B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5194/2013
Sen t en z a d e l 2 4 ma r z o 2 0 1 5
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Markus Metz, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dall'Organizzazione cristiano-sociale ticinese
(OCST),
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (deci-
sione del 24 luglio 2013).
C-5194/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1978, residente in
U._______, ha lavorato in Svizzera come installatore di impianti sanitari dal
1996 in poi, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).
A.b In data 28 giugno 2002 il nominato ha subito un incidente della circo-
lazione, riportando importanti ferite ed in particolare una lesione totale del
plesso brachiale destro. L'interessato non ha più ripreso l'attività lucrativa
(incarto dell'L._______, doc. 1-33).
L'L._______ ha immediatamente assunto il caso, erogando indennità gior-
naliere per un'incapacità lavorativa del 100% nell'attività precedentemente
svolta, e ciò sulla base dei rapporti del dott. B._______, chirurgo ortopedico
e medico di circondario, del 20 agosto 2003 e del 19 aprile 2004, del dott.
C._______, neurologo, del 27 settembre 2006, e del dott. D._______, reu-
matologo e medico di circondario, del 26 ottobre 2006 e 16 febbraio 2009
(incarto L._______, doc. 6, 10, 14, 16 e 28, si confronti sentenza del TAF
C-5713/2011 del 5 novembre 2012 consid. B).
B.
B.a In data 30 maggio 2003 A._______ ha presentato domanda all'Ufficio
AI del Cantone E._______, volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc.1). Per la problematica, es-
sendo per l'essenziale post-infortunistica, l'Ufficio AI del Canton E._______
ha acquisito agli atti l'incarto L._______ fino ad allora disponibile, in parti-
colare i rapporti dei dottori B._______, C._______, D._______ e
F._______ (sentenza del TAF succitata consid. C).
Dal questionario per il datore di lavoro allestito il 20 giugno 2003, è risultato
che l'interessato ha lavorato presso una ditta del G._______ (H._______,
impianti sanitari) dall'aprile 2002 e fino al 5 giugno successivo (doc. 12).
Altri brevi referti sanitari sono stati prodotti.
B.b Con nota del 19 novembre 2003 (doc. 18), il medico dell'Ufficio AI can-
tonale, alla luce della situazione non stabilizzata, ha proposto di attendere
l'evoluzione della situazione sanitaria. La richiesta, eccezion fatta per
quanto riguarda la ricezione di alcuni certificati medici e documenti relativi
ad accorgimenti per poter condurre un autoveicolo, è rimasta sospesa per
C-5194/2013
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lungo tempo, dal momento che l'interessato percepiva un'indennità giorna-
liera da parte dell'L._______ (doc. 22). Parimenti, nel 2004, è stato avviato
uno studio volto ad esaminare la possibilità di porre in atto una riformazione
professionale (doc. 23), ipotesi poi ritenuta non fattibile, in quanto le condi-
zioni di salute non erano stabili (doc. 24). Alle stesse conclusioni si è giunti
nel giugno 2008 (doc. 34).
Nel giugno 2009 l'assicurato ha comunicato di trasferirsi in I._______ (doc.
37).
C.
C.a Nel corso della visita medica di chiusura, che ha avuto luogo il 18 giu-
gno 2009, il medico circondariale (dott. F._______) dell'L._______ ha rile-
vato la diagnosi di lesione del plesso brachiale destro con trapianto ner-
voso e svariati interventi alla mano, ai tendini, di cui l'ultimo un'artrodesi MT
pollice destro (doc. L._______ 37). Il dott. F._______, chirurgo ortopedico,
ha constatato la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato, ha ri-
conosciuto una capacità lavorativa nella massima misura possibile dal 1°
agosto 2009 ed ha valutato il tipo d'attività esigibili, precisando che il brac-
cio destro è inutilizzabile, nel senso che non può essere impiegato per sol-
levare pesi ai fianchi e oltre l'orizzontale e per eseguire lavori fini con la
mano destra.
Fondandosi sulla propria documentazione medica e sui propri accerta-
menti economici, l'L._______ ha emanato una decisione, il 26 agosto 2009
(incarto L._______, doc. 42), mediante la quale ha calcolato un grado d'in-
validità del 27%, riconoscendo all'assicurato il diritto ad una rendita d'inva-
lidità dal 1° agosto 2009.
C.b In esito ad opposizione, l'L._______, con decisione del 13 novembre
2009, ha invitato il proprio servizio a rivedere la precedente decisione sulla
scorta di un nuovo calcolo comparativo dei redditi (doc. 45), ponendo a
confronto un reddito da valido di fr. 59'000.- e un reddito da invalido di
fr.41'226.56 (dopo deduzione del 20% e tenuto conto soltanto del ramo
servizi, 50-93, della tabella A1, attività semplici e ripetitive, qualifica 4, di
cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari). Con nuova decisione del
3 dicembre 2009, l'assicuratore L._______ ha quindi riconosciuto una ren-
dita pari ad un grado d'invalidità del 31% dal 1° agosto 2009 (doc.
L._______ 46).
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Pagina 4
D.
D.a Con nota dell'11 agosto 2009, il medico dell'Ufficio AI, consultando l'in-
carto L._______, dal quale trasparivano degli accenni a problemi extra-
infortunistici (asma bronchiale, sindrome ansio-depressiva), ha proposto di
acquisire ad atti eventuali esami più completi e svolgere una perizia bi-
disciplinare (doc. 39). Con ulteriore presa di posizione del 23 settembre
2010, il medico ha ritenuto indicata una visita multidisciplinare da effettuarsi
in Svizzera (doc. 41). Diversi documenti riguardanti le patologie extra-in-
fortunistiche sono stati acquisiti agli atti (doc. 49, per un totale di 70 pagine;
doc. 54).
D.b La perizia è quindi stata eseguita dal Servizio di accertamento dell'as-
sicurazione per l'invalidità di J._______ (SAM), a più riprese, dal 26 luglio
al 17 agosto 2010. Sono state effettuate perizie specialistiche in ortopedia,
neurologia, pneumologia, psichiatria. I periti incaricati (relazione del 18 giu-
gno 2010, doc. 66, 67, 68) hanno accertato quale diagnosi avente influsso
sull'invalidità la lesione traumatica completa del plesso brachiale destro,
esiti di interventi chirurgici plurimi, asma bronchiale con importante compo-
nente poliallergica. A titolo di diagnosi secondarie hanno evidenziato delle
cervicalgie con importante ematoma al collo, lombalgie, cefalea tensiva,
osteopenia femorale in trattamento, sovrappeso. I periti hanno ritenuto il
periziando del tutto invalido nel precedente lavoro. In attività confacenti
(leggere e/o sedentarie), senza l'utilizzo del braccio destro, evitando am-
bienti ove sono presenti allergeni (polvere di casa, gatti e graminacee) e
l'esposizione al freddo, l'interessato è stato ritenuto abile al 100% dall'inizio
del 2004 in poi, con ricaduta (invalidità totale) da aprile 2007 a gennaio
2008 (per motivi pneumologici-allergici) in attività adeguate con le riserve
menzionate (doc. 68 pag. 21).
L'incarto è poi stato sottoposto al dott. K._______, del SMR, il quale ha
condiviso diagnosi e valutazioni del SAM (doc. 70).
D.c Sono seguiti alcuni accertamenti in merito al salario precedente l'inva-
lidità (doc. 73-75).
Il consulente in integrazione professionale (CIP) ha dal canto suo calcolato
la perdita di guadagno riferendosi al 2004. Ne è scaturito un grado d'inva-
lidità del 27,42% (doc. 83) posto un reddito privo d'invalidità di fr. 67'054.-
ed un introito dopo l'invalidità (statistico) di 57'258.-, ridotto del 15% per
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fattori personali, ossia fr. 48'669.50. Calcolata nel 2006, la perdita di gua-
dagno si situa al 26%, come pure nel 2007; nel 2009 è del 27% (doc. 83 in
toto).
E.
E.a Con progetto di decisione del 20 maggio 2011 (doc. 86) l'Ufficio AI can-
tonale ha riconosciuto il diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2003 (un
anno dopo il fattore invalidante) al 31 marzo 2004 (tre mesi dopo il presunto
miglioramento) rispettivamente dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2009 (tre
mesi dopo il presunto miglioramento).
Nel corso della procedura di audizione l'interessato, rappresentato dall'Or-
ganizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST), ha prodotto documenta-
zione sanitaria proveniente dal I._______, ove risiedeva, che non è stata
ritenuta idonea, secondo il dott. K._______, a modificare il parere del SAM,
considerato che evocava le stesse patologie già analizzate (doc. 95).
E.b Con decisione del 12 settembre 2011 l'UAIE ha concesso all'assicu-
rato le prestazioni preannunciate con il progetto di decisione.
F.
F.a Con ricorso depositato il 14 ottobre 2011 presso il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF), A._______, sempre rappresentato dall'OCST, ha
chiesto l'erezione di una nuova perizia, contestando in particolare l'asserito
miglioramento intervenuto fra l'aprile 2004 ed il 31 marzo 2007, atteso che
era al beneficio di un'indennità totale erogata dall'L._______. Ha inoltre
censurato il calcolo comparativo dei redditi chiedendo l'applicazione della
riduzione massima dal salario da invalido. Ha inoltre prodotto diversa do-
cumentazione medica (cfr. incarto TAF C-5713/2011). L'Ufficio AI cantonale
ha sottoposto gli atti ai dottori M._______ ed N._______, secondo cui, nel
rapporto dell'8 novembre 2011, la documentazione esibita evidenziava una
situazione nota. L'autorità inferiore ha pertanto proposto la reiezione del
gravame.
F.b Con sentenza del 5 novembre 2012 (C-5713/2011), passata nel frat-
tempo in giudicato, il TAF ha ravvisato un'insufficiente motivazione del pre-
sunto miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato sì da giustifi-
care la soppressione della rendita dal 1° aprile 2004, menzionando docu-
menti sanitari contrastanti. Il TAF ha inoltre rilevato che nella perizia SAM,
il neurologo non si era espresso in merito all'evoluzione dell'incapacità di
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Pagina 6
lavoro. Il TAF ha così confermato il diritto alla rendita AI dal 1° giugno 2003
al 31 marzo 2004 (DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) ed ha rinviato gli atti all'au-
torità inferiore affinché riesaminasse la liceità della soppressione del diritto
alla rendita dal 31 marzo 2004 conformemente al considerando 11.3, se-
gnatamente interpellando nuovamente il dottor O._______ (sentenza del
TAF C-5713/2011 del 5 novembre 2012 consid. 11).
Secondo il TAF (sentenza del TAF C-5713/2011 consid. 10.4) "dal tenore
generale dei rapporti specialistici dei medici dell'L._______ e del dott.
C._______ non appare credibile che lo stato di salute del ricorrente sia
migliorato in modo tale da disporre di una piena capacità lavorativa in atti-
vità confacenti nel periodo da inizio 2004 ad aprile 2007. Occorre anche
sottolineare che il neurologo dott. O._______, nel suo rapporto dell'agosto
2010 (doc. 69 pag. 30 a 33), poi integrato nella perizia SAM, non si è
espresso in merito all'evoluzione dell'incapacità di lavoro del ricorrente né,
in particolare, sulla questione a sapere da quando egli sarebbe stato in
grado di svolgere attività confacenti".
Il Tribunale ha quindi rinviato l'incarto indicando il seguente modo di proce-
dere: "l'UAIE dovrà innanzitutto sottoporre nuovamente l'incarto al proprio
servizio medico affinché questo si pronunci nuovamente sulla questione
della capacità lavorativa, quantificandola e giustificando dettagliatamente
le proprie conclusioni, in modo particolare durante il periodo dall'inizio del
2004 alla fine di novembre 2008, soprattutto alla luce dei rapporti dei dottori
B._______, C._______, D._______ e F._______, tutti all'incarto
L._______, che hanno riconosciuto un'incapacità lavorativa completa dal
28 giugno 2002 al 31 luglio 2009. A tal fine, se necessario, si rivolgerà al
SAM, in particolare al neurologo dott. O._______, per ottenere nell'ambito
di un complemento alla perizia del 28 ottobre 2010, delucidazioni in merito
alla valutazione espressa riguardo al periodo precitato. Dovrà poi ancora
esaminare in che misura il ricorrente è eventualmente atto a trarre profitto
(capacità di guadagno) dalla capacità lavorativa residua in attività ade-
guate. L'UAIE effettuerà quindi, se del caso, un adeguato e circostanziato
raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la riduzione per
circostanze personali, della giurisprudenza federale in materia (in partico-
lare, DTF 126 V 75), ed emanerà una nuova decisione impugnabile".
G.
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Pagina 7
G.a In seguito al rinvio, il SMR ha disposto che il SAM rispondesse ai que-
siti posti nella sentenza del TAF (doc. 112).
In particolare il neurologo, dott. O._______, ha spiegato, nel referto del 4
marzo 2013 (doc. 114), poi ripreso dal SAM con rapporto del 13 marzo
successivo (doc. 114), che, alla luce dei rapporti medici e perizie
dell'L._______, in particolare quello del 19 aprile 2004 del dott. B._______
e quello del 27 settembre 2006 del dott. C._______, il miglioramento è con-
fermato per l'inizio del 2004 per diversi motivi: il processo di reinnervazione
del plesso brachiale, avviato a fine del 2002 ha sempre dimostrato (nei tre
anni successivi) un lento ma sicuro miglioramento nel senso che vi è stato
un recupero della funzione motoria del braccio destro, pur comunque non
tale da recuperare la funzionalità dell'arto in questione che era e rimane
inutilizzabile. Secondo il perito la situazione attuale non si discosta da
quella presente nel periodo 2004-novembre 2008, se non per il fatto che
nel corso del 2004 e possibilmente ancora nel 2005 si era verificato un
certo recupero, seppur modesto, della funzione motoria. Il dott. O._______
ha osservato che l'L._______, comunque, aveva ammesso un tasso d'in-
validità del 100% anche per il periodo contestato (2004-2008), senza spe-
cificare in quale professione, mentre, a suo parere, a partire dal 2004, si
poteva ritenere che la situazione post-operatoria fosse stabilizzata dal
punto di vista chirurgico, mentre non lo era la situazione neurologica, che
avrebbe potuto ancora migliorare.
Il dott. K._______ dell'Ufficio AI ha condiviso e confermato il rapporto di
cui sopra (doc. 115).
G.b Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicu-
rative dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2007 e conferma del diritto alla rendita
intera dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2009, è stato inviato al rappresen-
tante del ricorrente (doc. 116), il quale si è opposto con scritto del 6 maggio
2013, chiedendo l'erezione di una nuova perizia a livello universitario.
L'Ufficio AI cantonale ha quindi sottoposto gli atti al dott. K._______, il
quale, nella sua relazione del 27 maggio 2013, ha in sostanza rilevato che
le spiegazioni esatte dall'assicurato nella fase di audizione sono state ade-
guatamente fornite dal complemento peritale (doc. 119).
Con scritto del 13 giugno 2013 (doc. 121), dopo aver consultato l'incarto, il
ricorrente ha smentito che il dott. O._______ abbia di fatto posto in evi-
denza un miglioramento della situazione valetudinaria per l'inizio del 2004.
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Un rapporto completivo in materia economica, che ha confermato l'esigibi-
lità del lavoro, pur richiamando le note limitazioni funzionali in attività leg-
gere semplici e/o sedentarie è stato eseguito il 9 luglio 2013 (doc. 125).
G.c Con decisione del 24 luglio 2013, l'UAIE ha confermato l'inesistenza
del diritto ad una rendita dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2007 (doc. 129),
non superando il grado di invalidità il 27%. L'amministrazione ha inoltre
rifiutato di valutare il diritto a provvedimenti professionali risiedendo l'inte-
ressato in I._______ (doc. 129).
H.
Con ricorso depositato il 16 settembre 2013, A._______, sempre rappre-
sentato dall'OCST, chiede, in via principale l'allestimento di una perizia giu-
diziaria a livello universitario conformemente alla giurisprudenza pubblicata
in DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4, atta a risolvere la controversia per il pe-
riodo da gennaio 2004 al 2008 (doc. TAF 1 pag. 3). Sussidiariamente po-
stula il rinvio degli atti all'amministrazione per l'esperimento di una perizia
multidisciplinare, a livello universitario, e per una nuova valutazione eco-
nomica dei postumi invalidanti. A motivazione del proprio gravame il ricor-
rente adduce che il SAM non avrebbe chiarito i motivi per cui nel periodo
contestato l'assicurato sarebbe abile al lavoro al 100% contrariamente a
quanto indicato dall'L._______ e pertanto gli atti sarebbero contraddittori
(doc. TAF 1 pag. 4). Egli rileva, in proposito, come il dott. O._______, pur
invitato dalla precedente sentenza del TAF a meglio motivare il presunto
miglioramento dal 2004, si sarebbe limitato a rievocare i fatti e concludere
nello stesso modo. Egli critica inoltre l'Ufficio AI nella misura in cui, nel cal-
colo comparativo dei redditi, non ha tenuto conto della riduzione massima
del salario dopo l'insorgenza dell'invalidità (25% anziché solo 15%), atteso
che le limitazioni funzionali sono molto incidenti; le attività di ripiego indi-
cate nella decisione impugnata non permetterebbero poi di attingere il li-
vello mediano stabilito dalle statistiche proprio in ragione delle limitazioni
funzionali elevate. L'insorgente contesta infine il fatto (asserito nella deci-
sione) che non avrebbe manifestato interesse a svolgere un percorso pro-
fessionale di riqualifica.
I.
Con risposta del 4 novembre 2013 l'UAIE propone che il ricorso sia re-
spinto, richiamandosi al preavviso del 28 ottobre 2013 dell'Ufficio AI canto-
nale. L'amministrazione riporta in particolare per esteso (pag. 3 e 4) quanto
espresso dal dott. O._______. Per quanto riguarda l'aspetto economico,
l'UAI rileva come il CIP nel rapporto del 9 luglio 2013 ha perfettamente
elencato esempi di attività esigibili leggere adeguate a coloro i quali hanno
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praticamente perso l'utilizzo funzionale del braccio destro (in destrimane).
Il mondo del lavoro offre anche in questi casi ampie possibilità di reinseri-
mento professionale, in attività di sorveglianza, controllo, commesso in
chioschi e simili, aiuto magazziniere, fattorino, ecc. (doc. TAF 3).
J.
Con replica del 12 dicembre 2013 l'OCST ha riproposto le proprie conclu-
sioni ricorsuali e prodotto un ecocardiogramma del 25 febbraio 2010, i ri-
sultati di una visita endocrinologica del 13 dicembre 2012, un reperto di
visita ortopedica del 20 novembre 2013, così come un reperto di visita psi-
chiatrica del 30 novembre 2013. La parte ricorrente ribadisce la necessità
di far allestire una nuova perizia pluridisciplinare indipendente e di essere
sempre stato a disposizione delle autorità dell'AI, malgrado la sua resi-
denza in I._______ (doc TAF 5).
K.
Nella relazione del 13 gennaio 2014, i dottori N._______ ed M._______ del
SMR, dopo aver passato in rassegna la documentazione esibita dal ricor-
rente, hanno rilevato che questa si limita ad elencare note patologie già
riscontrate dal SAM, non aventi carattere invalidante. Neppure la situa-
zione psichiatrica, caratterizzata da una vivacità della situazione ansiosa
attuale, causa invalidità di rilievo (doc. TAF 7).
In duplica del 29 gennaio 2014 rispettivamente del 15 gennaio 2014 l'UAIE
e l'UAI del Cantone E._______ ripropongono la reiezione del ricorso (doc.
TAF 7).
La parte ricorrente non ha fatto uso della facoltà di rispondere ulteriormente
concessale (doc. TAF 8).
L.
Il 20 maggio 2014 l'insorgente ha versato un anticipo di fr. 400.- a titolo di
copertura delle presunte spese processuali (doc. TAF 10, 12).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
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Pagina 10
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale
è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura
in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura
in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso
deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la
firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione im-
pugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso
del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo relativo alle
spese processuali è stato versato nel termine impartito.
2.
2.1
2.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è
intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo
sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si de-
termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo
le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo-
ris; DTF 130 V 445).
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Pagina 11
2.1.2 Contestato in concreto è il diritto di A._______ di percepire una ren-
dita di invalidità anche dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2007. Ne consegue
che né la 5a revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2008, né la 6a revi-
sione in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603) si ap-
plicano al caso di specie, mentre in linea di contro entra la 4a revisione
dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 24 luglio 2013. Il
giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010
del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
È applicabile quindi, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681). Il ricorrente ha soggior-
nato in I._______ dal giugno 2009 (consid. B.b) a inizio 2012 (doc. TAF 1)
e quindi non nel periodo contestato.
3.2 L'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Tuttavia, il caso in esame è disciplinato (a seguito del rinvio dell'art. 80a
LAI) dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU
2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in
base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari
seguenti: il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in-
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terno della Comunità (RU 2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), nor-
mativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giu-
gno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza
sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regola-
mento), ed il Regolamento (CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo
1972, relativo all'applicazione del Regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU
2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del Regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in par-
ticolare l'Allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC),
non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità sviz-
zera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
Oggetto del contendere è, nel caso concreto, la questione se a far tempo
da gennaio 2004 fino ad aprile 2007 (si confronti sentenza di rinvio del TAF
C-5713/2011 del 5 novembre 2012 consid. 11.1-11.3, il periodo successivo
fino alla fine del 2008 è invece irrilevante, ritenuto che l'interessato ha per-
cepito una rendita intera per motivi pneumologici, fatto non contestato, doc.
68 pag. 21, doc. 124 pag. 14), lo stato di salute dell'assicurato è migliorato
in misura tale da giustificare, come sostiene l'UAIE, una piena capacità la-
vorativa in attività confacenti, che tengano conto di tutte le limitazioni elen-
cate dai periti (anche consid. 4 della sentenza del TAF C-5713/2011), e
pertanto anche la soppressione del diritto alla rendita a far tempo dal 1°
aprile 2004.
Al riguardo il ricorrente adduce che il rapporto complementare del dott.
O._______ non avrebbe risolto le contraddizioni agli atti relative alla misura
della capacità lavorativa nel periodo contestato.
5.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
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soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20
gennaio 2010 consid. 2).
6.
In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione.
7.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%,
a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita
se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per
almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre
2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità
del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% al-
meno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%).
In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o
dell'Unione europea e vi risiede.
8.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guada-
gno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno
e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media
(lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicu-
rato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF
121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
C-5194/2013
Pagina 14
9.
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal
1° gennaio 2008).
10.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carat-
tere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv.
1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'inva-
lidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
11.
La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in ambito
LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 consid.
4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la valuta-
zione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare dovrebbe
condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; 126 V
288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato ad una
decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il grado di
invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V 129 con-
sid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore di diritto
(DTF 126 V 288 consid. 2a).
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Pagina 15
Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di
una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assi-
curatore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente
del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava
in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi
pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale (TF) ha precisato la pro-
pria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai
sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza,
l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ri-
corso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposi-
zione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in
quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del
TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10).
12.
12.1 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, material-
mente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA. In base a tale norma se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole mo-
dificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede
che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, di-
minuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito
una notevole modificazione.
12.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
12.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as-
sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se
la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità
si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
C-5194/2013
Pagina 16
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
12.4 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren-
dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è
messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l'erogazione indebita è dovuta all'otteni-
mento illecito di una prestazione da parte dell'assicurato o se quest'ultimo
ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77
OAI.
13.
13.1 Giusta il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio gli accertamenti necessari e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
13.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in
caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even-
tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti-
vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da
un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
13.3 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla
valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di
vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice
a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di afferma-
zioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti
in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante
può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori
complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V
351consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii).
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Pagina 17
13.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (DTF consid. 6.2.4 pag. 270; 134 V 231
consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c
pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun-
gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sen-
tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e
art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in rela-
zione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
13.5 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione - o come in concreto di assegnazione retroattiva
di una rendita temporanea - se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.
18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81
consid 4.3).
13.6 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre
evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va
tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di-
versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
C-5194/2013
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medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze
e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
14.
Questa Corte nella sentenza di rinvio citata al consid. F.b ha precisato che,
dall'insieme della documentazione medica agli atti, e, in particolare, dall'in-
carto dell'L._______, dalla perizia pluridisciplinare del SAM, stilata dalla
dott.ssa P._______ e dal dott. Q._______, il 28 ottobre 2010 (incarto AI,
doc. 69/1 a 44), sulla base dei rispettivi rapporti dei dottori O._______, neu-
rologo, dell'11 agosto 2010, R._______, reumatologo, del 23 agosto 2010,
S._______, pneumologo, del 23 settembre 2010, e T._______, psichiatra,
del 7 ottobre 2010, nonché dai rapporti del dott. K._______, da un lato, e
della dott.ssa N._______ e del dott. M._______, dall'altro lato, tutti e tre
medici dell'UAI-E._______, del 4 novembre 2010 e 8 novembre 2011 (in-
carto AI, doc. 71 e incarto TAF, doc. 3), risulta la diagnosi, influente sulla
capacità lavorativa, di lesione traumatica completa del plesso brachiale de-
stro con esiti da interventi chirurgici con parziale e discreta reinnervazione
della muscolatura prossimale, e d'asma bronchiale con importante compo-
nente poliallergica, come pure la diagnosi, ininfluente sulla capacità lavo-
rativa, di cervicalgie nell'ambito della patologia neurologica e dei vari inter-
venti chirurgici con importante ematoma nella zona del collo, di lombalgia
anamnestica su leggere alterazioni statiche, di cefalea tensiva, di nota
osteopenia a livello femorale ed osteoporosi a livello lombare in tratta-
mento, di nota ipertensione arteriosa in trattamento e di sovrappeso con
un indice di massa corporea pari a 32 kg/m2.
Visto il carattere univoco della diagnosi posta, del resto non contestata dal
ricorrente, il collegio giudicante non ha motivo di scostarsene. Pure incon-
testate sono le conseguenze, da un punto di vista funzionale, del danno
alla salute, segnatamente il fatto che il braccio e la mano destra di
A._______ sono inutilizzabili, che quindi le attività che entrano in linea di
conto – di tipo leggero – non possono pretendere un utilizzo indispensabile
di questo arto e che va evitata l'esposizione al freddo (consid. A.b, B.d, D.a,
consid. 17).
15.
15.1 Per quanto riguarda concretamente le conseguenze del danno alla
salute sulla capacità lavorativa, circostanza contestata in concreto, va rile-
vato che, come è stato accertato nella sentenza di rinvio, l'L._______, per
quanto riguarda il periodo da gennaio 2004 ad aprile 2007, ha attestato,
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Pagina 19
talvolta solo implicitamente, un'incapacità lavorativa totale, assegnando in-
dennità giornaliere al 100%. Al riguardo va tuttavia evidenziato che il dott.
D._______ il 16 febbraio 2009 aveva certificato un'incapacità al lavoro ge-
nerica del 100% senza tuttavia specificare in quali attività (doc. 28-7), come
posto in evidenza anche dal dott. O._______ (consid. D.a e doc. 114), men-
tre il dott. F._______, in occasione della visita medica di chiusura del 18
giugno 2009, aveva precisato che ulteriori provvedimenti medici non avreb-
bero apportato un sostanziale miglioramento dell'attuale situazione e che
l'assicurato era abile nella misura massima possibile dal 1° agosto 2009,
aggiungendo che "praticamente l'assicurato ha un braccio destro inutiliz-
zabile, non può quindi sollevare pesi con il braccio destro sia ai fianchi che
oltre l'orizzonte. Non può fare lavori fini con la mano destra. Tutte le altre
attività sono possibili in misura completa" (si confronti anche la sentenza di
rinvio del TAF C-5713/2011 consid. 10.3).
Alla luce di quanto sopra esposto emerge che l'L._______ si è chinata
sull'esistenza o meno di attività esigibili rispettivamente sulla misura di tale
esigibilità solo in occasione della visita di chiusura e meglio nel momento
in cui ha accertato che ulteriori cure mediche non avrebbero apportato al-
cun sostanziale miglioramento allo stato di salute. Solo a partire da questo
istante infatti, secondo le disposizioni in vigore in materia di assicurazione
infortuni, andava accertato l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato. Al
riguardo l'art. 19 cpv. 1 LAINF prevede che il diritto alla rendita nasce qua-
lora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensi-
bile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali
provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle in-
dennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. Accertata
quindi una situazione stabile, l'assicuratore deve chinarsi sul diritto alla ren-
dita e quindi stabilire anche l'esigibilità dello svolgimento di attività sostitu-
tive adeguate. Nella fase precedente, invece, in cui vengono erogate in-
dennità giornaliere, la verifica dell'esistenza di attività adeguate non è ri-
chiesta dalla legge, quindi neppure necessaria. Le indennità giornaliere
(art. 15, 16, 17 LAINF) vengono infatti calcolate in base al guadagno assi-
curato relativo all'attività precedentemente svolta (art. 15 cpv. 2 LAINF, U.
KIESER, ATSG-Kommentar, II ed., 2009, ad art. 6 pag. 106, N 3-4, pag. 108,
N 11) in cui, anche secondo il dott. O._______, l'assicurato era inabile al
100% (doc. 114, consid. 16.1). Secondo l'art. 16 cpv. 1 LAINF ha diritto
all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al
lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio. L'art 6 LPGA, a cui la disposi-
zione rinvia, precisa che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi inca-
pacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale
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Pagina 20
o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella profes-
sione o nel campo d'attività abituale (DTF 114 V 285). Secondo il cpv. 2 "in
caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in consi-
derazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'at-
tività" (seconda frase). Secondo la dottrina, che fa espresso riferimento ai
materiali legislativi, questa norma non si applica alle indennità giornaliere
in materia di AI, AINF e AM, bensì solo in ambito di assicurazione malattia
(KIESER, op. cit., pag. 111, 112 N 18-19, si veda in proposito SVR 2005 UV
no. 14 consid. 2.4).
15.2 Poiché, quindi, nel periodo contestato, la situazione non era ancora
considerata stabilizzata, come ha confermato il neurologo (un migliora-
mento essendo possibile fino a tre anni dopo l'intervento, doc. 114, consid.
G.a.) e come emerge dal rapporto succitato relativo alla visita medica di
chiusura del dott. F._______, l'assicuratore non doveva ancora stabilire il
grado di invalidità che dava eventualmente diritto alla rendita e pertanto
neppure l'ammissibilità di attività sostitutive adeguate – e nemmeno tale
fatto è mai stato addotto dal ricorrente – bensì unicamente l'incapacità la-
vorativa nell'attività precedentemente svolta.
In simili condizioni le conclusioni generiche tratte dall'L._______, nel pe-
riodo contestato, circa l'incapacità lavorativa totale e l'indicazione secondo
cui la situazione era suscettibile di miglioramento, non possono essere
considerate in contraddizione con quelle dell'AI, fondandosi su criteri di giu-
dizio del tutto differenti, segnatamente l'una considerando la sola capacità
lavorativa residua nell'attività precedentemente svolta, al fine di stabilire il
diritto alle indennità giornaliere, erogate fino alla stabilizzazione della situa-
zione nel 2009, l'altra dovendo accertare anche la capacità lavorativa resi-
dua in attività esigibili, ai fini di stabilire il grado di invalidità, essendovi già
un diritto alla rendita in corso dal 1° giugno 2003.
In tali circostanze a maggior ragione nel periodo contestato l'UAI non può
essere vincolata alle conclusioni dell'L._______.
16.
16.1 Va pertanto esaminato se le conclusioni del dott. O._______ sul mi-
glioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dal gennaio
2004 vanno considerate fedefacenti e quindi poste alla base del presente
giudizio.
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Dal referto dello specialista dell'11 agosto 2010, allegato alla perizia del
SAM, emerge in particolare che:
"Successivamente (all'infortunio, n.d.r.) fu sottoposto ad un importante in-
tervento di reinnesto nervoso a livello del plesso brachiale grazie al quale
ha recuperato parzialmente la forza prossimale del braccio con possibilità
di sollevare la spalla, di flettere ed estendere il gomito, mentre a livello della
mano destra sono possibili solo minimi movimenti di flessione del dito me-
dio; la situazione è da considerare definitiva. (…) Il reperto clinico è nor-
male al braccio sinistro e agli arti inferiori come pure a livello dei nervi cra-
nici. La lesione del plesso brachiale destro rende il braccio destro pratica-
mente inutilizzabile per qualunque attività che necessiti di entrambe le
braccia. Per l'attività di montatore di impianti sanitari, l'interessato è da con-
siderare inabile al lavoro al 100%. Teoricamente per attività praticabili
senza l'utilizzo del braccio destro, che comunque è il braccio principale in
questo paziente destrimane, egli potrebbe svolgere attività in misura mas-
sima possibile. Questo dovrà essere però chiaramente valutato nell'ambito
di un'eventuale riconversione professionale, tenendo presente anche la
sindrome algica che non è del tutto trascurabile soprattutto durante i periodi
con temperature fredde. Questo aspetto è difficilmente quantificabile ma
potrebbe divenire rilevante qualora l'assicurato venisse effettivamente im-
piegato durante tutto l'anno" (doc. 68 pag. 31 e 32).
Nella perizia del SAM è poi stato precisato che "Dunque, in attività confa-
cente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte
sopra, la capacità lavorativa teorica globale è da considerare nella misura
del 100%. Dopo averne discusso con il consulente neurologo postuliamo
un'incapacità lavorativa totale per qualunque attività sino alla fine del 2003,
dopodiché un'attività adatta è ritenuta esigibile come descritto sopra" (doc.
68 pag. 21).
16.2 In seguito al rinvio decretato dal TAF il dott. O._______, nel rapporto
del 4 marzo 2013, ha nuovamente preso posizione sulla capacità lavorativa
e sul presunto miglioramento della stessa a far tempo da gennaio 2004,
precisando che (doc. 114 pagg. 3-4): "nella perizia pluridisciplinare SAM
datata 28 ottobre 2010 al capitolo 9 si riteneva che per quel che riguarda
gli aspetti neurologici l'A. fosse in grado di svolgere qualunque attività che
non necessiti l'utilizzo del braccio destro e che eviti l'esposizione al freddo:
per qualunque attività che tenga in considerazione questi aspetti teorica-
mente l'A. è stato ritenuto abile al lavoro al 100% essendovi una funziona-
lità neurologica normale a livello dei nervi cranici, del braccio sinistro e degli
C-5194/2013
Pagina 22
arti inferiori. Viene ora chiesto di precisare e giustificare quale fosse l'effet-
tiva capacità lavorativa dell'A. tra l'inizio del 2004 e la fine di novembre del
2008. A questo proposito, per quel che riguarda gli aspetti neurologici, rias-
sumo innanzi tutto alcuni elementi cronologici: l'incidente al braccio destro
si era verificato il 28 giugno 2002, l'intervento di riparazione con innesti
nervosi del plesso brachiale era stato effettuato il 14 dicembre 2002. A par-
tire da questa data si può ritenere che il processo di reinnervazione sia
lentamente progredito portando nel giro di due, massimo tre anni ai risultati
descritti nella visita neurologica del 9 agosto 2010. I reperti possono essere
riassunti in questo modo: vi è stato un modesto recupero della funzione
motoria del braccio destro, ciò che non ha comunque permesso il recupero
funzionale tale da poter utilizzare il braccio per qualunque attività lavora-
tiva. Teoricamente la ricrescita delle fibre nervose procede ad un ritmo di
circa un millimetro al giorno e dunque per un danno a livello del plesso
brachiale si può calcolare approssimativamente almeno un periodo di due
anni per ritenere il processo di reinnervazione concluso. In questo caso,
tenendo presente l'intervento del dicembre 2002 il processo di reinnerva-
zione può essere ben proseguito fino almeno alla fine del 2005. D'altro
canto si deve rilevare che, pur essendosi verificato un certo miglioramento,
questo non ha avuto conseguenze significative dal punto di vista funzionale
e dunque il braccio destro, inutilizzabile dopo le prime fasi dopo l'incidente
ed anche nel periodo di due anni post-operatorio, è rimasto tutt'ora inutiliz-
zabile come è stato confermato praticamente da tutte le valutazioni sia da
parte dei medici di circondario L._______ che dagli altri medici specialisti
coinvolti nel caso. La situazione attuale non si discosta dunque da quella
presente nel periodo gennaio 2004-novembre 2008, se non per il fatto che
nel 2004 e possibilmente ancora nel 2005 si era verificato un certo recu-
pero della funzione motoria al braccio destro anche se modesto. Nelle va-
lutazioni da parte dei medici circondariali L._______ si conferma regolar-
mente anche durante gli anni 2004-2008 un'incapacità di lavoro del 100%.
Non si precisa però in quale attività. Dal mio punto di vista sono sicura-
mente d'accordo con questa valutazione per quel che riguarda l'attività da
ultimo svolta dall'A. di installatore-montatore di impianti sanitari, rispettiva-
mente per qualunque altra attività che necessiti anche in misura solo par-
ziale di una buona funzionalità del braccio destro. A partire dall'inizio del
2004, dunque oltre un anno dall'intervento di ricostruzione del plesso bra-
chiale subito, si può ritenere che la situazione post-operatoria fosse stabi-
lizzata dal punto di vista chirurgico; malgrado la situazione neurologica in-
vece fosse ancora in evoluzione dal punto di vista funzionale la situazione
del braccio destro poteva già essere considerata sovrapponibile a quella
presente nel 2010. Dal punto di vista neurologico penso dunque di poter
C-5194/2013
Pagina 23
confermare che nel periodo tra gennaio 2004 e novembre 2008 restino va-
lide le conclusioni riportate nella perizia pluridisciplinare datata 28 ottobre
2010 e cioè che anche in quel periodo l'A. era inabile al lavoro al cento per
cento per l'attività di istallatore-montatore di impianti sanitari e per qualun-
que attività necessitante di una buona funzionalità o anche solo parziale
del braccio destro, mentre dal punto di vista medico-teorico, per qualunque
attività per la quale l'utilizzo del braccio destro risulti almeno teoricamente
trascurabile presentava anche in quel periodo una capacità lavorativa pres-
soché completa".
17.
Secondo questa Corte al complemento istruttorio particolarmente detta-
gliato ed esaustivo eseguito dal dottor O._______, può essere attribuita
forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza federale succi-
tata. Il rapporto complementare, approntato in piena conoscenza dell'in-
carto, ha infatti considerato le censure espresse ed è chiaro nella sua espo-
sizione. Le conclusioni cui giunge, in relazione al miglioramento dello stato
di salute da gennaio 2004 ad aprile 2007 e alla misura della capacità lavo-
rativa dell'interessato in attività confacenti (che tengano conto in particolare
del fatto che il braccio destro, di un assicurato destrimane, è inutilizzabile
e che deve evitare l'esposizione al freddo, doc. 62-21) sono infine ben mo-
tivate e pertanto convincenti.
Al riguardo va rilevato che il dott. O._______ ha addotto di aver concluso
per una capacità lavorativa teorica completa in attività leggere adeguate
(in cui non fosse necessario l'uso del braccio destro neppure parzialmente)
a far tempo da gennaio 2004, in quanto la situazione - dopo l'intervento di
innervazione del dicembre 2002, che andava considerata stabilizzata da
un punto di vista chirurgico un anno dopo e quindi a fine 2003 - era prati-
camente identica a quella da lui accertata nel 2010, al momento della pe-
rizia, in cui vi era una capacità lavorativa teorica totale. L'unica differenza
consisteva nel fatto che nel 2004 si riteneva ancora possibile che, entro
due o tre anni dall'intervento, intervenissero dei miglioramenti supplemen-
tari tali da incrementare la funzionalità della mano e del braccio destro. Tale
circostanza non si è tuttavia praticamente realizzata.
In proposito il medico si è così espresso: "pur essendosi verificato un certo
miglioramento questo non ha avuto conseguenze significative dal punto di
vista funzionale e dunque il braccio destro, inutilizzabile nelle prime fasi
dopo l'incidente e anche nel periodo di due anni post-operatorio, è rimasto
tutt'ora praticamente inutilizzabile come è stato confermato praticamente
da tutte le valutazioni. La situazione attuale non si discosta dunque da
C-5194/2013
Pagina 24
quella presente nel periodo gennaio 2004-novembre 2008, se non per il
fatto che nel corso del 2004 e possibilmente ancora nel 2005 si era verifi-
cato un certo recupero della funzione motoria al braccio destro anche se
modesto. (…) A partire dal 2004, dunque oltre un anno dall'intervento di
ricostruzione del plesso brachiale subito, si può ritenere che la situazione
post-operatoria fosse stabilizzate da un punto di vista chirurgico" (doc. 114
pag. 7).
In pratica, quindi, quel che ci si poteva ancora attendere dopo il processo
di innervazione (in pratica nei due/tre anni successivi all'intervento) e la sua
stabilizzazione da un punto di vista chirurgico l'anno successivo, era che la
situazione continuasse a migliorare da un punto di vista neurologico (ciò
che non è successo, nella prima perizia del dott. O._______ dell'11 agosto
2010, si legge infatti di un modesto lento recupero dei deficit motori, stabili
da 3-4 anni, doc. 68-30), in modo tale da incrementare la capacità lavora-
tiva, nel senso di una riduzione delle limitazioni (doc. 114/7).
In simili condizioni essendo a inizio 2004, un anno dopo l'intervento, la si-
tuazione stabilizzata da un punto di vista chirurgico – fatto non contestato
– ed essendo da un punto di vista neurologico praticamente identica a
quella accertata con la perizia pluridisciplinare nel 2010, poiché non erano
intervenute modifiche rilevanti in relazione alla funzionalità dell'arto, le cui
limitazioni sono pertanto identiche a quelle riscontrate nel 2004, si può
senz'altro affermare che lo stato di salute dell'assicurato è migliorato a par-
tire dal gennaio 2004, un anno dopo l'intervento chirurgico, ed è rimasto in
seguito stabile.
Dagli atti emerge infatti, non tanto che la situazione nel 2004 non era mi-
gliorata – ciò che è intervenuto in seguito alla stabilizzazione raggiunta
dopo l'intervento, da un punto di vista chirurgico – ma che posteriormente
a tale data, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, non è interve-
nuto un ulteriore miglioramento della funzionalità del braccio tale da per-
mettere all'assicurato di conseguire una capacità lavorativa comportante
meno limitazioni.
Ne consegue che, in concreto, la capacità lavorativa poteva essere consi-
derata completa in attività adeguate, con le limitazioni del caso già ripetu-
tamente elencate, a partire da gennaio 2004. La decisione impugnata su
questo tema va pertanto confermata, mentre il ricorso va respinto.
18.
C-5194/2013
Pagina 25
18.1 Il ricorrente censura anche il raffronto dei redditi eseguito dall'UAI, in
particolare il reddito da invalido. Da un lato non ritiene infatti esigibili le
attività considerate dall'amministrazione, in particolare a causa dell'impos-
sibilità di utilizzare il braccio destro per un destrimano. Dall'altro considera
troppo esigua la deduzione apportata al reddito da invalido (15%) e chiede
che sia riconosciuto l'importo massimo.
L'amministrazione dal canto suo rinvia alle attività indicate dal consulente
in integrazione professionale (CIP), che, nel rapporto del 9 luglio 2013
(doc.125), ha ritenuto esigibili "attività semplici e ripetitive nel settore
dell'accoglienza e ricezione (ad esempio call center o desk di un albergo)
oppure della vendita (laddove non vi sia l'obbligo di impiegare i due arti
superiori contemporaneamente)".
18.1.1 Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel di-
ritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278,
394 consid. 4b con rinvii; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwor-
tung, 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel mi-
glior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 con rinvii; LANDOLT,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi, 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita
se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da esclu-
derne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434,
I 5/68). Da essa possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del
caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circo-
stanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo
di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'at-
tività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag.
279 consid. 5a/aa e 5a/bb, I 11/00).
18.1.2 Secondo il TF il fatto di poter utilizzare una sola mano rispettiva-
mente di poter far capo alla mano dominante solo a titolo ausiliario ("Zudie-
nhand") rendono particolarmente difficoltosa la realizzazione della capacità
lavorativa nel mercato del lavoro equilibrato (sentenze del TF
8C_1050/2009 del 28 aprile 2010 consid. 3.4 e 9C_418/2008 del 17 set-
tembre 2008 consid.3.3.2). Tuttavia l'Alta Corte ha ripetutamente statuito
che esistono possibilità di impiego realistiche sia nel caso di assicurati che,
C-5194/2013
Pagina 26
per motivi di salute, possono utilizzare la mano dominante in modo molto
limitato a titolo ausiliario ("unbelastete Zudienhand") sia per persone che
da un punto di vista funzionale dispongono di un solo braccio e possono
esercitare solo attività leggere (sentenze del TF 8C_971 /2008 del 23
marzo 2009 consid. 4.2.5; 9C_418/2008 del 17 settembre 2008 consid.
3.2.2; 8C-272/2012 del 29 maggio 2012 consid. 4.3 con rinvii).
18.1.3 Alla luce della suesposta giurisprudenza, nonostante l'arto domi-
nante compromesso e praticamente inutilizzabile, all'interessato non sono
pertanto precluse alcune delle attività menzionate dall'amministrazione –
perlomeno quelle di sorveglianza, controllo ed esame, accoglienza e rice-
zione – così che il reinserimento nel mondo del lavoro non appare una pura
affermazione teorica (cfr. sentenza del TF 8C_1050/2009 del 28 aprile
2010 consid. 3.4 in cui vengono ritenute esigibili "einfache Ueberwa-
chungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie die Bedienung und Ueberwa-
chung von (halb-)automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten").
Più ostico e pertanto non esigibile, appare invece il settore della vendita
indicato dal CIP, in cui, in base alla generale esperienza della vita, appare
necessario un costante utilizzo di entrambe le braccia. Pure l'attività di te-
lefonista e fattorino appare non del tutto consona, ritenuto che difficilmente
possono essere eseguite con l'ausilio di una sola mano.
18.2
18.2.1 In ordine al calcolo del grado di invalidità va rilevato preliminarmente
che l'L._______, a titolo di reddito senza l'invalidità, ha computato il salario,
indicato dal datore di lavoro, che l'assicurato avrebbe percepito nel 2009
(recte: 2008, fr. 59'800.-, in quanto nel 2009 il salario sarebbe stato pari a
fr. 61'425.-, doc. 74-1), se non fosse divenuto invalido, procedendo poi alla
parallelizzazione dei redditi (tramite riduzione dell'11.4% del reddito da in-
valido), essendo il reddito da valido inferiore a quello in vigore nel settore
(doc. 45 pag. 6 e 7). Per stabilire il reddito da invalido l'assicuratore
L._______ si è fondato sui valori dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari (ISS), per attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 4, limitandosi
al settore servizi (50-93) per tener conto delle considerazioni di cui alla
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 263/01 consid. 6.2.1
del 4 aprile 2003, secondo cui nel caso di assicurati in grado di utilizzare
una mano sola (non dominante) entrano in linea di conto in pratica solo
attività di controllo e sorveglianza reperibili per la maggior parte nel settore
dei servizi. Infine ha ammesso una deduzione del 20%. Ne è quindi scatu-
rito un grado di invalidità del 31%.
C-5194/2013
Pagina 27
18.2.2 A titolo di reddito da valido l'UAI dal canto suo non ha considerato il
reddito concretamente conseguito dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute, nel 2002, che sarebbe stato pari nel 2004, a fr. 57'200.-
, nel 2005 e 2006 a fr. 57'850.- e nel 2007 a fr. 59'150.- (cfr. la dichiarazione
della ditta H._______ del 26 gennaio 2011, doc. 74.1), bensì il valore de-
ducibile dalla tabella statistica, poiché l'assicurato era, a detta dell'UAI (cfr.
tuttavia doc. 45 pag. 3 consid. 3), disoccupato. Detto valore, che non è
contestato ed è comunque più favorevole per il ricorrente, era nel 2004,
data dell'eventuale diritto alla rendita, pari a fr. 67'054.-.
Per calcolare il reddito da invalido l'UAI non si è inoltre limitato al ramo
servizi (50-93), bensì ha fatto capo al valore totale, di cui alle tabelle suc-
citate (reddito mensile per il 2004 pari a fr. 4'588.-, doc. 83-1), pari ad un
reddito annuo di fr. 57'258.24 (4588 X 12:30 X 41.6 %), deducendo un im-
porto pari al 15%.
Al riguardo va rilevato che recentemente il TF ha ripetutamente confermato
l'applicazione del valore totale anche in quei casi in cui l'utilizzo dell'arto
superiore è impossibile o fortemente limitato (sentenze del TF
8C_272/2012 del 29 maggio 2012 consid. 4.3; 8C_1050/2009 del 28 aprile
2010 consid. 3.5; 8C_971/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.2.1;
9C_418/2008 del 17 settembre 2008 consid. 3.2), non confermando la giu-
risprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni applicata
dall'L._______ (sentenza U 263/01 del 4 aprile 2003 consid. 6.2.1).
In dette ipotesi il TF ha pure ripetutamente ribadito che la deduzione appli-
cabile è pari al 20/25% (sentenze del TF 8C_1050/2009 del 28 aprile 2010
consid. 4.2; 9C_418/2008 del 17 settembre 2008 consid. 3.3.2;
8C_971/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.2.6.2).
L'importo summenzionato, computato a titolo da reddito da invalido dall'Uf-
ficio AI va pertanto confermato.
18.3
18.3.1 Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati stati-
stici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupa-
zione), criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare global-
mente. Il TF ha precisato al riguardo che una deduzione globale massima
C-5194/2013
Pagina 28
del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie particola-
rità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Tale deduzione non è tutta-
via automatica, ma deve essere valutata di caso in caso. È in ogni modo
compito dell'amministrazione e, nell'eventualità di ricorso, del giudice del
merito motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo
non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati mo-
tivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6 pag. 80 seg.; cfr. pure DTF 129 V 472
che conferma questi principi).
Se - come in concreto - il reddito da invalido è determinato sulla base
dell'ISS, il valore base (salario tabellare) dev'essere se del caso ridotto (an-
che) per tenere conto del fatto che aspetti personali e professionali, quali il
tipo e la misura dell'impedimento, l'età, gli anni di servizio, la nazionalità o
il genere di soggiorno e il grado di occupazione, possono incidere sull'entità
del salario. Ora, a seconda della loro incidenza, può essere che la persona
assicurata, anche in un mercato del lavoro equilibrato, non sia in grado, a
causa di ciò, di realizzare un salario medio sfruttando la capacità lavorativa
residua (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). La deduzione va
valutata complessivamente - e non separatamente, in maniera schematica,
sommando i singoli fattori di deduzione - tenendo conto di tutte le circo-
stanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 con-
sid. 5b/aa in fine pag. 80). Va da sé che i fattori estranei all'invalidità di cui
si dovesse già tener conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito
della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297;
134 V 322).
Va aggiunto che è compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del
giudice, motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo
non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati mo-
tivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6; cfr. pure 129 V 472 che conferma
questi principi). Al riguardo va rilevato che quando è chiamato a verificare
il potere di apprezzamento esercitato dall'amministrazione (v. art. 37 LTAF
in relazione con l'art. 49 PA), per stabilire l'estensione della riduzione da
apporre al reddito da invalido, il TAF deve valutare le differenti soluzioni di
cui disponevano agli organi esecutivi dell'AI e domandarsi se una dedu-
zione più o meno elevata fosse maggiormente appropriata e quindi si im-
ponga per un valido motivo, senza tuttavia sostituire il proprio apprezza-
mento a quello dell'amministrazione (DTF 137 V 71 consid. 5.2; sentenze
del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 1.3 e 9C_280/2010 del
12 aprile 2011 consid. 5.2 in fine).
C-5194/2013
Pagina 29
18.3.2 Nel caso concreto l'amministrazione ha effettuato una riduzione
complessiva del 15%, facendo riferimento ad una percentuale del 10% per
attività leggere, in quanto meno remunerate di quelle pesanti, e del 5% per
il fatto che le limitazioni funzionali influenzano le attività adeguate.
La questione se in concreto va applicata la deduzione massima oppure
almeno quella del 20%, ciò che appare del tutto giustificato alla luce della
giurisprudenza costante citata al considerando 18.3.1, può restare inde-
cisa, in quanto in ogni caso il grado di invalidità non raggiunge il limite pen-
sionabile.
In effetti anche ammettendo la deduzione massima il reddito da invalido
sarebbe pari a fr. 42'943.68 e il grado di invalidità al 35.95%. Il diritto alla
rendita va pertanto respinto.
19.
19.1 Nella decisione impugnata l'amministrazione ha precisato che "il
grado di invalidità del 27% sarebbe sufficiente a valutare il diritto a provve-
dimenti professionali, ma non si procede in tal senso in quanto l'assicurato
vive quasi tutto l'anno in I._______ e non ha intenzione di sottoporsi ad
alcun provvedimento. Qualora il signor A._______ tornasse in Svizzera
(recte: U._______) e ci richiedesse dei provvedimenti professionali sarà
nostra premura rivalutarne il diritto".
Dal canto suo il ricorrente nel gravame ha ribadito che "è da sempre a
completa disposizione per svolgere una riqualifica professionale. Nel pe-
riodo durante il quale era all'estero, tale disponibilità era stata sempre di-
chiarata e, dall'inizio dell'anno 2012 lo stesso è rientrato al proprio domicilio
con la propria famiglia (…) l'affermazione dell'UAIE è pertanto pretestuosa"
(doc. TAF 1 pag. 3).
19.2 Al riguardo va rilevato che per l'art. 8 LAI gli assicurati invalidi o mi-
nacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’inte-
grazione per quanto: a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, con-
servare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svol-
gere le mansioni consuete; b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedi-
menti siano adempiute.
I provvedimenti d'integrazione sono: a. i provvedimenti sanitari; abis. i prov-
vedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale; b.
C-5194/2013
Pagina 30
i provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professio-
nale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale); c. (…) e
d. la consegna di mezzi ausiliari.
Secondo l'art. 28 LAI l'integrazione ha la priorità sulla rendita, la cui asse-
gnazione entra in linea di conto solo se i provvedimenti integrativi non sono
attuabili. Nel caso di una domanda di rendita, così come nell'ambito di una
revisione, l'amministrazione deve quindi dapprima accertare d'ufficio la
questione della reintegrazione dell'assicurato nel circuito economico (DTF
126 V 243 consid. 5; 121 V 190; 108 V 212 seg.).
19.3 In concreto nel ricorso l'assicurato ha dichiarato di essere rientrato in
U._______ all'inizio del 2012. Dalla decisione impugnata emerge che egli
risiede a (…) in U._______. La partenza per l'estero risale invece all'incirca
al giugno 2009 (consid. B.b).
In simili circostanze, vista la disponibilità dell'UAIE ad esaminare l'even-
tuale diritto a provvedimenti professionali, su questo tema il ricorso va ac-
colto e l'incarto rinviato all'UAIE affinché proceda in tal senso.
20.
20.1 Visto l'esito della causa, ove il ricorrente ottiene solo parziale accogli-
mento del suo ricorso, vengono prelevate spese processuali per un importo
di fr. 250.- (art. 63 PA); la parte restante dell'anticipo di fr. 400.- versato il
20 maggio 2014, ossia fr. 150.-, viene restituita al ricorrente allorquando la
presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
20.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica
altresì l'attribuzione di spese ripetibili ridotte nella misura di fr. 450.-, le quali
sono poste a carico dell'autorità inferiore (art. 64 cpv. 1 PA, in relazione
all'art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-5194/2013
Pagina 31
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso l'incarto è rinviato all'UAIE affinché pro-
ceda ai sensi del considerando 19. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr.
250.- e vengono compensate con l'anticipo versato di fr. 400.-. L'importo
restante di fr. 150.- verrà restituito al ricorrente al momento della crescita
in giudicato della sentenza.
C-5194/2013
Pagina 32
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
fr. 450.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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