B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5223/2012
D e c i s i o n e d e l 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato ACLI,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 1° ottobre 2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Nella decisione su opposizione del 1° ottobre 2012 (doc. 19), la Cassa
svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 20 aprile
2012 (doc. 9) e confermato la propria decisione del 21 marzo 2012 (doc.
6) mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._______ –
cittadina italiana, nata il (…), coniugata, con tre figlie (doc. 2) – una
rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 53.-- al mese dal
1° aprile 2012. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di
contribuzione di 1 anno e 7 mesi (periodo contributivo di 10 mesi nel 1966
e 9 mesi nel 1967 sulla base delle "Tabelle per la determinazione della
durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968"), un reddito
annuo medio determinante di fr. 11'136.-- ed una scala delle rendite 2 (v.
in particolare doc. 3).
2.
Il 5 ottobre 2012, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del
1° ottobre 2012 mediante il quale ha chiesto di tenere in considerazione
una durata contributiva completa per gli anni 1966 e 1967 in virtù dei
permessi B di cui sarebbe stata in possesso (come da allegato "Libretto
per stranieri B" [doc. TAF 1]).
3.
Nella risposta al ricorso del 15 novembre 2012 (doc. TAF 5), l'autorità
inferiore ha comunicato a questo Tribunale d'avere reso, il 31 ottobre
2012, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione su opposizione
(allegata in copia), in sostituzione della decisione del 21 marzo 2012,
mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'assicurata una
rendita di vecchiaia di fr. 79.-- al mese dal 1° aprile 2004. Detta rendita è
stata calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di
due anni (12 mesi nel 1966 e 12 mesi nel 1967). L'autorità inferiore ha
pertanto proposto di stralciare la causa dai ruoli, essendo il litigio divenuto
privo di oggetto.
4.
4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
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per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
4.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
4.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
5.
5.1. In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde
all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 115/06 del 15
giugno 2007 consid. 2.1).
5.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la
controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni
dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione
successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente
e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è
rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno
impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237 e DTF 107 V 250).
5.3. Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 15 novembre 2012
(doc. TAF 5), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere
reso, il 31 ottobre 2012, una nuova decisione su opposizione in sostitu-
zione della decisione del 21 marzo 2012 (recte: del 1° ottobre 2012 e
conseguentemente anche della decisione "iniziale" del 21 marzo 2012),
mediante la quale ha deciso di erogare in favore della ricorrente una
rendita di vecchiaia di fr. 79.-- al mese dal 1° aprile 2012, rendita
calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di due
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anni (12 mesi nel 1966 e 12 mesi nel 1967). La nuova decisione
accondiscende integralmente alle conclusioni ricorsuali dell'insorgente, la
medesima avendo chiesto nel merito l'annullamento delle decisioni del 1°
ottobre 2012 e 21 marzo 2012 ed il ricalcolo della rendita di vecchiaia
sulla base di "una durata contributiva completa per gli anni 1966 e 1967"
(doc. TAF 1). In particolare, non appare dagli atti di causa, segnatamente
dalle allegazioni e prove presentate dalla ricorrente durante tutta la
procedura, alcun motivo di dubitare del fatto che sia stato dato
integralmente seguito alle conclusioni ricorsuali. Non è pertanto
necessario attendere la scadenza del termine per inoltrare un eventuale
ricorso contro la nuova decisione resa dell'autorità inferiore il 31 ottobre
2012, ricorso che non potrebbe che riguardare altri motivi nemmeno
accennati dalla ricorrente nella causa in esame (cfr. DTF 107 V 250
consid. 3 ultimo paragrafo; cfr. pure sentenze del Tribunale
amministrativo federale C-1806/2011 del 21 luglio 2011 e C-3281/2010
del 14 gennaio 2011). Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità inferiore
ha indicato alla ricorrente che qualora avesse non di meno inteso
contestare la nuova decisione del 31 ottobre 2012 avrebbe dovuto
inoltrare un nuovo ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione di
detta decisione (v. doc. TAF 5).
6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo
venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente
all'annullamento o alla modificazione delle decisione impugnata.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
8.
8.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14
cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro effettivo, molto
contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per
ripetibili è posta a carico della CSC.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La causa C-5223/2012 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La CSC rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegata: copia della
risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 15 novembre 2012)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)
Data di spedizione: