B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5202/2017
Sen t en z a d e l 6 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Studio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita
(decisione del 3 luglio 2017).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato quale frontaliere in
Svizzera dal 1979, da ultimo in qualità di gessatore (senza qualifica) sol-
vendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità (doc. doc. 1 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE]).
B.
B.a Il 12 marzo 2001 A._______ ha formulato all'attenzione dell'Ufficio
dell'assicurazione svizzera per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una
domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 8), in ragione di problematiche cardiache (doc. 15 e 32)
e ortopediche alla spalla destra (doc. 39). Con decisione del 23 ottobre
2003 all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera AI a
decorrere dal 1° marzo 2001 fino al 30 novembre 2002 (doc. 66), data della
decorrenza del diritto all’indennità giornaliera durante il periodo di osserva-
zione e di riformazione professionale durato diversi anni con fasi alterne di
successo e/o di insufficienza (doc. 53 e seg.).
B.b In ragione di un transitorio peggioramento dello stato di salute a causa
dell’intervento di artroscopia alla spalla destra (doc. 82-84, 87, 101) – a
seguito del quale il Servizio medico regionale (SMR) aveva attestato una
completa inabilità lavorativa nell’attività di gessatore e una piena capacità
in una professione rispettosa dei limiti funzionali e di carico (doc. 108) –
con decisioni dell'8 e del 12 marzo 2007 (doc. 110 e 112), l'UAIE ha erogato
in favore dell’assicurato una rendita intera AI a decorrere dal 1° maggio
2006 (data dell’interruzione dei provvedimenti professionali) e soppresso
tale diritto con effetto al 1° luglio 2007.
C.
C.a Il 4 aprile 2011 A._______ – che aveva ripreso a lavorare dapprima
come muratore nel 2007 e in seguito come gessatore per la ditta
B._______ il 3 novembre 2008 (doc. 131, 133) – ha formulato una nuova
domanda di prestazioni, persistendo inalterata dall’11 marzo 2010 l’inabilità
al lavoro totale subentrata a seguito di un infortunio subito sul posto di la-
voro (doc. 120).
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C.a.a Dall’incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI) era emerso che in data 11 marzo 2010 l’interessato, ca-
dendo in un tombino, si era procurato delle contusioni varie senza fratture.
Da allora erano seguiti due interventi di artroscopia alla spalla sinistra ed
era persistita inalterata una completa inabilità lavorativa. A partire dalla vi-
sita medica di chiusura del 10 novembre 2011, di cui si dirà maggiormente
nei considerandi in diritto, l’interessato era stato considerato, per le sole
conseguenze infortunistiche – essendo stata esclusa la competenza
dell’INSAI per le affezioni alla spalla destra – completamente abile al lavoro
in qualsiasi professione (doc. 21 inc. INSAI). A partire dal 1° gennaio 2012
l’INSAI aveva quindi interrotto le spese di cura e l’indennità giornaliera
(doc. 149).
C.a.b Nel frattempo, con rapporto finale del 20 settembre 2011, il medico
SMR aveva ritenuto non più esigibile la ripresa della professione abituale,
pur attestando a partire dal 31 agosto 2011 la completa capacità lavorativa
in un’attività sostitutiva, che permettesse di evitare determinate posizioni,
sforzi eccessivi e particolari movimenti (doc. 139).
C.a.c Posteriormente all’emissione del progetto di decisione dell’8 novem-
bre 2011, l’assicurato aveva subito il 23 dicembre 2011 (doc. 147) un inci-
dente della circolazione riportando una distorsione al collo ed un colpo di
frusta cervicale (doc. 28 inc. INSAI). Dagli atti risulta che dal 9 gennaio
2012 l’interessato aveva comunque ripreso a lavorare all'80% come aiuto
gessatore (doc. 38 inc. INSAI).
Con annotazione del 15 febbraio 2012 il SMR aveva quindi confermato le
valutazioni esposte nel precedente rapporto riguardo all’abilità lavorativa,
non ritenendo più esigibile la ripresa dell’attività abituale (doc. 154).
C.b Mediante decisione del 25 maggio 2012, l'INSAI ha erogato a partire
dal 1° febbraio 2012, in favore dell’insorgente, una rendita pari ad un grado
d'invalidità del 18% (doc. 163). Detta decisione è stata confermata con de-
cisione su opposizione del 28 agosto 2012 (doc. 165).
C.c Dal canto suo l’UAIE con decisione del 29 giugno 2012 (doc. 164) ha
riconosciuto a A._______ il diritto a una rendita intera a tempo determinato
dal 1° marzo 2011 al 31 gennaio 2012. Oltre a tale data, alla luce del grado
di invalidità riscontrato (15%), non è stato ritenuto esistere alcun diritto alla
rendita.
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Pagina 4
D.
D.a In data 4-5 dicembre 2012 A._______ ha formulato una terza domanda
di prestazioni AI, allegando il questionario di richiesta per adulti e il certifi-
cato medico del dr. C._______, medico chirurgo, del 22 novembre 2012
attestante svariate patologie che lo renderebbe del tutto inabile al lavoro
(doc. 167-168, 171-173).
D.b L’Ufficio AI del Canton D._______ (UAI-D._______) ha assunto agli atti
l’incarto dell’assicuratore malattia E._______ (doc. 178 e 179, contenente
anche documenti non attuali), di cui si dirà se del caso nei considerandi in
diritto. Dal questionario per il datore di lavoro del 20 febbraio 2013 (doc.
182) risulta tra l’altro che l'interessato è nuovamente rimasto assente dal
lavoro a causa dell’infortunio del 19 giugno 2012 fino al 31 luglio succes-
sivo. A partire dal 15 settembre 2012 egli risulta di nuovo inabile al lavoro
al 100% per malattia (doc. 182 p. 4).
È stato inoltre acquisito agli atti l’aggiornamento dell’incarto INSAI (doc.
184) e la perizia del 19 febbraio 2013 allestita dal dr. F._______, specialista
in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, per conto della Cassa malati
E._______ (art. 185, tale referto esiste quale doc. 10 inc. E._______). Nel
suddetto referto, di cui si dirà maggiormente nella parte in diritto, il perito
ha giudicato l’interessato in grado di riprendere da subito l’esercizio della
precedente professione nella misura della rendita concessa dall’INSAI, pur
precisando che alla luce delle patologie riscontrate e delle incipienti limita-
zioni funzionali tale attività non risulta più ideale né proponibile. Ha pertanto
segnalato che in un’attività sostitutiva, rispettosa delle limitazioni funzionali
riscontrate, dalla data dell’esame, l’interessato è abile al lavoro in misura
del 100% (pag. 9 e 10).
D.c Le conclusioni peritali sono state interamente riprese nel rapporto fi-
nale SMR del 12 aprile 2013 dal dr. G._______ la cui specializzazione non
è nota (doc. 192) e confermate (sia dal profilo cardiovascolare che reuma-
tologico – doc. 201 e 206) anche a seguito delle osservazioni del 13 giugno
2013 (doc. 196), con cui l’assicurato ha contestato il progetto di decisione
del 17 maggio 2013 (doc. 193), non ritenendo emergere dalla documenta-
zione ulteriormente assunta agli atti (doc. 196-198, 200, 204) elementi
nuovi non precedentemente considerati (doc. 201 e 206).
D.d Con decisione del 26 luglio 2013 l'UAIE, avendo accertato unicamente
dei brevi periodi di inabilità lavorativa dal 19 giugno al 4 luglio 2012 (per
infortunio) e dal 15 settembre 2012 al 18 febbraio 2013 (per malattia), ha
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confermato il progetto e respinto la richiesta di prestazioni. Dal 19 febbraio
2013 (data della visita medica del dr. F._______), è stata quindi confermata
l’inabilità totale nella professione abituale ed è stata ritenuto esigibile l’eser-
cizio di un’attività lavorativa idonea, nella quale l'assicurato potrebbe con-
seguire un reddito tale da escludere il diritto alla rendita.
E.
Avverso tale decisione, il 16 settembre 2013 A._______ è insorto dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF), che con sentenza
del 9 novembre 2015, in parziale accoglimento del gravame, ha rinviato
l’incarto all’UAIE per completare l’istruttoria, non essendo stato tenuto in
debito conto degli accertamenti strumentali prodotti posteriormente alla pe-
rizia del dr. F._______ e non essendo stati sufficientemente indagata l’evo-
luzione dello stato di salute alla luce degli aspetti ortopedico/reumatologici
e se del caso neurologici (doc. 221, inc. C-5209/2013).
F.
F.a Dando seguito all’ingiunzione del Tribunale, l’autorità inferiore ha as-
sunto agli atti la documentazione medica prodotta dall’assicurato (doc.
222, 224), dall’INSAI (225, 226) e, su indicazione del SMR (doc. 228), ha
predisposto l’esecuzione presso il Servizio di accertamento medico (SAM)
di una perizia pluridisciplinare in medicina interna, reumatologia, neurolo-
gia, cardiologia, pneumologia con esecuzione di una TAC a livello lombare
e un ENMG agli arti inferiori (doc. 228-232).
F.b Nella perizia pluridisciplinare del 15 settembre 2016, di cui si dirà nel
dettaglio nei considerandi in diritto, i periti hanno quindi confermato le con-
clusioni esposte dal dr. F._______ fino al 22 agosto 2013, momento in cui
è subentrato un periodo di inabilità lavorativa totale. Dal 21 settembre 2013
l’interessato è stato quindi considerato completamente abile in una profes-
sione sostitutiva adatta ai limiti funzionali e di carico descritti dal reumato-
logo, come pure nelle attività domestiche. Per quanto concerne la prece-
dente professione di gessatore, dalla medesima data l’assicurato è stato
ritenuto abile nella misura del 25% (inteso quale rendimento ridotto
nell’arco di un’intera giornata).
G.
G.a Sulla scorta del rapporto finale SMR del 19 settembre 2016 (nel quale
il dr. H._______, specialista in medicina interna generale, ha sostanzial-
mente fatto proprie le conclusioni peritali, in particolare quelle esposte dal
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perito reumatologo [doc. 241]) e del rapporto del 29 marzo 2017 del con-
sulente all’integrazione professionale (doc. 246), l’autorità inferiore ha
emanato il progetto di decisione del 27 aprile 2017 negando, come nella
precedente decisione (doc. 209), il riconoscimento del diritto alle presta-
zioni AI (doc. 250).
G.b Le osservazioni dell’assicurato del 1° giugno 2017, trasmesse dall’avv.
Sergio Sciucchetti, patrocinatore di quest’ultimo, unitamente a della docu-
mentazione medica inedita (doc. 257), sono state esaminate dal dr.
H._______ che, nell’annotazione SMR del 8 giugno 2017, ha confermato
la capacità lavorativa attestata dal SAM nella perizia pluridisciplinare (doc.
258).
G.c Preso atto delle considerazioni mediche che precedono, l’autorità in-
feriore ha quindi ritenuto accertato che sin dal 31 agosto 2011 l’assicurato
ha presentato una piena capacità lavorativa in un’attività sostitutiva, inter-
vallata unicamente da brevi periodi di inabilità al 100% e che a partire dal
21 settembre 2013 poteva essere considerato abile al 25% nella prece-
dente attività di gessatore. Con decisione del 3 luglio 2017 ha quindi con-
fermato il progetto del 27 aprile 2017 e respinto la domanda di prestazioni
AI (doc. 262).
H.
Contro la suddetta decisione A._______, sempre rappresentato dal proprio
patrocinatore, è insorto il 14 settembre 2017, chiedendone l’annullamento
e il completamento dell’istruttoria di causa alla luce delle nuove emergenze
mediche (già trasmesse in sede di audizione), prima di emettere una nuova
decisione (doc. TAF 1, 2 e 6). Il ricorrente ha inoltre chiesto la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta di causa del 13 novembre 2017 l’UAIE ha proposto la reie-
zione del ricorso, facendo riferimento al preavviso dell’UAI-D._______ del
9 novembre 2017 nel quale era stato spiegato che la documentazione me-
dica prodotta era già stata esaminata dal SMR in sede di osservazioni al
progetto di decisione ed era stata ritenuta priva di elementi che permettes-
sero di oggettivare l’esistenza di un’incapacità lavorativa differente da
quella attestata dai periti del SAM, o che giustificassero l’esecuzione di ul-
teriori accertamenti medici (doc. TAF 8).
J.
Con decisione incidentale del 21 novembre 2017 (doc. TAF 10) la domanda
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Pagina 7
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stata respinta. Il ricorrente
ha fatto fronte al versamento dell’anticipo di Fr. 800.-, corrispondente alle
presunte spese processuali in data 18 dicembre 2017 (doc. TAF 13).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA) ed altresì l'anticipo relativo alle
spese processuali è stato versato nel termine impartito.
2.
2.1
2.1.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo-
sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame
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Pagina 8
giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo-
sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en-
trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
2.1.2 Nell’evenienza concreta, la decisione impugnata, con cui è stata
respinta la nuova richiesta di prestazioni AI del 4 dicembre 2012, è stata
emessa il 3 luglio 2017. Ne consegue che sono applicabili le modifiche
legislative di cui alla 6a revisione in vigore dal 1° gennaio 2012 e le
successive modifiche (RU 2011 5659; FF 2010 1603), pur non comportanti
cambiamenti rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione
dell’invalidità, entrate in vigore fino alla data della decisione impugnata,
ritenuto che l’eventuale diritto alla rendita potrebbe sorgere al più presto il
1° giugno 2013 (ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda di
prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI).
2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 3 luglio 2017. Il
giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi
posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta-
mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi
sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in-
fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti-
giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011
consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF
118 V 200 consid. 3a in fine).
3.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20
gennaio 2010 consid. 2).
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Pagina 9
4.
4.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in
vigore il 1° giugno 2002.
4.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
4.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
4.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
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4.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modificato
dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015
(cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rin-
vii).
5.
5.1 Oggetto del contendere è il diritto di A._______ di percepire prestazioni
d'invalidità, segnatamente per il peggioramento dello stato di salute che
sarebbe intervenuto dopo la soppressione, in data 29 giugno 2012, della
rendita d'invalidità erogata fino al 31 gennaio 2012 (consid. C.c).
5.2 Dal canto suo l'assicurato non pretende in modo esplicito l'erogazione
di una rendita AI, ma contesta la valutazione operata dall'amministrazione
dal punto di vista medico. Egli chiede quindi di annullare la decisione
impugnata e di completare l’istruttoria tenendo conto dei nuovi rilevanti
aspetti medici che pur essendo stati prodotti in sede di audizione, non
sarebbero stati a suo dire considerati.
Il ricorrente non ha per contro contestato gli accertamenti economici.
5.3 Dal canto suo l’autorità inferiore, rilevando di aver già debitamente te-
nuto conto della nuova documentazione medica prodotta, la quale prima
dell’emissione della decisione impugnata era stata sottoposta al SMR, ha
indicato che dalla stessa non emergono elementi che permettano di rite-
nere in maniera convincente e oggettivabile l’esistenza di un’incapacità la-
vorativa superiore a quella accertata o che giustifichino l’esecuzione di ul-
teriori indagini.
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
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Pagina 11
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile se l'assicurato è cittadino
dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al
guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno
alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non
è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e
110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con-
sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli-
cabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio-
nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri termini, l'assi-
curazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica
C-5202/2017
Pagina 12
che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o
infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi).
7.
7.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
7.2 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso
di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF
9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto
2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3
maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-
1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti).
7.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo
(sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V
343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita
d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole
modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA).
C-5202/2017
Pagina 13
7.4 Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova do-
manda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima do-
manda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insuffi-
ciente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]).
7.5 Se l'amministrazione entra nel merito della domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la
modifica del grado di invalidità si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115).
7.6 Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuri-
dica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie
non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (v. sen-
tenza del Tribunale federale 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3; SVR
2012 IV n. 18 pag. 81, 9C_418/2010, consid. 3.1; 9C_32/2012 consid. 2).
7.7 In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, po-
steriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invali-
dante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rima-
sta sostanzialmente invariata, sia valutata in modo diverso (RCC 1987 p.
38 consid. 1a e 1985 pag. 336).
8.
8.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata sottoposta ad esame materiale tramite contestuale accertamento per-
tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e,
dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento liti-
gioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108, 130
V 71 consid. 3.2).
8.2 Alla luce della sentenza del 9 novembre 2015 (inc. C-5209/2013) con
cui questo Tribunale aveva annullato la precedente decisione del 26 luglio
2013 e rinviato gli atti di causa all’UAIE per completare l’istruttoria (cfr. doc.
221), nell’evenienza concreta il periodo di riferimento nell'ambito della pre-
sente vertenza è quello intercorrente tra il 29 giugno 2012 (data della deci-
sione con cui all'assicurato è stata assegnata una rendita limitata nel tempo
fino al 31 gennaio 2012 [doc. 164]) e il 3 luglio 2017, data della decisione
impugnata (doc. 262).
C-5202/2017
Pagina 14
9.
9.1 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in
caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even-
tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti-
vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da
un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenza del
TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3).
9.2 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, se-
condo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto
di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto me-
dico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determi-
nante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è
tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio,
quale perizia o rapporto (DTF 140 V 356 consid. 3.1, 134 V 231 consid.
5.1; DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; HANS-JAKOB MOSI-
MANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialver-
sicherungsrecht, 2001, pag. 266).
9.3 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico,
una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi
su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddit-
torie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una su-
perperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
C-5202/2017
Pagina 15
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351consid. 3b/aa
pag. 353 con rinvii).
9.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.
18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012
del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3).
9.5 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa-
ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronun-
ciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che
essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
9.6 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit-
tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale
e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre
2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giu-
dice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evi-
denziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (sentenza del Tri-
bunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
10.1 Nell’ambito della seconda domanda di prestazioni del 4 aprile 2011
(cfr. consid. C), l’UAIE si era fondato sostanzialmente sugli atti medici ri-
sultanti dalla pratica LAINF per attribuire la rendita intera a tempo determi-
nato dal 1° ottobre 2011 al 31 gennaio 2012 (in particolare sul rapporto del
15 novembre 2011 del dr. I._______, specialista in chirurgia ortopedica
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Pagina 16
[doc. 21 inc. INSAI]), così come sulle conclusioni del dr. J._______, spe-
cialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore
(rapporti del 31 agosto e del 19 dicembre 2011 [doc. 138 e 152]) e del dr.
K._______, specialista in chirurgia del SMR (rapporto finale del 20 settem-
bre 2011 [doc. 139]).
10.2 Gli specialisti avevano posto le seguenti diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa (doc. 139 p. 1 e doc. 21 pp. 3-4 inc. INSAI): rottura
massiva della cuffia dei rotatori, tendinopatia capo lungo del bicipite bran-
chiale, borsite sotto acromiale della spalla sinistra in esiti di ricostruzione
del sovra ed infraspinato (8 aprile 2010); stato dopo re-intervento spalla
sinistra (luglio 2011); deficit funzionale completo di forza arto superiore de-
stro; stato dopo intervento alla spalla destra di ricostruzione del tendine
sovraspinato (30 maggio 2006).
Riguardo ai limiti funzionali il dr. I._______ aveva ritenuto l’assicurato in
grado di portare fino all’altezza dei fianchi pesi molto leggeri fino a 5 kg
senza limitazione, pesi leggeri da 5 kg a 10 kg spesso, pesi medi da 10 kg
a 25 kg di rado e pesi oltre 25 kg mai; di sollevare di rado oltre l’altezza del
petto pesi fino a 5 kg e mai oltre i 5 kg; di maneggiare attrezzi leggeri senza
limitazione, attrezzi medi spesso, attrezzi pesanti talvolta e molto pesanti
mai; di eseguire lavori di precisione senza limitazione, lavori manuali rozzi
talvolta. Non erano state riscontrate limitazioni per la rotazione della mano
e del tronco, per l’utilizzo delle due mani, per la posizione inginocchiata e
per la flessione delle ginocchia, come pure per l’assunzione di posizione
seduta, in piedi e inclinata in avanti, anche per lungo tempo; per contro solo
di rado l’assicurato può eseguire lavori sopra la testa. L’interessato può
infine camminare per lunghi tratti, anche su terreni accidentati senza limi-
tazioni, solo talvolta può salire le scale a pioli (doc. 21 p. 5 inc. INSAI).
Dal canto suo il dr. J._______ aveva precisato che "per quanto riguarda la
problematica legata alla spalla sinistra in stato dopo ricostruzione della cuf-
fia e decompressione il paziente ha ottenuto un'articolarità pressoché com-
pleta. La forza è ancora in progressione indicando che vi è ancora un mar-
gine di miglioramento, ma risulta comunque affaticabile per gli sforzi. Non
è l'arto dominante. Al contrario dalla parte destra mostra un deficit completo
della forza del sovraspinato in stato dopo ricostruzione (…). Il paziente ri-
sulta, come detto precedentemente, gessatore e la situazione globale non
gli permette di poter affrontare nemmeno dal lato teorico tale professione
(doc. 138 e 152).
C-5202/2017
Pagina 17
10.3 Nell’ambito della procedura AI il dr. K._______ nel rapporto SMR del
20 settembre 2011 aveva quindi attestato un’incapacità lavorativa in qual-
siasi professione dall’11 marzo 2010 al 30 agosto 2011, data oltre la quale
l’assicurato avrebbe potuto svolgere una professione sostitutiva adeguata
nella misura del 100%, ma non più quella di gessatore (doc. 139). In esito
ai propri accertamenti l’INSAI aveva invece protratto l’incapacità lavorativa
totale fino al 31 dicembre 2011 (doc. 149), chiudendo il caso a partire da
tale data e considerando dal giorno successivo l’interessato completa-
mente abile a svolgere un’attività sostitutiva (pur prendendo atto del fatto
che quest’ultimo aveva ripreso a svolgere con un rendimento ridotto del
25-30% la precedente attività – doc. 163).
11.
11.1 Per valutare la terza richiesta di prestazioni del 4-5 dicembre 2012,
l’autorità inferiore si è dapprima fondata sugli accertamenti svolti dall’assi-
curatore malattia E._______, in particolare sulla perizia del 19 febbraio
2013 del dr. F._______.
11.1.1 Nel suddetto rapporto, il dr. F._______ aveva diagnosticato le se-
guenti patologie (doc. 10 p. 6 inc. E._______):
Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in/con:
o turbe statiche modiche del rachide (ipercifosi toracale con raddriz-
zamento lombare);
o alterazioni degenerative: L4/5 condrosi con protrusione discale e
L4/S1 osteocondrosi, spondilosi e protrusione ad ampio raggio
con restringimento foraminale bilaterale.
Gonalgia destra di tipo meccanico senza limitazioni funzionali evidenti;
ecografia del 18 settembre 2012: tendoperiostosi inerzionale del ten-
dine del quadricipide nella rotula.
Esiti da ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra per
lesione tendinea post-traumatica (infortunio ed operazione nel 2010)
con successiva revisione artroscopica per nuova rottura (2011), caso
INSAI chiuso con assegnazione di una rendita di invalidità del 20%.
Esiti da ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra per rot-
tura degenerativa (2006) con disturbi algici e funzionali residuali
nell'ambito di una probabile nuova rottura.
Cardiopatia ischemica con stato dopo infarto miocardico (2000); suc-
cessiva riformazione professionale tramite AI.
Broncopatia cronica ostruttiva (dato anamnestico).
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Pagina 18
Riguardo alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. F._______ ha
riferito che “l'insieme dei disturbi lombari e degli arti inferiori non pregiudica
la ripresa dell'attività lucrativa svolta di stuccatore a condizione che il pa-
ziente possa evitare l'alzare e spostare pesi maggiori di 15kg, limitazione
già dettata dalle patologie di entrambe le spalle almeno dal 2011 (secondo
la valutazione del 19 dicembre 2011 del dr. J._______); A._______ può
quindi riprendere il suo lavoro a partire da subito nella misura della rendita
SUVA concessa; è comunque ovvio che un'attività richiedente spesso se
non addirittura prevalentemente lavori manuali sopra l'altezza della testa
non è di certo ideale per le patologie presenti in entrambe le spalle (e rite-
nuta non più proponibile dal Dott. J._______ già nel 2011)”.
Il perito ha quindi valutato globalmente la capacità funzionale residuale
dell’assicurato, precisando di aver tenuto conto anche della patologia ad
ambo le spalle, nella maniera seguente (doc. 10 pp. 8-9 inc. E._______):
sollevamento e/o nel trasporto di pesi molto leggeri fino a 5 kg normale, di
pesi leggeri fino a 10 kg lievemente ridotta, di pesi medi fino a 25 kg molto
ridotta e nulla per i pesi oltre 25 kg, sopra il piano delle spalle ridotta fino a
5 kg, nulla al di sopra; manipolazione di oggetti e attrezzi leggeri e di pre-
cisione normale, come pure per l’impiego delle due mani all’altezza di un
tavolo, lievemente ridotta per quelli medi e molto ridotta o nulla per quelli
pesanti o molto pesanti, come pure per l’esecuzione di movimenti ripetitivi
delle braccia con un’abduzione e/o elevazione maggiore di 40°. La capa-
cità di assumere determinate posizioni di lavoro è stata considerata nor-
male per la posizione seduta e piegata in avanti (non oltre 1 ora senza
interruzione) e con ginocchia in flessione, lievemente ridotta nella rotazione
del tronco e nella posizione eretta e piegata in avanti (non oltre 2 ore senza
interruzione), ridotta a braccia elevate. Normale è infine stata considerata
la capacità di camminare per lunghi tratti, anche su terreni accidentati,
come pure salire e scendere le scale (anche a pioli).
Nel rispetto dei suddetti limiti funzionali, il dr. F._______ aveva quindi rite-
nuto esigibile l’esercizio in misura completa (per rendimento e presenza)
di un’attività lavorativa sostitutiva, rammentando in proposito che l’interes-
sato aveva già beneficiato di una riformazione professionale per un'attività
lucrativa più confacente (aiuto meccanico di precisione).
11.1.2 Pur avendo inserito le diagnosi di cardiopatia ischemica e di bron-
copatia cronica ostruttiva fra quelle senza influsso sulla capacità lavorativa,
il dr. G._______ aveva fatto proprie le valutazioni peritali riguardanti la ca-
pacità lavorativa e le limitazioni funzionali nel rapporto finale SMR del 12
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aprile 2014 (doc. 192) e le aveva confermate nelle annotazioni dell’8 e del
22 luglio 2013 (doc. 201 e 206).
11.2 Chiamato a esprimersi sulla fattispecie, questo Tribunale aveva
espresso delle perplessità riguardo alla completezza degli accertamenti
svolti dall’autorità inferiore. Riguardo alla perizia del dr. F._______,
eseguita per valutare innanzitutto i disturbi al rachide lombare, aveva
considerato che la stessa non si fondasse su degli esami strumentali
completi e aggiornati e non avesse esaminato a dovere le problematiche
alle spalle (trattate nell’ambito della procedura LAINF e della precedente
procedura AI). Oltre a ciò il Tribunale aveva ritenuto incomplete e inesatte
le valutazioni del SMR riguardo alla documentazione medica prodotta in
corso di causa: il peggioramento del quadro clinico attestato da tali
documenti (insorgenza di un’ernia discale L4-L5 e di una protrusione
discale L3-L4), avrebbe dovuto infatti indurre l’autorità inferiore ad indagare
ulteriormente la fattispecie, ad esempio mediante una valutazione
specialistica in ambito ortopedico/reumatologico/neurologico, onde
accertare i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. sentenza del TAF C-5209/2013
del 9 novembre 2015 consid. 15.1; doc. 221).
12.
12.1 Nell’ambito della nuova istruttoria avviata a seguito del suddetta sen-
tenza, l’autorità inferiore ha chiesto un aggiornamento dell’incarto LAINF –
nel quale figurano svariati rapporti del dr. L._______, specialista in chirur-
gia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, in relazione alla
problematica alla spalla sinistra (doc. 91-92, 99, 101 inc. INSAI), il referto
di artro-TAC alla spalla sinistra del 12 settembre 2013 (doc. 93 inc. INSAI)
e l’apprezzamento medico del 12 febbraio 2014 della dr.ssa Netzer (doc.
104).
12.2 Ha inoltre assunto agli atti la perizia pluridisciplinare del 15 settembre
2016 allestita dal dr. M._______ e dalla dr.ssa N._______, entrambi spe-
cialisti in medicina interna generale del SAM, e comprensiva delle valuta-
zioni psichiatriche, reumatologiche, neurologiche, cardiologiche e pneumo-
logiche (doc. 239).
12.2.1 Dal rapporto peritale sono emerse le seguenti diagnosi con riper-
cussione sulla capacità lavorativa:
Periartropatia omeroscapolare bilaterale con/su:
o Sintomatologia di attrito bilaterale,
o Rilevanti deficit funzionali,
C-5202/2017
Pagina 20
o Omartrosi e artrosi acromioclaveari bilaterali,
o Lesioni delle cuffie rotatorie bilaterali,
o Esiti da decompressione sottoacromiale con sutura della cuffia ro-
tatoria, in artroscopia della spalla destra del 30 maggio 2006,
o Esiti da ricostruzione del sovraspinato, decompressione sot-
toacromiale con acromioplastica, adesiolisi, in artroscopia della
spalla destra del 23 marzo 2011,
o Esiti da tenotomia del capo lungo del bicipite, sutura della cuffia
rotatoria, in artroscopia alla spalla sinistra dell’8 aprile 2010,
o Possibile minima lesione del plesso brachiale inferiore destro du-
rante l’intervento alla spalla destra del 30 maggio 2006.
Gonalgie anteriori a destra su nota gonartrosi.
Sindrome cervicovertebrale cronica recidivante con/su:
o Probabili alterazioni degenerative plurisegmentali,
o Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protra-
zione del capo).
Sindrome lombospondilogena cronica a destra con/su:
o Alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi
L3-L4, L4-L5 con ernia discale L4-L5 foraminale ed extraforami-
nale a destra a contatto con la radice di L4 a destra, osteocondrosi
L5-S1 con ernia discale L5-S1 foraminale a destra con compres-
sione sulla radice di L5 a destra, spondilosi e spondilartrosi),
o Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protra-
zione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia,
cadale e della colonna lombare, scoliosi sinistro-convessa dor-
sale, destro-convessa lombare),
o Possibile lieve irritazione S1 a destra non deficitaria,
o Decondizionamento e sbilanciamento muscolare.
Le citate diagnosi sono state poste nel rapporto del 19 luglio 2016 (p. 8)
del dr. O._______, specialista in reumatologia, e riprese alla lettera nell’am-
bito del referto pluridisciplinare (doc. 239 p. 25).
Sono inoltre state riportate le seguenti diagnosi senza influsso sulla capa-
cità lavorativa (doc. 239 p. 26):
Ansia episodica parossistica (ICD-10 F 40.0).
Cardiopatia ischemica con/su:
o Pregresso infarto miocardico anteriore (marzo 2000), trattato con
PTCA e stent a carico del RIVA,
o FRCV (tabagismo, famigliarità, dislipidemia).
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Pagina 21
Aritmia parossistica sopraventricolare tipo AVNRT (tachicardie da rien-
tro atrioventricolare di tipo nodale), con/su:
o Trattamento con Flecainide,
o Attualmente attacchi saltuari gestibili con manovra di Valsalva.
Varicosi agli arti inferiori bilateralmente C2.
Lieve trombocitopenia.
12.2.2 Dal punto di vista reumatologico il dr. O._______ ha confermato la
valutazione della capacità lavorativa stabilita dal dr. F._______ (doc. 10 inc.
E._______) fino al 22 agosto 2013, momento in cui è stata prescritta
dall’ortopedico curante, dr. L._______ un’incapacità lavorativa totale fino al
20 settembre 2013 (cfr. doc. 92 inc. INSAI). Oltre tale data, il perito ha rite-
nuto che l’assicurato presentasse una capacità lavorativa del 25% nell’at-
tività abituale di gessatore (da intendersi come diminuzione del rendimento
sull’arco di una normale giornata lavorativa di 8-9 ore), una capacità lavo-
rativa dell’80% nelle attività domestiche e un’abilità lavorativa completa in
un’attività sostitutiva adatta (cfr. rapporto peritale del 19 luglio 2016, p. 12).
Riguardo ai limiti funzionali, il dr. O._______ ha ritenuto che l’assicurato
fosse in grado di sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi talvolta pesi
fino a 3 kg, di rado pesi tra 3-5 kg, mai oltre 5 kg, né tantomeno sopra
l’altezza del petto; di maneggiare molto spesso attrezzi di precisione, di
rado attrezzi di media entità, mai attrezzi pesanti. Ha inoltre precisato che:
“La rotazione manuale è normale. L’assicurato non può mai effettuare la-
vori sopra la testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assu-
mere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi
ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto
spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posi-
zione accovacciata. L’assicurato può assumere talvolta la posizione seduta
di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere
la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno da seduto ad
eretto e viceversa, deve inoltre avere la possibilità id passare da attività
tendenzialmente statiche ad altre svolte in movimento e viceversa, al biso-
gno. L’assicurato può spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre i 50
metri, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare
su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a
pioli”.
12.2.3 Dal punto di vista neurologico, per contro, l’assicurato è stato
considerato totalmente abile al lavoro sia nella precedente attività che nello
svolgimento delle mansioni casalinghe. Il perito ha inoltre precisato che in
passato non risulta essere mai stata attestata un’inabilità lavorativa per
motivi strettamente neurologici (cfr. rapporto peritale del 14 luglio 2016).
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Pagina 22
12.2.4 Pure dal punto di vista pneumologico non è stata riscontrata alcuna
limitazione né per la professione di gessatore, né per le attività domestiche,
né tantomeno per qualsiasi attività leggera, moderata o medio-pesante,
non essendovi nessuna patologia suscettibile di limitare la capacità lavora-
tiva dell’interessato (cfr. rapporto peritale del 15 luglio 2016).
12.2.5 Dal punto di vista cardiologico, la situazione dell’assicurato è stata
ritenuta stabile e quest’ultimo è stato ritenuto abile al 100% in qualsiasi
attività, compresa quella di gessatore (cfr. rapporto peritale del 22 luglio
2016).
12.2.6 Infine, dal punto di vista psichiatrico l’assicurato è stato ritenuto da
sempre abile al 100% in qualsiasi attività (cfr. rapporto peritale del 25 ago-
sto 2016).
12.2.7 Nella valutazione congiunta i periti hanno attestato un’incapacità la-
vorativa totale in qualsiasi professione dal 1° al 6 febbraio 2012 e in seguito
nuovamente dal 15 settembre 2012 fino alla visita del dr. F._______ del 19
febbraio 2013 (doc. 239 p. 35). Essi hanno quindi confermato la bontà delle
conclusioni tratte dal dr. F._______ in merito alla capacità lavorativa (cfr.
consid. 11.1.1), quantomeno fino al 22 agosto 2013. A decorrere da tale
data, conformemente a quanto indicato dal reumatologo sulla base delle
indicazioni del dr. L._______, hanno considerato l’assicurato completa-
mente inabile al lavoro (pp. 32-33). A partire dal 21 settembre 2013 i periti
hanno dunque ritenuto che l’insorgente presentasse una capacità lavora-
tiva come gessatore del 25%, da intendersi come riduzione del rendimento
sull’arco di un’intera giornata di lavoro, riconducibile alle patologie alle
spalle bilateralmente, al ginocchio destro e al rachide cervico-lombare (pp.
31-32). In un’attività sostitutiva rispettosa dei limiti funzionali elencati dal
reumatologo, come pure in ambito domestico, sempre a partire dal 21 set-
tembre 2013, l’assicurato è stato per contro considerato abile nella misura
del 100% (p. 33).
12.3 Le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM – ad eccezione di
quella relativa all’abilità lavorativa nelle mansioni consuete (casalinghe)
riprese direttamente dalla perizia reumatologica del dr. O._______ – sono
state fatte proprie dal dr. H._______ nel rapporto finale SMR del 19
settembre 2016 (doc. 241).
12.4 A seguito dell’emanazione del progetto di decisione del 27 aprile 2017
(doc. 250), il ricorrente ha prodotto con le osservazioni del 1° giugno 2017
(doc. 257) il rapporto del 28 aprile 2017 relativo al ricovero (dal 26 al 28
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Pagina 23
aprile) presso il reparto di cardiologia dell’ospedale P._______ in occasione
del quale è stato svolto uno studio elettrofisiologico endocavitario e abla-
zione RF transcatetere volto a sanare la problematica di aritmia (tachicar-
dia da rientro nodale atrioventricolare tipica), unitamente ai risultati delle
analisi e all’appuntamento per la visita cardiologica di controllo (prevista
per il 26 ottobre 2017).
12.5 In pendenza di ricorso, l’insorgente ha prodotto la medesima docu-
mentazione (doc. TAF 1), che prima dell’emanazione della decisione impu-
gnata era stata valutata dal SMR. Nell’annotazione del 8 giugno 2017 il dr.
H._______ aveva ritenuto che l’intervento documentato dalla suddetta do-
cumentazione, non giustificasse una prolungata incapacità lavorativa (al
massimo poche settimane). Egli aveva pertanto considerato che l’attuale
capacità lavorativa dell’assicurato corrispondesse a quella indicata dai pe-
riti del SAM (doc. 258).
13.
13.1 Nella fattispecie l’autorità inferiore ha respinto la domanda di presta-
zioni del 4-5 dicembre 2012 non avendo riscontrato né un peggioramento
significativo dello stato di salute di A._______ rispetto a quanto riscontrato
in occasione della decisione del 29 giugno 2012 (doc. 164) né tantomeno
un grado d’invalidità pensionabile.
13.2 Nell’ambito dell’esame della nuova domanda di rendita del 4-5
dicembre 2012, a seguito del rinvio da parte di questo Tribunale (sentenza
del TAF C-5209/2013 del 9 novembre 2015) il caso dell’assicurato è stato
indagato dal punto di vista psichiatrico, reumatologico, neurologico,
cardiologico e pneumologico. Oltre a ciò, in concomitanza con la
valutazione pluridisciplinare, sono stati esperiti tutta una serie di nuovi
esami di laboratorio, radiologici, neurologici, pneumologici e cardiologici
(doc. 239 p. 22-23). L’autorità inferiore ha quindi senz’altro ottemperato
all’ingiunzione del TAF, andando addirittura oltre nell’accertamento del
caso.
13.2.1 La perizia pluridisciplinare del 15 settembre 2016 ha permesso da
un lato di confermare le conclusioni in punto all’abilità lavorativa dell’inte-
ressato del dr. F._______, che dal punto di vista strettamente reumatolo-
gico aveva considerato l’interessato interamente abile al lavoro in una pro-
fessione idonea a partire dal 19 febbraio 2013. Dall’altro hanno consentito
di fare chiarezza su alcuni aspetti non valutati in precedenza. Al riguardo si
constata che dal punto di vista psichiatrico, neurologico, cardiologico e
C-5202/2017
Pagina 24
pneumologico i periti del SAM hanno descritto una situazione rimasta so-
stanzialmente stabile nel corso degli anni in assenza di patologie giustifi-
canti alcun’incapacità lavorativa.
13.2.2 Per quanto riguarda in particolare le problematiche di natura car-
diaca, giova rilevare che in occasione della procedura di confronto, avviata
con domanda del 4 aprile 2011, esse neppure erano entrate in linea di
conto (cfr. rapporto finale SMR del 20 settembre 2011 [doc. 139]); mentre
nell’ambito della procedura ancora precedente, avviata con domanda del
4 aprile 2006 (cfr. consid. B.b), tali affezioni derivanti dall’infarto miocardico
subito nel 2000 erano state ritenute da tempo prive di influsso sulla capa-
cità lavorativa (cfr. rapporto finale SMR del 12 dicembre 2006 [doc. 108]).
Sebbene la nuova documentazione prodotta in sede di audizione dall’assi-
curato attesti un intervento al cuore di recente esecuzione (doc. 257), que-
sto Tribunale concorda con l’amministrazione nel ritenere che tale circo-
stanza non muti le conclusioni peritali riguardo all’influsso delle patologie
cardiache sulla capacità lavorativa (consid. 12.4-12.5). I referti prodotti, non
attestano infatti alcun periodo di inabilità lavorativa, né riferiscono di alcuna
riduzione della capacità funzionale residuale. Neppure figura agli atti un
certificato del medico curante o di uno specialista che giunga a conclusioni
differenti rispetto a quelle esposte dal perito del SAM, o che induca a so-
spettare che a seguito della valutazione peritale sia intervenuto un sensi-
bile e duraturo cambiamento dello stato di salute dell’assicurato. Non era
pertanto necessario, nel caso concreto, rivolgersi nuovamente ai periti del
SAM per chiedere conferma delle conclusioni esposte nella valutazione
peritale del 22 luglio 2016 (annessa al doc. 239), essendo sufficiente un
riscontro del SMR. Non vi è dunque motivo per discostarsi dal parere espo-
sto dal dr. H._______, laddove riferisce che l’intervento in parola ha per-
messo di trattare in modo curativo la problematica dell’aritmia e che alla
luce del decorso regolare e senza complicazioni è possibile riconoscere
unicamente un’incapacità lavorativa di alcune settimane.
Visto quanto sopra, è dunque mal riposta la critica del ricorrente: da un lato
la documentazione prodotta è stata prontamente esaminata dal SMR prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dall’altro, non avendo appor-
tato alcun ulteriore elemento che oggettivasse una durevole inabilità lavo-
rativa, l’amministrazione non aveva motivo per indagare ulteriormente la
fattispecie.
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Pagina 25
13.2.3 Quanto agli aspetti reumatologici, sebbene sia stato riscontrato un
graduale e progressivo aggravamento delle limitazioni funzionali (cfr. con-
sid. 10.2, 11.1.1 e 12.2.2), tale evoluzione non ha avuto alcun influsso sulla
capacità lavorativa e di guadagno dell’assicurato, il quale, ad eccezione di
brevi periodi di incapacità lavorativa totale (ad esempio quella attestata dal
dr. L._______) è stato ritenuto sempre in grado di esercitare nella misura
del 100% un’attività adeguata allo stato di salute. La professione abituale
di gessatore, per contro, è stata considerata esigibile soltanto al 25%,
grado comunque superiore a quello attestato in precedenza dal dr.
F._______ e dal dr. I._______, in occasione della valutazione conclusiva
commissionata dall’INSAI e sulla quale l’UAIE si era basata per decidere
la soppressione della rendita a partire dal 1° febbraio 2012 (doc. 164).
Di transenna, questo Tribunale segnala che nell’ambito della valutazione
peritale, il dr. O._______ parrebbe avere considerato unicamente il primo
certificato di incapacità lavorativa del dr. L._______ (dal 22 agosto al 20
settembre 2013), allorché un secondo certificato aveva prolungato di un
mese la suddetta inabilità (doc. 96 inc. INSAI). Ai fini del presente giudizio,
tale circostanza risulta tuttavia irrilevante ed ha come unico effetto quello
di posticipare al 20 ottobre, anziché il 20 settembre 2013, il momento in cui
è nuovamente data la piena capacità lavorativa in una professione ade-
guata.
13.2.4 Alla luce dei referti medici agli atti, possono quindi essere confermati
i periodi di inabilità lavorativa ritenuti dall’autorità inferiore a partire dal feb-
braio 2012, per altro neppure contestati dal ricorrente. È quindi possibile
ritenere che vi è stata un'incapacità lavorativa al 100% in qualsivoglia atti-
vità nei seguenti periodi: dal 1° al 6 febbraio 2012 (6 giorni), dal 19 giugno
al 3 luglio 2012 (15 giorni), dal 15 settembre 2012 al 18 febbraio 2013 (156
giorni), dal 22 agosto al 20 settembre 2013 (30 giorni). A tali periodi va
inoltre aggiunto quello intercorrente dal 20 settembre al 20 ottobre 2013,
prolungamento dell’incapacità lavorativa già prescritta in precedenza dal
dr. L._______ (doc. 96 inc. INSAI) e, come detto, non considerato né nella
perizia pluridisciplinare né dall’UAIE. Al di là di tale data, non figura nell’in-
carto alcun ulteriore attestazione di inabilità lavorativa (nonostante il dr.
L._______ avesse prospettato sul finire del 2013 l’eventualità di un nuovo
intervento di artroscopia con acromionplastica alla spalla sinistra, per finire
mai eseguito [cfr. doc. 97 e 101 inc. INSAI]). Sulla scorta dell’annotazione
SMR dell’8 giugno 2017 del dr. H._______ potrebbe eventualmente entrare
ancora in linea di conto un’incapacità lavorativa totale di due settimane per
l’intervento di ablazione tramite radiofrequenza del 27 aprile 2017, dunque
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Pagina 26
per il periodo compreso tra il 26 aprile, giorno del ricovero, e il 10 maggio
2017.
13.3
13.3.1 Eseguita conformemente ai criteri giurisprudenziali menzionati so-
pra la perizia pluridisciplinare appare senz’altro completa, concludente e
attendibile. Alla luce di quanto esposto sopra e in assenza referti oggettivi
dai quali emergano valutazioni contrastanti, questo Tribunale non vede al-
cun motivo per discostarsi dalle conclusioni dei periti del SAM e del SMR.
13.3.2 Risulta quindi provato, con il grado della verosimiglianza preponde-
rante valido nelle assicurazioni sociali, che nessun cambiamento significa-
tivo dello stato di salute è subentrato dall’ultima decisione cresciuta in giu-
dicato che è stata sottoposta ad esame materiale. Da un punto di vista
psichiatrico, reumatologico, neurologico, cardiologico e pneumologico una
ripresa lavorativa in attività sostitutive, rispettose dei limiti funzionali riscon-
trati è pertanto esigibile nella misura del 100% a decorrere dal mese di
ottobre 2013 (cfr. consid. 13.2.3). In tal senso dal consulente all’integra-
zione professionale sono stati indicati dei lavori non qualificati, ad esempio
imballaggio e controllo in una fabbrica, di aiuto amministrativo, di vendita
al dettaglio ad esempio in una stazione di benzina, ecc.; una riqualifica
professionale che comporta l’apprendimento di nozioni teoriche, per con-
tro, non è stata ritenuta proponibile (doc. 246).
13.4 Dal raffronto dei redditi eseguito sulla base dei dati esposti dal consu-
lente all’integrazione professionale – non contestati dall’assicurato – ne è
quindi scaturito un discapito economico del 15%, corrispondente a quello
calcolato nella decisione del 29 giugno 2012 sulla base dei dati statistici
per attività leggere, generiche e non qualificate, di tipo semplice e ripetitivo
sia nel settore secondario che terziario (cfr. doc. 164 p. 10). Allora come
oggi, tale grado d’invalidità risulta troppo basso sia per l’attribuzione di una
rendita AI, che per il riconoscimento di provvedimenti professionali, comun-
que scartati dal consulente all’integrazione professionale (doc. 246).
Riguardo al tasso d’invalidità calcolato dall’amministrazione questo Tribu-
nale non ha nulla da obbiettare. Infatti neppure ammettendo che il reddito
da valido ritenuto dall’autorità inferiore (fr. 62'769.00) sia inferiore alla me-
dia dei salari per un’attività equivalente nel settore economico nel quale
lavorava l’interessato (fr. 67'941.82 – calcolato secondo i dati della tabella
ISS-2012 redatta dall'Ufficio federale di statistica per delle attività non qua-
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lificate [livello 1, uomini], nel settore dell’edilizia [41-43], per 41.5 ore/setti-
mana e indicizzato al 2013 [anno di riferimento per il raffronto dei redditi,
mediante l’indice dei salari nominali valido per gli uomini fra il 2011-2015
{T1.1.10, settore costruzioni}]) e procedendo dunque ad un parallellismo
della parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 consid.
6.1.3), pari in concreto a 2.61% (il reddito da valido corrisponderebbe a fr.
64'407.27), sarebbe possibile giungere a grado di invalidità sufficiente per
riconoscere il diritto ad almeno un quarto di rendita.
14.
Da quanto esposto, ne consegue che il ricorso, manifestamente infondato,
non merita tutela e la decisione impugnata, va confermata.
Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di
scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi ma-
nifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto
(art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche
la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-
1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4).
Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a
giudice unico.
15.
15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.-, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese, di identico
ammontare, versato dall'insorgente il 18 dicembre 2017 (doc. TAF 13).
15.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).
Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio
diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-
zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a
suo carico e vengono compensate con l’acconto già versato.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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Data di spedizione: