeri, ma solo nell'ambito del
commercio e della riparazione. Si tratta, tuttavia, di una mera
affermazione di parte che, da un lato, non trova alcun riscontro
oggettivo negli atti di causa e che, dall'altro lato, non appare
convincente, dal momento che vi sono lavori leggeri e poco qualificati
idonei allo stato di salute del ricorrente anche nel settore secondario,
come rettamente ritenuto dalla consulente per l'integrazione
N._______.
11.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
Pagina 22
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11.1 Questo Tribunale osserva che il calcolo effettuato dall'autorità
inferiore per la determinazione del tasso d'invalidità (cfr. lettera F del
presente giudizio) si fonda sul salario con e senza invalidità come
calcolati dalla consulente in integrazione professionale nel documento
del 19 febbraio 2007 in applicazione dei valori nazionali delle tabelle
edite dall'Ufficio federale della statistica (TA1; doc. A 35-1). L'autorità
inferiore ha pertanto considerato quale reddito annuale da valido il
salario conseguibile dal ricorrente nel 2006 (secondo le indicazioni del
datore di lavoro e del ricorrente stesso), ossia fr. 73'501.--, ed ha
ritenuto quale reddito da invalido per il 2006, il salario annuale
ottenibile in attività semplici e ripetitive, ossia fr. 58'409.--, valore cui si
è giunti mediante un adattamento prudenziale dell'1% del dato 2005
per l'anno 2006, allorquando l'adattamento avrebbe dovuto essere
dell'1,2% secondo le pertinenti tabelle (ciò che comporterebbe un
reddito senza invalidità di fr. 58'524.-- che non modificherebbe
comunque il tasso d'invalidità arrotondato infine ottenuto). L'autorità
inferiore ha poi operato una riduzione del 15% su una massima
possibile del 25% (v. al riguardo DTF 126 V 75), la quale può essere
confermata, conto tenuto segnatamente del fatto che il ricorrente non
può più esercitare lavori pesanti, che vi sono delle limitazioni anche
nelle attività leggere e che egli ha lo statuto di frontaliere. La
relativamente giovane età dell'insorgente al momento determinante
non giustifica invece alcuna riduzione supplementare e neppure la sua
reintegrazione professionale in attività sostitutive semplici e poco
qualificate che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure che non siano altresì ragionevolmente esigibili
dall'insorgente stesso. Da quanto esposto, è disceso un reddito dopo
l'insorgenza dell'invalidità di fr. 49'647.35 (sarebbe di fr. 49'754.40 con
l'adattamento dell'1,2% del salario 2005 per il 2006). Dal confronto fra
il reddito da valido di fr. 73'501.-- e quello da invalido di fr. 49'647.35 è
risultato un tasso d'invalidità arrotondato (v. sulle regole d'arrotonda-
mento DTF 130 V 121) del 32%, che sarebbe rimasto tale, come già
evocato, anche qualora l'adattamento dei salari del 2005 al 2006 fosse
stato effettuato all'1,2% ([73'501 – 49'754] x 100 : 73'501 = 32.30%). In
simile evenienza, è escluso il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Peraltro, anche se si volesse
fare riferimento ai dati dell'anno 2007, il risultato non cambierebbe, la
differenza tra i redditi di riferimento non permettendo in alcun modo di
raggiungere la percentuale minima del 40% necessaria per maturare il
diritto ad una rendita. Infine, e quand'anche, per denegata ipotesi, si
prendessero in considerazione esclusivamente le attività sostitutive
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C-5181/2007
leggere nel settore del commercio e riparazione di autoveicoli,
secondo quanto postulato dal ricorrente nel gravame, il confronto dei
redditi senza e con invalidità (fr. 73'501.-- e fr. 54'696.--; il reddito con
invalidità indicato dal ricorrente nel gravame in fr. 47'064.-- non
trovando riscontro nelle tabella TA1) non comporterebbe comunque,
ferma restando una riduzione massima ammessa del 15%, il
raggiungimento di un grado d'invalidità del 40% necessario per
l'erogazione di una rendita AI ([73'501 – 46'492] x 100 : 73'501 =
36.74%).
11.2 Sulla scorta delle risultanze processuali – segnatamente della
sufficiente documentazione medica agli atti e delle considerazioni che
precedono – questo Tribunale ritiene che non vi è ragione di scostarsi
dalla valutazione di cui alla decisione impugnata secondo la quale una
rendita d'invalidità ai sensi del diritto svizzero va versata al ricorrente
solo per il periodo tra il 1° maggio 2003 ed il 31 luglio 2005.
12.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
5 novembre 2007. Non si giustifica altresì la richiesta esenzione dalle
spese processuali, avuto riguardo al fatto che le esigenze della
motivazione di un progetto di decisione non possono essere troppo
elevate e che al ricorrente era altresì nota la documentazione (in
particolare decisione su opposizione della E._______ del 1° dicembre
2006 e referti medici), richiamata nelle proprie osservazioni, che ha
originato la valutazione dell'autorità inferiore.
13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
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titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 5 novembre 2007, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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