B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5187/2011
S e n t e n z a d e l 2 1 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Studio legale e notarile, Via Motta 24, Casella postale 5708,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 12 agosto 2011.
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Visto
che, mediante decisione del 20 novembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazio-
ne per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha attribuito
a A.______, cittadino italiano nato il …, per le conseguenze invalidanti
dovute ad un infortunio occorso il 13 agosto 2007, una rendita intera sulla
base di un grado d''invalidità del 100%, a decorrere dal 1° agosto 2008,
che, nell'ambito della procedura di revisione avviata d'ufficio nell'aprile
2010, e conclusasi con la constatazione di un grado d'invalidità dello 0%,
l'UAIE ha emanato, il 12 agosto 2011, dopo avere stilato un progetto di
decisione al quale l'assicurato si è opposto senza successo, una decisio-
ne di soppressione della rendita a fare stato dalla fine del mese susse-
guente la notifica della stessa decisione,
che, mediante ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il
16 giugno 2011, l'assicurato, rappresentato dall'avv. Iglio Rezzonico,
chiede, in sostanza, che il suo diritto alla rendita intera d'invalidità sia ri-
pristinato,
che l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI),
nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2011, ha postulato, in breve, la con-
ferma della decisione impugnata con il rigetto dell'impugnativa, ciò che
l'UAIE ha ribadito nella sua risposta al ricorso redatta il 15 novembre
2011,
che il ricorrente ha replicato il 2 gennaio 2012, chiedendo in sostanza di
accogliere il ricorso, annullare la decisione avversata e rinviare l'incarto
all'UAIE "affinché riveda il grado d'invalidità e la relativa rendita nella mi-
sura del 100%",
che, il 12 e 17 gennaio 2012, il ricorrente ha prodotto nuova documenta-
zione medica,
che il servizio medico dell'UAI-TI, nella persona del dott. B._______, ha
considerato, mediante annotazione del 1° febbraio 2012, necessario ese-
guire presso il "…" (…), a …, una rivalutazione del caso dai punti di vista
psichiatrico, neurologico e reumatologico, e ciò per definire i limiti funzio-
nali attuali nonché l'esigibilità,
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che l'UAI-TI ha esposto le sue osservazioni il 17 febbraio 2012, propo-
nendo, in via principale, di retrocedere gli atti all'amministrazione per
espletare gli accertamenti ordinati dal dott. B._______, oppure, in via su-
bordinata, di confermare la decisione impugnata con il conseguente riget-
to del ricorso, ciò che l'UAIE ha ribadito nella sua duplica formale, stilata il
29 febbraio 2012,
che, dopo avere esibito nuova documentazione medica il 6 marzo 2012, il
ricorrente si è opposto, l'11 aprile 2012, alla "richiesta di retrocedere gli
atti per rivalutazione in ambito SAM", e ciò in riferimento alla documenta-
zione medica agli atti, considerata essere esaustiva, e al fatto che gli sa-
rebbe difficile spostarsi dalla Sardegna, dove abita con i suoi genitori
"perché impossibilitato a vivere da solo e bisognoso di accompagnamen-
to anche nella gestione delle cose quotidiane", per sottoporsi agli accer-
tamenti medici in Ticino, presso il SAM, previsti dall'UAIE, concludendo al
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera sulla base di un grado
d'invalidità del 100%,
che l'UAI-TI e l'UAIE hanno brevemente riaffermato le loro conclusioni il
15 maggio, rispettivamente il 6 giugno 2012,
che il ricorrente si è espresso da ultimo il 5 luglio 2012, ribadendo di ave-
re diritto all'ottenimento di una rendita intera d'invalidità, ma si è in defini-
tiva rimesso all'autorità di questo Tribunale "per ciò che concerne la resti-
tuzione degli atti all'amministrazione",
e considerato
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo
federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
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dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-
ciali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dal-
la decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni
adempiute in concreto,
che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame
del merito dello stesso,
che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato
dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta dal punto di vista medico, per cui il col-
legio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49
PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non
aderire alla proposta, presentata in via principale dall'UAI-TI e dall'UAIE,
di procedere ad un complemento istruttorio presso il …, dai punti di vista
psichiatrico, neurologico e reumatologico, come richiesto dal dott.
B._______ nella sua annotazione del 1° febbraio 2012,
che, quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri-
to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
4799/2010 del 1° maggio 2012 consid. 12.1); in particolare, esso si sosti-
tuirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a
statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale fe-
derale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti;
DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326), ciò che non è il caso nella presente fat-
tispecie,
che, a titolo abbondanziale, giova comunque ricordare, in generale e nel
caso particolare, che una decisione nel merito da parte dell'amministra-
zione non può essere procrastinata oltre il necessario (art. 56 cpv. 2
LPGA), e che un ulteriore accertamento medico indispensabile non è atto
di per sé ad arrecare alla persona interessata un pregiudizio importante,
un eventuale ripristino del diritto alla rendita dovendo infatti essere rico-
nosciuto dalla data della soppressione,
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che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, an-
nullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art.
61 cpv. 1 PA,
che, benché l'art. 61 cpv. 1 PA permetta solo eccezionalmente di ricorrere
ad una tale procedura, nel caso concreto l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considera che, come già sottolineato,
specialmente la questione dello stato psichico del ricorrente, e della sua
influenza sulla capacità lavorativa, non risulta essere sufficientemente
chiarita agli atti (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
che non vengono prelevate spese giudiziarie,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tut-
to o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche
in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità
inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215
consid. 6.2),
che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 2'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione im-
pugnata del 12 agosto 2011, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi
l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-,
a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. 756.7565.0613.32; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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